Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 8 settembre 2022 e vertente
TRA nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cantarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Pavia Corso Cavour 23 giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_1
, rappresentata e difeso dall'Avv. Monica Capurri ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso e nello studio del predetto difensore sito in Piacenza, viale Abbadia n.4, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. , Curatrice Speciale delle minori (nata in data [...]) e CP_2 Per_1 Per_2
(nata in data [...]), nominata con provvedimento del 7 febbraio 2023 e costituitasi nel giudizio con memoria depositata in data 30 marzo 2023.
pagina 1 di 32
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_3
Milano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle CONDIZIONI esposte in premessa, di seguito riportate:
I. Sull'affidamento: le minori e Persona_3 Persona_4
vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa paterna sita in Milano (MI), Via Livigno n. 20. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in favore delle figlie e In virtù del tipo di affidamento Per_1 Per_2 richiesto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
II. Sul diritto di visita: il padre collocatario garantirà una costante frequentazione delle minori con la
Sig.ra la quale potrà tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche CP_1
delle medesime secondo il seguente calendario: a. A settimane alternate: i. dal venerdì sera fino al lunedì mattina, riaccompagnandole a scuola. In questo caso la madre provvederà a prelevare le minori dall'abitazione paterna non oltre le ore 17:30 del venerdì; ii. il giovedì sera dalle ore 19:00 riaccompagnandole a scuola la mattina successiva;
b. dato che la scuola francese prevede circa due settimane di vacanza ogni sei di scuola, le vacanze scolastiche saranno equamente divise su base annua tra il padre e la madre, tenendo conto dei relativi impegni professionali e delle disponibilità dei nonni materni e paterni;
c. nel periodo estivo, e trascorreranno tre settimane – anche Per_1 Per_2
non consecutive – con ciascun genitore da concordare secondo i rispettivi calendari lavorati;
d. con pagina 2 di 32 riferimento alle vacanze di Natale, ad anni alterni le figlie trascorreranno con un genitore i giorni dal
24 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Per l'anno 2022 le minori trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con il padre e viceversa per gli anni a seguire;
e.
Festività pasquali: il giorno di Pasqua 2023 con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa per gli anni a seguire;
f. per i ponti scolastici coincidenti con le festività nazionali i genitori, secondo il criterio di alternanza di anno in anno, si accorderanno di volta in volta almeno 10 giorni prima degli stessi. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
III. Sull'assegno di mantenimento: il Sig. si è detto disponibile a rinunciare all'assegno di Pt_1
mantenimento ordinario da parte della madre, sino a quando la stessa non percepirà somme a qualsivoglia titolo (es. reddito di cittadinanza, nuovo impiego, NASPI).
IV. Sulle spese straordinarie: così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Milano, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento nella misura del 50%. delle c.d. spese straordinarie che si rendessero necessarie per ragazze secondo lo schema riportato in narrativa.
V. Sulla ripartizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico: si chiede che l'importo dell'assegno unico e universale venga riconosciuto al 100% al Sig. o la diversa somma che il Pt_1
Giudice riterrà di giustizia.
VI. Sui rapporti tra le parti: i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
VII. Sull'identificazione dei beneficiari dell'assicurazione stipulata dal sig. in caso di morte: Pt_1
autorizzare la nomina a beneficiarie dirette della suddetta polizza esclusivamente le figlie e Per_1
e non più la Sig.ra Per_2 CP_1
In subordine, nella denegata ipotesi l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga fondata la richiesta di affidamento in modo condiviso delle figlie minori e Persona_3 [...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa paterna, Persona_4
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_3
Milano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle CONDIZIONI di seguito riportate:
pagina 3 di 32 I. Sull'affidamento: le minori e Persona_3 Persona_4
vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa materna sita in Milano (MI), Via Grazioli n. 33. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in favore delle figlie e . In Persona_3 Persona_4
virtù del tipo di affidamento richiesto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
II. Sul diritto di visita: la madre collocataria garantirà una costante frequentazione delle minori con il
Sig. il quale potrà tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche Pt_1
delle medesime secondo il seguente calendario: a. A settimane alternate: i. dal venerdì sera fino al lunedì mattina, riaccompagnandole a scuola. In questo caso il padre provvederà a prelevare le minori dall'abitazione materna non oltre le ore 17:30 del venerdì; ii. il giovedì sera dalle ore 19:00 riaccompagnandole a scuola la mattina successiva;
b. dato che la scuola francese prevede circa due settimane di vacanza ogni sei di scuola, le vacanze scolastiche saranno equamente divise su base annua tra il padre e la madre, tenendo conto dei relativi impegni professionali e delle disponibilità dei nonni materni e paterni;
c. nel periodo estivo, e trascorreranno tre settimane – anche Per_1 Per_2
non consecutive – con ciascun genitore da concordare secondo i rispettivi calendari lavorati;
d. con riferimento alle vacanze di Natale, ad anni alterni le figlie trascorreranno con un genitore i giorni dal
24 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Per l'anno 2022 le minori trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con il padre e viceversa per gli anni a seguire;
e.
Festività pasquali: il giorno di Pasqua 2023 con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa per gli anni a seguire;
f. per i ponti scolastici coincidenti con le festività nazionali i genitori, secondo il criterio di alternanza di anno in anno, si accorderanno di volta in volta almeno 10 giorni prima degli stessi. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
III. Sull'assegno di mantenimento: il Sig. si impegna a corrispondere la somma globale di € Pt_1
1.200,00=, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario per entrambe le figlie, entro il 5 di ogni mese. Tale obbligo di mantenimento dovrà essere ridotto proporzionalmente nei mesi in cui le figlie trascorreranno con il padre almeno cinque giorni consecutivi. Il Sig. Pt_1
rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che le figlie pagina 4 di 32 continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambe le figlie potranno essere modificati e/o estinti Pt_1 qualora, a prescindere dall'età, e raggiungano Persona_3 Persona_4
un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Pt_1
IV. Sulle spese straordinarie: così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Milano, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento nella misura del 50%. delle c.d. spese straordinarie che si rendessero necessarie per ragazze secondo lo schema riportato in narrativa.
V. Sulla ripartizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico: si chiede che l'importo dell'assegno unico e universale venga ripartito nella quota del 50% ad entrambi i genitori.
