CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MORE PEDICINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avvocato RENATO BORZONE del foro di Roma, sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. degli avvocati ENRICO MASTROPIETRO del foro di Bergamo ed OR DOMINIONI del foro di Milano, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Venezia ha respinto la richiesta di revisione della sentenza con la quale GI RE è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5 septies decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 11 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 12/12/2025 La sentenza di condanna è stata pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 7 febbraio 2022, è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza dell'8 febbraio 2023 ed è divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2023, quando è stata pronunciata la sentenza n. 2559/2024 con la quale questa Corte di Cassazione - Terza Sezione penale - ha respinto il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello. 2. A sostegno della domanda di revisione, l'istante ha dedotto la sopravvenienza di prove nuove o parzialmente nuove, in tesi difensiva idonee a determinare il proscioglimento per prescrizione. Si deve premettere che, con la sentenza irrevocabile di cui si chiede la revisione, GI RE è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 septies dl. n. 167/1990. I giudici della cognizione hanno ritenuto che, essendosi avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui agli artt. 5 quater e 5 octies del citato decreto (la domanda fu presentata il 24 ottobre 2015), nel corso della procedura, RE abbia fornito all'Agenzia delle entrate, per il tramite del professionista che lo assisteva (avv. Vincenzo José AR), dati e notizie non corrispondenti al vero quanto agli investimenti detenuti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, che aveva omesso di indicare nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate fino al 30 settembre 2014. Per miglior comprensione dei motivi di ricorso, e per quanto in particolare rileva in questa sede, si deve riferire che RE è stato condannato: per aver falsamente dichiarato di detenere opere d'arte in qualità di collezionista e non quale mercante d'arte; per aver falsamente dichiarato di non avere alcun ruolo nella Trust Fine Art s.a.; per aver omesso di indicare che deteneva, tramite SIFF s.r.l. e Stanze Italiane s.r.I., la società inglese Stanze Italiane UK, titolare di un ingente patrimonio di opere d'arte detenute all'estero; per aver falsamente attestato la collocazione di opere d'arte che deteneva in Italia facendole risultare come detenute all'estero; per aver falsamente dichiarato che tutte le opere oggetto della procedura di collaborazione volontaria avrebbero continuato ad essere detenute nel Regno Unito. 2.1. Con la sentenza n. 2559/2024, che ha reso definitiva la condanna, la Corte di cassazione ha escluso che il reato fosse estinto per prescrizione affermando che «Il delitto di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero, di cui all'art. 5 septies, d.lgs. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere sia in un'unica condotta, idonea "ex se" ad integrarlo, sia nella reiterazione di più condotte 2 omogenee, che danno vita a uno stesso reato, sicché, in tal caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico» (così la massima ufficiale: Rv. 285839 - 02). In motivazione, la Terza Sezione penale ha precisato (pag. 22) che la procedura di collaborazione volontaria deve essere intesa come un procedimento amministrativo che non si conclude «ma, al contrario, si attiva» con la richiesta di ammissione e ha sottolineato che «La presentazione della domanda [...] non esaurisce certo la possibilità di rendere false informazioni idonee a pregiudicare gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice». Applicando questi principi di diritto, la sentenza in esame ha rilevato (pag. 23) che, nel contraddittorio instauratosi a seguito della presentazione della domanda di collaborazione volontaria, GI RE fornì, per mezzo dei propri legali, oltre alla relazione di accompagnamento depositata il 30 dicembre 2015, «ulteriori informazioni e documenti ad esplicazione di quanto già presentato - che sono stati doverosamente presi in considerazione e hanno ovviamente condizionato l'esito favorevole della procedura - e in quel contesto si sono manifestate ulteriori condotte di mendacio, le ultime delle quali intervenute, come correttamente contestato in imputazione, in data 26 aprile 2016». In quella data, infatti - «a fronte delle richieste di chiarimenti avanzate nel corso dell'incontro tenutosi il 19 aprile 2016» riguardo alla società di diritto elvetico Trust Fine Art. s.a. - in rappresentanza del contribuente, l'avv. AR trasmise una mail nella quale, a nome del proprio assistito, sosteneva che GI RE non ricopriva alcuna carica sociale né aveva mai avuto alcun ruolo all'interno della società, la quale era soggetto rispetto a lui distinto il cui capitale era al 100% riconducibile al figlio. Muovendo da queste premesse, la Terza Sezione penale di questa Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il termine di prescrizione dovesse essere fatto decorrere dal 26 aprile 2016 essendo cessata l'abitualità soltanto a quella data. 2.3. L'istanza di revisione si basa su documenti dei quali il condannato sostiene di aver avuto disponibilità il 14 novembre 2023. Secondo la difesa del condannato questi documenti provano che, ai fini della presentazione della domanda di ammissione alla procedura, RE aveva fornito all'avv. AR documentazione attestante compravendite di opere d'arte intervenute tra lui e la Trust Fine Art s.a. (T.F.A), ma nella documentazione trasmessa all'Agenzia delle entrate fu eliminato ogni riferimento a queste operazioni. Secondo la difesa, ciò proverebbe che non fu RE, ma il professionista da lui incaricato, a decidere di non menzionare, nella relazione di accompagnamento alla domanda di collaborazione volontaria, i rapporti commerciali intrattenuti da RE con la 3 T.F.A. Di conseguenza, fu il professionista, ancora una volta di propria iniziativa (e non in nome e per conto del proprio assistito), ad attestare falsamente nella mail del 26 aprile 2016 che GI RE non aveva «alcun ruolo» nella T.F.A. In tesi difensiva, tale falsa dichiarazione sarebbe logica conseguenza della scelta, compiuta dal solo professionista e non da RE, di non fare riferimento, nella documentazione trasmessa a corredo della domanda di collaborazione volontaria, alle «consistenti operazioni di compravendita» (così definite a pag. 11 della richiesta di revisione) che avevano coinvolto la T.F.A., operazioni delle quali il legale era stato informato