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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 5989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5989 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 5009/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SE ST INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5009 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Parte_3 C.F._3
Chianese.
- Ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibere del Consiglio dell'Ordine di Napoli n. prot. 5351/2023 del 21.11.2023, n. prot. 5352/2023 del 19.12.2023, e n. prot. 5353/2023 del 21.11.2023-
Parte_4
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Oteri. Parte_5 C.F._4
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza la sentenza n. 8972/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
04/10/2023”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.11.2025, depositate il 23.11.2025 dalla difesa degli appellanti e il
25.11.2025 dalla difesa dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato il 17.11.2023, , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 8972/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 04/10/2023, hanno proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la sentenza n. 8972/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 04/10/2023, con cui è stato così statuito: “a) dichiara i convenuti, , e , occupanti Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla Via Venezia Giulia n.3, quarto piano, interno 8, identificato nel NCEU del relativo comune al foglio n. 22, particella n. 132, sub 31; b) condanna i convenuti all'immediato rilascio dell'immobile; c) rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione;
d) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidandole in euro130,00 per spese ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso Parte_5 forfetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.”.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva adìto (con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.) il Tribunale Parte_5 di Napoli, chiedendo la condanna dei convenuti ( , e ) Parte_1 Parte_2 Parte_3 al rilascio dell'immobile sito in Napoli, in Via Venezia Giulia n.3, quarto piano, interno 8, in catasto (sez. urbana al fg. CHI) 22, particella n.132, sub. 31, e al pagamento di una indennità di occupazione a decorrere dal mese di aprile 2019 fino al mese di maggio 2020, quantificata in euro 7.350,00.
Il ricorrente, a fondamento di quanto domandato, premesso di aver ereditato dalla sorella , la Parte_6 piena proprietà del detto immobile, aveva sostenuto che lo stesso risultasse occupato senza alcun titolo da
, e i quali, pur avendo ad un certo punto convenuto sulla Parte_1 Parte_2 Parte_3 necessità di stipulare un regolare contratto di locazione, si erano poi rifiutati di provvedere in tal senso.
Aveva dedotto, poi, che nei mesi di ottobre 2019, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2020, gli occupanti avevano inviato, a mezzo di vaglia postali, una somma di euro 350,00 a titolo di “fitto”, peraltro non corrispondente al valore di mercato dell'immobile e che, comunque, non avessero mai pagato le utenze intestate alla de cuius
, oltre che gli oneri condominiali e la tassa per lo smaltimento rifiuti. Parte_6
Costituitisi in giudizio, , e avevano contestato l'avversa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 pretesa, sostenendo di avere ricevuto l'immobile, in fitto, agli inizi del 2018, da , per un canone Parte_6 mensile di euro 350,00, con l'impegno di stipulare il contratto per iscritto e deducendo che, dopo il decesso
(avvenuto il 15/4/2018) della stessa (senza fare in tempo a concludere il contratto per iscritto), Parte_6 il suo erede ( ) si fosse sempre rifiutato di stipulare il contratto di locazione, tanto che avevano Parte_5 dovuto provveduto a registrare il contratto di locazione, in data 25 ottobre 2019, presso l'Agenzia delle Entrate.
Avevano, poi, contestato la quantificazione del canone fatta dal ricorrente, evidenziando di aver corrisposto sempre quanto pattuito, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, previo accertamento dell'esistenza del pagina 2 di 9 contratto di locazione verbale registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Disposto, con ordinanza del 14/2/2022, il mutamento del rito (da sommario di cognizione a rito speciale locatizio), la causa è stata poi decisa dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8972/2023 impugnata in questa sede.