VI. Sui rapporti tra le parti: i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
VII. Sull'identificazione dei beneficiari dell'assicurazione stipulata dal sig. in caso di morte: Pt_1
autorizzare la nomina a beneficiarie dirette della suddetta polizza esclusivamente le figlie e Per_1
e non più la Sig.ra Per_2 CP_1
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga fondata la richiesta di affidamento in modo condiviso delle figlie minori e Persona_3
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa Persona_4
paterna,
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_3
Milano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle CONDIZIONI di seguito riportate:
I. Sull'affidamento: le minori e Persona_3 Persona_4
vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con tempi di permanenza paritari, mantenendo la residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Milano (MI), Via Grazioli n.
33. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in favore delle figlie
[...]
e . In virtù del tipo di affidamento richiesto, le decisioni più Persona_3 Persona_4 importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute,
pagina 5 di 32 saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
II. Sul diritto di visita: i genitori terranno con sé le minori, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche delle medesime, secondo il seguente calendario: a. A settimane alternate: i. con un genitore dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (3 notti); ii. con l'altro genitore dal lunedì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (4 notti). b. dato che la scuola francese prevede circa due settimane di vacanza ogni sei di scuola, le vacanze scolastiche saranno equamente divise su base annua tra il padre e la madre, tenendo conto dei relativi impegni professionali e delle disponibilità dei nonni materni e paterni;
nel periodo estivo,
e trascorreranno tre settimane – anche non consecutive – con ciascun genitore da Per_1 Per_2
concordare secondo i rispettivi calendari lavorati;
d. con riferimento alle vacanze di Natale, ad anni alterni le figlie trascorreranno con un genitore i giorni dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal
31 dicembre al 6 gennaio;
Per l'anno 2022 le minori trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con il padre e viceversa per gli anni a seguire;
e. Festività pasquali: il giorno di Pasqua 2023 con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa per gli anni a seguire;
f. per i ponti scolastici coincidenti con le festività nazionali i genitori, secondo il criterio di alternanza di anno in anno, si accorderanno di volta in volta almeno 10 giorni prima degli stessi. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
III. Sull'assegno di mantenimento: il Sig. si impegna, in ragione del modificato regime di Pt_1 permanenza delle minori presso la propria abitazione, a corrispondere la somma globale di €
1.000,00=, o la maggior somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario per entrambe le figlie, entro il 5 di ogni mese. Tale obbligo di mantenimento dovrà essere ridotto proporzionalmente nei mesi in cui le figlie trascorreranno con il padre almeno cinque giorni consecutivi. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo Pt_1
al mantenimento fintanto che le figlie continueranno non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambe le figlie potranno essere modificati e/o Pt_1 estinti qualora, a prescindere dall'età, e raggiungano Persona_3 Persona_4
un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Pt_1
pagina 6 di 32 IV. Sulle spese straordinarie: così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Milano, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento nella misura del 50%. delle c.d. spese straordinarie che si rendessero necessarie per ragazze secondo lo schema riportato in narrativa.
V. Sulla ripartizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico: si chiede che l'importo dell'assegno unico e universale venga ripartito nella quota del 50% ad entrambi i genitori.
VI. Sui rapporti tra le parti: i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
VII. Sull'identificazione dei beneficiari dell'assicurazione stipulata dal sig. in caso di morte: Pt_1
autorizzare la nomina a beneficiarie dirette della suddetta polizza esclusivamente le figlie e Per_1
e non più la Sig.ra Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori Per_2 CP_1
documenti in corso di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
In via principale dichiarare lo scioglimento del matrimonio intercorso tra la sig.ra Controparte_3
ed il sig. alle seguenti
[...] Parte_1
CONDIZIONI
• disporre l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_5 [...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Milano, Via Persona_4
Grazioli n. 33 e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiamando il sig. Pt_1
ad una corretta valorizzazione della figura genitoriale materna;
• disporre in ordine ai tempi di frequentazione padre-figlie le seguenti modalità: durante i periodi scolastici, a settimane alterne, dal venerdì quando le preleverà entro le ore 19,00 e le terrà con sé fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
il giovedì quando le preleverà entro le 19,00 fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola. Poiché la scuola francese prevede due settimane di vacanze scolastiche ogni 6 di scuola, le ferie resteranno equamente divise su base annua, nel periodo estivo le minori trascorreranno tre settimane, anche consecutive, con ciascun genitore. Per ciò che attiene alle vacanze di Natale: ad anni alterni le figlie trascorreranno una settimana dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
per i ponti scolastici coincidenti con le festività del 1°novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1°maggio, 2°giugno e Pasqua si continuerà e seguire il criterio dell'alternanza di anno in anno;
pagina 7 di 32 • dire tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese a titolo di contributo mensile per il mantenimento ordinario comprensivo delle rette scolastiche, non coperte dalla borsa di studio, di entrambe le figlie e la complessiva somma di euro Per_5 Per_2
2.300,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, che dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT oltre al 70% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN e al 50% delle ulteriori spese straordinarie con l'impegno di entrambi i coniugi a sostenere almeno un'attività extrascolastica per ciascuna figlia;
• disporre che l'assegno unico per i figli sia riconosciuto interamente alla sig.ra mentre le CP_1
detrazioni fiscali per i figli spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• dire tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 700,00 a titolo di assegno divorzile o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia e che dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
• dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da parte ricorrente con riferimento alla modifica del beneficiario della polizza vita del sig. respingendo tutte le ulteriori domande da Pt_1
questo proposte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
• autorizzare la sig.ra a conservare il cognome del marito quanto meno sino al CP_1
raggiungimento della maggiore età di sussistendone giustificati motivi ed un interesse Per_2
meritevole di tutela;
• autorizzare i genitori a prestare reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori e per sé stessi. Con vittoria delle spese di lite.”
In via subordinata, salvo gravame,
• nella denegata e non creduta ipotesi di modifica del regime di affido e collocamento delle minori e del conseguente mancato e/o ridotto riconoscimento a favore delle minori Persona_5
e delle borse di studio fino ad ora riconosciute dallo Stato
[...] Persona_4
francese per la scolarità delle medesime, dire tenuto il sig. al pagamento integrale Parte_1
delle rette scolastiche delle figlie presso la scuola francese sino al completamento del ciclo di studi nonché a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo mensile CP_1
per il mantenimento ordinario di entrambe le figlie e la complessiva somma di euro Per_5 Per_2
2.000,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, che dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT oltre al 70% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN e al 50% delle ulteriori spese straordinarie con l'impegno di entrambi i coniugi a sostenere almeno un'attività extrascolastica per ciascuna figlia;
pagina 8 di 32 • disporre che l'assegno unico per i figli sia riconosciuto interamente alla sig.ra mentre le CP_1
detrazioni fiscali per i figli spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• dire tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma Pt_1 CP_1
mensile di euro 700,00 a titolo di assegno divorzile o quella o minore somma che verrà ritenuta di giustizia e che dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
• dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da parte ricorrente con riferimento alla modifica del beneficiario della polizza vita del sig. respingendo tutte le ulteriori domande da Pt_1
questo proposte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
• autorizzare la sig.ra a conservare il cognome del marito quanto meno sino al CP_1
raggiungimento della maggiore età di sussistendone giustificati motivi ed un interesse Per_2
meritevole di tutela;
• autorizzare i genitori a prestare reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori e per sé stessi.
