Ordinanza cautelare 6 settembre 2019
Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00497/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa – -OMISSIS-^ -OMISSIS-_-OMISSIS-, recante rigetto della richiesta di rifusione delle spese di patrocinio a seguito di intervenuta assoluzione in sede penale avanzata -OMISSIS-in congedo -OMISSIS-;
- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti pregiudiziali o presupposti, ivi compresi il cd. preavviso di rigetto del -OMISSIS-e il parere sfavorevole del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, veniva sottoposto ad indagini da parte della -OMISSIS-nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS-. n.d.r. e gli veniva applicata la misura personale della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari.
1.1. Con sentenza n.-OMISSIS-condannava il ricorrente:
a) per i reati di cui agli artt. 61, n. 9, 81, comma 2, 110, 640 comma 1 e comma 2, n. 2) cod. pen., perché, in concorso con altri soggetti, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla pubblica funzione, “ con artifizi e raggiri ” avrebbe “ indotto in errore -OMISSIS-, madre della prima, procurando a sé e ad altri l’ingiusto profitto della somma di euro 16.300,00 ”.
In particolare, il ricorrente “ in divisa e durante anche il servizio comandato di radiomobile si presentava presso l’abitazione e l’attività di gelateria delle persone offese avvalorando le iniziative
asseritamente istituzionali dei concorrenti, chiedendo egli stesso informazioni sullo stato della situazione di minacce ricevute, facendosi vedere all’atto delle corresponsioni di denaro da parte delle parti offese ai concorrenti, presentandosi egli stesso durante il turno di servzio del -OMISSIS-alle ore 21,42 circa presso l’abitazione di -OMISSIS- e tranquillizzare la medesima mentre i correi sequestravano nell’atrio -OMISSIS-; presentandosi anche l’indomani pomeriggio in servizio presso l’attività commerciale delle persone offese per chiedere notizie delle intenzioni di -OMISSIS- ”;
b) per il reato previsto e punito dagli artt. 61 n. 2, 110 e 605 cod. pen. perché in concorso con altri e suddividendosi le condotte, avrebbero “ privato della libertà personale -OMISSIS-, fidanzato di -OMISSIS-, dato che mentre -OMISSIS-incappucciati con passamontagna e appalesando pistole bloccavano la parte offesa nell’atrio e vano scale dell’abitazione di -OMISSIS-, l’afferravano per le braccia, lo cingevano in modo non si liberasse, gli coprivano gli occhi e lo portavano caricandolo su loro auto nell’abitazione della stessa persona offesa ove simulavano u interrogatorio e perquisizione locale, fotografavano gli ambienti, la persona offesa e documenti e lo trattenevano contro la volontà per tre ore circa, il -OMISSIS-a loro richiesta, in divisa e durante il servizio comandato di pattuglia automontata accorreva nell’abitazione di -OMISSIS-, dopoché nella stessa aveva appena fatto ingresso il-OMISSIS-e si presentava alla di lui fidanzata che aveva aperto la porta dell’abitazione pensando di trovare il fidanzato e la tranquillizzava dicendo che i due sodali stavano procedendo ad attività nei confronti del -OMISSIS- nell’atrio . Con l’aggravante di cui all’art. 605 c. 2 n. 2) cp per -OMISSIS- -OMISSIS- perché quale pubblico ufficiale abusava dei poteri inerenti le funzioni. Con le aggravanti per tutti di ver commesso il fatto per eseguire e assicurarsi il profitto del reato sub 1) ;
c) per il “ reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2 C.P., 120 comma 1 C.P.M.P. e 47 n. 2 C.P.M.P. perché, appuntato della -OMISSIS-e comandato quale capo -OMISSIS-, in due occasioni violava le consegne avute dato che come anche descritto sub 1) abbandonava il servizio di pattuglia e si recava anche in località non previste dalle consegne, fuori itinerario, al fine di condurre le attività illecite descritte sub a ”.
1.2. La -OMISSIS-(doc. 5), assolveva il ricorrente:
- dal concorso nei reati di truffa aggravata e continuata e sequestro di persona aggravato, per non aver commesso il fatto;
b) dall’abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio continuato ed aggravato (relativamente al primo degli episodi contestati, accaduto in data-OMISSIS-) per non aver commesso il fatto;
c) dall’abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio continuato ed aggravato (riferito al secondo evento addebitato, risalente al -OMISSIS-) perché il fatto non costituisce reato.