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver ricondotto la domanda di rilascio formulata da Parte_5
nell'ambito di una azione personale di restituzione (anziché di rivendica) ed accertato, sul punto, la
[...] sussistenza della legittimazione attiva (del ricorrente) e di quella passiva (da parte dei convenuti), ha accolto tale domanda ritenendo infondata l'eccezione dei convenuti circa l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato, a loro dire, verbalmente, agli inizi del 2018 con la de cuius ( ). Parte_6
Il Tribunale di Napoli ha motivato tale convincimento sulla base del fatto che i convenuti non avessero articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo, trattandosi comunque, invero, di una locazione ad uso abitativo di per sé “invalida”, perché stipulata in violazione del disposto dell'art.1, comma 4, della L.431/1998, che prescrive la forma scritta ad substantiam “per la stipula di validi contratti di locazione” ad uso abitativo in epoca successiva
(come nel caso di specie) alla entrata in vigore della legge 431/1998.
Al riguardo ha evidenziato che si sarebbe trattato, secondo i convenuti, di un contratto stipulato agli inizi del
2018, quindi anche dopo la entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 13 della legge 431/1998 (ex art. 1, comma 59, della legge 208/2015), che non prevede più (ex art. comma 5) la possibilità per il conduttore di chiedere al giudice il riconoscimento della validità del contratto di locazione verbale, pur avendo la nuova norma
(comma 6) esteso la possibilità di esperire l'azione di riconduzione, senza vincolarla più alla necessità che si sia trattato di un rapporto di fatto imposto dal locatore.
Sul punto il giudice di prime cure ha ritenuto che l'azione sia consentita per l'ipotesi che il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto, ma che richieda pur sempre – in quanto non è previsto diversamente
- che si tratti di un contratto validamente stipulato, cioè con la forma scritta.
Il Tribunale di Napoli ha, poi, rigettato l'altra domanda formulata dal ricorrente, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in questione, motivando, in sintesi, tale decisione, sulla base della carenza di allegazione, da parte del ricorrente, dei danni patiti e, in particolare, circa la propria intenzione di concedere in godimento il bene de quo dietro corrispettivo.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
, e hanno impugnato la sentenza n. 8972/2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.
pagina 3 di 9 Con il primo hanno sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente accolto la domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla parte ricorrente, non tenendo conto della validità del contratto di locazione verbale, come dimostrato dalla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e potendo la nullità di tale contratto per assenza di forma scritta essere fatta valere solo da essi conduttori, per avere il locatore imposto la forma verbale abusando della propria posizione dominante.
Con il secondo motivo hanno poi sostenuto che il primo giudice avesse comunque errato nel non condannare il ricorrente, una volta accertata la nullità del contratto di locazione per assenza di forma scritta, alla restituzione, in loro favore, delle somme percepite per arricchimento senza giusta causa, per la complessiva somma di €
16.800,000 (oltre che al risarcimento dei danni subìti da essi convenuti per la condotta di mala fede tenuta dalla controparte).
Iscritta la causa al n. 5009/2023 del Ruolo Generale, è stata fissata, con decreto del 29.11.2023, l'udienza del
12.3.2024 per la discussione (preliminarmente in ordine all'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti), onerando questi ultimi di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Con comparsa depositata l'1.3.2024 si è costituito in giudizio , contestando l'ammissibilità Parte_5
(lamentando la genericità e la non pertinenza dei motivi rispetto alla decisione impugnata) e la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza del 18.3.2024 è stata rigettata l'istanza degli appellanti volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del
29.4.2025.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, è stato disposto, con decreto depositato in data 29.10.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), lo svolgimento dell'udienza del 25.10.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c. (in quanto compatibile con il c.d. rito del lavoro;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n.
17603).
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (il
23.11.2025 dalla difesa degli appellanti e il 25.11.2025 dalla difesa dell'appellato), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
(evidentemente ai sensi dell'art. 434 c.p.c., trattandosi del c.d. rito del lavoro) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile comunque individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal pagina 4 di 9 Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez.
I, Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò posto, ancora in via preliminare va detto che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellato nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 25.11.2025, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere gli appellanti liberato, nelle more del giudizio, l'immobile, trovando una nuova sistemazione.