Con vittoria delle spese di lite”
CONCLUSIONI CURATRICE SPECIALE
1) Confermare l'affidamento delle minori al servizio sociale del Comune di Milano;
2) Limitare la responsabilità genitoriale delle parti quanto alla decisione di maggior interesse per le figlie minori relative alla salute e all'istruzione e all'educazione ai tempi e alle modalità di frequentazione dei genitori;
3) Disporre il collocamento alternato delle minori delegando all'ente affidatario di individuare la periodicità del passaggio da un genitore all'altro, il giorno e le modalità del passaggio medesimo, tenuto conto dell'interesse prioritario delle minori delle loro esigenze scolastiche ed extra scolastiche;
4) Incaricare i Servizi Sociali dell'ente affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e o modulare la frequentazione ai genitori e figli con tempi e modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario delle minori, sentite le stesse e tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico delle figlie, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore delle minori dei genitori, nonché di quanto eventualmente emerso dal monitoraggio della madre da parte del CPS che ha in carico la stessa;
5) Incaricare i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di mantenere il monitoraggio sul nucleo relazionando tempestivamente il Tribunale nel caso di eventuale pregiudizio per le minori;
pagina 9 di 32 6) Confermare, in ragione del collocamento paritetico delle minori presso ciascun genitore, che ciascuno di loro nei tempi di rispettiva permanenza provveda alla cura e alla gestione ordinaria delle figlie, ivi compresa quella di carattere economico con mantenimento diretto delle stesse;
7) Confermare tutti gli interventi disposti dall'Ente affidatario e dai Servizi Specialistici a favore del nucleo e delle minori, con particolare riguardo al supporto psicoterapeutico avviato per e agli Per_1 ulteriori percorsi specialistici il cui avvio sarà ritenuto opportuno nell'interesse delle minori. Spese di lite compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8 settembre 2022, il ricorrente premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con rito civile in RO (Francia) in data 09/06/2007 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2008, atto n. 231, reg. 3, parte II, serie C/1) con , dalla cui unione sono nate le figlie in data 21.03.2009 Controparte_3 Per_1
e in data 04.11.2022, entrambe minorenni, e dalla quale si era separato consensualmente con Per_2
verbale ex art. 711 c.p.c. del 26 ottobre 2016 omologato con decreto di questo Tribunale del
25.11.2026, chiedeva, oltre alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, in va principale, la conferma dell'affidamento condiviso delle minori, con loro prevalente collocamento presso di sè nella casa di Via Livigno n. 20 a Milano, tempi di frequentazione con la madre come in atti indicati, mantenimento diretto delle minori, la modifica dei beneficiari dell'assicurazione e la ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno e assegno unico al 100%.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_3 che, previa adesione alla domanda divorzile, chiedeva che venisse confermato l'affidamento
[...]
condiviso delle minori ad entrami i genitori con mantenimento del loro prevalente collocamento presso di sé nella casa di Milano via Grazioli n. 33, frequentazioni con il padre secondo i tempi in atti indicati, contributo al mantenimento indiretto delle minori pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese mediche e 50% delle restanti, nonché euro 500,00 per il proprio personale mantenimento.
All'udienza presidenziale del giorno del giorno 7 febbraio 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto i coniugi e all'esito riservava la decisione;
a scioglimento della riserva assunta così provvedeva con ordinanza presidenziale che integralmente si riporta:
“ a scioglimento della riserva assunta in data 7 febbraio 2023: letti gli atti ed i documenti di causa;
pagina 10 di 32 evidenziato che le stesse hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori e come da condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del Per_1 Per_2
Tribunale di Milano del 25/11/16; rilevato che parte ricorrente ha chiesto, in via principale, di disporre il collocamento prevalente delle minori preso di sé, con regolamentazione di un'ampia frequentazione materna, attesa la situazione di estrema fragilità in cui versa la resistente a causa di gravi problemi di salute che, a suo dire, ne compromettano la capacità di adeguatamente provvedere alla cura ed alla gestione delle figlie minori;
in via subordinata, di confermare l'attuale regolamentazione;
rilevato che la resistente ha contestato la ricostruzione ex adverso operata, opponendosi alla richiesta di cambio di collocamento delle figlie minori;
sentite le parti ed i rispettivi difensori all'udienza del 7 febbraio 2023; rilevato che dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, con conferma delle divergenti ricostruzioni operate negli atti introduttivi del giudizio, è emersa una situazione familiare di estrema criticità, caratterizzata da gravi difficoltà di comunicazione e modalità relazionali disfunzionali, con evidenti rischi di ricadute sulla serenità delle figlie minori;
ritenuto che
, a fronte delle divergenti ricostruzioni delle parti, sia assolutamente necessario urgentemente delegare ai Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi
Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, un'accurata indagine psicosociale sulla condizione del nucleo familiare in oggetto, sulla situazione di benessere psicofisico delle figlie minori, con approfondimento psicodiagnostico e delle competenze genitoriali delle parti, ciò al fine di individuare il regime di affidamento, collocamento e regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario prevalente, maggiormente rispondente all'interesse delle minori medesime, con immediata presa in carico del nucleo familiare in oggetto ed avvio di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di sostegno psicologico/psicoterapico, alla genitorialità, ed educativi in favore delle parti e delle minori, nell'interesse prioritario ed a tutela delle stesse;
ritenuto che
, nelle more degli accertamenti delegati ai Servizi Sociali, in via provvisoria ed urgente, debbano essere confermate le condizioni della separazione consensuale in punto affidamento e collocamento delle minori, con la regolamentazione vigente della frequentazione del genitore non collocatario prevalente, delegando, sin d'ora, ai Servizi Sociali di Milano l'eventuale diversa modulazione e regolamentazione della frequentazione paterna, anche ampliandola, tenuto conto degli elementi progressivamente acquisiti nel corso degli accertamenti delegati, con le modalità ed i tempi maggiormente rispondenti all'interesse delle figlie minori;
pagina 11 di 32 ritenuto, ancora, che la criticità della situazione del nucleo familiare in oggetto ed il grave e, allo stato, insanabile conflitto tra i due genitori, con incapacità di relazionarsi in maniera funzionale agli interessi delle stesse - che devono trovare, invece, spazio e tutela come soggetti di diritti propri anche nel presente procedimento - impongono la nomina di un curatore speciale;
evidenziato, infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale (Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n. 83), che il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace, precisando che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta, la nomina de qua prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice. L'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce, infatti, che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio. E più di recente la Suprema Corte non solo ha chiarito che la sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio (Cass. Sez. I 11.5.2018
n. 11554), ma ha evidenziato la necessità della nomina del curatore speciale nelle ipotesi di provvedimenti anche limitativi della responsabilità genitoriale (Cass. Sez. I 5.5.2021 n. 11786; Cass.
