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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4059/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Marisa Caravetta
Email_1 contro
Controparte_1
- parte convenuta contumace -
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 19.11.2019, parte ricorrente premesso di aver lavorato alle dipendenze della società con sede in Corigliano Controparte_1
Rossano, dal 4.9.2008 al 30.9.2012, con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di manovale di officina, mansione operaio, livello 2° CCNL settore metalmeccanici;
di aver lavorato sia presso la sede della società, sia in cantieri esterni, per più di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00; di aver percepito una paga giornaliera di quaranta euro;
di non aver ricevuto la retribuzione dei mesi giugno-settembre 2012; di non aver ricevuto il TFR,
l'indennità di lavoro straordinario, ferie non godute, TFR. Ha quindi domandato di condannare il datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 39.041,37, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
La società convenuta è rimasta contumace.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
Nel merito, occorre ricordare che in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore.
La Corte di cassazione (Cass. n. 6332/2001), infatti, è costante nel sostenere che “In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa
è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che
è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Ebbene, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente secondo l'orario indicato nel ricorso introduttivo.
L'effettivo espletamento di attività lavorativa nella giornata del sabato è stato riferito dai testi come occasionale, pertanto, mancando una precisa determinazione del lavoro straordinario svolto, non è possibile quantificare alcuna indennità di lavoro straordinario. Sono state depositate le buste paga, riportanti il corretto inquadramento contrattuale, per il periodo lavorativo dedotto da parte ricorrente.
I conteggi di parte hanno evidenziato che il lavoratore ha ricevuto una paga mensile (e relative mensilità aggiuntive) inferiore a quella prevista dal CCNL. Tuttavia, atteso che le buste paga riportano il corretto inquadramento contrattuale e il relativo contratto collettivo, la perizia di parte non illustra chiaramente l'errore contabile di quanto esposto in busta paga.
Pertanto, deve ritenersi che le somme calcolate nella busta paga, secondo l'inquadramento contrattuale, sia aderente alla retribuzione minima stabilita nel contratto collettivo.
Non vi è prova dell'assolvimento dell'obbligo di corrispondere il trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha adempiuto all'onere di provare l'adempimento della propria obbligazione retributiva.
Pertanto, deve essere condannato a pagare la somma di € 5.143,26, come da conteggi di parte ricorrente elaborati in ricorso e non specificatamente contestati dalla resistente.
Sull'onere di contestazione dei conteggi, si richiama e si fa propria la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al
"quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"” (cfr., in termini,
Cass. n. 29236/2017).
In ordine alla chiesta indennità per mancato godimento di ferie, deve richiamarsi Cass. Lav. 3 dicembre 2004 n. 22751 (in senso conforme Cass. Lav. 22 dicembre 2009 n. 26985), secondo cui: “Il lavoratore …. che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare
l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore”. Pertanto, atteso il mancato assolvimento dell'onere della prova richiesto, la richiesta indennità non può essere riconosciuta.
In conclusione, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 5.143,26 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo. Tenuto conto dell'esito del giudizio rispetto alle domande avanzate, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 5.143,26 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 1.347,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Marisa Caravetta
Email_1 contro
Controparte_1
- parte convenuta contumace -
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 19.11.2019, parte ricorrente premesso di aver lavorato alle dipendenze della società con sede in Corigliano Controparte_1
Rossano, dal 4.9.2008 al 30.9.2012, con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di manovale di officina, mansione operaio, livello 2° CCNL settore metalmeccanici;
di aver lavorato sia presso la sede della società, sia in cantieri esterni, per più di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00; di aver percepito una paga giornaliera di quaranta euro;
di non aver ricevuto la retribuzione dei mesi giugno-settembre 2012; di non aver ricevuto il TFR,
l'indennità di lavoro straordinario, ferie non godute, TFR. Ha quindi domandato di condannare il datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 39.041,37, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
La società convenuta è rimasta contumace.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
Nel merito, occorre ricordare che in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore.
La Corte di cassazione (Cass. n. 6332/2001), infatti, è costante nel sostenere che “In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa
è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che
è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Ebbene, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente secondo l'orario indicato nel ricorso introduttivo.
L'effettivo espletamento di attività lavorativa nella giornata del sabato è stato riferito dai testi come occasionale, pertanto, mancando una precisa determinazione del lavoro straordinario svolto, non è possibile quantificare alcuna indennità di lavoro straordinario. Sono state depositate le buste paga, riportanti il corretto inquadramento contrattuale, per il periodo lavorativo dedotto da parte ricorrente.
I conteggi di parte hanno evidenziato che il lavoratore ha ricevuto una paga mensile (e relative mensilità aggiuntive) inferiore a quella prevista dal CCNL. Tuttavia, atteso che le buste paga riportano il corretto inquadramento contrattuale e il relativo contratto collettivo, la perizia di parte non illustra chiaramente l'errore contabile di quanto esposto in busta paga.
Pertanto, deve ritenersi che le somme calcolate nella busta paga, secondo l'inquadramento contrattuale, sia aderente alla retribuzione minima stabilita nel contratto collettivo.
Non vi è prova dell'assolvimento dell'obbligo di corrispondere il trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha adempiuto all'onere di provare l'adempimento della propria obbligazione retributiva.
Pertanto, deve essere condannato a pagare la somma di € 5.143,26, come da conteggi di parte ricorrente elaborati in ricorso e non specificatamente contestati dalla resistente.
Sull'onere di contestazione dei conteggi, si richiama e si fa propria la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al
"quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"” (cfr., in termini,
Cass. n. 29236/2017).
In ordine alla chiesta indennità per mancato godimento di ferie, deve richiamarsi Cass. Lav. 3 dicembre 2004 n. 22751 (in senso conforme Cass. Lav. 22 dicembre 2009 n. 26985), secondo cui: “Il lavoratore …. che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare
l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore”. Pertanto, atteso il mancato assolvimento dell'onere della prova richiesto, la richiesta indennità non può essere riconosciuta.
In conclusione, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 5.143,26 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo. Tenuto conto dell'esito del giudizio rispetto alle domande avanzate, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 5.143,26 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 1.347,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.