Ciò, infatti, è stata, evidentemente, la conseguenza della provvisoria esecutività (ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 282 c.p.c. e di quella speciale di cui all'art. 447-bis, ultimo comma, c.p.c.) della sentenza impugnata (quanto alla statuizione di condanna del detto bene), non sospesa da questa Corte, come detto.
Tanto è vero che la circostanza del rilascio dell'immobile dedotta dall'appellato come significativa, a suo dire, della invocata cessazione della materia del contendere, è stata allegata unilateralmente da tale parte, senza alcuna adesione degli appellanti.
pagina 5 di 9 Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario, invece, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e che sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 08/06/2005, n.
11962).
****
Fatte queste premesse e passando, dunque, al merito dell'appello proposto da , da Parte_1 [...]
e da , la Corte ne rileva l'infondatezza per le seguenti ragioni. Parte_2 Parte_3
Innanzitutto va detto, quanto al primo motivo di gravame, che il primo giudice, rilevata la nullità, per difetto di forma scritta (prevista dalla legge ad substantiam), di un contratto di locazione tra le parti, ha correttamente condannato i convenuti al rilascio dell'immobile in questione (in quanto da essi occupato senza un valido titolo) in favore del ricorrente (ossia del proprietario del bene).
Il contratto verbale in questione, infatti, secondo la stessa prospettazione dei convenuti in primo grado, sarebbe stato concluso, con l'originaria proprietaria, nel 2018 (ossia prima della morte di , avvenuta il Parte_6
15.4.2018, prima che potesse essere stipulato il contratto di fitto per iscritto;
ciò in seguito ad un precedente sfratto riguardante altro immobile da essi condotto in locazione;
cfr. la comparsa di costituzione del 27.4.2021, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) e poi registrato unilateralmente, come dagli stessi dedotto e provato, presso l'Agenzia delle Entrate, il 25.10.2019.
In particolare avevano registrato, in tale data, un contratto verbale asseritamente proseguito con l'erede dell'originaria proprietaria, ossia con (dal 2.5.2018; cfr. la denuncia di contratto verbale di Parte_5 locazione prodotta dai convenuti/appellanti sia in primo che in secondo grado).
Era, allora, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, non più il vecchio comma 5, ma il nuovo comma 6 dell'art. 13 l. n. 431, come sostituito dall'art. 1, comma 59, della l. n.
208 del 2015 (c.d. legge Finanziaria 2016), che, per espressa previsione del comma 7, è applicabile a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/04/2021,
n. 9475).
E il detto comma 6, se da un lato estende (come sostenuto dagli appellanti) la nullità relativa di protezione (con diritto alla riconduzione) a tutti i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 (e ciò a prescindere dal fatto che 4 siano stati conclusi o meno in forma orale e anche a prescindere dal fatto che in tal caso lo siano stati su costrizione della parte locatrice), dall'altro limita, tuttavia, tale sanzione, ai contratti non registrati, con la conseguenza che i contratti stipulati in forma orale ma tuttavia registrati
(come nel caso di specie) rimangono sanzionati da nullità assoluta (dunque non relativa, cfr. Cass. civ., Sez. III,
pagina 6 di 9 Ord., 03/09/2024, n. 23672; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 09/04/2021, n. 9475 cit. secondo cui vi sarebbe nullità assoluta nell'ipotesi di contratto non scritto ma registrato, come nel caso di specie, si ribadisce).
****
Non merita accoglimento, inoltre, neanche il secondo motivo di gravame con cui gli appellanti, si ribadisce, hanno sostenuto che il primo giudice avesse comunque errato nel non condannare il ricorrente, una volta accertata la nullità del contratto di locazione per assenza di forma scritta, alla restituzione, in loro favore, delle somme percepite per arricchimento senza giusta causa, per la complessiva somma di €. 16.800,000, oltre che al risarcimento dei danni subìti da essi convenuti per la condotta di mala fede tenuta dalla controparte.