dal proprio cliente. Muovendo da queste premesse, nell'istanza di revisione, la difesa ha sostenuto il carattere di novità e decisività del documento prodotto, che consentirebbe di escludere la riferibilità a GI RE della falsa dichiarazione del 26 aprile 2016. Secondo la difesa, non essendo ascrivibile a RE, questa falsa dichiarazione non potrebbe essere considerata quale ulteriore manifestazione del reato eventualmente abituale del quale egli è stato ritenuto responsabile e la condotta illecita ascrivibile al condannato sarebbe cessata in data anteriore al 26 aprile 2016. Di conseguenza, il termine prescrizionale non sarebbe spirato il 26 ottobre 2023 - come ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.2559/24 (pag. 20 della motivazione) - ma era già decorso il 25 ottobre 2023, quando questa sentenza è stata pronunciata. Poiché si tratta di una sentenza di rigetto, il giudizio di impugnazione si era validamente instaurato. Sulla base della nuova prova dedotta, dunque, il reato per il quale GI RE è stato condannato dovrebbe essere ritenuto estinto per prescrizione. 2.4. La Corte di appello di Venezia, investita dell'istanza di revisione l'ha valutata ammissibile. Ha proceduto quindi ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. All'esito del giudizio, sentite le parti, ha ritenuto che la prova documentale posta a sostegno dell'istanza di revisione fosse "nuova" perché pervenuta nella disponibilità del condannato in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ha ritenuto, tuttavia, che questa nuova prova non fosse idonea a porre in discussione il quadro probatorio posto alla base della condanna definitiva. Ha osservato a tal fine: che l'aver portato a conoscenza del proprio legale l'effettiva realtà dei fatti è circostanza non incompatibile con la decisione di non riportare fedelmente tale realtà ai funzionari dell'Agenzia delle entrate, sicché la prova fornita non esclude un accordo tra il condannato e il professionista;
che le intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini provano «la reciproca consapevolezza e stretta collaborazione tra il RE e i suoi legali nell'attività di occultamento della reale collocazione delle opere d'arte (che era parte dei contenuti mendaci delle dichiarazioni rese 4 all'amministrazione)»; che il rapporto fiduciario con lo studio dell'avv. AR si protrasse per oltre un anno dalla mail il cui contenuto si assume non essere riferibile al condannato;
che l'affermazione secondo la quale GI RE non aveva alcun ruolo nella T.F.A. «si inserisce in modo del tutto coerente» in una strategia operativa che comprendeva l'omissione di informazioni anche con riferimento ad altre società di schermo, come la Stanze Italiane UK Ltd;
che «è francamente inverosimile» l'attribuzione ad una autonoma iniziativa del legale della condotta mendace del 26 aprile 2016. La Corte d'appello sottolinea a tal fine: in primo luogo, che una autonoma iniziativa del legale non ha una ragionevole logica spiegazione e sarebbe «ispirata da ragioni che appaiono, quanto meno, del tutto imponderabili»; in secondo luogo, che, nel corso del giudizio, il condannato non avrebbe mai ipotizzato una tale autonoma iniziativa. 3. Per mezzo dei propri difensori, GI RE ha proposto tempestivo ricorso contro la decisione della Corte di appello deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In tesi difensiva, l'affermazione secondo la quale l'attribuzione della condotta mendace del 26 aprile 2016 ad una autonoma iniziativa dell'avv. AR sarebbe «francamente inverosimile» contraddice il carattere di novità che la stessa Corte di appello ha attribuito al documento posto a fondamento dell'istanza di revisione. Quel documento, infatti, prova (pag. 4 dell'atto di ricorso) che RE fu «completamente trasparente con il proprio legale» esponendogli la situazione reale e questo dato non è conciliabile con le conclusioni cui sono giunti i giudici della cognizione nel ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato con riferimento alla falsità delle dichiarazioni aventi ad oggetto la T.F.A. Nel giudizio concluso con la condanna definitiva, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto che RE dovesse rispondere dei contenuti della relazione di accompagnamento alla domanda di collaborazione volontaria e di tutte le successive dichiarazioni rese dal proprio legale, sottolineando che, ai sensi dell'art. 5 septies, comma 2, d.l. n. 167/1990, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, l'autore della violazione deve rilasciare al professionista che lo assiste «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero». Hanno dato per presupposto, dunque, che vi fosse corrispondenza tra gli atti e documenti consegnati al professionista e quelli che il professionista aveva trasmesso all'Amministrazione finanziaria, ma la nuova prova dedotta attesta che così non è stato. Dimostra dunque - e in ciò si sostanzia la tesi difensiva - 5 che in realtà la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata da GI RE al proprio legale ai sensi dell'art. 5 septies, comma 2, d.l. n. 167/1990 era esente da vizi e, se questo è vero, «allora del mendacio non può rispondere il contribuente» (pag. 5 dell'atto di ricorso). Muovendo da queste premesse, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare, con argomentazione ben più completa e puntuale, per quali ragioni le emergenze istruttorie consentirebbero di attribuire a un accordo tra RE e il professionista che lo assisteva la scelta di non fare menzione, nella relazione di accompagnamento alla domanda di collaborazione volontaria, dei rapporti commerciali intrattenuti con T.F.A. Secondo la difesa, infatti, l'affermazione contenuta nella mail del 26 aprile 2016 (nella quale l'avv. AR ha attestato che RE non aveva alcun ruolo nella T.F.A.) sarebbe conseguenza logica dell'omessa indicazione dei rapporti commerciali intercorsi tra la società e RE, ma non avrebbe ragione se quei rapporti commerciali fossero stati dichiarati nella relazione di accompagnamento alla domanda (come era possibile sulla base della documentazione che RE aveva fornito al professionista). Secondo la difesa, le argomentazioni spese dalla Corte di appello per sostenere l'esistenza di un accordo tra il condannato e il professionista che gli prestò assistenza nella procedura di collaborazione volontaria sarebbero contraddittorie e manifestamente illogiche. A differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, infatti, non rilevano in tal senso le conversazioni telefoniche intercorse nel 2017 tra RE e l'allora praticante avvocato dott. Enrico RA. La Corte di appello osserva che, come risulta dalla sentenza del Tribunale, nel 2017 RE aveva ancora rapporti con lo studio AR e si attivò per convincere il