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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice relatore dott.ssa Claudia Musola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 474 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 7.10.2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Marino per mandato in atti;
Parte_1 attrice contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara La Monica;
Controparte_1
convenuto
e nei confronti di
, nato a Palermo il [...], in [...]. Simona Giordano, nella Controparte_2 qualità di Curatore Speciale;
minore
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 7.10.2024 e atti ivi richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per chiedere all'intestato Tribunale il riconoscimento della paternità naturale ex art. 269 c.c. CP_1 del convenuto nei confronti del minore , nato a [...] il [...]. Controparte_2
1 Esponeva l'attrice di aver intrattenuto una relazione con dal 2009 al 2013, Controparte_1 relazione che era stata da quest'ultimo interrotta poco prima della nascita del minore. Informato della nascita del figlio, il convenuto si recava in ospedale e, venuto a conoscenza del nome dello stesso, scelto dalla madre, odierna attrice, dichiarava di non avere alcun interesse a coltivare alcun rapporto con il figlio.
Rappresentava l'attrice, ancora, che dopo circa un anno dalla nascita del piccolo , CP_2 [...]
contattava nuovamente la stessa e provvedeva a corrispondere un contributo al CP_1 mantenimento di pari a € 150,00 mensili per il periodo di un anno, salvo sparire nuovamente CP_2 dalla vita del minore e dell'attrice.
Lamentando la violazione dei doveri genitoriali ad opera del convenuto, che, pur consapevole della paternità di , non si era mai dello stesso occupato, né aveva mai in alcun modo contribuito CP_2 moralmente ed economicamente alla sua cura e alla sua crescita, chiedeva accertarsi e dichiararsi che fosse il padre naturale di , nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2 disponendo la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio di stato civile e l'assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno;
chiedeva, altresì, la condanna del convenuto alla corresponsione all'attrice del contributo al mantenimento del figlio a far data dal 2016, oltre alla condanna dello stesso al risarcimento del danno non patrimoniale subito per deprivazione genitoriale, da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la rappresentazione dei fatti siccome Controparte_1 offerta dall'attrice, associandosi alla domanda di accertamento della paternità del minore . CP_2
Deduceva il convenuto che la relazione intrattenuta con l'attrice si era più volte interrotta nel corso degli anni e che era stata la stessa attrice, scoperta la gravidanza, a insinuare dubbi sulla paternità del bambino.
Rappresentava di aver partecipato al mantenimento del minore secondo le sue possibilità anche con l'aiuto della propria famiglia di origine e di essere stato presente nella vita dello stesso fino al 2017, e che era stata l'attrice ad aver posto in essere una condotta di alienazione parentale nei suoi confronti, impedendogli di avere qualsivoglia contatto con il bambino, proprio in concomitanza del periodo in cui aveva dovuto affrontare alcune difficoltà economiche che non gli avevano consentito di far fronte puntualmente all'impegno per il mantenimento del figlio.
E ciononostante l'attrice aveva arbitrariamente scelto il nome del minore, seppur prima concordato con il convenuto, e aveva provveduto al riconoscimento dello stesso da sola presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Ficarazzi, seppure diversamente concordato tra le parti.
Associandosi alla domanda di riconoscimento della paternità naturale di , previo CP_2 accertamento della stessa, e all'assunzione del proprio cognome, chiedeva il rigetto della domanda 2 risarcitoria, in quanto non provata, e della domanda di mantenimento, infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con provvedimento del 17.6.2021 veniva disposta la comunicazione degli atti al PM, parte necessaria del procedimento, e veniva nominato il Curatore speciale del minore in persona dell'Avv. Simona Giordano. Controparte_2
Con comparsa di costituzione del 21.10.2021 si costituiva in giudizio il Curatore speciale del minore, la quale chiedeva, in via preliminare, l'espletamento di ctu genetica volta ad accertare l'effettiva paternità del minore, riservandosi, all'esito di prendere posizione sulle ulteriori domande formulate dall'attrice, sulla scorta del preminente interesse di . CP_2
La causa veniva, dunque, istruita mediante l'espletamento di c.t.u. genetico forense (cfr. ordinanza del 28.10.2021).
Depositata la relazione di ctu in data 31.5.2022, con ordinanza del 27.10.2022, veniva disposto l'interrogatorio formale delle parti, sentite all'udienza del 31.3.2023.
Rigettate le altre richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 7 ottobre 2024, ove veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
La domanda di riconoscimento della paternità naturale di proposta da Controparte_2 Pt_1
e alla quale si è associato il convenuto e la Curatrice speciale del minore, è
[...] Controparte_1 fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze processuali, invero, è emerso senza alcun dubbio che è il padre Controparte_1 naturale di , nato a [...] il [...]. Controparte_2
Le indagini eseguite nel corso del giudizio dal dott. presso la sezione di genetica Persona_1 forense del laboratorio UNILAB S.r.l. (ANDROS Clinica Day Surgery sita in Palermo, via Ausonia n.
