Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026REG.PROV.COLL.
N. 00236/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2024, proposto da Euss s.r.l. impresa Sociale in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IU Vitale, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato, in Palermo, via Stabile n. 182;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 02208/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. IU La RE;
Udito nell’udienza pubblica del 5 marzo 2026, per la parte pubblica, l’avvocato dello Stato F. Caserta; nessuno presente per la parte appellante;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- La vicenda procedimentale e contenziosa nella quale si è innestata la domanda risarcitoria per cui è causa può essere così ricostruita.
1.1.- Con avviso n. 20/2011 (« Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014 »), l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana avviava un’innovazione dell’offerta formativa per sostenere l’occupabilità di soggetti disoccupati e/o inoccupati. Detto avviso sosteneva la realizzazione di percorsi formativi ed esperienziali, articolati in tre diversi ambiti formativi: 1) formazione giovani (FORGIO); 2) formazione ambiti speciali (FAS); 3) formazione permanente (FP), tutti suddivisi su base provinciale.
1.2.- L’originaria ricorrente (odierna appellante),ì in data 28 ottobre 2011 presentava domanda di ammissione al finanziamento per € 253.728,00 per un « Pacchetto base », ambito formativo FORGIO da realizzare nella provincia di Catania, con l’avvio di n. 2 corsi (« Progettista installatore di impianti voltaici » e « Tecnico nella gestione del trattamento dei rifiuti solidi urbani ») di 900 ore ciascuno, per un totale di 1800 ore.
1.3.- Nella seduta del 15 febbraio 2012, il Nucleo per la valutazione dei progetti presentati, nel procedere all’attribuzione dei punteggi delle proposte progettuali ammesse – relative alla provincia di Catania, ambito FORGIO –, assegnava alla ricorrente un punteggio pari a 41/100, inferiore al minimo (stabilito in 55/100) necessario per essere utilmente inserita in graduatoria.
Infatti, con successivo D.D.G. n. 860 del 13 marzo 2012 – di approvazione delle graduatorie provvisorie – l’EUSS s.r.l. veniva inserita nell’Allegato 3 (« Esclusi per punteggio insufficiente »), con possibilità di presentare osservazioni.
1.4.- La ricorrente, in data 23 marzo 2012, ritenendo erroneo il punteggio attribuitole, ne chiedeva la correzione e la conseguente ammissione al finanziamento della proposta progettuale presentata.
1.5.- Ciononostante, con D.D.G. n. 1346 del 27 aprile 2012 venivano approvate le graduatorie e gli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso n. 20/2011, all’interno delle quali l’EUSS s.r.l., ancora una volta, veniva, con il medesimo punteggio, inserita nell’Allegato.
1.6.- Successivamente, l’Amministrazione regionale, « al fine di garantire maggiore comprensione dell’iter procedurale, nonché dei relativi esiti del procedimento di ammissione a finanziamento delle proposte progettuali presentate », con D.D.G. n. 2079 del 31 maggio 2012 procedeva, in autotutela, alla parziale modifica degli Allegati nn. 1, 2 e 3 al D.D.G. n. 1346 del 27 aprile 2012, all’interno del quale ultimo, tuttavia, l’Ente ricorrente continuava a trovarsi collocato.
1.7.- Il T.a.r. per la Sicilia, dinanzi al quale la ricorrente aveva dedotto doglianze di ordine procedimentale e l’errata attribuzione del punteggio, rigettava, con sentenza n. 2924 del 2013 il ricorso, « posto che pur ammettendo l’attribuzione massima del punteggio per le misure 2.1 e 2.2, per un totale di sette punti (+ 3 per la prima e + 4, per la seconda), la ricorrente otterrebbe 48/100, insufficienti per ottenere il minimo necessario (55/100) per essere inserita in graduatoria, senza considerare che l’ultimo progetto finanziato ha conseguito 61/100 ».
1.8.- Avverso la predetta sentenza interponeva appello, per ottenerne la riforma, la parte privata.
1.8.1.- In una prima fase, con ordinanza di questo Consiglio n. 230 del 2014 era accolta l’istanza di sospensione della sentenza impugnata ritenendo « sussistente il danno grave prospettato della esclusione dell’appellante dalla possibilità di partecipare alla “riedizione” dell’attività formativa per il biennio 2013-2014 ».
1.8.2.- Con successiva ordinanza n. 523 del 2014, resa in sede di richiesta di chiarimenti per l’ottemperanza della predetta ordinanza n. 230 del 2014, questo Consiglio così statuiva: « dispone che l’Amministrazione intimata proceda operando come se la ditta ricorrente fosse stata ammessa al finanziamento dei corsi per il biennio 2012-2013 e perciò richiedendo preliminarmente alla stessa di provvedere, ove siano mancati, agli adempimenti preliminari necessari (invio del bilancio, secondo la prescrizione dell’art. 7.1 del bando e alla rimodulazione del progetto secondo le prescrizioni della direttiva n. 45555 di 8 luglio 2013. L’Amministrazione riferirà all’esito dell’incombente ».