Ed infatti, quanto alla domanda di restituzione della complessiva somma di euro 16.800,000 per canoni versati, la Corte rileva che gli appellanti non avevano mai chiesto, in primo grado (come si desume da tutti gli scritti difensivi esaminabili dal relativo fascicolo telematico di ufficio), tale restituzione.
Ragion per cui rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste la circostanza che tale domanda
è nuova e, come tale, inammissibile, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. (applicabile al rito c.d. locatizio per il richiamo di cui all'art. 447-bis c.p.c.).
Quanto, poi, alla domanda risarcitoria formulata dai convenuti anche in primo grado, va detto che, non avendo gli stessi, come rilevato anche dal primo giudice, articolato alcun mezzo di prova, non può ritenersi in alcun modo dimostrata l'asserita condotta di mala fede che, secondo gli appellati, avrebbe invece tenuto la controparte.
****
Al rigetto dell'appello proposto da , da e da segue, Parte_1 Parte_2 Parte_3 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato vittorioso (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.).
****
Va precisato, sul punto, che non rileva la circostanza che gli appellanti, come dagli stessi documentato, siano stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche e specificamente per questo secondo grado di giudizio (con delibere del Consiglio dell'Ordine di Napoli n. prot. 5351/2023 del 21.11.2023, n. prot. 5352/2023 del
19.12.2023, e n. prot. 5353/2023 del 21.11.2023), ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord., 19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n.
11470; cfr. anche cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n. 15483).
Ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al pagina 7 di 9 difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/06/2012, n. 10053; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
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In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà, alla breve durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077;
Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Ciò pur tenendo conto dell'ammissione degli appellanti al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza pagina 8 di 9 dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, Pt_7 riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785;
Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784; Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/02/2025, n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025, n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5009/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , da e da avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 8972/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 04/10/2023.
2. Dichiara tenuti e condanna , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro e in favore dell'avv. Letterio Oteri, quale difensore dichiaratosi antistatario di , Parte_5 dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Il Presidente
SE De IO
Il Consigliere est.
SE ST NI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SE ST INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5009 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Parte_3 C.F._3
Chianese.
- Ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibere del Consiglio dell'Ordine di Napoli n. prot. 5351/2023 del 21.11.2023, n. prot. 5352/2023 del 19.12.2023, e n. prot. 5353/2023 del 21.11.2023-
Parte_4
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Oteri. Parte_5 C.F._4
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza la sentenza n. 8972/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
04/10/2023”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.11.2025, depositate il 23.11.2025 dalla difesa degli appellanti e il
25.11.2025 dalla difesa dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato il 17.11.2023, , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 8972/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 04/10/2023, hanno proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la sentenza n. 8972/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 04/10/2023, con cui è stato così statuito: “a) dichiara i convenuti, , e , occupanti Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla Via Venezia Giulia n.3, quarto piano, interno 8, identificato nel NCEU del relativo comune al foglio n. 22, particella n. 132, sub 31; b) condanna i convenuti all'immediato rilascio dell'immobile; c) rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione;
d) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidandole in euro130,00 per spese ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso Parte_5 forfetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.”.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva adìto (con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.) il Tribunale Parte_5 di Napoli, chiedendo la condanna dei convenuti ( , e ) Parte_1 Parte_2 Parte_3 al rilascio dell'immobile sito in Napoli, in Via Venezia Giulia n.3, quarto piano, interno 8, in catasto (sez. urbana al fg. CHI) 22, particella n.132, sub. 31, e al pagamento di una indennità di occupazione a decorrere dal mese di aprile 2019 fino al mese di maggio 2020, quantificata in euro 7.350,00.
Il ricorrente, a fondamento di quanto domandato, premesso di aver ereditato dalla sorella , la Parte_6 piena proprietà del detto immobile, aveva sostenuto che lo stesso risultasse occupato senza alcun titolo da
, e i quali, pur avendo ad un certo punto convenuto sulla Parte_1 Parte_2 Parte_3 necessità di stipulare un regolare contratto di locazione, si erano poi rifiutati di provvedere in tal senso.