43) hanno accertato che “il Sig. e il minore figlio della sig.ra Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 sono in rapporto padre-figlio con una probabilità di paternità del 99,99999999% (considerando una probabilità a priori del 50%)” (cfr. relazione di c.t.u. depositata in data 31.05.2022).
In accoglimento dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità proposta dall'attrice e alla quale hanno aderito il convenuto e la Curatrice speciale del minore, deve, pertanto, dichiararsi che
, nato a [...] il [...], è figlio di , nato a [...] il Controparte_2 Controparte_1
18.5.1992, e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 48, ultimo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3 Quanto all'aggiunzione del cognome paterno, chiesta dall'attrice, o alla sostituzione con quello materno, chiesta dal convenuto, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Com'è noto a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
La norma di cui all'art. 262 c.c., comma 2, prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel ritenere che: “Nell'ipotesi di riconoscimento tardivo del figlio nato fuori dal matrimonio, la decisione giudiziale sull'attribuzione del cognome deve essere adottata dal giudice secondo una valutazione che deve prescindere da ogni automatismo e che tiene conto dell'interesse superiore del minore, del suo diritto all'identità personale, delle relazioni sociali e familiari in cui è cresciuto nonché delle preferenze espresse dallo stesso, ove capace di discernimento, a seguito del suo ascolto” (cfr., da ultimo, Cass. n.
15654/2024).
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, i criteri di individuazione del cognome del minore, dunque, si pongono in funzione del suo interesse per evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta. A tal fine, la scelta del giudice è discrezionale e deve avere riguardo, tra l'altro, all'ambiente in cui è cresciuto il minore fino al momento del successivo riconoscimento (cfr. Cass. 16 gennaio 2020 n. 772).
Il cognome, invero, non svolge solo una funzione pubblicistica (volta ad offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificati come appartenenti a un determinato nucleo familiare) ma assolve anche ad una fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento identificativo della persona (cfr. Cass. n. 12641/2006).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e degli esiti dell'istruttoria, nonché, primariamente delle conclusioni della Curatrice Speciale (“Il Sig. non ha mai instaurato un rapporto affettivo significativo CP_1 con il minore, rendendo l'attribuzione del cognome priva di qualsiasi valenza relazionale o sociale o probabilmente nociva del benessere di (che ricordo ha ormai raggiunto l'età di undici anni), rischiando di intaccarne la stabilità CP_2 emotiva e psicologica. ha raggiunto un'età in cui l'identità personale e sociale è già stabilita attorno al suo CP_2 cognome materno, e l'aggiunta di un ulteriore cognome potrebbe generare confusione e disagio, compromettendo la sua crescita armoniosa” cfr. comparsa conclusionale Curatrice speciale), questo Tribunale ritiene opportuno
4 rigettare le domande di cui all'art. 262 c.c., disponendo che il minore continui a Controparte_2 mantenere esclusivamente il cognome della madre, assunto fin dalla nascita.
Invero, dall'istruttoria svolta è emerso un notevole conflitto tra le parti, per certi versi estraneo al minore, sin da epoca della gravidanza dell'attrice, momento in cui i rapporti tra le stesse parrebbero essersi incrinati a causa delle reciproche condotte assunte l'una nei confronti dell'altra, dovute, sostanzialmente, alla giovanissima età delle stesse (rispettivamente, di anni 18 l'attrice e di anni 21 il convenuto), e all'incapacità di affrontare e gestire le circostanze.
Invero, in sede di interrogatorio formale è emerso che l'iniziale consapevolezza dell'importanza di entrambe le figure genitoriali per , ancora in tenerissima età, è stata soverchiata CP_2 dall'incompatibilità caratteriale dei genitori, giovanissimi, e dall'incapacità di far fronte comune nel preminente interesse del minore (dichiarazioni rese dalle parti in sede di interpello, cfr. verbale d'udienza del 31.3.2023).
Parimenti e per le stesse ragioni deve essere rigettate la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dal minore per deprivazione genitoriale.
Invero, al di là della mera enunciazione labiale del pregiudizio asseritamente subito a cagione dell'omesso riconoscimento della paternità ad opera del convenuto, null'altro l'attrice ha offerto a sostegno delle proprie domande, scarne già in punto di allegazione, ed anzi dall'istruttoria svolta è emersa un'iniziale volontà del convenuto di partecipare attivamente alla vita di , seppure CP_2 altalenante, interrotta dagli atteggiamenti dell'attrice.