dott. RA, collaboratore dell'avv. AR, a fornire false dichiarazioni all'autorità. La difesa obietta che le telefonate cui allude la Corte di appello si collocano in epoca successiva ai fatti per cui si procede e, sentito in udienza, RA ha dichiarato che nel 2017 RE gli chiese, anche telefonicamente, di modificare il file Excel contenente la "mappatura delle opere d'arte", quanto alla collocazione geografica delle opere nel periodo successivo al 10 gennaio 2014, ma non chiese alcuna modifica per la mappatura delle opere d'arte relativa agli anni 2009-2013 oggetto della procedura di collaborazione volontaria. Rileva, inoltre, che RA ha escluso di aver modificato i dati risultanti dal file Excel che RE aveva trasmesso al suo studio e ha detto di non aver ricevuto richieste in tal senso da parte del cliente, ma la comparazione tra la documentazione prodotta alla Agenzia delle entrate e quella allegata alla istanza di revisione dimostra che quei dati furono modificati, sicché la Corte di 6 appello avrebbe dovuto spiegare (e non lo ha fatto) perché tale modifica dovrebbe essere attribuita a una iniziativa di RE. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria anche nella parte in cui afferma che RE non ha sostenuto nel corso del giudizio che la falsa dichiarazione di cui si tratta sia stata autonoma iniziativa del legale ed ha sempre protestato la propria estraneità alla T.F.A. La difesa osserva che la mail nella quale si affermava l'estraneità di RE alla società si concludeva con una affermazione assai prudente (testualmente: «Sin da ora si chiede la disponibilità di Codesto Ufficio per analizzare in contraddittorio le emergenze documentali trasmesse, fermo restando che la posizione dell'istante, di massima collaborazione e trasparenza, rimane sensibile alle valutazioni e posizioni di codesto ufficio»). In tesi difensiva, da questa frase emerge che, nel sostenere l'estraneità di GI RE alla società - le cui quote erano possedute al 100% da NC RE, figlio del condannato, e il cui legale rappresentante era UI Belli - il professionista sottoscrittore dell'atto compì una valutazione giuridica di sua stretta pertinenza. 4. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale su richiesta del difensore del ricorrente, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. L'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia stato rilevato o dedotto nel processo definitivamente concluso. Costituisce, invece, un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel processo definito con sentenza irrevocabile. In questa prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di 7 prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443). La revisione, infatti, è diretta a far sì che alla pronuncia passata in giudicato se ne sostituisca una nuova e ciò deve avvenire all'esito di un nuovo e diverso giudizio;
ma in tanto il giudizio può essere "nuovo" in quanto si fondi su elementi di indagine diversi da quelli già valutati nel processo conclusosi con la pronuncia definitiva (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Rv. 270414; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Rv. 193421). Deve trattarsi, inoltre, di prove idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Rv. 273028). A questo proposito è stato opportunamente precisato che «la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento;
ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum"» (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275619). 3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati. Ha ritenuto, infatti, la novità del documento posto a sostegno dell'istanza di revisione sulla base del dato oggettivo che il condannato ne è venuto in possesso in epoca successiva alla celebrazione del giudizio di legittimità, ma ha escluso che, tenuto conto del quadro probatorio sul quale si è fondata la condanna, quel documento sia idoneo a condurre al proscioglimento per prescrizione. Ha ritenuto, infatti, che non vi sia necessaria corrispondenza logica tra la constatazione che RE aveva indicato al proprio difensore di aver intrattenuto rapporti commerciali con la Trust Fine Art s.a. e la tesi difensiva secondo la quale la mancata indicazione di tali rapporti commerciali nella documentazione trasmessa alla Agenzia delle entrate sarebbe ascrivibile ad una autonoma iniziativa del legale. Ha ritenuto inoltre che, quand'anche così fosse, non per questo sarebbe necessariamente ascrivibile ad una autonoma iniziativa dell'avv. AR l'affermazione secondo la quale GI RE non aveva alcun ruolo nella T.F.A. 8 4. Nella sentenza che ha concluso il giudizio di cognizione (Sez. 3 n. 2559 del 25 ottobre 2023) si legge (pag. 16 della motivazione) che RE «non è stato ritenuto penalmente responsabile per aver argomentato in puro diritto, attraverso il suo professionista, la asserita qualità di collezionista piuttosto che di mercante d'arte, ma per aver, da un lato, falsamente rappresentato e, d'altro lato, callidamente taciuto importanti elementi di fatto che costituiscono elementi indiziari indispensabili per attestare lo svolgimento o meno di un'attività professionale suscettibile di generare reddito imponibile, essendo perfettamente consapevole di essere un mercante piuttosto che un collezionista». In particolare, la sentenza in esame riferisce che i profili di mendacio ritenuti sussistenti riguardano l'aver simulato nella richiesta di accesso alla collaborazione volontaria, nella produzione della documentazione e nel corso della procedura: «di essere animato da meri interessi culturali nelle compravendite di opere d'arte effettuate nel periodo considerato, dissimulando l'evidente intento di business e la professionale attività volta a generare profitti chiaramente emersa, e confessata, nelle conversazioni telefoniche intercettate;
l'omessa declaratoria di vendite di oggetti di arte da lui indirettamente compiute attraverso l'anziana madre e attraverso la società Trust Fine Art s.a.; la riconducibilità al ricorrente di questa ed altra società-schermo (la Stanze Italiane UK Ltd) sedenti all'estero e operanti nel settore del commercio di opere d'arte; la disponibilità di un'organizzazione per lo stoccaggio e l'accatastamento delle opere d'arte senza alcuna possibilità di fruizione per fini di diletto, culturali o estetici;
l'esercizio abituale di un'attività di commercio di opere d'arte con giro d'affari milionario se rapportato ai numeri e ai valori delle operazioni di vendita, con generazione di enormi plusvalenze tra prezzi di acquisto e rivendita». In estrema sintesi, nel giudizio di cognizione è emerso che l'attività di commercio di opere d'arte svolta all'estero dall'imputato, personalmente o per il tramite di società schermo, era un'attività imprenditoriale fonte di reddito imponibile e rilevante ai fini della procedura di emersione. Di conseguenza, si è ritenuto che le dichiarazioni rese da RE riguardo a queste attività nel corso della procedura di collaborazione volontaria non fossero conformi al vero sotto plurimi profili. Tra questi, vi è quello di aver dichiarato, per il tramite del proprio difensore, «di non essere titolare, e di non avere alcun ruolo in relazione alla società di diritto elvetico Trust Fine Art. s.a.». Come risulta dalla lettura della sentenza Sez. 3, n. 2559/24 (pag. 17), infatti, il giudizio di cognizione ha definitivamente accertato che «da sempre - e quindi anche negli anni cui si riferiva la voluntary disclosure -» GI RE era «il gestore effettivo» della T.F.A. 9 4.1. Tanto premesso, si deve osservare che tra le condotte delle quali RE è stato ritenuto responsabile c'è quella di aver dichiarato di non avere alcun ruolo nella T.F.A., ma all'odierno ricorrente non è mai stato contestato di aver omesso di indicare nella documentazione allegata alla dichiarazione di emersione le operazioni di compravendita di opere d'arte intercorse tra lui e la T.F.A. La difesa avrebbe dovuto spiegare allora - ma l'atto di ricorso non contiene alcuna indicazione in tal senso - in che modo il documento sulla base del quale è stata richiesta la revisione possa essere considerato idoneo a provare che RE aveva riferito al proprio legale di avere la gestione di fatto di questa società. Anche nella prospettazione difensiva, infatti, il documento sul quale si fonda l'istanza di revisione attesta che RE riferì al professionista che lo assisteva di aver intrattenuto con la T.F.A. rapporti commerciali aventi ad oggetto la vendita di opere d'arte, ma neppure la difesa sostiene che da quel documento possa evincersi che RE riferì al professionista di avere un ruolo di gestione nella T.F.A. e di esserne l'amministratore di fatto. In altri termini, anche nella prospettazione difensiva, dalla nuova prova dedotta si evince che «gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico» non erano falsi, ma la difesa non spiega perché dalla nuova prova potrebbe desumersi che «i dati e le notizie» fornite da RE al professionista incaricato di assisterlo fossero «rispondenti al vero». Ne consegue che l'assunto difensivo, secondo il quale la nuova prova consentirebbe di affermare che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 5 septies, comma 2, d.l. n. 167/1990, era «esente da vizi», non ha fondamento alcuno. Non è controverso, infatti, che nella domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, tra le varie società estere indicate dal RE come schermi fittizi utilizzati per detenere all'estero attività finanziarie ed opere d'arte, non compaia la T.F.A. e nulla consente di affermare che GI RE avesse fornito precise informazioni al proprio legale quanto all'effettivo ruolo di gestione che rivestiva in questa società, partecipata al 100% dal figlio NC e legalmente rappresentata da UI Belli. A questo proposito è doveroso ricordare che, nella sentenza n. 2559/24 del 25 ottobre 2023, con la quale è stato definito il giudizio di cognizione, la Terza Sezione di questa Corte di legittimità ha richiamato i principi che già aveva affermato nel procedimento cautelare originato dalla presente vicenda (Sez. 3, n. 27603 del 14/07/2020, Rv. 280279-02) e ha sostenuto che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5 septies, dl. n. 167 del 1990, volto a garantire il corretto svolgimento della procedura di "collaborazione volontaria" di cui all'art. 5 quater del medesimo decreto, fra i dati e le notizie rilevanti ai fini di tale procedura sono ricomprese anche le circostanze fattuali necessarie ai fini 10 della individuazione del regime fiscale applicabile, e, quindi, della determinazione dell'esatto ammontare degli imponibili, essendo in tale ambito inclusi i dati concernenti la disponibilità di società-schermo nel medesimo settore di attività in cui si collocano le operazioni oggetto della procedura». 5. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale una valutazione complessiva delle prove raccolte nel corso del giudizio di cognizione porta ad escludere che il professionista possa aver riferito dati non veri di propria iniziativa, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Non è manifestamente illogico aver tenuto conto a tal fine del fatto che nel 2017 RE intratteneva ancora rapporti con lo studio AR e si attivò per persuadere il dott. Enrico RA (collaboratore dello studio) a far figurare singole opere d'arte come collocate in un luogo diverso da quello effettivo. Non rileva in contrario che RA abbia sostenuto di aver ricevuto tali richieste con riferimento ad annualità diverse da quelle interessate alla procedura di emersione. La sentenza impugnata sostiene, infatti, con argomentazione congrua e non illogica, che il comportamento tenuto nel 2017 sia indice del fatto che RE poteva spingersi a chiedere ai propri legali una alterazione di documenti ed è coerente con questa argomentazione l'altra considerazione sviluppata nella sentenza impugnata (scevra anch'essa da profili di manifesta illogicità), secondo la quale non è dato comprendere per quali ragioni il legale incaricato di seguire la procedura avrebbe agito di propria iniziativa nel fornire alla Agenzia delle entrate informazioni non conformi al vero. 6. Non ha maggior pregio il motivo col quale la difesa contesta l'affermazione, contenuta a pag. 10 della sentenza impugnata, secondo la quale, nel corso del giudizio di cognizione, GI RE non ha mai sostenuto che, escludendo un suo ruolo nella T.F.A., l'avv. AR avesse agito di propria iniziativa, avendo invece sempre «protestato la propria estraneità» alla società stessa. A questo proposito si deve osservare: in primo luogo, che il ruolo svolto nella T.F.A. da GI RE è stato definitivamente accertato nel giudizio di cognizione e la nuova prova posta a fondamento della istanza di revisione non è volta a dimostrare che la dichiarazione del 26 aprile 2016 sarebbe conforme al vero, ma soltanto ad escluderne la riferibilità a RE;