1.9.- Con DDG n. 6122/2014, l’Assessorato regionale, in ottemperanza alle suindicate ordinanze nn. 230 e 523 del 2014 ammetteva con riserva la ricorrente a partecipare alla riedizione dell’attività formativa per l’anno 2013/2014, di cui al « Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani - priorità 3: formazione giovani ». Il predetto provvedimento disponeva la verifica in capo alla ricorrente di tutti gli adempimenti preliminari necessari per partecipare con riserva alla riedizione delle predette attività formative per l’anno 2013/2014, nel rispetto di quanto previsto dalle direttive n. 2247/2013 e n. 45555/2013.
1.10.- Con sentenza di questo Consiglio n. 414 del 2015 l’appello era parzialmente accolto in relazione alla doglianza riferita all’erronea attribuzione del punteggio per misure diverse da quelle 2.1 e 2.2. Essa, quindi, così statuiva: « il punteggio ottenuto dall’appellante in sede di valutazione del proprio progetto va corretto aggiungendo ai 41 punti attribuiti gli ulteriori 15 punti (12 per l’indicatore 1.1 e 3 per l’indicatore 1.5) illegittimamente non attribuiti (per le ragioni prima esposte), con conseguente attribuzione alla stessa del punteggio totale di punti 56 ». Nel corpo della motivazione, il giudice di appello, nell’ambito di un ragionamento più generale, affermava anche, però, di non condividere quanto ritenuto dai primi giudici con riferimento alla possibile attribuzione massima del punteggio dei (4+3=) 7 punti per le misure 2.1 e 2.2.
1.11.- Con sentenza n. 992 del 2019 questo Consiglio accoglieva il ricorso in revocazione proposto dalla odierna appellante e annullava, in via rescindente, la sentenza n. 414 del 2015 nella parte in cui (al punto 4.2) aveva riformato la sentenza T.a.r. Sicilia, sez. st. di Catania, n. 2924 del 2013 e con riferimento alle voci 2.1 e 2.2, aveva riconosciuto alla ricorrente ulteriori 7 punti. In via rescissoria, conseguentemente, confermava la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva attribuito alla ricorrente ulteriori 3 punti per la misura 2.1 e 4 punti per la misura 2.2 per un totale di 7 punti (sommando tali punti ai 15 già riconosciuti per effetto della sentenza di appello n. 414/2015 nella parte non impugnata in sede di revocazione).
2.- Con ricorso depositato il 30 dicembre 2020 al T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, l’originaria ricorrente proponeva azione autonoma di risarcimento del danno in conseguenza dell’esclusione dall’avviso 20/2011 di cui si è detto.
2.1.- Deduceva l’ingiustizia del danno subito per effetto della illecita condotta tenuta dall’Amministrazione regionale, la quale si sarebbe limitata ad una esecuzione solo formale dell’ordinanza n. 230 del 2014, e che la richiesta risarcitoria sarebbe stata volta a reintegrare la sfera giuridica dell’operatore economico nella situazione in cui si sarebbe trovato in assenza della esclusione disposta in suo danno, la cui illegittimità è stata da ultimo statuita con la sentenza n. 992 del 2019 sopracitata.
2.3.- L’Assessorato, dopo l’ordinanza n. 230 del 2014, non avrebbe proceduto all’emissione del relativo decreto di finanziamento.
2.4.- Un comportamento legittimo e conforme dell’Amministrazione regionale avrebbe consentito, in tesi, alla ricorrente di realizzare, nel rispetto dei termini prescritti, la propria progettualità formativa e, conseguentemente, ottenere il relativo finanziamento per le tre annualità (2012-2013-2014), possibilità invece che le sarebbe stata negata dall’illegittimo operato dell’Amministrazione resistente e che oggi evidenzierebbe la pienezza del proprio al risarcimento volto a coprire le spese di gestione sostenute nei relativi anni e la perdita della qualificazione professionale subita (perdita di chance ).
2.5.- Evidenziava la ricorrente, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito che:
- nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 avrebbe continuato a sostenere spese di ordinaria gestione (canoni di locazione, spese per utenze, tassa rifiuti solidi urbani, tassa di iscrizione CCIAA) e non avrebbe potuto far fronte agli impegni che la tenuta in esercizio di una attività di impresa impone, con susseguente asserita esposizione debitoria;
- avrebbe pagato somme a titolo di prestazioni professionali varie.
2.6.- L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale si opponeva all’accoglimento del ricorso.
3.- Il T.a.r. per la Sicilia, sezione I, con sentenza n. 2208 del 2023, rigettava il ricorso così sostanzialmente argomentando l’infondatezza dello stesso in ragione della carenza dell’elemento soggettivo e della prova del nesso di causalità.