La responsabilità civile richiamata da parte attrice, invero, va ricondotta nell'ambito del c.d. illecito endofamiliare, in cui il disinteresse del genitore può spingersi fino ad integrare la condotta omissiva di mancato riconoscimento del figlio, la quale, per essere considerata illecita, deve causare la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 2637/2013), come i diritti del figlio.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato la nozione di illecito endofamiliare con riferimento alla violazione degli obblighi connessi alla filiazione chiarendo che la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma, nell'ipotesi in cui determini la lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile (cfr. Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 9801/2005, secondo cui: "il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile", la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti in ragione dei rapporti che si innervano nel tessuto familiare riceva la propria sanzione, in 5 nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul diverso, ma parallelo terreno della responsabilità aquiliana”).
L'illecito endofamiliare, dunque, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
Sotto il profilo probatorio, invero, il danno risarcibile per l'assenza della figura di un genitore non va considerato in re ipsa, per il solo omesso riconoscimento del figlio, in quanto deve essere provato il deterioramento delle condizioni di vita per effetto dell'evento lesivo (cfr. Cass. n. 5652/2012; Cass. n.
11097/2020).
In altri termini, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve provare, oltre il danno e il nesso di causalità, anche il pregiudizio da esso allegato (cfr. Cass. n. 6518/2020); in particolare, deve dare prova delle specifiche compromissioni della qualità della vita subite, con riferimento ai singoli ambiti realizzativi, quale conseguenza di una condotta illecita del danneggiante.
Ciò in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 6572/2006, a mente del quale, essendo il danno esistenziale indissolubilmente legato all'intima essenza della persona, esso non è apprezzabile sulla scorta di parametri matematici o tabellari, né può essere dimostrato mediante formule stereotipate contenute nell'atto introduttivo del giudizio, ben lontane da una rappresentazione concreta: occorre che di esso fornisca precise e puntuali indicazioni il soggetto che l'ha subito, in quanto egli soltanto può indicare le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.
Tale onere probatorio non è stato affatto soddisfatto dall'attrice, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Deve, invece, essere accolta la domanda di affidamento e di mantenimento in favore del piccolo
, pure proposta dall'attrice. CP_2
L'art. 277 c.c. stabilisce, invero, che in caso di adozione di sentenza di accertamento giudiziale della paternità vengano adottati provvedimenti relativi all'affidamento e mantenimento del minore, anche in assenza di specifica domanda delle parti, essendo il giudice dotato di poteri ufficiosi (cfr. Cass. n.
11211/2014).
Com'è noto l'attuale contesto normativo impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale ed obbliga il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Ciò posto, è necessario tenere primariamente in considerazione l'interesse del minore. 6 Osserva il Tribunale che nel sistema di cui al novellato art. 337 ter c.c. l'affidamento condiviso si pone come regola, l'affidamento esclusivo quale eccezione. Tale regola può essere derogata solo ove l'affidamento condiviso sia “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater (già 155 bis, primo comma, c.c.). L'individuazione delle circostanze di contrarietà al precipuo interesse del minore è rimessa alla libera valutazione del Giudice che le ravvisi nel caso concreto.
Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale ritiene necessario e opportuno disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, odierna attrice, alla Controparte_2 Parte_1 luce di tutte le circostanze emerse in seno al giudizio nonché del precipuo interesse del minore.
Invero, in disparte l'omesso riconoscimento della paternità di al momento della nascita, CP_2
l'attuale disinteresse mostrato dal convenuto, padre naturale, nei confronti dello stesso, sia dal punto di vista affettivo che economico, depongono a favore della previsione del predetto regime di affidamento esclusivo, essendo sussistenti le condizioni per derogare al modello generale di affidamento condiviso.
, invero, risulta essersi interessato al figlio esclusivamente nel suo primo anno di Controparte_1 vita, né ha proposto, in questa sede, domanda di affidamento del minore e di regolamentazione del diritto di visita, rifuggendo da ogni possibilità di incontro, anche casuale, con lo stesso, così come dedotto dalla Curatrice speciale (cfr. comparsa conclusionale Curatrice speciale).
Quanto al mantenimento, risulta incontestato tra le parti che abbia contribuito al Controparte_1 mantenimento del minore solo fino all'anno 2015, non risultando provata la corresponsione di somme per il mantenimento di negli anni successivi. CP_2
Ciò posto, si ritiene che la circostanza del disinteresse dimostrato dal padre nei confronti del minore sia da un punto di vista materiale che morale, nonché l'età raggiunta oggi dal minore, di anni 11, il quale risulta parte di un nucleo familiare consolidato, composto dalla madre, dal marito di questa, tale
(che lo stesso apostrofa come papà) e dalla figlia dell'attrice e del marito, Persona_2
in tenera età, in uno alla assoluta carenza di domanda in tal senso da parte del convenuto, _3
, confermino la manifesta assenza del convenuto e deponga a favore della previsione Controparte_1 del predetto regime di affidamento esclusivo.