Sez. I 26.3.2021 n. 8627; Cass. Sez. I 25.1.2021 n. 1471); rammentato, quanto al profilo processuale, che il minore è considerato da tempo dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238; Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez.
I, sentenza 11 dicembre 2013 n. 27729) portatore d'interessi propri ed è qualificabile, quindi, come parte in senso sostanziale del processo, sì che nelle ipotesi di conflitto di interesse con i genitori, come quello che ben può ravvisarsi in questo caso, data la particolare situazione già sopra ben evidenziata, la tutela della posizione delle minori può essere in concreto attuata soltanto se le medesime siano autonomamente rappresentate e difese anche in giudizio;
ritenuto che
, per tali ragioni, deve essere nominato ad e un curatore speciale che possa assumere il compito di rappresentarli e Per_1 Per_2
tutelarli nella presente delicata fase processuale di avvio delle valutazioni psicodiagnostiche e degli interventi delegati, anche in modo da assicurare, nel prosieguo del giudizio ed all'esito degli approfondimenti in corso, la rapida e tempestiva adozione ed attuazione di tutte le decisioni che pagina 12 di 32 verranno assunte e di tutti gli interventi di sostegno che verranno, eventualmente, indicati in favore delle stesse;
quindi, il curatore speciale - qui nominato nella persona dell'avvocato del CP_2
Foro di Milano - dovrà rappresentare le minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale (Cass. Sez. II
3.1.2019 n. 9); riservato all'esito degli accertamenti delegati ogni diversa valutazione e determinazione in punto responsabilità genitoriale;
considerata la condizione reddituale delle parti così come risultante dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza;
rilevato che la condizione reddituale del ricorrente non ha subito alcun peggioramento e che la resistente ha di recente perso il lavoro, percependo la sola indennità Naspi;
considerate le esigenze di vita delle minori, rapportate all'età delle stesse;
ritenuto, allo stato, di confermare le condizioni della separazione consensuale, salvo le diverse valutazioni e determinazioni, anche di carattere istruttorio, all'esito degli accertamenti delegati;
visto l'art. 708 c.p.c.;
P.Q.M.
In via provvisoria e urgente:
1) autorizza coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) conferma le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto del 25 novembre
2016;
3) Dà incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, un'accurata indagine psicosociale sulla condizione del nucleo familiare in oggetto, sulla situazione di benessere psicofisico delle figlie minori, con approfondimento psicodiagnostico e delle competenze genitoriali delle parti, ciò al fine di individuare il regime di affidamento, collocamento e regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario prevalente, maggiormente rispondente all'interesse delle minori medesime;
4) Dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano provvedano all'immediata presa in carico del nucleo familiare in oggetto ed avvio di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di sostegno psicologico/psicoterapico, alla genitorialità, ed educativi in favore delle parti e delle minori, nell'interesse prioritario ed a tutela delle stesse;
5) Dà incarico ai Servizi Sociali di Milano di eventualmente diversamente modulare e/o regolamentare la frequentazione paterna, anche ampliandola, tenuto conto degli elementi progressivamente acquisiti nel corso degli accertamenti delegati, con le modalità ed i tempi maggiormente rispondenti all'interesse delle figlie minori;
pagina 13 di 32 6) nomina in favore delle minori e un curatore speciale, individuato nella persona Per_1 Per_2 dell'avvocato iscritto all'albo degli Avvocati di Milano, con il compito di rappresentarle CP_2
e tutelarle nella presente delicata fase processuale di avvio delle valutazioni psicodiagnostiche e degli interventi di sostegno al nucleo familiare, anche in modo da assicurare, nel prosieguo del giudizio la tempestiva adozione ed attuazione di tutte le decisioni che verranno assunte e di tutti gli interventi di sostegno che verranno, eventualmente, indicati in favore delle stesse;
7) assegna al nominato curatore speciale termine sino al 31 marzo 2023 per depositare una breve memoria difensiva di costituzione nell'interesse delle minori;
8) invita i genitori a collaborare, nell'interesse delle figlie, con il Curatore Speciale e con i Servizi
Sociali e ad attenersi alle indicazioni dagli stessi fornite, avvertendoli che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per le minori, potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
9) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano trasmettano al Tribunale, entro il 31 maggio
2023, relazione sugli accertamenti ed interventi delegati, immediatamente segnalando ogni situazione di pregiudizio per le minori che richieda l'intervento di questa AG…”.
Il Presidente f.f. nominava sè stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione al 7 maggio 2023.
Con memoria del 29 marzo 2023 si costituiva nell'interesse delle minori la Curatrice Speciale nominata.
Le parti depositavano la memoria integrativa e la comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 7 maggio 2023 il G.I. stante il mancato completamento degli accertamenti richiesti ai
Servizi Sociali e su richiesta delle parti rinviava il procedimento al 8 novembre 2023.
In data 25 ottobre 2023 perveniva la prima relazione dei Servizi Specialistici Ospedale Niguarda di
Milano; la Curatrice Speciale con deposito del 6 novembre 2023 faceva pervenire la relazione dei
Servizi Sociali del Comune di Milano non in atti del 24 ottobre 2023.