in secondo luogo, che come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 21 e ss.), alla quale la sentenza impugnata fa rinvio, GI RE impartiva istruzioni telefoniche a UI Belli, amministratore della T.F.A., sulle concrete modalità di gestione della società. In altri termini, nel presente giudizio di revisione, non sono emersi elementi che consentano di revocare in dubbio la falsità della 11 dichiarazione resa il 26 aprile 2016 e non è illogico aver escluso che si tratti di una mera valutazione tecnica autonomamente compiuta dall'avv. AR e, per questa ragione, non ascrivibile alla volontà di RE. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2025 Il CogJiere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MORE PEDICINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avvocato RENATO BORZONE del foro di Roma, sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. degli avvocati ENRICO MASTROPIETRO del foro di Bergamo ed OR DOMINIONI del foro di Milano, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Venezia ha respinto la richiesta di revisione della sentenza con la quale GI RE è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5 septies decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 11 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 12/12/2025 La sentenza di condanna è stata pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 7 febbraio 2022, è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza dell'8 febbraio 2023 ed è divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2023, quando è stata pronunciata la sentenza n. 2559/2024 con la quale questa Corte di Cassazione - Terza Sezione penale - ha respinto il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello. 2. A sostegno della domanda di revisione, l'istante ha dedotto la sopravvenienza di prove nuove o parzialmente nuove, in tesi difensiva idonee a determinare il proscioglimento per prescrizione. Si deve premettere che, con la sentenza irrevocabile di cui si chiede la revisione, GI RE è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 septies dl. n. 167/1990. I giudici della cognizione hanno ritenuto che, essendosi avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui agli artt. 5 quater e 5 octies del citato decreto (la domanda fu presentata il 24 ottobre 2015), nel corso della procedura, RE abbia fornito all'Agenzia delle entrate, per il tramite del professionista che lo assisteva (avv. Vincenzo José AR), dati e notizie non corrispondenti al vero quanto agli investimenti detenuti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, che aveva omesso di indicare nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate fino al 30 settembre 2014. Per miglior comprensione dei motivi di ricorso, e per quanto in particolare rileva in questa sede, si deve riferire che RE è stato condannato: per aver falsamente dichiarato di detenere opere d'arte in qualità di collezionista e non quale mercante d'arte; per aver falsamente dichiarato di non avere alcun ruolo nella Trust Fine Art s.a.; per aver omesso di indicare che deteneva, tramite SIFF s.r.l. e Stanze Italiane s.r.I., la società inglese Stanze Italiane UK, titolare di un ingente patrimonio di opere d'arte detenute all'estero; per aver falsamente attestato la collocazione di opere d'arte che deteneva in Italia facendole risultare come detenute all'estero; per aver falsamente dichiarato che tutte le opere oggetto della procedura di collaborazione volontaria avrebbero continuato ad essere detenute nel Regno Unito. 2.1. Con la sentenza n. 2559/2024, che ha reso definitiva la condanna, la Corte di cassazione ha escluso che il reato fosse estinto per prescrizione affermando che «Il delitto di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero, di cui all'art. 5 septies, d.lgs. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere sia in un'unica condotta, idonea "ex se" ad integrarlo, sia nella reiterazione di più condotte 2 omogenee, che danno vita a uno stesso reato, sicché, in tal caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico» (così la massima ufficiale: Rv. 285839 - 02). In motivazione, la Terza Sezione penale ha precisato (pag. 22) che la procedura di collaborazione volontaria deve essere intesa come un procedimento amministrativo che non si conclude «ma, al contrario, si attiva» con la richiesta di ammissione e ha sottolineato che «La presentazione della domanda [...] non esaurisce certo la possibilità di rendere false informazioni idonee a pregiudicare gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice». Applicando questi principi di diritto, la sentenza in esame ha rilevato (pag. 23) che, nel contraddittorio instauratosi a seguito della presentazione della domanda di collaborazione volontaria, GI RE fornì, per mezzo dei propri legali, oltre alla relazione di accompagnamento depositata il 30 dicembre 2015, «ulteriori informazioni e documenti ad esplicazione di quanto già presentato - che sono stati doverosamente presi in considerazione e hanno ovviamente condizionato l'esito favorevole della procedura - e in quel contesto si sono manifestate ulteriori condotte di mendacio, le ultime delle quali intervenute, come correttamente contestato in imputazione, in data 26 aprile 2016». In quella data, infatti - «a fronte delle richieste di chiarimenti avanzate nel corso dell'incontro tenutosi il 19 aprile 2016» riguardo alla società di diritto elvetico Trust Fine Art. s.a. - in rappresentanza del contribuente, l'avv. AR trasmise una mail nella quale, a nome del proprio assistito, sosteneva che GI RE non ricopriva alcuna carica sociale né aveva mai avuto alcun ruolo all'interno della società, la quale era soggetto rispetto a lui distinto il cui capitale era al 100% riconducibile al figlio. Muovendo da queste premesse, la Terza Sezione penale di questa Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il termine di prescrizione dovesse essere fatto decorrere dal 26 aprile 2016 essendo cessata l'abitualità soltanto a quella data. 2.3. L'istanza di revisione si basa su documenti dei quali il condannato sostiene di aver avuto disponibilità il 14 novembre 2023. Secondo la difesa del condannato questi documenti provano che, ai fini della presentazione della domanda di ammissione alla procedura, RE aveva fornito all'avv. AR documentazione attestante compravendite di opere d'arte intervenute tra lui e la Trust Fine Art s.a. (T.F.A), ma nella documentazione trasmessa all'Agenzia delle entrate fu eliminato ogni riferimento a queste operazioni. Secondo la difesa, ciò proverebbe che non fu RE, ma il professionista da lui incaricato, a decidere di non menzionare, nella relazione di accompagnamento alla domanda di collaborazione volontaria, i rapporti commerciali intrattenuti da RE con la 3 T.F.A. Di conseguenza, fu il professionista, ancora una volta di propria iniziativa (e non in nome e per conto del proprio assistito), ad attestare falsamente nella mail del 26 aprile 2016 che GI RE non aveva «alcun ruolo» nella T.F.A. In tesi difensiva, tale falsa dichiarazione sarebbe logica conseguenza della scelta, compiuta dal solo professionista e non da RE, di non fare riferimento, nella documentazione trasmessa a corredo della domanda di collaborazione volontaria, alle «consistenti operazioni di compravendita» (così definite a pag. 11 della richiesta di revisione) che avevano coinvolto la T.F.A., operazioni delle quali il legale era stato informato dal proprio cliente. Muovendo da queste premesse, nell'istanza di revisione, la difesa ha sostenuto il carattere di novità e decisività del documento prodotto, che consentirebbe di escludere la riferibilità a GI RE della falsa dichiarazione del 26 aprile 2016. Secondo la difesa, non essendo ascrivibile a RE, questa falsa dichiarazione non potrebbe essere considerata quale ulteriore manifestazione del reato eventualmente abituale del quale egli è stato ritenuto responsabile e la condotta illecita ascrivibile al condannato sarebbe cessata in data anteriore al 26 aprile 2016. Di conseguenza, il termine prescrizionale non sarebbe spirato il 26 ottobre 2023 - come ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.2559/24 (pag. 20 della motivazione) - ma era già decorso il 25 ottobre 2023, quando questa sentenza è stata pronunciata. Poiché si tratta di una sentenza di rigetto, il giudizio di impugnazione si era validamente instaurato. Sulla base della nuova prova dedotta, dunque, il reato per il quale GI RE è stato condannato dovrebbe essere ritenuto estinto per prescrizione. 2.4. La Corte di appello di Venezia, investita dell'istanza di revisione l'ha valutata ammissibile. Ha proceduto quindi ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. All'esito del giudizio, sentite le parti, ha ritenuto che la prova documentale posta a sostegno dell'istanza di revisione fosse "nuova" perché pervenuta nella disponibilità del condannato in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ha ritenuto, tuttavia, che questa nuova prova non fosse idonea a porre in discussione il quadro probatorio posto alla base della condanna definitiva. Ha osservato a tal fine: che l'aver portato a conoscenza del proprio legale l'effettiva realtà dei fatti è circostanza non incompatibile con la decisione di non riportare fedelmente tale realtà ai funzionari dell'Agenzia delle entrate, sicché la prova fornita non esclude un accordo tra il condannato e il professionista;
che le intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini provano «la reciproca consapevolezza e stretta collaborazione tra il RE e i suoi legali nell'attività di occultamento della reale collocazione delle opere d'arte (che era parte dei contenuti mendaci delle dichiarazioni rese 4 all'amministrazione)»; che il rapporto fiduciario con lo studio dell'avv. AR si protrasse per oltre un anno dalla mail il cui contenuto si assume non essere riferibile al condannato;
che l'affermazione secondo la quale GI RE non aveva alcun ruolo nella T.F.A. «si inserisce in modo del tutto coerente» in una strategia operativa che comprendeva l'omissione di informazioni anche con riferimento ad altre società di schermo, come la Stanze Italiane UK Ltd;
che «è francamente inverosimile» l'attribuzione ad una autonoma iniziativa del legale della condotta mendace del 26 aprile 2016. La Corte d'appello sottolinea a tal fine: in primo luogo, che una autonoma iniziativa del legale non ha una ragionevole logica spiegazione e sarebbe «ispirata da ragioni che appaiono, quanto meno, del tutto imponderabili»; in secondo luogo, che, nel corso del giudizio, il condannato non avrebbe mai ipotizzato una tale autonoma iniziativa. 3. Per mezzo dei propri difensori, GI RE ha proposto tempestivo ricorso contro la decisione della Corte di appello deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In tesi difensiva, l'affermazione secondo la quale l'attribuzione della condotta mendace del 26 aprile 2016 ad una autonoma iniziativa dell'avv. AR sarebbe «francamente inverosimile» contraddice il carattere di novità che la stessa Corte di appello ha attribuito al documento posto a fondamento dell'istanza di revisione. Quel documento, infatti, prova (pag. 4 dell'atto di ricorso) che RE fu «completamente trasparente con il proprio legale» esponendogli la situazione reale e questo dato non è conciliabile con le conclusioni cui sono giunti i giudici della cognizione nel ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato con riferimento alla falsità delle dichiarazioni aventi ad oggetto la T.F.A. Nel giudizio concluso con la condanna definitiva, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto che RE dovesse rispondere dei contenuti della relazione di accompagnamento alla domanda di collaborazione volontaria e di tutte le successive dichiarazioni rese dal proprio legale, sottolineando che, ai sensi dell'art. 5 septies, comma 2, d.l. n. 167/1990, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, l'autore della violazione deve rilasciare al professionista che lo assiste «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero». Hanno dato per presupposto, dunque, che vi fosse corrispondenza tra gli atti e documenti consegnati al professionista e quelli che il professionista aveva trasmesso all'Amministrazione finanziaria, ma la nuova prova dedotta attesta che così non è stato. Dimostra dunque - e in ciò si sostanzia la tesi difensiva - 5 che in realtà la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata da GI RE al proprio legale ai sensi dell'art. 5 septies, comma 2, d.l. n. 167/1990 era esente da vizi e, se questo è vero, «allora del mendacio non può rispondere il contribuente» (pag. 5 dell'atto di ricorso). Muovendo da queste premesse, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare, con argomentazione ben più completa e puntuale, per quali ragioni le emergenze istruttorie consentirebbero di attribuire a un accordo tra RE e il professionista che lo assisteva la scelta di non fare menzione, nella relazione di accompagnamento alla domanda di collaborazione volontaria, dei rapporti commerciali intrattenuti con T.F.A. Secondo la difesa, infatti, l'affermazione contenuta nella mail del 26 aprile 2016 (nella quale l'avv. AR ha attestato che RE non aveva alcun ruolo nella T.F.A.) sarebbe conseguenza logica dell'omessa indicazione dei rapporti commerciali intercorsi tra la società e RE, ma non avrebbe ragione se quei rapporti commerciali fossero stati dichiarati nella relazione di accompagnamento alla domanda (come era possibile sulla base della documentazione che RE aveva fornito al professionista). Secondo la difesa, le argomentazioni spese dalla Corte di appello per sostenere l'esistenza di un accordo tra il condannato e il professionista che gli prestò assistenza nella procedura di collaborazione volontaria sarebbero contraddittorie e manifestamente illogiche. A differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, infatti, non rilevano in tal senso le conversazioni telefoniche intercorse nel 2017 tra RE e l'allora praticante avvocato dott. Enrico RA. La Corte di appello osserva che, come risulta dalla sentenza del Tribunale, nel 2017 RE aveva ancora rapporti con lo studio AR e si attivò per convincere il