Passando, adesso, al regime di visita del padre, in assenza di domanda in tal senso, nulla deve essere disposto.
Tuttavia, questo Tribunale ritiene opportuno che gli eventuali incontri tra il convenuto e il minore
, rimessi integralmente alla volontà di quest'ultimo, si svolgano previa attivazione, da parte del CP_2 padre naturale, dello Spazio neutro territorialmente competente, con incarico ai Servizi Sociali di indicare le modalità di svolgimento dei medesimi e la loro frequenza.
Per quanto attiene, infine, al mantenimento del minore, sulla scorta delle scarne allegazioni offerte dalle parti e in assenza di ulteriori elementi, non avendo provveduto le parti a depositare alcuna 7 documentazione reddituale, ritiene il Tribunale che vada imposto a di versare Controparte_1 all'attrice entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore . Controparte_2
Inoltre, il convenuto deve essere dichiarato tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Quanto alla domanda di condanna del convenuto al versamento del contributo al mantenimento per il figlio a far data dal 2016 e fino alla presente pronuncia, la stessa è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, deve essere evidenziato come le domande di regresso delle somme corrisposte da un genitore per il mantenimento del figlio sono proponibili anche nel corso del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità. A livello interpretativo si ritiene che “con riguardo alla proponibilità dell'azione di regresso, da parte del genitore che aveva provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, questa Corte ha già ammesso l'esercizio della prima azione, prima del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità (che produce gli stessi effetti, del riconoscimento, con decorrenza dalla nascita del figlio), anche se l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status” ( cfr. Cass. n. 1745/2016; n. Cass. 17914/2010; Cass. n. 23596/2006).
Nel merito, l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è dovere eziologicamente connesso alla procreazione. Tali obblighi discendono dall'art. 30 della Costituzione e dalle norme codicistiche, imponendo a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo.
Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a
Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art.14 il diritto all'istruzione, all'art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere.
Tali diritti richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent. Corte
EDU 5.4.2005 Monory c. Romania e Ungheria).
8 Osserva il Collegio che per costante giurisprudenza: “L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.” (Cass. n.
16657/2014).
E ancora: “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art.
277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. n. 7960 del 28/03/2017).
Sulla scorta di tale orientamento, pertanto, “nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente
o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. n.
15063 del 22.11.2000).
Nella specie, la domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. (che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione attuata con l.n.219/2012 e con d. l.gvo 154/2013 gli art.147 e 148 e abrogato l'art. 261 c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di 9 rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso.
È possibile chiederne la rifusione, applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, solo qualora con l'applicazione dei criteri presuntivi questo parametro appaia congruo, mentre qualora non si possa ricorrere a tale criterio, il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva degli esborsi effettivamente sostenuti (cfr. Cass. n.16657/2014).
Dalle allegazioni offerte dalle parti emerge che l'attrice abbia provveduto in via esclusiva a tutte le necessità del figlio a partire dall'anno 2016, garantendo la soddisfazione di bisogni primari, ma anche ogni elemento connesso alle esigenze di vita del minore.
È da questo momento, dunque (essendo incontestato tra le parti che sin dalla nascita e per il primo anno di vita del minore il convenuto abbia contribuito al suo mantenimento), che, nel caso di specie,
l'onere economico per il mantenimento del figlio deve essere ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, in considerazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali ricostruibili dalle deduzioni delle parti.
Quanto alla determinazione dei costi sostenuti in via esclusiva dalla madre per il mantenimento di
, alla luce degli elementi acquisiti, tale importo deve essere equitativamente determinato nella CP_2 complessiva somma di € 8.000,00, tenuto conto dell'importo stabilito nella presente sentenza a titolo di mantenimento e del periodo di tempo intercorrente tra il 2016 e la data della domanda proposta nel presente giudizio.
A tale importo dovranno essere applicati gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (6.2.2020) al soddisfo (cfr. Cass. 22.7.2014, n.16657).
3. Spese di lite
In accordo al canone della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. il convenuto va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sono pari a € 3.000,00 oltre accessori, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Parimenti le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico del convenuto.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede: 10 dichiara , nato a [...] il [...], figlio di , nato a Controparte_2 Controparte_1
Scandiano il 18.5.1992, e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 48, ultimo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; rigetta le domande ex art. 262 c.c. proposte dalle parti;
dispone l'affidamento esclusivo del minore , nato a [...] il [...], alla Controparte_2 madre odierna attrice;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , CP_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in Controparte_1 favore del figlio, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore affidatario;
condanna a rifondere all'attrice le spese da questa sostenute per il mantenimento Controparte_1 del figlio nella misura di euro 8.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (6.2.2020) fino al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice; condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.000,00 oltre Controparte_1 accessori, da versare in favore dell'Erario; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 21 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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