All'udienza del 8 novembre 2023 le parti chiedevano congiuntamente un breve rinvio per valutare sulla base delle risultanze e degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e Specialistici, la possibilità di addivenire a soluzioni condivise e tutelanti per le figlie minori;
il G.I. aggiornava il procedimento all'udienza del 4 dicembre 2023 che sostituiva con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 21.12.2023 il G.I. lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e dalla
Curatrice Speciale, e a parziale modifica dei provvedimenti provvisori assunti, così provvedeva:
pagina 14 di 32 “esaminate le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali del comune di Milano e dai Servizi Specialistici dell'ASST delegati agli accertamenti ed interventi di cui all'ordinanza presidenziale del 7 febbraio
2023; evidenziato che la conflittualità tra i genitori e le caratteristiche personologiche e fragilità individuali, così come risultanti dagli accertamenti delegati, incidono, fortemente limitandole, sulle competenze genitoriali delle parti, anche innescando modalità relazionali altamente disfunzionali, causa di grave pregiudizio per le minori, soprattutto che risultano coinvolte nel conflitto genitoriale, invece Per_1
che tutelate e preservate dal medesimo;
ritenuto, pertanto, che in siffatta situazione, a tutela delle minori, debba esserne disposto l'affidamento all'Ente, comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti anche in relazione alle questioni di maggior interesse per le minori medesime in ambito di salute, istruzione, educazione e regolamentazione degli spazi di frequentazione genitori figli;
ritenuto, ancora, che allo stato la soluzione maggiormente rispondente all'interesse delle minori sia il collocamento alternato delle medesime presso ciascun genitore con delega all'Ente affidatario di dettagliare i tempi di permanenza presso ciascun genitore, con individuazione del giorno e delle modalità del passaggio da un genitore all'altro; vista la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.;
P.Q.M.
A parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 7 febbraio 2023:
1) Dispone ex artt. 333 c.c. l'affidamento delle minori e al Servizio Sociale del Per_1 Persona_4
Comune di Milano;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative alla salute, istruzione, educazione e tempi e modalità di frequentazione dei genitori;
3) Dispone il collocamento alternato delle figlie minori, delegando all'Ente affidatario di individuare la periodicità del passaggio da un genitore all'altro, il giorno e le modalità del passaggio medesimo, tenuto conto dell'interesse prioritario delle minori e delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
4) Incarica i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione genitori-figlie con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario delle minori, sentite le minori medesime, il Curatore Speciale, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico delle figlie, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore delle minori e dei genitori;
5) I
pagina 15 di 32 genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria delle figlie minori;
6) Dispone che ciascuno dei genitori, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
7) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto dei genitori, l'Ente affidatario, tramite i
Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, le minori ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che il Curatore Speciale, cui vengono attribuiti i poteri di rappresentanza sostanziale, anche di firma, negli ambiti di cui sopra, provveda al compimento degli atti relativi alle decisioni di cui al capo 7) assunte dall'Ente;
9) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentite le minori ed il Curatore Speciale, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pagina 16 di 32 10) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, uno dei genitori provveda al compimento dei relativi atti;
11) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse delle minori;
12) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di:
a) mantenere la presa in carico del nucleo familiare in oggetto con attento monitoraggio delle condizioni di benessere delle minori e della qualità della relazione tra le stesse e ciascun genitore;
b) mantenere la presa in carico psicologica di con avvio di un intervento di sostegno Per_1
psicoterapico con cadenza settimanale, nonché inserimento della minore in un gruppo psicoeducativo con la finalità di promuoverne le abilità di socializzazione e di tolleranza della frustrazione relazionale;
c) avviare interventi di sostegno psicologico ed alla genitorialità per entrambi i genitori;
d) mantenere la presa in carico presso il CPS per la madre;
13) dispone che i Servizi Sociali ed i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, trasmettano a questo Tribunale relazioni trimestrali, la prima entro il 15 marzo 2024, di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dalle minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e delle minori medesime, segnalando immediatamente, in ogni caso, al Tribunale situazioni di grave pregiudizio per le minori;
15) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita delle medesime, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per le minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
16) conferma, per il resto, l'ordinanza presidenziale del 7/2/23;
17) assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.;
18) riserva ogni provvedimento alla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6
n. 3 c.p.c.”.
Le parti depositavano le memorie istruttorie ex art. 182 c.VI n. 3 c.p.c.
pagina 17 di 32 IL G.I., a scioglimento della riserva assunta 21/12/23 sulle istanze istruttorie, con ordinanza del 14 marzo 2024 così provvedeva:
“Viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dalle parti ed esaminati i documenti prodotti;
visti gli esiti degli accertamenti psicosociali e delle valutazioni psicodiagnostiche sul nucleo effettuati dai
Servizi Sociali e dai Servizi Specialisti dell'ASST del comune di Milano;
ritenuto che
gli stessi, unitamente alle allegazioni, dichiarazioni e comportamento, anche processuale, delle parti, costituiscano materiale probatorio completo ai fini della valutazione delle competenze genitoriali delle parti e dell'individuazione del regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente all'interesse delle figlie minori;
ritenuto che
- considerata la persistente e pervasiva conflittualità tra le parti, nella quale le figlie minori risultano gravemente coinvolte e la condizione di disagio in cui versano le medesime, soprattutto come ampiamente relazionato dal NPI che la ha in carico nella relazione Per_1
trasmessa in data 23/11/23 e come verificato dal Curatore Speciale che ha dato conto di specifici preoccupanti reazioni della stessa- l'ascolto delle figlie minori sarebbe gravemente pregiudizievole per le stesse in quanto finirebbe per ulteriormente coinvolgerle nel conflitto incidendo negativamente anche sul disagio di Per_1
ritenuto che la copiosa documentazione relativa alla condizione patrimoniale e reddituale delle parti, di cui si dispone l'integrazione ordinando alle parti di depositare modello disclosure aggiornato con tutti gli allegati e le ultime dichiarazioni dei redditi, costituisca materiale probatorio sufficiente alla decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti;
ritenuto necessario richiamato, sul punto, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I
18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535); ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
1) Rigetta l'istanza di ascolto delle minori, in quanto pregiudizievole per le medesime;
2) Assegna ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, termine fino al 19 luglio 2024 per trasmettere al Tribunale una relazione di aggiornamento sul nucleo, sulle condizioni di benessere psicofisico delle minori, sulla pagina 18 di 32 qualità delle relazioni tra i genitori e tra gli stessi e le minori, sull'andamento degli interventi di sostegno avviati o da avviarsi come da ordinanza del 21/12/23, fornendo ogni elemento utile alla valutazione nell'attualità del regime di affidamento, collocamento e regolamentazione della frequentazione genitori-figlie maggiormente rispondente agli interessi delle medesime;
3) Ordina alle parti di depositare unitamente alle note di trattazione per l'udienza sostituita di seguito fissata modello disclosure aggiornato con gli allegati per il periodo dall'ultimo deposito fino alle note di udienza ed ultime dichiarazioni fiscali;
4) Rigetta tutte le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti;
5) Rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11 settembre 2024 che sostituisce con note di trattazione scritta con le conclusioni e le osservazioni alla relazione di aggiornamento dei
Servizi Sociali dell'Ente affidatario da depositarsi entro le ore 9.00 del 10 settembre 2024.