Aveva dedotto, poi, che nei mesi di ottobre 2019, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2020, gli occupanti avevano inviato, a mezzo di vaglia postali, una somma di euro 350,00 a titolo di “fitto”, peraltro non corrispondente al valore di mercato dell'immobile e che, comunque, non avessero mai pagato le utenze intestate alla de cuius
, oltre che gli oneri condominiali e la tassa per lo smaltimento rifiuti. Parte_6
Costituitisi in giudizio, , e avevano contestato l'avversa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 pretesa, sostenendo di avere ricevuto l'immobile, in fitto, agli inizi del 2018, da , per un canone Parte_6 mensile di euro 350,00, con l'impegno di stipulare il contratto per iscritto e deducendo che, dopo il decesso
(avvenuto il 15/4/2018) della stessa (senza fare in tempo a concludere il contratto per iscritto), Parte_6 il suo erede ( ) si fosse sempre rifiutato di stipulare il contratto di locazione, tanto che avevano Parte_5 dovuto provveduto a registrare il contratto di locazione, in data 25 ottobre 2019, presso l'Agenzia delle Entrate.
Avevano, poi, contestato la quantificazione del canone fatta dal ricorrente, evidenziando di aver corrisposto sempre quanto pattuito, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, previo accertamento dell'esistenza del pagina 2 di 9 contratto di locazione verbale registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Disposto, con ordinanza del 14/2/2022, il mutamento del rito (da sommario di cognizione a rito speciale locatizio), la causa è stata poi decisa dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8972/2023 impugnata in questa sede.
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver ricondotto la domanda di rilascio formulata da Parte_5
nell'ambito di una azione personale di restituzione (anziché di rivendica) ed accertato, sul punto, la
[...] sussistenza della legittimazione attiva (del ricorrente) e di quella passiva (da parte dei convenuti), ha accolto tale domanda ritenendo infondata l'eccezione dei convenuti circa l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato, a loro dire, verbalmente, agli inizi del 2018 con la de cuius ( ). Parte_6
Il Tribunale di Napoli ha motivato tale convincimento sulla base del fatto che i convenuti non avessero articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo, trattandosi comunque, invero, di una locazione ad uso abitativo di per sé “invalida”, perché stipulata in violazione del disposto dell'art.1, comma 4, della L.431/1998, che prescrive la forma scritta ad substantiam “per la stipula di validi contratti di locazione” ad uso abitativo in epoca successiva
(come nel caso di specie) alla entrata in vigore della legge 431/1998.
Al riguardo ha evidenziato che si sarebbe trattato, secondo i convenuti, di un contratto stipulato agli inizi del
2018, quindi anche dopo la entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 13 della legge 431/1998 (ex art. 1, comma 59, della legge 208/2015), che non prevede più (ex art. comma 5) la possibilità per il conduttore di chiedere al giudice il riconoscimento della validità del contratto di locazione verbale, pur avendo la nuova norma
(comma 6) esteso la possibilità di esperire l'azione di riconduzione, senza vincolarla più alla necessità che si sia trattato di un rapporto di fatto imposto dal locatore.
Sul punto il giudice di prime cure ha ritenuto che l'azione sia consentita per l'ipotesi che il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto, ma che richieda pur sempre – in quanto non è previsto diversamente
- che si tratti di un contratto validamente stipulato, cioè con la forma scritta.
Il Tribunale di Napoli ha, poi, rigettato l'altra domanda formulata dal ricorrente, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in questione, motivando, in sintesi, tale decisione, sulla base della carenza di allegazione, da parte del ricorrente, dei danni patiti e, in particolare, circa la propria intenzione di concedere in godimento il bene de quo dietro corrispettivo.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
, e hanno impugnato la sentenza n. 8972/2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.
pagina 3 di 9 Con il primo hanno sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente accolto la domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla parte ricorrente, non tenendo conto della validità del contratto di locazione verbale, come dimostrato dalla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e potendo la nullità di tale contratto per assenza di forma scritta essere fatta valere solo da essi conduttori, per avere il locatore imposto la forma verbale abusando della propria posizione dominante.
