Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00902/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2721 del 2025, proposto da
Ginevra Valguarnera, IA LO, LA LA, OR CA, EA CI, AR OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Ginevra Valguarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
- alla sentenza n. 2776/2024 emessa l’1 giugno 2024 dal Tribunale di Milano;
- alla sentenza n. 5252/2024 emesso il 25 novembre 2024 dal Tribunale di Milano;
- alla sentenza n. 300/2025 emessa il 23 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano;
- alla sentenza n. 5574/2024 emessa l’11 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano;
- alla sentenza n. 977/2025 emessa il 28 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. ZI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare il Tribunale evidenzia l’inammissibilità del ricorso, con la precisazione che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa.
L’art. 112, comma 1 lett c), cpa consente l’azione di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno documentato il passaggio in giudicato delle sentenze del giudice ordinario, indicate in epigrafe, di cui viene chiesta l’ottemperanza e ciò determina l’inammissibilità del ricorso.
Le concrete modalità di definizione della lite conducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
ZI OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI OR | IC GO |
IL SEGRETARIO