Entro il termine così assegnato le parti e la Curatrice Speciale depositavano le rispettive note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ed il G.I. con provvedimento del 11 settembre 2024 concedeva quindi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche;
rimetteva quindi la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discusa e decisa nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019 avendo le parti, la resistente con cittadinanza francese, fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambi;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative alle minori sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 3 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore delle figlie minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Si applica poi la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge
101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
pagina 19 di 32 Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale come il materiale probatorio agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze agli atti.
Difatti, le risultanze acquisite all'esito degli approfondimenti disposti, le indagini sul nucleo familiare effettuate dai Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario del Comune di Milano che hanno monitorato e seguito l'evoluzione della storia di questo nucleo familiare e delle minori periodicamente relazionando il Tribunale sull'evoluzione dell'articolata situazione familiare, unitamente alle ulteriori risultanze acquisiste per il tramite della Curatrice Speciale, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse delle minori.
Dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto e richiamando il Tribunale in ogni caso il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Ordinanza
975 del 20/01/2021) secondo cui ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio presente agli atti.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_3
civile in RO (Francia) in data 09/06/2007 (atto poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, anno 2008, atto n. 231, reg. 3, parte II, serie C/1).
Dalla loro unione sono nate le figlie (in data 21.03.2009) e (in data 04.11.2011), Per_1 Per_2
entrambe minorenni.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 26 ottobre 2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 25.11.2016.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti concordemente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
pagina 20 di 32 b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, emessa la pronuncia.
La responsabilità genitoriale
Richiama preliminarmente il Collegio le condivise valutazioni espresse dal Giudice istruttore che non ha proceduto all'ascolto delle minori ritenendo l'incombente potenzialmente pregiudizievole per le stesse gravemente coinvolte nel conflitto genitoriale.
Dalle indagini psicosociali e dagli approfondimenti psicodiagnostici effettuati, rispettivamente, dai
Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario, che hanno periodicamente aggiornato il Tribunale sulla situazione personale e relazionale all'interno del nucleo familiare, risulta che la dinamica conflittuale della coppia genitoriale, con continue e reciproche svalutazioni e recriminazioni, è rimasta sostanzialmente immutata ed incide in maniera molto significativa, anche in ragione delle caratteristiche personologiche e delle fragilità individuali delle parti, sulla funzione genitoriale di entrambi, con maggior incisività su quella della madre, fortemente limitandone le capacità e rendendo effettivamente non esercitabile la genitorialità condivisa.
La conflittualità tra le parti ha, inoltre, profondamente segnato e pregiudicato la serenità e l'equilibrio psico emotivo delle minori, in particolar modo di che risulta quella maggiormente invischiata Per_1
nelle dinamiche disfunzionali dei genitori.
La conflittualità tra le parti si è, da ultimo, acuita soprattutto a causa dell'ostruzionismo della madre che con il suo atteggiamento ha, di fatto, ostacolato l'attuazione della regolamentazione della frequentazione genitori-figlie di cui all'ordinanza provvisoria del dicembre 2023 adottata sulla base delle convergenti risultanze delle indagini compiute sul nucleo familiare.
Ad oggi, riferiscono sia i Servizi Sociali dell'Ente affidatario che la Curatrice Speciale delle minori che il collocamento paritario, anche per l'opposizione di non è stato ancora neanche in minima Per_1
parte attuato e sperimentato avendo, la madre, sin dal principio, contestato detta soluzione, peraltro, continuamente svalutando l'operato degli Assistenti Sociali.
Grandi resistenze si sono riscontrate anche per quel che riguarda gli interventi di supporto al nucleo familiare disposti con le ordinanze sopra riportate.
Quanto ad che vive una condizione di forte disagio e sofferenza per la situazione familiare, con Per_1
quadro psicologico compatibile con una sindrome mista ansioso depressiva (v. valutazione neuropsichiatra infantile dott.ssa dell'UONPIA che aveva pertanto suggerito una presa in carico Per_6
pagina 21 di 32 almeno settimanale per la ragazza), non è ancora stato ancora riavviato il percorso di sostegno psicologico/psicoterapico.
Parimenti, non risulta ancora essere stato avviato il percorso di supporto alla genitorialità e psicologico per le parti.
In siffatta complessa e preoccupante situazione, a tutela delle minori, deve essere mantenuto, per un periodo di anni due, il loro affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Milano che manterranno lo stretto monitoraggio della situazione di benessere psicofisico delle minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con avvio/prosecuzione degli interventi in favore del nucleo medesimo come dettagliato in dispositivo.
I Servizi Sociali segnaleranno tempestivamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedono l'intervento della AG.
Quanto al collocamento delle minori, osserva il Tribunale che dagli accertamenti effettuati dai Servizi
Sociali e Specialistici è risultato che e necessitano di maggiori tempi di cura paterna e Per_1 Per_2
di confrontarsi con uno stile educativo e familiare diverso da quello esclusivamente materno, con possibilità di accedere in ugual misura ed in maniera spontanea e libera da condizionamenti degli adulti ad entrambe le figure genitoriali.
Richiamate e condivise, dunque, le valutazioni già espresse dal Giudice istruttore sull'individuazione del collocamento alternato come regime, allo stato, maggiormente rispondente agli interessi delle minori, evidenzia, tuttavia, il Tribunale che, considerata l'opposizione espressa da il disagio e, Pt_2
comunque, l'età della stessa, l'imposizione rigida di tempi paritari di frequentazione, lungi dal sostenere e promuovere il rapporto con il padre, rischierebbe di ulteriormente rafforzare e cristallizzare la presa di posizione della minore, con evidenti ripercussioni negative sulla serenità e spontaneità della relazione con la figura genitoriale del padre.