Con il secondo motivo hanno poi sostenuto che il primo giudice avesse comunque errato nel non condannare il ricorrente, una volta accertata la nullità del contratto di locazione per assenza di forma scritta, alla restituzione, in loro favore, delle somme percepite per arricchimento senza giusta causa, per la complessiva somma di €
16.800,000 (oltre che al risarcimento dei danni subìti da essi convenuti per la condotta di mala fede tenuta dalla controparte).
Iscritta la causa al n. 5009/2023 del Ruolo Generale, è stata fissata, con decreto del 29.11.2023, l'udienza del
12.3.2024 per la discussione (preliminarmente in ordine all'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti), onerando questi ultimi di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Con comparsa depositata l'1.3.2024 si è costituito in giudizio , contestando l'ammissibilità Parte_5
(lamentando la genericità e la non pertinenza dei motivi rispetto alla decisione impugnata) e la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza del 18.3.2024 è stata rigettata l'istanza degli appellanti volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del
29.4.2025.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, è stato disposto, con decreto depositato in data 29.10.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), lo svolgimento dell'udienza del 25.10.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c. (in quanto compatibile con il c.d. rito del lavoro;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n.
17603).
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (il
23.11.2025 dalla difesa degli appellanti e il 25.11.2025 dalla difesa dell'appellato), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
(evidentemente ai sensi dell'art. 434 c.p.c., trattandosi del c.d. rito del lavoro) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile comunque individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal pagina 4 di 9 Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez.
I, Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò posto, ancora in via preliminare va detto che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellato nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 25.11.2025, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere gli appellanti liberato, nelle more del giudizio, l'immobile, trovando una nuova sistemazione.
Ciò, infatti, è stata, evidentemente, la conseguenza della provvisoria esecutività (ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 282 c.p.c. e di quella speciale di cui all'art. 447-bis, ultimo comma, c.p.c.) della sentenza impugnata (quanto alla statuizione di condanna del detto bene), non sospesa da questa Corte, come detto.
Tanto è vero che la circostanza del rilascio dell'immobile dedotta dall'appellato come significativa, a suo dire, della invocata cessazione della materia del contendere, è stata allegata unilateralmente da tale parte, senza alcuna adesione degli appellanti.
pagina 5 di 9 Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario, invece, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e che sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 08/06/2005, n.
11962).
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Fatte queste premesse e passando, dunque, al merito dell'appello proposto da , da Parte_1 [...]
e da , la Corte ne rileva l'infondatezza per le seguenti ragioni. Parte_2 Parte_3
Innanzitutto va detto, quanto al primo motivo di gravame, che il primo giudice, rilevata la nullità, per difetto di forma scritta (prevista dalla legge ad substantiam), di un contratto di locazione tra le parti, ha correttamente condannato i convenuti al rilascio dell'immobile in questione (in quanto da essi occupato senza un valido titolo) in favore del ricorrente (ossia del proprietario del bene).
Il contratto verbale in questione, infatti, secondo la stessa prospettazione dei convenuti in primo grado, sarebbe stato concluso, con l'originaria proprietaria, nel 2018 (ossia prima della morte di , avvenuta il Parte_6
15.4.2018, prima che potesse essere stipulato il contratto di fitto per iscritto;
ciò in seguito ad un precedente sfratto riguardante altro immobile da essi condotto in locazione;
cfr. la comparsa di costituzione del 27.4.2021, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) e poi registrato unilateralmente, come dagli stessi dedotto e provato, presso l'Agenzia delle Entrate, il 25.10.2019.
In particolare avevano registrato, in tale data, un contratto verbale asseritamente proseguito con l'erede dell'originaria proprietaria, ossia con (dal 2.5.2018; cfr. la denuncia di contratto verbale di Parte_5 locazione prodotta dai convenuti/appellanti sia in primo che in secondo grado).