1.3. A seguito di tale sentenza veniva altresì archiviato il connesso procedimento disciplinare.
2. In data -OMISSIS-, il ricorrente presentava istanza di rimborso delle spese legali sostenute ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997, allegando la sentenza di assoluzione della -OMISSIS-.
2.1. L’Amministrazione resistente, al fine di garantire il contraddittorio procedimentale, comunicava al ricorrente il c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in cui dava atto di condividere il parere del -OMISSIS- in base alla seguente motivazione: “ La condotta posta in essere dal -OMISSIS-, infatti, non rientra tra quelle contemplate dall’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni in legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto nel porre in essere la condotta per cui è stato sottoposto a giudizio, il medesimo non ha agito nello svolgimento dei propri doveri istituzionali e quindi con un’azione attribuibile direttamente all’Amministrazione di appartenenza, in virtù del rapporto organico esistente … omissis … nel caso concreto, i fatti originatori della vicenda in argomento non risultano essere: - stati tutti definiti con sentenza di assoluzione piena; - connessi con l’assolvimento di obblighi istituzionali, poiché i reati contestati non sono riconducibili all’interesse dell’Istituzione ”.
2.2. Il ricorrente presentava le proprie controdeduzioni in cui in particolare evidenziava che dagli stessi capi di imputazione emergeva la connessione dei fatti contestati rispetto alla funzione svolta: si trattava di comportamenti posti in essere in divisa durante il servizio, con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti alla pubblica esercitata. Il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda trarrebbe origine da un’attività istituzionale di servizio.
2.3. Con provvedimento, notificato in data -OMISSIS-, il Ministero rigettava l’istanza del ricorrente, richiamando le ragioni precedentemente esposte nel c.d. preavviso di rigetto e rilevando che le memorie presentate dal signor -OMISSIS- nel corso del procedimento sarebbero “ ininfluenti, poiché non apportano elementi innovativi tali da modificare l’orientamento già assunto ”.
3. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego dell’istanza di rimborso delle spese legali per i seguenti motivi.
I - Violazione ed erronea applicazione dell’art. 18, comma 1, della legge 23 maggio 1997, n. 135 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67). Omessa richiesta del parere obbligatorio all’Avvocatura di Stato.
In quanto sussisterebbero entrambi i presupposti previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135:
- il ricorrente sarebbe stato assolto con formula piena;
- le condotte contestate sarebbero connesse con l’espletamento del servizio e con l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’esercizio delle sue funzioni di -OMISSIS-. In base ai capi di imputazione, il ricorrente avrebbe agito: “ abusando dei poteri ” e “ violando i doveri inerenti alla pubblica funzione esercitati di -OMISSIS-” ; “ in divisa e durante il servizio comandato di pattuglia automantata ”; “ Perché, -OMISSIS-e comandato quale capo equipaggio di radiomobile ”.
Si tratterebbe inoltre di reati propri, in relazione ai quali il ricorrente sarebbe stato punito in quanto -OMISSIS-.
Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza acquisire il parere obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato.
II - Violazione degli artt. 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in correlazione con quanto previsto dall’art. 3 della medesima legge n. 241/1990. Correlato vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’erronea ed insufficiente istruttoria.
In quanto il provvedimento non avrebbe motivato in merito ai profili fattuali della fattispecie e avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva presentata dal ricorrente in sede procedimentale.
4. Con ordinanza -OMISSIS-, questa Sezione respingeva per difetto del requisito del fumus boni iuris la domanda cautelare proposta dal ricorrente “ in quanto appare corretta la motivazione del diniego impugnato fondata sulla non riconducibilità della condotta, per la quale il ricorrente è stato sottoposto a giudizio, all’assolvimento, da parte dello stesso ricorrente, dei propri doveri istituzionali ”.
4.1. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto appello che veniva rigettato dal Consiglio di Stato,-OMISSIS-, in quanto l’impugnazione proposta “ non sembra suscettibile di favorevole delibazione ” ed in particolare in ragione del fatto che “ nella comparazione tra interessi, la prospettazione di un’azione di recupero da parte del difensore nel procedimento penale, senza che sia peraltro conosciuta la situazione patrimoniale pregressa del ricorrente, non appare sufficiente a bilanciare l’interesse ad evitare un esborso di danaro pubblico ”.
5. Depositata memoria nei termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm., all’udienza del 18 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che nella fattispecie sussisterebbero entrambi i presupposti per il rimborso delle spese legali, è infondato.
6.1. Per consolidata giurisprudenza i presupposti per l’applicazione dell’art. 18 sono due:
a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Quanto alla pronuncia definitiva sull’esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176).
Quanto al secondo presupposto - la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali – l’art. 18 si applica a favore del dipendente che abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse della Amministrazione (e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il “ nesso di immedesimazione organica ”).
La giurisprudenza ha più volte chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all’Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l’imputazione dei relativi effetti (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427; Sez. IV, 5 aprile 2017, n. 1568; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190): la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà della Amministrazione di appartenenza e finalizzata all’adempimento dei suoi fini istituzionali.
L’art. 18 è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per l’aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere “ in occasione” dell’attività lavorativa (Cass., 3 gennaio 2008, n. 2; Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 1154; Sez. III, 8 aprile 2016, n. 1406; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190; Sez. IV, 14 aprile 2000, n. 2242) o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190).
Invece, esso non si applica quando la contestazione in sede penale sia riferita ad un atto o ad un comportamento che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e “ in occasione ” dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all’Amministrazione” (Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297; Sez. lav., 30 novembre 2011, n. 25379; Sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5718; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816; Sez. III, 2013, n. 4849; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190).
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l’assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423).
Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio – è quella di “ evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere ”.
Occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d’ufficio (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681) e il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale vi sia il proscioglimento per un reato proprio (commesso per la qualità di dipendente dello Stato).
6.2. Alla luce dei rilievi sopra svolti, benché il ricorrente sia stato definitivamente prosciolto sotto il profilo penale, deve escludersi la sussistenza del secondo presupposto di applicazione dell’art. 18, ossia di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Come emerge dalla sentenza del -OMISSIS-i fatti contestati al ricorrente deriverebbero dai rapporti amicali – non professionali – che il -OMISSIS- aveva instaurato con gli altri concorrenti, conosciuti, per stessa ammissione del ricorrente, nel -OMISSIS- “ frequentandoli casualmente in un bar annesso ad un distributore di benzina ” (sentenza del -OMISSIS-, pag. 14).
Il ricorrente in particolare avrebbe agito non in rappresentanza e nell’interesse-OMISSIS-, ma per ragioni sostanzialmente personali, mentre era fuori dal servizio o in violazione delle consegne ricevute (sentenza -OMISSIS-, pag. 18).
L’esercizio della funzione costituiva in definitiva l’occasione o comunque lo strumento per porre in essere le condotte contestate, non la ragione delle stesse.
6.3. Quanto al dedotto vizio procedimentale relativo alla mancata acquisizione del parere dell’Avvocatura di Stato, il Collegio ritiene, in base al dato testuale dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, che tale parere riguardi non l’ an del riconoscimento del rimborso – la valutazione circa la sussistenza dei due presupposti sopra menzionati per l’applicazione dell’art. 18 - bensì il quantum , ossia la valutazione della congruità delle spese da corrispondere.
In conformità ai principi di economicità e di non aggravamento del procedimento, il parere dell’Avvocatura di Stato deve pertanto ritenersi obbligatorio esclusivamente nelle ipotesi di concessione del rimborso, non nelle ipotesi – come nel caso in esame – in cui il rimborso sia stato negato per insussistenza dei presupposti sostanziali.
7. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione alle osservazioni presentate nel corso del procedimento.
Invero il provvedimento di diniego si riporta al c.d. preavviso di rigetto ove le ragioni del diniego sono state puntualmente indicate: le condotte contestate non possono ritenersi connesse all’esercizio delle funzioni nel senso definito dalla consolidata giurisprudenza.
E tale motivazione non risulta viziata da vizi logici.
7.1. Quanto alla pretesa mancata motivazione in ordine alle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, è sufficiente evidenziare che nel provvedimento conclusivo del procedimento si precisa che le memorie presentate dal signor -OMISSIS- sono “ ininfluenti, poiché non apportano elementi innovativi tali da modificare l’orientamento già assunto ”.
Tali memorie si limitano a rimarcare profili – tra cui in particolare la formulazione dei capi di imputazione – già contenuti nella sentenza di appello allegata all’istanza.
In definitiva, come rilevato dall’Amministrazione resistente, le osservazioni presentate dal ricorrente non introducevano elementi innovativi, ma evidenziavano maggiormente elementi che erano già stati oggetto di valutazione in sede preavviso di rigetto.
8. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
9. In ragione della peculiarità della fattispecie ed in particolare del proscioglimento del ricorrente, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti privati coinvolti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 18 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.