4.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
- erronea si rivelerebbe l’esclusione dell’elemento soggettivo dell’illecito tratteggiata dal T.a.r. Un errore scusabile può, in tesi, rinvenirsi unicamente nell’ipotesi in cui la condotta dell’amministrazione sia frutto di una fallace interpretazione di una norma obiettivamente incerta e non già per l’ipotesi di diversa valutazione della medesima fattispecie nei diversi gradi di giudizio;
- la colpa dell’Amministrazione regionale si anniderebbe nella mancata adozione del decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie nonostante l’ammissione con riserva « alla riedizione dell’attività formativa per il biennio 2013-2014 » disposta da questo Consiglio con ordinanza cautelare n. 230 del 2014;
- non risponderebbe al vero l’affermata carenza dei requisiti previsti dalla direttiva n. 45555/2013 posto che « l’Amministrazione nel determinare la riedizione dell’attività formativa per gli anni 2013 e 2014 disponeva tempi e modalità di presentazione delle domande per l’effettuazione dei corsi di formazione “finanziati secondo le previsioni e le prescrizioni dell’Avviso 20/2011” »;
- all’epoca dell’ordinanza del CGARS sussisteva la disponibilità dei fondi necessari, irrilevante l’addotta assenza di fondi UE;
- in punto di nesso di causalità, l’unica ragione della mancata concessione delle agevolazioni finanziarie sarebbe rinvenibile nell’originaria attività provvedimentale dell’Amministrazione regionale volta alla mancata ammissione dell’operatore economico (con conseguente cassa integrazione dei dipendenti)
- sarebbero risarcibili e spese poste in essere e la mancata acquisizione di esperienza professionale.
5.- Si è costituito in giudizio l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale il quale ha:
- eccepito la formazione del giudicato tra le parti sull’analoga domanda formulata dall’ente appellante nell’ambito del precedente giudizio in cui la domanda risarcitoria sarebbe stata implicitamente respinta;
- rilevato l’(asserita) insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito.
Per tutte le voci di danno (debiti nei confronti di soggetti terzi) sarebbero assenti i presupposti per il chiesto risarcimento, trattandosi di somme che non sarebbero state
corrisposte ai presunti creditori, e che, dunque, non potrebbero costituire un danno risarcibile;
- in relazione all’invocato danno curriculare, evidenziato che spetterebbe, in ogni caso, all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., sarebbe ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno.
6.- All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7.- L’appello è infondato. Tale esito esonera il Collegio, per evidenti ragioni di economia processuale, dallo scrutinio della questione in rito sollevata dalla parte pubblica.
8.- Parte appellante ha chiesto il risarcimento di due tipologie di spese che essa ha sostenuto: spese di ordinaria gestione legate a canoni di locazione dell’immobile, spese di utenze, tassa rifiuti solidi urbani, tassa di scrizione CCIIAA e spese – teoriche – a titolo di prestazioni professionali oggetto di specifiche obbligazioni da essa assunte.
8.1.- In relazione alla prima tipologia di spese, correttamente il T.a.r. ha ritenuto che « I costi di gestione sostenuti negli anni 2012, 2013 e 2014 sono funzionali all’esistenza come organizzazione dell’Ente medesimo e prescindono dal concreto svolgimento dei corsi di formazione per cui è causa, donde la manifesta assenza di correlazione causale tra la mancata attribuzione dei contributi destinati ex lege a coprire, dietro apposita rendicontazione, le spese di effettuazione dei corsi formativi e l’assunzione, da parte dell’Euss, di spese afferenti invece alla sua stessa “esistenza” come struttura organizzativa e alla sua “ordinaria attività” ». A ciò va aggiunto che parte appellante non ha offerto prova alcuna circa la diretta riferibilità di dette spese al potenziale esercizio della sola attività progettuale proposta e divenuta oggetto di contenzioso, così come non ha parimenti offerto prova dell’intervenuto materiale pagamento delle invocate somme.
Per tale parte correttamente non è stata riconosciuta la relativa risarcibilità.
8.2.- In relazione alle somme indicate dalla originaria ricorrente a titolo di prestazioni professionali, esse non risulta siano state effettivamente pagate. In tal senso, a parte la correttezza dell’affermazione del T.a.r. secondo cui « le predette spese costituiscono un costo necessario per essere ammessi alla procedura selettiva e dunque non vanno calcolate agli effetti del risarcimento del danno sofferto per la mancata aggiudicazione o attribuzione del beneficio economico », va detto che prima ancora dell’assenza di un danno risarcibile qui è proprio assente un pregiudizio in senso oggettivo.
8.3.- Quanto, da ultimo, al c.d. danno curriculare, lo stesso è del tutto sfornito di prova. La invocata valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità o di estrema difficoltà, qui non rinvenibile, di una precisa prova sull'ammontare del danno cui la parte privata era onerata.
8.4.- La carenza di prova di almeno uno degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. comporta la reiezione della domanda risarcitoria.
9.- Conclusivamente, l’appello va rigettato e l’impugnata sentenza confermata.
10.- Gli specifici profili della complessiva vicenda procedimentale e processuale consentono la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IU La RE, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU La RE | BE IO |
IL SEGRETARIO