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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7515 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023
promosso da:
,nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 elettivamente Parte 1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Ennio Maccioni, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
Controparte 1 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Roberto Peara, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
In data 25/09/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni.
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
In via principale venga pronunciata sentenza di separazione con assegnazione della causa coniugale sita in Cagliari via Paganello 2 alla ricorrente Parte 1 affinché vi abiti unitamente al
Persona 1 non ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro. figlio maggiorenne
In subordine EN pronunciata sentenza parziale di separazione con assegnazione della casa coniugale sita in Cagliari via Paganello 2 alla ricorrente Parte 1 affinchè vi abiti
Persona 1 non ancora stabilmente inserito nel mondo del unitamente al figlio maggiorenne lavoro. Con separata ordinanza per la prosecuzione della causa."
Nell'interesse del resistente “Voglia il Tribunale adito:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_2
con assegnazione della casa coniugale alla Signora Pt 1 affinché possa vivere nell'abitazione familiare con il figlio Persona 2
2. Si chiede non venga disposto alcun assegno di mantenimento a carico del Controparte 1
' poiché quest'ultimo è economicamente nei confronti del figlio Persona 2
autosufficiente. "
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 ha domandato laCon ricorso ritualmente notificato depositato in data 15/11/2023,
pronuncia della separazione personale con addebito al coniuge, Controparte 1 oltre alla assegnazione della casa familiare per abitarvi unitamente al figlio, 'maggiorenne Persona 2
ma non economicamente indipendente, e alla previsione in capo al resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno della misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio in Cagliari con Controparte_1 in data 3/09/2011; che dall'unione coniugale è nato un figlio, Persona 2
,oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, studente presso un istituto professionale;
che la casa familiare sita in Cagliari di proprietà di entrambi i coniugi, è gravata da un mutuo;
che il resistente è tossicodipendente, non lavora e si pone nei suoi confronti in modo violento e minaccioso, costringendola a contrarre debiti con i conoscenti per avere del denaro.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/04/2024, si è costituito in giudizio
Controparte 1 aderendo alla pronuncia di separazione personale, ma chiedendo che non sia previsto alcun assegno a suo carico per il mantenimento del figlio.
In particolare, ha dedotto:
di avere un lungo passato di tossicodipendenza perdurato fino al 2014, anno in cui è stato preso in carico dal SERD di Cagliari e che, dopo una ricaduta, da circa sei mesi ha ripreso un percorso di disintossicazione;
che questa sua condizione ha inevitabilmente messo in crisi il matrimonio, ma non a causa di violenze o minacce, come asserito dalla ricorrente, bensì per il fatto che la sua condizione di tossicodipendente gli ha impedito di lavorare con continuità e di mantenere con la coniuge un rapporto equilibrato;
di essere attualmente disoccupato, ma di essere determinato a reperire un'occupazione lavorativa non appena fosse terminata la prima fase del percorso presso il SERD;
di collaborare con la coniuge nella gestione della casa e di occuparsi quotidianamente della madre anziana che, in cambio, gli fornisce un piccolo aiuto economico;
che la Pt 1 lavora e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.000 euro;
che il figlio si è da poco diplomato presso l'istituto alberghiero e, sebbene attualmente non lavori, ha una formazione tale da consentirgli di reperire in tempi brevi una occupazione lavorativa;
di non avere la possibilità di prendere una casa in locazione. ***
All'udienza del 9/04/2024 il Giudice ha proceduto alla audizione personale dei coniugi.
Parte ricorrente ha dichiarato: di vivere nella casa familiare insieme al marito e al figlio e di occuparsi in via prevalente della gestione della casa, anche dal punto di vista economico, in quanto lavora solo lei;
che il coniuge è disoccupato dal 2022 a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza;
di lavorare presso una ditta di pulizie e di percepire circa 800 euro mensili;
che la casa familiare è gravata dal mutuo che, pur essendo cointestato, è pagato esclusivamente da lei;
che il mutuo è a tasso variabile e attualmente la rata dello stesso è pari a 700 euro mensili;
di riuscire a far fronte al pagamento del mutuo poiché fa dei piccoli lavori in nero dai quali riesce a racimolare 700 euro;
di non percepire alcun sussidio.
