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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5058/2019 V.G.
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 5058/2019 v.g.
PROMOSSO DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Catania via Malta n. 3, presso lo studio C.F._1
dell'avvocato CIMINO MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Catania Corso Italia n. 72, presso lo studio C.F._2
dell'avvocato SCROFANI SILVIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
ha pronunciato il seguente
DECRETO Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 9 legge n. 878/1970 , Parte_1
premettendo che con sentenza n. 733/2016 emessa in data 28/01/2016 e pubblicata il 03/02/2016
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, ha adito questo Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1
con particolare riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1
. Persona_2
Il ricorrente ha concluso chiedendo la riduzione e/o la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 450,00, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e oltre le spese straordinarie relative ai figli, disposto in sentenza per i figli Persona_3
e , nella misura di euro 260,00 (euro 130,00 euro per ciascun figlio), attese
[...] Persona_2
le mutate condizioni patrimoniali ed economiche dell'istante, e segnatamente in ragione delle seguenti circostanze: la costruzione da parte di di un nuovo nucleo familiare per effetto Per_2
delle nozze contratte con il 14/06/2016 e la nascita della figlia Controparte_2 Per_4
l'onere costituito dal pagamento rateale del mutuo mensile di euro 359,00 e della rata
[...]
mensile di euro 199,00 per un prestito contratto con Findomestic;
l'invalidità diagnosticata alla moglie;
la progressiva riduzione del proprio reddito;
la variazione delle Controparte_2
condizioni patrimoniali della;
la maggiore età dei figli CP_1 Persona_3
e .
[...] Persona_2
Si è costituita in giudizio , contestando le motivazioni addotte dal Controparte_1
ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda di revisione dell'assegno e la conferma delle statuizioni riguardanti il mantenimento dei figli e delle spese straordinarie contenute nella sentenza di divorzio n. 733/2016; in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, ha chiesto la riduzione dell'assegno in misura non inferiore ad euro 350,00.
Con i successivi atti di causa le parti hanno insistito e precisato le proprie domande formulate nei rispettivi atti introduttivi. Nel corso del procedimento i legali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, depositato telematicamente, con il quale hanno precisato congiuntamente le richieste conclusive alle seguenti condizioni:
“
1. La sig.ra rinuncia al mantenimento dei figli e Controparte_1 Persona_5 Per_3
, con decorrenza da luglio 2021, atteso che gli stessi, dalla suddetta data, hanno raggiunto
[...]
l'indipendenza economica;
2. il sig. rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio iscritto al n. Parte_1
5958/2019, presso il Tribunale di Catania;
Lo stesso, si obbliga a versare in favore di , a titolo di arretrati per il Controparte_1
mancato pagamento delle spese straordinarie in favore della prole, l'importo complessivo di
3.400,00 ( comprensivo di interessi e spese legali), derivante dalla sentenza. n. 963/2020 GdP
Catania, cui è seguito pignoramento presso terzi RGE mob.3001/2020 Trib CT, già parzialmente
onorato, a totale soddisfacimento di ogni pretesa creditoria;
La somma di euro 3.400,00 sarà versata dal sig. , mediante bonifico bancario da eseguirsi Per_2
in favore di sul conto corrente intestato alla stessa al seguente IBAN: Controparte_1
[...], suddivisa in sette rate da: - euro 600,00 entro il 31/10/2024;
- euro 450,00 entro il 30/11/2024; - euro 450,00 entro il 31/12/2024; - euro 450,00 entro il
30/01/2025; - euro 450,00 entro il 28/02/2025; - euro 450,00 entro il 31/03/2025; - euro 550,00
entro il 30/04/2025;
3. A seguito dell'avvenuto integrale pagamento, di quanto sopra pattuito, le parti non avranno
più nulla a che pretendere, ritenendo risolto qualunque rapporto di debito- credito;
4. Resta salvo che il ritardo di cinque giorni o il mancato pagamento di ciascuna rata comporterà
il venir meno degli accordi presi e la sig.ra sarà libera di adire le vie legali per CP_1
recuperare coattivamente il credito sopra descritto o eventuali ratei non pagati;
5. Le spese del presente giudizio si intendono compensate;
”. All'udienza del 07/10/2024 i procuratori delle parti hanno precisano di volere rettificare l'accordo già versato in atti telematicamente nella parte in cui, al punto 2, si dice che Parte_1
rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio, trattandosi di mero errore materiale;
le parti,
personalmente presenti, hanno confermato di volere aderire alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente e riletto alla loro presenza con espunzione della rinuncia alla prosecuzione del giudizio di cui al punto 2. Alla predetta udienza i procuratori delle parti hanno quindi chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
A seguito dell'accordo tra le parti deve essere revocato l'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e previsto nella sentenza n. Persona_3 Persona_2
733/2016 con decorrenza dal mese di luglio 2021, con compensazione delle spese legali, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti all'ultima udienza.
Il Collegio, inoltre, prende atto degli accordi che esulano dal presente procedimento e compensa le spese in ragione delle richieste conclusive formulate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5058/2019 r.g. v.g.,
visto l'art. 9 legge n. 898/1970:
a parziale modifica della sentenza n. 733/2016 emessa dal Tribunale di Catania, pubblicata il
03/02/2016, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , come da accordo riportato in parte motiva, così
[...] Controparte_1
statuisce: - revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1
per i figli maggiorenni e Controparte_1 Persona_3 Per_2
con decorrenza dal mese di luglio 2021;
[...]
- prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 21/02/2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 5058/2019 v.g.
PROMOSSO DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Catania via Malta n. 3, presso lo studio C.F._1
dell'avvocato CIMINO MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Catania Corso Italia n. 72, presso lo studio C.F._2
dell'avvocato SCROFANI SILVIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
ha pronunciato il seguente
DECRETO Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 9 legge n. 878/1970 , Parte_1
premettendo che con sentenza n. 733/2016 emessa in data 28/01/2016 e pubblicata il 03/02/2016
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, ha adito questo Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1
con particolare riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1
. Persona_2
Il ricorrente ha concluso chiedendo la riduzione e/o la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 450,00, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e oltre le spese straordinarie relative ai figli, disposto in sentenza per i figli Persona_3
e , nella misura di euro 260,00 (euro 130,00 euro per ciascun figlio), attese
[...] Persona_2
le mutate condizioni patrimoniali ed economiche dell'istante, e segnatamente in ragione delle seguenti circostanze: la costruzione da parte di di un nuovo nucleo familiare per effetto Per_2
delle nozze contratte con il 14/06/2016 e la nascita della figlia Controparte_2 Per_4
l'onere costituito dal pagamento rateale del mutuo mensile di euro 359,00 e della rata
[...]
mensile di euro 199,00 per un prestito contratto con Findomestic;
l'invalidità diagnosticata alla moglie;
la progressiva riduzione del proprio reddito;
la variazione delle Controparte_2
condizioni patrimoniali della;
la maggiore età dei figli CP_1 Persona_3
e .
[...] Persona_2
Si è costituita in giudizio , contestando le motivazioni addotte dal Controparte_1
ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda di revisione dell'assegno e la conferma delle statuizioni riguardanti il mantenimento dei figli e delle spese straordinarie contenute nella sentenza di divorzio n. 733/2016; in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, ha chiesto la riduzione dell'assegno in misura non inferiore ad euro 350,00.
Con i successivi atti di causa le parti hanno insistito e precisato le proprie domande formulate nei rispettivi atti introduttivi. Nel corso del procedimento i legali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, depositato telematicamente, con il quale hanno precisato congiuntamente le richieste conclusive alle seguenti condizioni:
“
1. La sig.ra rinuncia al mantenimento dei figli e Controparte_1 Persona_5 Per_3
, con decorrenza da luglio 2021, atteso che gli stessi, dalla suddetta data, hanno raggiunto
[...]
l'indipendenza economica;
2. il sig. rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio iscritto al n. Parte_1
5958/2019, presso il Tribunale di Catania;
Lo stesso, si obbliga a versare in favore di , a titolo di arretrati per il Controparte_1
mancato pagamento delle spese straordinarie in favore della prole, l'importo complessivo di
3.400,00 ( comprensivo di interessi e spese legali), derivante dalla sentenza. n. 963/2020 GdP
Catania, cui è seguito pignoramento presso terzi RGE mob.3001/2020 Trib CT, già parzialmente
onorato, a totale soddisfacimento di ogni pretesa creditoria;
La somma di euro 3.400,00 sarà versata dal sig. , mediante bonifico bancario da eseguirsi Per_2
in favore di sul conto corrente intestato alla stessa al seguente IBAN: Controparte_1
[...], suddivisa in sette rate da: - euro 600,00 entro il 31/10/2024;
- euro 450,00 entro il 30/11/2024; - euro 450,00 entro il 31/12/2024; - euro 450,00 entro il
30/01/2025; - euro 450,00 entro il 28/02/2025; - euro 450,00 entro il 31/03/2025; - euro 550,00
entro il 30/04/2025;
3. A seguito dell'avvenuto integrale pagamento, di quanto sopra pattuito, le parti non avranno
più nulla a che pretendere, ritenendo risolto qualunque rapporto di debito- credito;
4. Resta salvo che il ritardo di cinque giorni o il mancato pagamento di ciascuna rata comporterà
il venir meno degli accordi presi e la sig.ra sarà libera di adire le vie legali per CP_1
recuperare coattivamente il credito sopra descritto o eventuali ratei non pagati;
5. Le spese del presente giudizio si intendono compensate;
”. All'udienza del 07/10/2024 i procuratori delle parti hanno precisano di volere rettificare l'accordo già versato in atti telematicamente nella parte in cui, al punto 2, si dice che Parte_1
rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio, trattandosi di mero errore materiale;
le parti,
personalmente presenti, hanno confermato di volere aderire alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente e riletto alla loro presenza con espunzione della rinuncia alla prosecuzione del giudizio di cui al punto 2. Alla predetta udienza i procuratori delle parti hanno quindi chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
A seguito dell'accordo tra le parti deve essere revocato l'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e previsto nella sentenza n. Persona_3 Persona_2
733/2016 con decorrenza dal mese di luglio 2021, con compensazione delle spese legali, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti all'ultima udienza.
Il Collegio, inoltre, prende atto degli accordi che esulano dal presente procedimento e compensa le spese in ragione delle richieste conclusive formulate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5058/2019 r.g. v.g.,
visto l'art. 9 legge n. 898/1970:
a parziale modifica della sentenza n. 733/2016 emessa dal Tribunale di Catania, pubblicata il
03/02/2016, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , come da accordo riportato in parte motiva, così
[...] Controparte_1
statuisce: - revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1
per i figli maggiorenni e Controparte_1 Persona_3 Per_2
con decorrenza dal mese di luglio 2021;
[...]
- prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 21/02/2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco