Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 07/10/2022, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01012/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1012 del 2022, proposto da:
- SI VI, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Marrazzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliata;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- degli atti di ripulsa n. 1433/RIPCOND2003 del 9/04/2008 e n. 6242/CO, notificati nel 2008;
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 219 del 27 maggio 2022, notificata in data 16/06/2022, con preavviso di sanzione ex art. 31 comma 4- bis d.P.R. 380/01;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi e della SABAP intimata.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere - valutato esclusivamente, appunto, quanto al pregiudizio - e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti degli atti impugnati debbono essere interinalmente sospesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 novembre 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO