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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Feo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8557/2024 promossa da:
Il (n. 135/2021) Parte_1
(C.F./P.IVA , in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocato Alessio Cittadini e con questi elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 21;
ATTORE
Contro
La (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mugnano di Napoli
(NA) alla via Labriola n. 24, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacomo Migliaccio e dall'Avvocato Francesco Paolo Cinque,
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere la pronuncia di inefficacia, ex Controparte_2
art. 67, comma 2 l.f. dei pagamenti disposti in favore della convenuta per complessivi euro pagina 1 di 4 5.000, effettuati a mezzo bonifico bancario in data 12 Ottobre 2021 relativo al pagamento delle fatture n. 28 e 34 del 2019. Deduceva parte attrice che tali pagamenti, avvenuti nel c.d. periodo sospetto, ossia dal 2 Dicembre 2021 al 2 Giugno 2021 (vale a dire nei sei mesi antecedenti l'apertura della procedura concorsuale) dovessero esser fatti rientrare nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 2, L.F. (applicabile alla fattispecie ratione
temporis), poiché il pagamento in oggetto, avvenuto ben due anni dopo l'emissione delle relative fatture, unitamente al mancato esame della visura camerale da parte della convenuta (dalla quale sarebbe emerso il mancato deposito dei bilanci da oltre 3 anni ed una esplicita dichiarazione di inattività della società medesima), rappresentano sufficienti elementi ad integrare la prova della scientia decoctionis, il cui onere ricade sull'attore.
Si è costituita la convenuta rilevando la normalità della sua condotta e, dunque, la regolarità del pagamento, seppur avvenuto dopo molto tempo rispetto all'emissione della fattura.
All'udienza del 4 Febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come:
Parte attrice:
“a. revocarsi ex art. 67, co. 2, l.f. il pagamento della somma di € 5.000,00, a mezzo
bonifico bancario del 12.10.2021 relativo al pagamento delle fatt. n. 28 e 34 del 2019 con
causale “pagamento saldo fatt. 29 e 34 del 2019”;
b. per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1
lrpt, al pagamento, in favore del attore, della complessiva somma di € Parte_1
5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al
soddisfo.
pagina 2 di 4 c. condannare la società convenuta al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio, oltre accessori di legge, in favore della procedura fallimentare”.
Parte convenuta:
Si conclude per il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese del presente
grado di giudizio in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Va invero riconosciuto fondamento alle difese di parte convenuta. Condizione per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare, ex. art. 67 comma 2 della l.f., sta nella prova da parte della Curatela della conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore (c.d. scientia decoctionis).
Tale prova nella specie fa difetto. Manca in effetti sia la prova specifica della suddetta condizione, sia la possibilità di ritenerla raggiunta sulla base di indici presuntivi;
invero deve ritenersi fondato quanto sostenuto dalla convenuta in ordine al fatto che, nella più
gran parte dei casi, costituisce condotta ricorrente, che i pagamenti dei lavori eseguiti vengano pagati a saldo dai destinatari dei lavori molto tempo dopo la loro esecuzione, il che pare avvenuto anche nella vicenda che occupa. Da tanto consegue che l'efficacia probatoria decisiva ricondotta a tale circostanza da parte attrice è sostanzialmente da negarsi, perché da essa (o meglio: soltanto da essa) non può dunque desumersi, nemmeno in via presuntiva, che la convenuta fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società di poi fallita. Ed infatti parte attrice non ha addotto ulteriori allegazioni che possano costituire elementi di ulteriore valutazione presuntiva da cui – se collegati con la predetta circostanza dei tempi di pagamento – poter discendere alle conclusioni di parte attrice sulla revocabilità. Peraltro la modesta entità del pagamento da ricevere fa concludere nel ritenere non valorizzabile, ai fini di parte attrice, il fatto che la convenuta pagina 3 di 4 non abbia fatto indagini camerale sui bilanci della società attrice, tenuto conto anche del fatto che la convenuta è una società in accomandita semplice, non dotata pertanto di una struttura tale da dover considerare come effettivamente agevole e doveroso, per ogni pagamento da ricevere, il compimento di un'indagine del genere;
sul punto, infatti, la
Corte di Cassazione ha affermato più volte che sulla esistenza della scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può fondare il suo convincimento facendo riferimento, come elemento di valutazione, alla condizione professionale dell'"accipiens" (Cass. Ord. 3081/2018).
Da tutte le argomentazioni che precedono discende il rigetto della domanda di parte attrice.
Visto l'esito del giudizio, parte attrice va condannata al rimborso delle spese in favore di parte convenuta, nella misura che verrà liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 1.200 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a.
Napoli, 18 Febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Feo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Feo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8557/2024 promossa da:
Il (n. 135/2021) Parte_1
(C.F./P.IVA , in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocato Alessio Cittadini e con questi elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 21;
ATTORE
Contro
La (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mugnano di Napoli
(NA) alla via Labriola n. 24, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacomo Migliaccio e dall'Avvocato Francesco Paolo Cinque,
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere la pronuncia di inefficacia, ex Controparte_2
art. 67, comma 2 l.f. dei pagamenti disposti in favore della convenuta per complessivi euro pagina 1 di 4 5.000, effettuati a mezzo bonifico bancario in data 12 Ottobre 2021 relativo al pagamento delle fatture n. 28 e 34 del 2019. Deduceva parte attrice che tali pagamenti, avvenuti nel c.d. periodo sospetto, ossia dal 2 Dicembre 2021 al 2 Giugno 2021 (vale a dire nei sei mesi antecedenti l'apertura della procedura concorsuale) dovessero esser fatti rientrare nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 2, L.F. (applicabile alla fattispecie ratione
temporis), poiché il pagamento in oggetto, avvenuto ben due anni dopo l'emissione delle relative fatture, unitamente al mancato esame della visura camerale da parte della convenuta (dalla quale sarebbe emerso il mancato deposito dei bilanci da oltre 3 anni ed una esplicita dichiarazione di inattività della società medesima), rappresentano sufficienti elementi ad integrare la prova della scientia decoctionis, il cui onere ricade sull'attore.
Si è costituita la convenuta rilevando la normalità della sua condotta e, dunque, la regolarità del pagamento, seppur avvenuto dopo molto tempo rispetto all'emissione della fattura.
All'udienza del 4 Febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come:
Parte attrice:
“a. revocarsi ex art. 67, co. 2, l.f. il pagamento della somma di € 5.000,00, a mezzo
bonifico bancario del 12.10.2021 relativo al pagamento delle fatt. n. 28 e 34 del 2019 con
causale “pagamento saldo fatt. 29 e 34 del 2019”;
b. per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1
lrpt, al pagamento, in favore del attore, della complessiva somma di € Parte_1
5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al
soddisfo.
pagina 2 di 4 c. condannare la società convenuta al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio, oltre accessori di legge, in favore della procedura fallimentare”.
Parte convenuta:
Si conclude per il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese del presente
grado di giudizio in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Va invero riconosciuto fondamento alle difese di parte convenuta. Condizione per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare, ex. art. 67 comma 2 della l.f., sta nella prova da parte della Curatela della conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore (c.d. scientia decoctionis).
Tale prova nella specie fa difetto. Manca in effetti sia la prova specifica della suddetta condizione, sia la possibilità di ritenerla raggiunta sulla base di indici presuntivi;
invero deve ritenersi fondato quanto sostenuto dalla convenuta in ordine al fatto che, nella più
gran parte dei casi, costituisce condotta ricorrente, che i pagamenti dei lavori eseguiti vengano pagati a saldo dai destinatari dei lavori molto tempo dopo la loro esecuzione, il che pare avvenuto anche nella vicenda che occupa. Da tanto consegue che l'efficacia probatoria decisiva ricondotta a tale circostanza da parte attrice è sostanzialmente da negarsi, perché da essa (o meglio: soltanto da essa) non può dunque desumersi, nemmeno in via presuntiva, che la convenuta fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società di poi fallita. Ed infatti parte attrice non ha addotto ulteriori allegazioni che possano costituire elementi di ulteriore valutazione presuntiva da cui – se collegati con la predetta circostanza dei tempi di pagamento – poter discendere alle conclusioni di parte attrice sulla revocabilità. Peraltro la modesta entità del pagamento da ricevere fa concludere nel ritenere non valorizzabile, ai fini di parte attrice, il fatto che la convenuta pagina 3 di 4 non abbia fatto indagini camerale sui bilanci della società attrice, tenuto conto anche del fatto che la convenuta è una società in accomandita semplice, non dotata pertanto di una struttura tale da dover considerare come effettivamente agevole e doveroso, per ogni pagamento da ricevere, il compimento di un'indagine del genere;
sul punto, infatti, la
Corte di Cassazione ha affermato più volte che sulla esistenza della scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può fondare il suo convincimento facendo riferimento, come elemento di valutazione, alla condizione professionale dell'"accipiens" (Cass. Ord. 3081/2018).
Da tutte le argomentazioni che precedono discende il rigetto della domanda di parte attrice.
Visto l'esito del giudizio, parte attrice va condannata al rimborso delle spese in favore di parte convenuta, nella misura che verrà liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 1.200 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a.
Napoli, 18 Febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Feo
pagina 4 di 4