Parte resistente ha dichiarato: di essere disoccupato e di fare qualche lavoretto ricavando circa 15/25
euro al giorno;
di frequentare il SERD;
che il figlio, attualmente, non fa nulla, non cerca un lavoro e trascorre le sue giornate a giocare con il pc.
Il Giudice, vista la richiesta di un termine per trattative, ha rinviato per la formalizzazione dell'accordo all'udienza del 11/06/2024.
***
Con ordinanza in data 26/06/2024 il Giudice delegato, rilevato che i coniugi non hanno raggiunto un accordo e che, al fine della assunzione dei provvedimenti provvisori, sia necessario procedere all'ascolto del figlio delle parti, ha fissato l'udienza per tale incombente.
***
All'udienza del 16/07/2024 il Giudice ha proceduto alla audizione del figlio delle parti, Per 1
[...] nato il [...], che ha dichiarato: “Ho vent'anni; ho trovato un lavoro come assistente aeroportuale, andando in palestra ho conosciuto una ragazza la cui amica è stata assunta e mi ha detto che cercavano personale;
mi sono quindi proposto e mi hanno assunto;
mi hanno assunto il 4
luglio; il contratto è a chiamata, il guadagno dipende dalle ore che faccio ma è intorno ai 1000 euro;
durerà fino a fine agosto;
prima avevo lavorato qualche volta con mamma in stagione e poi ho fatto vari stage nel settore della ristorazione, in cucina;
li ho fatti durante il periodo scolastico;
la scuola l'ho finita a giugno 2023, mi sono diplomato;
andavo all'alberghiero; dopo giugno 2023 ho fatto un periodo sabbatico per riprendermi mentalmente perché non stavo molto bene, ero nervoso e avevo ansie per la situazione che c'era in casa tra i miei genitori;
poi adesso mi sono ripreso e ho iniziato questo lavoro;
da quello che ho capito il lavoro è stagionale, quindi appena chiude la stagione turistica dovrebbero chiudere il contratto;
momentaneamente non sto cercando altro perché sto pensando a prendere la patente per poi cercare altro;
non nel settore della ristorazione".
Alla stessa udienza, il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale e con sentenza non definitiva n. 1825/2024 emessa in data 17/07/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi, Parte 1 e Controparte_1
***
Con note scritte le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e con ordinanza in data 25/09/2025
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 473 bis 28 cpc, ha rinviato all'udienza del 4/11/2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1825/2024 emessa in data
17/07/2024, con la quale il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi.
Parte ricorrente non ha reiterato né ha coltivato nel corso del giudizio la domanda di addebito inizialmente formulata, che, pertanto, deve intendersi rinunciata.
Quanto alle ulteriori domande proposte in causa, si osserva quanto segue.
Entrambe le parti hanno concluso chiedendo che la casa familiare, sita in Cagliari alla via Ubaldo da
Paganello n. 2, sia assegnata alla ricorrente.
Tale domanda non è fondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
Com'è noto, i presupposti sottesi alla assegnazione della casa familiare sono rappresentati dalla convivenza del coniuge richiedente con la prole minorenne o con i figli maggiorenni non autosufficienti. maggiorenne, deve essere considerato Nel caso di specie il figlio delle parti Persona 1
economicamente indipendente.
Infatti, sentito all'udienza del 16/07/2024, ha dichiarato di aver reperito un lavoro come assistente aeroportuale e di essere stato assunto con un contratto a chiamata con una retribuzione pari a circa
1.000 euro, e di aver altresì lavorato in qualche occasione con la madre durante la stagione turistica.
Da ciò si ricava che egli ha certamente acquisito una capacità lavorativa specifica, anche grazie al diploma all'istituto alberghiero conseguito nel 2023, e ha dimostrato di essere in grado di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, non rilevando in alcun modo la circostanza che l'occupazione dallo stesso reperita abbia carattere stagionale.
Pertanto, in assenza dei presupposti per l'assegnazione dell'immobile, l'utilizzo, il godimento e la disponibilità dello stesso dovranno seguire le ordinarie regole in tema di proprietà.
***
Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, richiamata la sentenza non definitiva n. 1825/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale fra le arti, definitivamente decidendo:
1. rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalle parti;
2. spese compensate.
Così deciso in Cagliari in data 6/11/2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7515 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023
promosso da:
,nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 elettivamente Parte 1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Ennio Maccioni, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
Controparte 1 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Roberto Peara, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
In data 25/09/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni.
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
In via principale venga pronunciata sentenza di separazione con assegnazione della causa coniugale sita in Cagliari via Paganello 2 alla ricorrente Parte 1 affinché vi abiti unitamente al
Persona 1 non ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro. figlio maggiorenne
In subordine EN pronunciata sentenza parziale di separazione con assegnazione della casa coniugale sita in Cagliari via Paganello 2 alla ricorrente Parte 1 affinchè vi abiti
Persona 1 non ancora stabilmente inserito nel mondo del unitamente al figlio maggiorenne lavoro. Con separata ordinanza per la prosecuzione della causa."
Nell'interesse del resistente “Voglia il Tribunale adito:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_2
con assegnazione della casa coniugale alla Signora Pt 1 affinché possa vivere nell'abitazione familiare con il figlio Persona 2
2. Si chiede non venga disposto alcun assegno di mantenimento a carico del Controparte 1
' poiché quest'ultimo è economicamente nei confronti del figlio Persona 2
autosufficiente. "
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 ha domandato laCon ricorso ritualmente notificato depositato in data 15/11/2023,
pronuncia della separazione personale con addebito al coniuge, Controparte 1 oltre alla assegnazione della casa familiare per abitarvi unitamente al figlio, 'maggiorenne Persona 2
ma non economicamente indipendente, e alla previsione in capo al resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno della misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio in Cagliari con Controparte_1 in data 3/09/2011; che dall'unione coniugale è nato un figlio, Persona 2
,oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, studente presso un istituto professionale;
che la casa familiare sita in Cagliari di proprietà di entrambi i coniugi, è gravata da un mutuo;
che il resistente è tossicodipendente, non lavora e si pone nei suoi confronti in modo violento e minaccioso, costringendola a contrarre debiti con i conoscenti per avere del denaro.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/04/2024, si è costituito in giudizio
Controparte 1 aderendo alla pronuncia di separazione personale, ma chiedendo che non sia previsto alcun assegno a suo carico per il mantenimento del figlio.
In particolare, ha dedotto:
di avere un lungo passato di tossicodipendenza perdurato fino al 2014, anno in cui è stato preso in carico dal SERD di Cagliari e che, dopo una ricaduta, da circa sei mesi ha ripreso un percorso di disintossicazione;
che questa sua condizione ha inevitabilmente messo in crisi il matrimonio, ma non a causa di violenze o minacce, come asserito dalla ricorrente, bensì per il fatto che la sua condizione di tossicodipendente gli ha impedito di lavorare con continuità e di mantenere con la coniuge un rapporto equilibrato;
di essere attualmente disoccupato, ma di essere determinato a reperire un'occupazione lavorativa non appena fosse terminata la prima fase del percorso presso il SERD;
di collaborare con la coniuge nella gestione della casa e di occuparsi quotidianamente della madre anziana che, in cambio, gli fornisce un piccolo aiuto economico;
che la Pt 1 lavora e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.000 euro;
che il figlio si è da poco diplomato presso l'istituto alberghiero e, sebbene attualmente non lavori, ha una formazione tale da consentirgli di reperire in tempi brevi una occupazione lavorativa;
di non avere la possibilità di prendere una casa in locazione. ***
All'udienza del 9/04/2024 il Giudice ha proceduto alla audizione personale dei coniugi.
Parte ricorrente ha dichiarato: di vivere nella casa familiare insieme al marito e al figlio e di occuparsi in via prevalente della gestione della casa, anche dal punto di vista economico, in quanto lavora solo lei;
che il coniuge è disoccupato dal 2022 a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza;
di lavorare presso una ditta di pulizie e di percepire circa 800 euro mensili;
che la casa familiare è gravata dal mutuo che, pur essendo cointestato, è pagato esclusivamente da lei;
che il mutuo è a tasso variabile e attualmente la rata dello stesso è pari a 700 euro mensili;
di riuscire a far fronte al pagamento del mutuo poiché fa dei piccoli lavori in nero dai quali riesce a racimolare 700 euro;
di non percepire alcun sussidio.