Vanno, dunque, create le condizioni per l'ampliamento della frequentazione, con necessario e tempestivo avvio/prosecuzione degli interventi di supporto psicologico e socio/educativo per le minori, in particolare per e di supporto psicologico/alla genitorialità per i genitori. Pt_2
Fermo il collocamento delle minori presso la madre ai fini della residenza anagrafica, va delegato ai SS dell'Ente affidatario di progressivamente ampliare gli spazi di frequentazione paterna, fino al tendenziale raggiungimento, tenuto conto dell'andamento degli interventi di supporto, della volontà delle figlie e nel rispetto delle esigenze anche di gradualità soprattutto di di una ripartizione il Per_1
più possibile equilibrata e paritaria.
In proposito ribadisce il Tribunale l'invito ai genitori a collaborare attivamente con i Servizi Sociali avvertendoli che ulteriori comportamenti oppositivi e/o ostruzionistici, in caso di pregiudizio per le pagina 22 di 32 minori, potranno comportare ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Quanto agli aspetti economici con il provvedimento provvisorio del 7 febbraio 2023 veniva confermato l'assetto che era stato consensualmente stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale e che prevedeva che il padre avrebbe corrisposto per il mantenimento delle figlie l'importo complessivo di euro 1.700,00 (euro 850,00 per ciascuna figlia) oltre al 70% delle spese straordinarie mediche e del
50% di tutte le altre.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente, in caso di conferma del collocamento paritario, si è dichiarato disponibile a versare alla madre per il mantenimento delle figlie l'importo complessivo di Euro 1.000,00; parte resistente ha, invece, chiesto un aumento del contributo paterno a complessivi Euro 2.000,00.
Quanto alla situazione patrimoniale reddituale delle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente è consulente informatico presso Accenture S.p.a. con redditi negli ultimi anni si sono mantenuti sostanzialmente invariati;
nell'anno di imposta del 2021, difatti, ha percepito un reddito annuo lordo di euro 70.664,97 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro 3.800,00 (v. C.U. 2022); nell'anno di imposta del 2022 un reddito annuo lordo pari ad euro 68.893,00 e nell'anno di imposta del 2023 di euro 68.915,00 che sempre come sora determinato determina un netto mensile sempre pari a circa euro 3.800,00 in linea quindi con i redditi degli anni precedenti ( v. C.U. 2023 e P.F. 2024).
Vive nella casa in Milano via Livigno n.20 a lui assegnata in godimento d'uso a tempo indeterminato dall'Associazione “abitare società cooperativa” con canone di godimento annuo pari a 6.031,00 e con previsto riadattamento automatico del medesimo a seconde delle variazioni ISTAT (v. atto di assegnazione in godimento d'uso di alloggio sociale a tempo indeterminato); nel 2023 il canone è quindi salito ad euro 6.129 annui (v. doc. 45).
Il ricorrente ha poi riferito di corrispondere oggi a titolo di canone per il godimento dell'immobile euro
7.000,00 annui, oltre a spese quantificate in euro 2.000,00 annue (v. Disclosure del 9.9.2024).
È titolare del diritto di nuda proprietà su un immobile a Puegnago del Garda (BS).
Ha due conti correnti presso Banca ING entrambi con saldo attivo al settembre 2024; ha poi un deposito ordinario presso l'associazione Abitare società cooperativa per euro 18.749,91 e investimenti obbligazionari in scadenza nel corrente per un totale al settembre 2024 di euro 20.259,00 (v. doc. 66 e doc. 69).
pagina 23 di 32 La resistente dal 2015 al 2022 ha prestato la propria attività lavorativa a favore dell'associazione
Aidam (ass. italiana di automazione) con redditi che si sono mantenuti stabili intorno ai 10.500,00 euro annui lordi e da cui poi è stata licenziata nel maggio del 2022 (v. Mod. 730/2020, 730/21 e 730/22 e lettera di licenziamento).
Ha percepito quindi la NASPI per un importo di circa euro 720,00 mensili per il restante anno del 2022
e per l'intero 2023.
Vi è infatti in atti C.U. 2024 da cui risulta che la ha ricevuto dall'INPS a titolo di Naspi nel CP_1
2023 l'importo annuo di euro 7.802, 36 (v. C.U. 2024).
Nel febbraio del 2024 è stata assunta dalla Società professionale “Studio Verna” con contratto part time a tempo indeterminato e con retribuzione per 14 mensilità (v. contratto di assunzione del 31 gennaio
2024).
In sede di Disclosure aggiornata al settembre 2024 la resistente ha dichiarato di aver ricevuto sino alla mensilità di agosto 2024 dalla predetta società euro 7.372,40; è stata prodotta una sola busta paga quella di agosto 2024 che reca un netto pari ad euro 1.017,00.
Nel complesso, pertanto, la condizione reddituale della resistente si è riallineata a quella della precedente attività lavorativa.
Percepisce, inoltre, integralmente l'assegno unico per le minori che nel 2023 è stato pari a complessivi
Euro 5.318,40 e nel 2024, sino ad agosto, ad Euro 3.763,00.
Anche la resistente abita in un appartamento di proprietà dall'Associazione “abitare società cooperativa” che risulta a lei assegnato in godimento d'uso a tempo indeterminato e con canone annuo che dal relativo contratto in atti è pari ad euro 6.120,00 oltre alle spese (v. doc. 15 contratto di concessione in godimento).
La resistente ha poi riferito in sede di Disclosure di corrispondere tra canone di godimento ordinario e spese varie un esborso mensile superiore che viene quantificato dalla medesima in sede di Disclosure pari ad euro 13.374,00; dalle fatture depositate relative al trimestre documentato (gennaio - marzo
2024) emerge un esborso medio di circa euro 930,00 mensili. (v. Disclosure del 30 agosto 2024 e doc.
47 fatture).
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, considerati, allo stato, gli effettivi tempi di frequentazione paterna con i conseguenti oneri di mantenimento diretto delle minori, considerato tuttavia l'auspicabile, progressivo e rapido aumento della frequentazione come da delega all'Ente affidatario con l'obiettivo della ripartizione paritaria degli spazi di frequentazione, tenuto conto delle esigenze delle minori, rapportate all'età delle stesse, si ridetermina il contributo paterno al pagina 24 di 32 mantenimento delle minori in Euro 1500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida della Corte di Appello d Milano del 147/11/17 riportate in dispositivo.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere percepito al 100% dalla madre in quanto, allo stato, genitore che assolve in maniera prevalente i compiti di accudimento e gestione delle figlie minori.
Sull'assegno divorzile
Passando ora all'assegno divorzile deve essere preliminarmente richiamato il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, anche di recente riaffermato dalle Sezioni
Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa pagina 25 di 32 delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto
(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906).
In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682).
Ritiene il Collegio, alla luce della tratteggiata situazione economica e personale delle parti per come sopra analizzata da intendersi qui richiamata, che non vi siano i presupposti per poter riconoscere alla resistente il richiesto assegno divorzile né sotto il profilo compensativo/perequativo né tantomeno sotto il profilo assistenziale.
Non sono difatti in alcun modo emerse scelte di conduzione della vita familiare che abbiano comportato per la moglie, in costanza di matrimonio, il sacrificio di aspettative professionali e reddituali;
la resistente, difatti, ha riferito di aver sostanzialmente sempre lavorato durante gli anni della convivenza matrimoniale e, anche dopo la nascita delle figlie ha comunque continuato a svolgere attività lavorativa, dapprima con contratto a tempo indeterminato dal 2008 al 2012 e poi svolgendo vari lavori tra il 2012 ed il 2016 anno della separazione.
pagina 26 di 32 Gli accordi separativi peraltro non prevedevano la previsione di alcun contributo per il suo mantenimento.
La resistente, peraltro, ha una stabile attività lavorata con contratto a tempo indeterminato part time e vista l'età, appena 46 anni, la sua integra capacità lavorativa, le pregresse esperienze e i minori oneri di accudimento delle figlie, ben può pensare di incrementare il proprio impegno lavorativo.
Non sussistendo dunque neppure esigenze assistenziali da dover soddisfare nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
Sulle ulteriori domande delle parti
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda avanzata dal e volta ad ottenere la modifica Pt_1
dei beneficiari della polizza assicurativa in caso morte dallo stesso stipulata in favore della CP_1 essendo questione contrattuale rimessa all'autonomia privata e alla libertà negoziale delle parti e comunque estranea dall'oggetto del presente procedimento.
Quanto alla richiesta di parte resistente volta a conservare il cognome del marito, quanto meno fino alla maggiore età di evidenzia il Tribunale che la resistente non ha dedotto e provato la sussistenza Per_2
di interessi specifici relativi alla sfera lavorativa, professionale, artistica oppure profili di identificazione sociale e di vita di relazione meritevoli di tutela.
Le prospettate difficoltà legate a questioni amministrative e burocratiche nello Stato francese non appaiono meritevoli di tutela con l'azione proposta ben potendo la resistente procedere tempestivamente alle comunicazioni necessarie, anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Considerata la soccombenza di entrambe le parti sulla domanda relativa al regime di responsabilità genitoriale, la parziale reciproca soccombenza in punto contributo paterno al mantenimento delle minori e la soccombenza della resistente con riferimento alla domanda di assegno divorzile, la spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste per la misura di un terzo a carico della resistente con compensazione dei restanti due terzi.
Le parti, che hanno resa necessaria la nomina di un Curatore Speciale in ragione della grave conflittualità tra le stesse, devono essere condannate a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuna la somma che verrà liquidata con separato provvedimento in favore dell'avvocato
[...]
stante l'ammissione al gratuito patrocinio delle minori (come da delibera in atti). CP_2
P.Q.M.
pagina 27 di 32 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in RO (Francia) in data 09/06/2007 (atto poi trascritto nei registri Controparte_3
dello Stato Civile del Comune di Milano, anno 2008, atto n. 231, reg. 3, parte II, serie C/1);
2) CONFERMA ex artt. 333 c.c. l'affidamento delle figlie minori (in data 21.03.2009) e Per_1 Per_2
(in data 04.11.2011) al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di 24 mesi;
tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità procedente, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
3) LIMITA la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con i genitori e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori;
4) CONFERMA il collocamento delle figlie minori ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre nella casa di Milano via Grazioli n. 33.
5) INCARICA i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di provvedere a regolamentare i tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore, progressivamente ampliando gli spazi di frequentazione paterna, fino al tendenziale raggiungimento, tenuto conto dell'andamento degli interventi di supporto, della volontà delle figlie e nel rispetto delle esigenze anche di gradualità delle minori, soprattutto di di una ripartizione il più possibile equilibrata e paritaria;
Per_1
6) DISPONE che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria delle figlie minori;
7) DISPONE che ciascun genitore, nei tempi di permanenza presso di sé, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione pagina 28 di 32 a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8) DISPONE che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi e le minori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
9) DISPONE che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentite le minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro
Comune o all'estero;
pagina 29 di 32 10) DISPONE che, in caso di raggiungimento di un accordo, i genitori provvedano al compimento dei relativi atti;
11) DISPONE che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse delle minori;
12) INCARICA l'Ente Affidatario, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza di:
- avviare/proseguire nell'interesse delle minori ogni intervento di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/psicoterapico ritenuto necessario o anche solo opportuno e, in particolare per immediatamente riattivando il percorso di presa in carico psicologico presso l'UONPIA e Pt_2 monitorandone l'evoluzione e l'andamento;
- mantenere la presa in carico della resistente presso il CPS territorialmente competente;
- avviare/proseguire gli interventi di supporto psicologico ed alla genitorialità per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sulla situazione delle minori e sulla qualità della relazione con ciascun genitore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori medesime;
13) INVITA entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita delle medesime, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per le minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
14) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Parte_1
minori tramite corresponsione alla Signora con decorrenza dalla Controparte_3 mensilità di pubblicazione della presente sentenza, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di euro
1.500,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat, prima rivalutazione gennaio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti pagina 30 di 32 sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro pagina 31 di 32 genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
assegno unico interamente a favore della madre;
16) RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da;
. Controparte_3
17) DICHIARA inammissibile la domanda di modifica dei beneficiari della polizza assicurativa avanzata da volta;
Parte_1
18) RIGETTA la domanda relativa alla conservazione del cognome del marito svolta dalla resistente;
19) CONDANNA a rifondere in favore di Controparte_3 Parte_1
1/3 delle spese di lite che liquida per tale quota nella misura di euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge., con compensazione dei restanti due terzi;
20) CONDANNA le parti a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuna la somma che verrà liquidata con separato provvedimento in favore della Curatrice Speciale nominata Avvocato
[...]
; CP_2
21) MANDA il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al Servizio Sociale dell'Ente affidatario del Comune di Milano, ai e alla Controparte_4 CP_5
.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Fulvia De Luca
pagina 32 di 32