dott. RA, collaboratore dell'avv. AR, a fornire false dichiarazioni all'autorità. La difesa obietta che le telefonate cui allude la Corte di appello si collocano in epoca successiva ai fatti per cui si procede e, sentito in udienza, RA ha dichiarato che nel 2017 RE gli chiese, anche telefonicamente, di modificare il file Excel contenente la "mappatura delle opere d'arte", quanto alla collocazione geografica delle opere nel periodo successivo al 10 gennaio 2014, ma non chiese alcuna modifica per la mappatura delle opere d'arte relativa agli anni 2009-2013 oggetto della procedura di collaborazione volontaria. Rileva, inoltre, che RA ha escluso di aver modificato i dati risultanti dal file Excel che RE aveva trasmesso al suo studio e ha detto di non aver ricevuto richieste in tal senso da parte del cliente, ma la comparazione tra la documentazione prodotta alla Agenzia delle entrate e quella allegata alla istanza di revisione dimostra che quei dati furono modificati, sicché la Corte di 6 appello avrebbe dovuto spiegare (e non lo ha fatto) perché tale modifica dovrebbe essere attribuita a una iniziativa di RE. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria anche nella parte in cui afferma che RE non ha sostenuto nel corso del giudizio che la falsa dichiarazione di cui si tratta sia stata autonoma iniziativa del legale ed ha sempre protestato la propria estraneità alla T.F.A. La difesa osserva che la mail nella quale si affermava l'estraneità di RE alla società si concludeva con una affermazione assai prudente (testualmente: «Sin da ora si chiede la disponibilità di Codesto Ufficio per analizzare in contraddittorio le emergenze documentali trasmesse, fermo restando che la posizione dell'istante, di massima collaborazione e trasparenza, rimane sensibile alle valutazioni e posizioni di codesto ufficio»). In tesi difensiva, da questa frase emerge che, nel sostenere l'estraneità di GI RE alla società - le cui quote erano possedute al 100% da NC RE, figlio del condannato, e il cui legale rappresentante era UI Belli - il professionista sottoscrittore dell'atto compì una valutazione giuridica di sua stretta pertinenza. 4. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale su richiesta del difensore del ricorrente, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. L'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia stato rilevato o dedotto nel processo definitivamente concluso. Costituisce, invece, un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel processo definito con sentenza irrevocabile. In questa prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di 7 prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443). La revisione, infatti, è diretta a far sì che alla pronuncia passata in giudicato se ne sostituisca una nuova e ciò deve avvenire all'esito di un nuovo e diverso giudizio;
ma in tanto il giudizio può essere "nuovo" in quanto si fondi su elementi di indagine diversi da quelli già valutati nel processo conclusosi con la pronuncia definitiva (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Rv. 270414; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Rv. 193421). Deve trattarsi, inoltre, di prove idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Rv. 273028). A questo proposito è stato opportunamente precisato che «la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento;
ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum"» (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275619). 3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati. Ha ritenuto, infatti, la novità del documento posto a sostegno dell'istanza di revisione sulla base del dato oggettivo che il condannato ne è venuto in possesso in epoca successiva alla celebrazione del giudizio di legittimità, ma ha escluso che, tenuto conto del quadro probatorio sul quale si è fondata la condanna, quel documento sia idoneo a condurre al proscioglimento per prescrizione. Ha ritenuto, infatti, che non vi sia necessaria corrispondenza logica tra la constatazione che RE aveva indicato al proprio difensore di aver intrattenuto rapporti commerciali con la Trust Fine Art s.a. e la tesi difensiva secondo la quale la mancata indicazione di tali rapporti commerciali nella documentazione trasmessa alla Agenzia delle entrate sarebbe ascrivibile ad una autonoma iniziativa del legale. Ha ritenuto inoltre che, quand'anche così fosse, non per questo sarebbe necessariamente ascrivibile ad una autonoma iniziativa dell'avv. AR l'affermazione secondo la quale GI RE non aveva alcun ruolo nella T.F.A. 8 4. Nella sentenza che ha concluso il giudizio di cognizione (Sez. 3 n. 2559 del 25 ottobre 2023) si legge (pag. 16 della motivazione) che RE «non è stato ritenuto penalmente responsabile per aver argomentato in puro diritto, attraverso il suo professionista, la asserita qualità di collezionista piuttosto che di mercante d'arte, ma per aver, da un lato, falsamente rappresentato e, d'altro lato, callidamente taciuto importanti elementi di fatto che costituiscono elementi indiziari indispensabili per attestare lo svolgimento o meno di un'attività professionale suscettibile di generare reddito imponibile, essendo perfettamente consapevole di essere un mercante piuttosto che un collezionista». In particolare, la sentenza in esame riferisce che i profili di mendacio ritenuti sussistenti riguardano l'aver simulato nella richiesta di accesso alla collaborazione volontaria, nella produzione della documentazione e nel corso della procedura: «di essere animato da meri interessi culturali nelle compravendite di opere d'arte effettuate nel periodo considerato, dissimulando l'evidente intento di business e la professionale attività volta a generare profitti chiaramente emersa, e confessata, nelle conversazioni telefoniche intercettate;
l'omessa declaratoria di vendite di oggetti di arte da lui indirettamente compiute attraverso l'anziana madre e attraverso la società Trust Fine Art s.a.; la riconducibilità al ricorrente di questa ed altra società-schermo (la Stanze Italiane UK Ltd) sedenti all'estero e operanti nel settore del commercio di opere d'arte; la disponibilità di un'organizzazione per lo stoccaggio e l'accatastamento delle opere d'arte senza alcuna possibilità di fruizione per fini di diletto, culturali o estetici;
l'esercizio abituale di un'attività di commercio di opere d'arte con giro d'affari milionario se rapportato ai numeri e ai valori delle operazioni di vendita, con generazione di enormi plusvalenze tra prezzi di acquisto e rivendita». In estrema sintesi, nel giudizio di cognizione è emerso che l'attività di commercio di opere d'arte svolta all'estero dall'imputato, personalmente o per il tramite di società schermo, era un'attività imprenditoriale fonte di reddito imponibile e rilevante ai fini della procedura di emersione. Di conseguenza, si è ritenuto che le dichiarazioni rese da RE riguardo a queste attività nel corso della procedura di collaborazione volontaria non fossero conformi al vero sotto plurimi profili. Tra questi, vi è quello di aver dichiarato, per il tramite del proprio difensore, «di non essere titolare, e di non avere alcun ruolo in relazione alla società di diritto elvetico Trust Fine Art. s.a.». Come risulta dalla lettura della sentenza Sez. 3, n. 2559/24 (pag. 17), infatti, il giudizio di cognizione ha definitivamente accertato che «da sempre - e quindi anche negli anni cui si riferiva la voluntary disclosure -» GI RE era «il gestore effettivo» della T.F.A. 9 4.1. Tanto premesso, si deve osservare che tra le condotte delle quali RE è stato ritenuto responsabile c'è quella di aver dichiarato di non avere alcun ruolo nella T.F.A., ma all'odierno ricorrente non è mai stato contestato di aver omesso di indicare nella documentazione allegata alla dichiarazione di emersione le operazioni di compravendita di opere d'arte intercorse tra lui e la T.F.A. La difesa avrebbe dovuto spiegare allora - ma l'atto di ricorso non contiene alcuna indicazione in tal senso - in che modo il documento sulla base del quale è stata richiesta la revisione possa essere considerato idoneo a provare che RE aveva riferito al proprio legale di avere la gestione di fatto di questa società. Anche nella prospettazione difensiva, infatti, il documento sul quale si fonda l'istanza di revisione attesta che RE riferì al professionista che lo assisteva di aver intrattenuto con la T.F.A. rapporti commerciali aventi ad oggetto la vendita di opere d'arte, ma neppure la difesa sostiene che da quel documento possa evincersi che RE riferì al professionista di avere un ruolo di gestione nella T.F.A. e di esserne l'amministratore di fatto. In altri termini, anche nella prospettazione difensiva, dalla nuova prova dedotta si evince che «gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico» non erano falsi, ma la difesa non spiega perché dalla nuova prova potrebbe desumersi che «i dati e le notizie» fornite da RE al professionista incaricato di assisterlo fossero «rispondenti al vero». Ne consegue che l'assunto difensivo, secondo il quale la nuova prova consentirebbe di affermare che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 5 septies, comma 2, d.l. n. 167/1990, era «esente da vizi», non ha fondamento alcuno. Non è controverso, infatti, che nella domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, tra le varie società estere indicate dal RE come schermi fittizi utilizzati per detenere all'estero attività finanziarie ed opere d'arte, non compaia la T.F.A. e nulla consente di affermare che GI RE avesse fornito precise informazioni al proprio legale quanto all'effettivo ruolo di gestione che rivestiva in questa società, partecipata al 100% dal figlio NC e legalmente rappresentata da UI Belli. A questo proposito è doveroso ricordare che, nella sentenza n. 2559/24 del 25 ottobre 2023, con la quale è stato definito il giudizio di cognizione, la Terza Sezione di questa Corte di legittimità ha richiamato i principi che già aveva affermato nel procedimento cautelare originato dalla presente vicenda (Sez. 3, n. 27603 del 14/07/2020, Rv. 280279-02) e ha sostenuto che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5 septies, dl. n. 167 del 1990, volto a garantire il corretto svolgimento della procedura di "collaborazione volontaria" di cui all'art. 5 quater del medesimo decreto, fra i dati e le notizie rilevanti ai fini di tale procedura sono ricomprese anche le circostanze fattuali necessarie ai fini 10 della individuazione del regime fiscale applicabile, e, quindi, della determinazione dell'esatto ammontare degli imponibili, essendo in tale ambito inclusi i dati concernenti la disponibilità di società-schermo nel medesimo settore di attività in cui si collocano le operazioni oggetto della procedura». 5. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale una valutazione complessiva delle prove raccolte nel corso del giudizio di cognizione porta ad escludere che il professionista possa aver riferito dati non veri di propria iniziativa, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Non è manifestamente illogico aver tenuto conto a tal fine del fatto che nel 2017 RE intratteneva ancora rapporti con lo studio AR e si attivò per persuadere il dott. Enrico RA (collaboratore dello studio) a far figurare singole opere d'arte come collocate in un luogo diverso da quello effettivo. Non rileva in contrario che RA abbia sostenuto di aver ricevuto tali richieste con riferimento ad annualità diverse da quelle interessate alla procedura di emersione. La sentenza impugnata sostiene, infatti, con argomentazione congrua e non illogica, che il comportamento tenuto nel 2017 sia indice del fatto che RE poteva spingersi a chiedere ai propri legali una alterazione di documenti ed è coerente con questa argomentazione l'altra considerazione sviluppata nella sentenza impugnata (scevra anch'essa da profili di manifesta illogicità), secondo la quale non è dato comprendere per quali ragioni il legale incaricato di seguire la procedura avrebbe agito di propria iniziativa nel fornire alla Agenzia delle entrate informazioni non conformi al vero. 6. Non ha maggior pregio il motivo col quale la difesa contesta l'affermazione, contenuta a pag. 10 della sentenza impugnata, secondo la quale, nel corso del giudizio di cognizione, GI RE non ha mai sostenuto che, escludendo un suo ruolo nella T.F.A., l'avv. AR avesse agito di propria iniziativa, avendo invece sempre «protestato la propria estraneità» alla società stessa. A questo proposito si deve osservare: in primo luogo, che il ruolo svolto nella T.F.A. da GI RE è stato definitivamente accertato nel giudizio di cognizione e la nuova prova posta a fondamento della istanza di revisione non è volta a dimostrare che la dichiarazione del 26 aprile 2016 sarebbe conforme al vero, ma soltanto ad escluderne la riferibilità a RE;
in secondo luogo, che come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 21 e ss.), alla quale la sentenza impugnata fa rinvio, GI RE impartiva istruzioni telefoniche a UI Belli, amministratore della T.F.A., sulle concrete modalità di gestione della società. In altri termini, nel presente giudizio di revisione, non sono emersi elementi che consentano di revocare in dubbio la falsità della 11 dichiarazione resa il 26 aprile 2016 e non è illogico aver escluso che si tratti di una mera valutazione tecnica autonomamente compiuta dall'avv. AR e, per questa ragione, non ascrivibile alla volontà di RE. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2025 Il CogJiere estensore