Parte resistente ha dichiarato: di essere disoccupato e di fare qualche lavoretto ricavando circa 15/25
euro al giorno;
di frequentare il SERD;
che il figlio, attualmente, non fa nulla, non cerca un lavoro e trascorre le sue giornate a giocare con il pc.
Il Giudice, vista la richiesta di un termine per trattative, ha rinviato per la formalizzazione dell'accordo all'udienza del 11/06/2024.
***
Con ordinanza in data 26/06/2024 il Giudice delegato, rilevato che i coniugi non hanno raggiunto un accordo e che, al fine della assunzione dei provvedimenti provvisori, sia necessario procedere all'ascolto del figlio delle parti, ha fissato l'udienza per tale incombente.
***
All'udienza del 16/07/2024 il Giudice ha proceduto alla audizione del figlio delle parti, Per 1
[...] nato il [...], che ha dichiarato: “Ho vent'anni; ho trovato un lavoro come assistente aeroportuale, andando in palestra ho conosciuto una ragazza la cui amica è stata assunta e mi ha detto che cercavano personale;
mi sono quindi proposto e mi hanno assunto;
mi hanno assunto il 4
luglio; il contratto è a chiamata, il guadagno dipende dalle ore che faccio ma è intorno ai 1000 euro;
durerà fino a fine agosto;
prima avevo lavorato qualche volta con mamma in stagione e poi ho fatto vari stage nel settore della ristorazione, in cucina;
li ho fatti durante il periodo scolastico;
la scuola l'ho finita a giugno 2023, mi sono diplomato;
andavo all'alberghiero; dopo giugno 2023 ho fatto un periodo sabbatico per riprendermi mentalmente perché non stavo molto bene, ero nervoso e avevo ansie per la situazione che c'era in casa tra i miei genitori;
poi adesso mi sono ripreso e ho iniziato questo lavoro;
da quello che ho capito il lavoro è stagionale, quindi appena chiude la stagione turistica dovrebbero chiudere il contratto;
momentaneamente non sto cercando altro perché sto pensando a prendere la patente per poi cercare altro;
non nel settore della ristorazione".
Alla stessa udienza, il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale e con sentenza non definitiva n. 1825/2024 emessa in data 17/07/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi, Parte 1 e Controparte_1
***
Con note scritte le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e con ordinanza in data 25/09/2025
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 473 bis 28 cpc, ha rinviato all'udienza del 4/11/2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1825/2024 emessa in data
17/07/2024, con la quale il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi.
Parte ricorrente non ha reiterato né ha coltivato nel corso del giudizio la domanda di addebito inizialmente formulata, che, pertanto, deve intendersi rinunciata.
Quanto alle ulteriori domande proposte in causa, si osserva quanto segue.
Entrambe le parti hanno concluso chiedendo che la casa familiare, sita in Cagliari alla via Ubaldo da
Paganello n. 2, sia assegnata alla ricorrente.
Tale domanda non è fondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
Com'è noto, i presupposti sottesi alla assegnazione della casa familiare sono rappresentati dalla convivenza del coniuge richiedente con la prole minorenne o con i figli maggiorenni non autosufficienti. maggiorenne, deve essere considerato Nel caso di specie il figlio delle parti Persona 1
economicamente indipendente.
Infatti, sentito all'udienza del 16/07/2024, ha dichiarato di aver reperito un lavoro come assistente aeroportuale e di essere stato assunto con un contratto a chiamata con una retribuzione pari a circa
1.000 euro, e di aver altresì lavorato in qualche occasione con la madre durante la stagione turistica.
Da ciò si ricava che egli ha certamente acquisito una capacità lavorativa specifica, anche grazie al diploma all'istituto alberghiero conseguito nel 2023, e ha dimostrato di essere in grado di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, non rilevando in alcun modo la circostanza che l'occupazione dallo stesso reperita abbia carattere stagionale.
Pertanto, in assenza dei presupposti per l'assegnazione dell'immobile, l'utilizzo, il godimento e la disponibilità dello stesso dovranno seguire le ordinarie regole in tema di proprietà.
***
Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, richiamata la sentenza non definitiva n. 1825/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale fra le arti, definitivamente decidendo:
1. rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalle parti;
2. spese compensate.
Così deciso in Cagliari in data 6/11/2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti