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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10241 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 12104/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. ELIA FRANCESCO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art 1 della l. 222/84.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memorie di costituzione
FATTO E DIRITTO
1.-Con ricorso depositato in data 25.3.2024, esponendo di essere titolare dal 1.1.2021 Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 della l. 222/84, nella misura di € 950,68 e lamentando che il provvedimento di liquidazione è errato nella parte in cui, considerando 142 settimane contributive dal
1.1.93 al 31.12.1995, ha indicato la retribuzione media in € 565,43 anziché in € 581,71, valore determinato considerando le retribuzioni rivalutate per tutta la vita lavorativa, pari ad € 831.266,21 diviso 1429 settimane, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO: per le motivazioni e nei limiti di quanto dedotto nel ricorso, accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla liquidazione del trattamento IO, dalla decorrenza, con la retribuzione media ante 1996 pari a euro 581,71, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
pagina 1 di 3 CP_ 2.- L' ritualmente citato in giudizio, si è costituito tardivamente, eccependo l'improponibilità della domanda, per mancata presentazione della domanda amministrativa. Nel merito, ha eccepito:
l'erroneità dei dati riportati in ricorso in quanto la contribuzione facente capo al ricorrente decorre dall'aprile 1993 e non da gennaio 1993 e l'assegno ordinario è stato riconosciuto da ottobre 2021 e non da gennaio 2021. Ha aggiunto che “ai fini della liquidazione della prestazione, la quota B calcolata con il sistema retributivo si ottiene sommando le retribuzioni settimanali dal 2021 all'aprile 1993, pari ad €. 807,997, 56 e dividendo tale importo per le settimane utili (1429).
Ne consegue, per come chiaramente emerge dal provvedimento di liquidazione (all.1, cfr pag.4 e ss.), considerate la neutralizzazione dei periodi sfavorevoli ai sensi del Dlgs n. 373/93 (pure richiamato da parte avversa) - che la retribuzione media settimanale è pari ad €. 565, 42”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Preliminarmente occorre valutare la questione della proponibilità della domanda giudiziale per assenza di domanda amministrativa.
L'eccezione appare infondata, ciò in quanto “l'avvento dell'art. 38, lett.“d”, punto 1, d.l. 98/11, secondo cui il termine di decadenza “decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, comporta sul versante dell'istanza amministrativa che non è
più configurabile una procedura amministrativa ad hoc, propedeutica alla domanda giudiziale di riliq uidazione della prestazione, perché la nuova norma impone all'assicurato di adire sollecitamente il giudice ai fini dell'integrazione della prestazione temporanea o dei ratei della prestazione periodica, già pagati dall' ma in modo inesatto” (Corte d'Appello di Ba.-Sezione Lavoro, 21.3.2019, n. 692). CP_1
4.- Nel merito, chiarito che parte ricorrente risulta titolare dell'assegno ordinario di invalidità, ex art
1 della l. 222/84, dal 1.10.2021 e non dal 1.1.2021, come erroneamente indicato in ricorso, l'assunto di parte ricorrente, secondo cui la media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa, su cui commisurare la retribuzione imponibile, sarebbe pari ad € 581,71 e non ad € 565,43, come indicato nel provvedimento di liquidazione datato 13.12.2021, è infondata, alla luce del conteggio eseguito dal CTU nominato, dott.
il quale ha affermato: “ La retribuzione media settimanale è stata pertanto ottenuta Persona_1 dividendo il totale complessivo delle retribuzioni rivalutate di cui al periodo 1993-2021 per il numero delle settimane utili al netto della neutralizzazione operata per il solo anno 2000 e cioè euro
807.997,57/1.429= euro 565,43 che rappresenta la retribuzione media settimanale (vedere anche allegata tabella n. 3)”.
