TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4478/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4478 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione ex art. 617 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. Parte_1
in persona del presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Angelo Puzo, unitamente al quale elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Rocco Cocchia n. 147; Opponente E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato CP_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Gabriella Marotta, ed elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Arcangelo Rotunno, 15; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea contestava la regolarità del precetto dell'11.05.2021 ingiungente il pagamento di € 5.334,80, sulla scorta di sentenza n. 2181/2019 resa dal Tribunale di Salerno il 26.06.2019 e munita di formula esecutiva in data 13.07.2020. Avverso l'intimazione opposta, spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. lamentando l'abusivo ricorso agli strumenti processuali per aver la parte precettante proceduto ad ingiungere il quantum oggetto di causa già con precedente atto di precetto in forza dello stesso titolo esecutivo, avverso il quale era stata incardinata opposizione ex art. 617 c.p.c., presso l'Intestato Tribunale -iscritto con RG 8701/2020, sicché invocava il disposto di cui all'art. 481 comma II c.p.c. Rappresentava, inoltre, la pendenza del giudizio di gravame presso la Corte di Appello di Salerno - rubricato con RG 962/2019- sul titolo giudiziale azionato. Domandava, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- Per l'effetto, dichiarare nullo e senza alcuna efficacia il precetto di pagamento notificato in data 11.5.2021. - Con vittoria di spese e compenso professionale”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva parte convenuta contestando puntualmente le argomentazioni articolate dall'opponente. Sosteneva, in dettaglio, che la notifica del secondo atto di precetto ivi opposto non configurasse una condotta abusiva, essendo facoltà del creditore procedere alla notifica di atti successivi di intimazione fintantoché non sia intervenuta la soddisfazione integrale della pretesa creditoria, anche nell'ipotesi in cui risulti già pendente procedimento di esecuzione forzata. Concludeva, pertanto, domandando il rigetto dell'opposizione, per essere valido ed efficace l'atto di precetto dell'11.05.2021, nonché la compensazione delle processuali.
2. Venendo a scrutinare nel merito la domanda attorea, deve osservarsi come l'opponente insista nel rappresentare che già in data 19.09.2020, gli veniva notificato da parte dell'odierno opposto, in forza della pronuncia n. 2181/2019 del Tribunale di Salerno, un atto di precetto di identico contenuto a quello in tal sede contestato e che il nuovo atto di precetto dell'11.05.2021 risultava di contenuto identico al precedente. Nella ricostruzione offerta, la notificazione del secondo precetto per il medesimo titolo esecutivo non risponde all'interesse rimediare ad un vizio formale del primo atto, il quale peraltro neanche veniva dichiarato inefficace. In diritto, quando entro il termine dell'art. 481, comma 1, c.p.c. (i.e. 90 gg. dalla notificazione del precetto) è iniziata l'esecuzione forzata, il creditore può avviare, al superamento dei 90 gg. una nuova procedura espropriativa senza dover notificare un nuovo precetto in quanto il termine di perenzione non opera quando sia stato posto in essere il primo atto di esecuzione nel richiamato termine;
sotto questo aspetto la notifica di un nuovo atto di precetto è certamente superflua. Il principio è stato espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto come in tal caso il precetto in rinnovazione è atto che non ha alcuna utilità procedimentale, posto che l'inizio di un'esecuzione implica che il precetto originario possa essere utilizzato per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito (Cass. 19 agosto 2013 n. 19876). Inoltre, che ai sensi del comma 2 dell'art. 481 c.p.c., il termine di efficacia di 90 giorni (indicato nel comma 1) resta sospeso in caso di opposizione avverso l'atto d'intimazione e che lo stesso riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c., secondo il quale "Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione". L'art. 627 c.p.c. - che, nel riferimento al giudice dell'esecuzione, concerne evidentemente la sospensione di un processo esecutivo già iniziato - richiede un'interpretazione adeguatrice al rinvio operato dall'art. 481 c.p.c., comma 2. La proposizione di un'opposizione all'atto di precetto comporta la sospensione del termine di efficacia dell'atto di intimazione, la cui decorrenza riprende 1) sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure, in via alternativa, 2) dalla comunicazione della sentenza d'appello che abbia respinto l'opposizione. Pertanto, incardinata l'opposizione preventiva all'atto di precetto, il termine di efficacia del precetto opposto resta sospeso, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., comma 2, sino alla definizione del giudizio stesso. Ciò detto ed in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 19876/2013), deve affermarsi che la rinnovazione del precetto configura in generale un'attività legittima purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti e tanto non costituisce abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione e che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti (cfr. Cass. n. 19876/2013 e giurisprudenza ivi richiamata): pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164). In altri termini, la rinnovazione del precetto non è di per sé illegittima. Cionondimeno, la parte opposta non ha dedotto che la nuova notifica sia stata effettuata per sanare il vizio del precedente precetto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato, sul punto, che è consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (Cass. 7 agosto 2012 n. 14189):
“la notificazione di un secondo precetto per il medesimo titolo esecutivo deve rispondere ad un interesse apprezzabile del creditore, il quale voglia rimediare ad un vizio formale senza attendere l'esito del giudizio di opposizione;
mentre se con l'opposizione il debitore abbia negato l'esistenza o la validità del titolo esecutivo, la rinnovazione del precetto si rivela sostanzialmente inutile. In ogni caso non potrà parlarsi di litispendenza con riferimento ai precetti notificati in forza di un medesimo titolo, giacché il fenomeno previsto dall'art. 39 del codice di rito riguarda soltanto il processo di cognizione”. Al lume di tali intendimenti, si ritiene di dover accogliere l'opposizione de qua avendo l'opposto proceduto ad intimare un secondo atto di precetto l'11.05.2021 per la pretesa già azionata con l'atto di intimazione ex art. 480 c.p.c. del 19.09.2020, nonostante il termine ex art 481 c.p.c. risultasse sospeso, essendo pendente tra le medesime parti in lite l'opposizione ex art. 617 comma I c.p.c. iscritta presso questo Tribunale con R.G. n. 8701/2020, come pacificamente riconosciuto dalle parti. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto delle peculiarità in fatto evidenziate nonché degli ondivaghi orientamenti interpretativi registrati in senso alla giurisprudenza di merito, si reputa equo disporne l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'opposizione spiegata da Controparte_2
e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto dell'11.05.2021;
[...]