Era, allora, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, non più il vecchio comma 5, ma il nuovo comma 6 dell'art. 13 l. n. 431, come sostituito dall'art. 1, comma 59, della l. n.
208 del 2015 (c.d. legge Finanziaria 2016), che, per espressa previsione del comma 7, è applicabile a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/04/2021,
n. 9475).
E il detto comma 6, se da un lato estende (come sostenuto dagli appellanti) la nullità relativa di protezione (con diritto alla riconduzione) a tutti i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 (e ciò a prescindere dal fatto che 4 siano stati conclusi o meno in forma orale e anche a prescindere dal fatto che in tal caso lo siano stati su costrizione della parte locatrice), dall'altro limita, tuttavia, tale sanzione, ai contratti non registrati, con la conseguenza che i contratti stipulati in forma orale ma tuttavia registrati
(come nel caso di specie) rimangono sanzionati da nullità assoluta (dunque non relativa, cfr. Cass. civ., Sez. III,
pagina 6 di 9 Ord., 03/09/2024, n. 23672; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 09/04/2021, n. 9475 cit. secondo cui vi sarebbe nullità assoluta nell'ipotesi di contratto non scritto ma registrato, come nel caso di specie, si ribadisce).
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Non merita accoglimento, inoltre, neanche il secondo motivo di gravame con cui gli appellanti, si ribadisce, hanno sostenuto che il primo giudice avesse comunque errato nel non condannare il ricorrente, una volta accertata la nullità del contratto di locazione per assenza di forma scritta, alla restituzione, in loro favore, delle somme percepite per arricchimento senza giusta causa, per la complessiva somma di €. 16.800,000, oltre che al risarcimento dei danni subìti da essi convenuti per la condotta di mala fede tenuta dalla controparte.
Ed infatti, quanto alla domanda di restituzione della complessiva somma di euro 16.800,000 per canoni versati, la Corte rileva che gli appellanti non avevano mai chiesto, in primo grado (come si desume da tutti gli scritti difensivi esaminabili dal relativo fascicolo telematico di ufficio), tale restituzione.
Ragion per cui rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste la circostanza che tale domanda
è nuova e, come tale, inammissibile, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. (applicabile al rito c.d. locatizio per il richiamo di cui all'art. 447-bis c.p.c.).
Quanto, poi, alla domanda risarcitoria formulata dai convenuti anche in primo grado, va detto che, non avendo gli stessi, come rilevato anche dal primo giudice, articolato alcun mezzo di prova, non può ritenersi in alcun modo dimostrata l'asserita condotta di mala fede che, secondo gli appellati, avrebbe invece tenuto la controparte.
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Al rigetto dell'appello proposto da , da e da segue, Parte_1 Parte_2 Parte_3 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato vittorioso (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.).
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Va precisato, sul punto, che non rileva la circostanza che gli appellanti, come dagli stessi documentato, siano stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche e specificamente per questo secondo grado di giudizio (con delibere del Consiglio dell'Ordine di Napoli n. prot. 5351/2023 del 21.11.2023, n. prot. 5352/2023 del
19.12.2023, e n. prot. 5353/2023 del 21.11.2023), ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord., 19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n.
11470; cfr. anche cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n. 15483).
Ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al pagina 7 di 9 difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/06/2012, n. 10053; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
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In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà, alla breve durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077;
Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, in base al valore della controversia.
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Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Ciò pur tenendo conto dell'ammissione degli appellanti al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza pagina 8 di 9 dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, Pt_7 riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785;
Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784; Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/02/2025, n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025, n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5009/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , da e da avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 8972/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 04/10/2023.
2. Dichiara tenuti e condanna , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro e in favore dell'avv. Letterio Oteri, quale difensore dichiaratosi antistatario di , Parte_5 dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Il Presidente
SE De IO
Il Consigliere est.
SE ST NI
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