Tali conclusioni confermano la correttezza del conteggio eseguito dagli uffici amministrativi CP_ dell' e sono frutto di una corretta impostazione. Il medesimo ctu, rispondendo alle note critiche di pagina 2 di 3 parte ricorrente ha altresì precisato: “Con riferimento a quanto eccepito dalla parte ricorrente (cfr. Part allegato Osservazioni di parte circa la disciplina dell'arrotondamento, lo scrivente chiarisce che il documento A allegato alle note critiche sino a tutto il 2002 riporta dati reddituali contenenti anche il
4° decimale, infatti nel 2001 al reddito di euro 14.902,00 va aggiunta la malattia ad integrazione pari ad euro 39,4509, giusto totale euro 14.941,4509, arrotondato dall' ad euro 14.941,45 così come CP_1 poi esposto nel documento B sempre allegato alle osservazioni della parte ricorrente. Nelle note CP_ critiche si richiama anche la circolare n. 94 del 16/05/2000 che fa presente che, a partire dall'anno 2000, i dati del modello 770/2000 possono essere espressi in euro con arrotondamenti all'unità di euro. In realtà, a far data dall'anno 2013, la circolare di cui sopra risulta essere superata poiché le istruzioni del modello 770/2013 chiariscono che gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro arrotondamento alla seconda cifra decimale
(vedere allegata pag. 10 delle istruzioni modello 770/2013). In ogni caso il richiamo alla circolare che chiarisce le modalità di indicazione degli importi nel modello 770/2000 non sembra essere CP_1 coerente con il caso in esame. Per quanto sopra esposto, il sottoscritto c.t.u. ritiene di non potere accogliere quanto eccepito dalla parte ricorrente e pertanto non reputa necessario modificare i propri conteggi. Appare in ogni caso pacifico che, se l'Illustrissimo Signor Giudice Dott. Giordano intendesse accogliere i rilievi formulati dalla parte ricorrente, ai fini del computo richiesto andrebbe escluso anche l'anno 2001 e l'eventuale esatto ammontare della retribuzione media settimanale sarebbe allora corrispondente ad euro 569,82 (euro 784.647,07/1377 settimane)”.
Anche tali precisazioni sono pienamente condivisibili e vanno confermate, poiché effettivamente la circolare richiamata riguarda la compilazione dei modelli 770. CP_
4.- Nulla per le spese di lite ex art 152 disp att cpc e le spese di CTU vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
- Rigetta il ricorso;
CP_
- Pone le spese di CTU a carico dell' ex art 152 disp. Att. Cpc.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 12104/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. ELIA FRANCESCO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art 1 della l. 222/84.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memorie di costituzione
FATTO E DIRITTO
1.-Con ricorso depositato in data 25.3.2024, esponendo di essere titolare dal 1.1.2021 Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 della l. 222/84, nella misura di € 950,68 e lamentando che il provvedimento di liquidazione è errato nella parte in cui, considerando 142 settimane contributive dal
1.1.93 al 31.12.1995, ha indicato la retribuzione media in € 565,43 anziché in € 581,71, valore determinato considerando le retribuzioni rivalutate per tutta la vita lavorativa, pari ad € 831.266,21 diviso 1429 settimane, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO: per le motivazioni e nei limiti di quanto dedotto nel ricorso, accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla liquidazione del trattamento IO, dalla decorrenza, con la retribuzione media ante 1996 pari a euro 581,71, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
pagina 1 di 3 CP_ 2.- L' ritualmente citato in giudizio, si è costituito tardivamente, eccependo l'improponibilità della domanda, per mancata presentazione della domanda amministrativa. Nel merito, ha eccepito:
l'erroneità dei dati riportati in ricorso in quanto la contribuzione facente capo al ricorrente decorre dall'aprile 1993 e non da gennaio 1993 e l'assegno ordinario è stato riconosciuto da ottobre 2021 e non da gennaio 2021. Ha aggiunto che “ai fini della liquidazione della prestazione, la quota B calcolata con il sistema retributivo si ottiene sommando le retribuzioni settimanali dal 2021 all'aprile 1993, pari ad €. 807,997, 56 e dividendo tale importo per le settimane utili (1429).
Ne consegue, per come chiaramente emerge dal provvedimento di liquidazione (all.1, cfr pag.4 e ss.), considerate la neutralizzazione dei periodi sfavorevoli ai sensi del Dlgs n. 373/93 (pure richiamato da parte avversa) - che la retribuzione media settimanale è pari ad €. 565, 42”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Preliminarmente occorre valutare la questione della proponibilità della domanda giudiziale per assenza di domanda amministrativa.
L'eccezione appare infondata, ciò in quanto “l'avvento dell'art. 38, lett.“d”, punto 1, d.l. 98/11, secondo cui il termine di decadenza “decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, comporta sul versante dell'istanza amministrativa che non è
più configurabile una procedura amministrativa ad hoc, propedeutica alla domanda giudiziale di riliq uidazione della prestazione, perché la nuova norma impone all'assicurato di adire sollecitamente il giudice ai fini dell'integrazione della prestazione temporanea o dei ratei della prestazione periodica, già pagati dall' ma in modo inesatto” (Corte d'Appello di Ba.-Sezione Lavoro, 21.3.2019, n. 692). CP_1
4.- Nel merito, chiarito che parte ricorrente risulta titolare dell'assegno ordinario di invalidità, ex art
1 della l. 222/84, dal 1.10.2021 e non dal 1.1.2021, come erroneamente indicato in ricorso, l'assunto di parte ricorrente, secondo cui la media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa, su cui commisurare la retribuzione imponibile, sarebbe pari ad € 581,71 e non ad € 565,43, come indicato nel provvedimento di liquidazione datato 13.12.2021, è infondata, alla luce del conteggio eseguito dal CTU nominato, dott.
il quale ha affermato: “ La retribuzione media settimanale è stata pertanto ottenuta Persona_1 dividendo il totale complessivo delle retribuzioni rivalutate di cui al periodo 1993-2021 per il numero delle settimane utili al netto della neutralizzazione operata per il solo anno 2000 e cioè euro
807.997,57/1.429= euro 565,43 che rappresenta la retribuzione media settimanale (vedere anche allegata tabella n. 3)”.
Tali conclusioni confermano la correttezza del conteggio eseguito dagli uffici amministrativi CP_ dell' e sono frutto di una corretta impostazione. Il medesimo ctu, rispondendo alle note critiche di pagina 2 di 3 parte ricorrente ha altresì precisato: “Con riferimento a quanto eccepito dalla parte ricorrente (cfr. Part allegato Osservazioni di parte circa la disciplina dell'arrotondamento, lo scrivente chiarisce che il documento A allegato alle note critiche sino a tutto il 2002 riporta dati reddituali contenenti anche il
4° decimale, infatti nel 2001 al reddito di euro 14.902,00 va aggiunta la malattia ad integrazione pari ad euro 39,4509, giusto totale euro 14.941,4509, arrotondato dall' ad euro 14.941,45 così come CP_1 poi esposto nel documento B sempre allegato alle osservazioni della parte ricorrente. Nelle note CP_ critiche si richiama anche la circolare n. 94 del 16/05/2000 che fa presente che, a partire dall'anno 2000, i dati del modello 770/2000 possono essere espressi in euro con arrotondamenti all'unità di euro. In realtà, a far data dall'anno 2013, la circolare di cui sopra risulta essere superata poiché le istruzioni del modello 770/2013 chiariscono che gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro arrotondamento alla seconda cifra decimale
(vedere allegata pag. 10 delle istruzioni modello 770/2013). In ogni caso il richiamo alla circolare che chiarisce le modalità di indicazione degli importi nel modello 770/2000 non sembra essere CP_1 coerente con il caso in esame. Per quanto sopra esposto, il sottoscritto c.t.u. ritiene di non potere accogliere quanto eccepito dalla parte ricorrente e pertanto non reputa necessario modificare i propri conteggi. Appare in ogni caso pacifico che, se l'Illustrissimo Signor Giudice Dott. Giordano intendesse accogliere i rilievi formulati dalla parte ricorrente, ai fini del computo richiesto andrebbe escluso anche l'anno 2001 e l'eventuale esatto ammontare della retribuzione media settimanale sarebbe allora corrispondente ad euro 569,82 (euro 784.647,07/1377 settimane)”.
Anche tali precisazioni sono pienamente condivisibili e vanno confermate, poiché effettivamente la circolare richiamata riguarda la compilazione dei modelli 770. CP_
4.- Nulla per le spese di lite ex art 152 disp att cpc e le spese di CTU vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
- Rigetta il ricorso;
CP_
- Pone le spese di CTU a carico dell' ex art 152 disp. Att. Cpc.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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