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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Andrea Luce Presidente dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice all'esito della camera di consiglio, espletata in data 26.11.24, in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 6396 del 2025, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di L'Aquila, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, promosso,
DA
nato il [...] in [...]: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Gioiello e dall'Avv. Marianna Gambardella, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, sito in Pontecagnano Faiano (Salerno), alla via Calabria, n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Preliminarmente, ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, al giudizio che ci occupa si applica il rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, quindi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, il ricorrente sperimentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di L'Aquila a seguito del parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto tempestivamente proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego, ai sensi del comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 (notifica del 2 settembre 2025).
Con note depositate in data 21 novembre 2025, parte ricorrente rappresentava di aver erroneamente incardinato il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Salerno e di aver depositato altro ricorso per le stesse causali dinanzi al Tribunale di L'Aquila.
Tanto puntualizzato, va dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo de quo agitur, attesa la così qualificata dichiarazione depositata nel fascicolo telematico.
Orbene, è noto che la rinuncia agli atti del giudizio è la dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda dallo stesso proposta. In particolare, la rinuncia agli atti del giudizio - che ha il limitato effetto di porre fine per iniziativa dello stesso attore ad un giudizio già in corso, senza rinuncia, peraltro, anche all'azione ovvero a maggior ragione al diritto sostanziale - comporta il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda con conseguente dovere di dichiarare l'estinzione del processo.
Tanto puntualizzato, questo collegio dichiara estinto il giudizio che ci impegna.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, la mancata costituzione della resistente preclude la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio in data 26.11.25.
2 Il Giudice est. dott. Andrea Ferraiuolo
Il Presidente
dott. Andrea Luce
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Andrea Luce Presidente dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice all'esito della camera di consiglio, espletata in data 26.11.24, in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 6396 del 2025, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di L'Aquila, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, promosso,
DA
nato il [...] in [...]: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Gioiello e dall'Avv. Marianna Gambardella, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, sito in Pontecagnano Faiano (Salerno), alla via Calabria, n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Preliminarmente, ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, al giudizio che ci occupa si applica il rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, quindi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, il ricorrente sperimentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di L'Aquila a seguito del parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto tempestivamente proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego, ai sensi del comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 (notifica del 2 settembre 2025).
Con note depositate in data 21 novembre 2025, parte ricorrente rappresentava di aver erroneamente incardinato il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Salerno e di aver depositato altro ricorso per le stesse causali dinanzi al Tribunale di L'Aquila.
Tanto puntualizzato, va dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo de quo agitur, attesa la così qualificata dichiarazione depositata nel fascicolo telematico.
Orbene, è noto che la rinuncia agli atti del giudizio è la dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda dallo stesso proposta. In particolare, la rinuncia agli atti del giudizio - che ha il limitato effetto di porre fine per iniziativa dello stesso attore ad un giudizio già in corso, senza rinuncia, peraltro, anche all'azione ovvero a maggior ragione al diritto sostanziale - comporta il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda con conseguente dovere di dichiarare l'estinzione del processo.
Tanto puntualizzato, questo collegio dichiara estinto il giudizio che ci impegna.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, la mancata costituzione della resistente preclude la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio in data 26.11.25.
2 Il Giudice est. dott. Andrea Ferraiuolo
Il Presidente
dott. Andrea Luce
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