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno lì, 16.12.25
Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4478 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione ex art. 617 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. Parte_1
in persona del presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Angelo Puzo, unitamente al quale elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Rocco Cocchia n. 147; Opponente E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato CP_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Gabriella Marotta, ed elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Arcangelo Rotunno, 15; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea contestava la regolarità del precetto dell'11.05.2021 ingiungente il pagamento di € 5.334,80, sulla scorta di sentenza n. 2181/2019 resa dal Tribunale di Salerno il 26.06.2019 e munita di formula esecutiva in data 13.07.2020. Avverso l'intimazione opposta, spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. lamentando l'abusivo ricorso agli strumenti processuali per aver la parte precettante proceduto ad ingiungere il quantum oggetto di causa già con precedente atto di precetto in forza dello stesso titolo esecutivo, avverso il quale era stata incardinata opposizione ex art. 617 c.p.c., presso l'Intestato Tribunale -iscritto con RG 8701/2020, sicché invocava il disposto di cui all'art. 481 comma II c.p.c. Rappresentava, inoltre, la pendenza del giudizio di gravame presso la Corte di Appello di Salerno - rubricato con RG 962/2019- sul titolo giudiziale azionato. Domandava, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- Per l'effetto, dichiarare nullo e senza alcuna efficacia il precetto di pagamento notificato in data 11.5.2021. - Con vittoria di spese e compenso professionale”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva parte convenuta contestando puntualmente le argomentazioni articolate dall'opponente. Sosteneva, in dettaglio, che la notifica del secondo atto di precetto ivi opposto non configurasse una condotta abusiva, essendo facoltà del creditore procedere alla notifica di atti successivi di intimazione fintantoché non sia intervenuta la soddisfazione integrale della pretesa creditoria, anche nell'ipotesi in cui risulti già pendente procedimento di esecuzione forzata. Concludeva, pertanto, domandando il rigetto dell'opposizione, per essere valido ed efficace l'atto di precetto dell'11.05.2021, nonché la compensazione delle processuali.
2. Venendo a scrutinare nel merito la domanda attorea, deve osservarsi come l'opponente insista nel rappresentare che già in data 19.09.2020, gli veniva notificato da parte dell'odierno opposto, in forza della pronuncia n. 2181/2019 del Tribunale di Salerno, un atto di precetto di identico contenuto a quello in tal sede contestato e che il nuovo atto di precetto dell'11.05.2021 risultava di contenuto identico al precedente. Nella ricostruzione offerta, la notificazione del secondo precetto per il medesimo titolo esecutivo non risponde all'interesse rimediare ad un vizio formale del primo atto, il quale peraltro neanche veniva dichiarato inefficace. In diritto, quando entro il termine dell'art. 481, comma 1, c.p.c. (i.e. 90 gg. dalla notificazione del precetto) è iniziata l'esecuzione forzata, il creditore può avviare, al superamento dei 90 gg. una nuova procedura espropriativa senza dover notificare un nuovo precetto in quanto il termine di perenzione non opera quando sia stato posto in essere il primo atto di esecuzione nel richiamato termine;
sotto questo aspetto la notifica di un nuovo atto di precetto è certamente superflua. Il principio è stato espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto come in tal caso il precetto in rinnovazione è atto che non ha alcuna utilità procedimentale, posto che l'inizio di un'esecuzione implica che il precetto originario possa essere utilizzato per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito (Cass. 19 agosto 2013 n. 19876). Inoltre, che ai sensi del comma 2 dell'art. 481 c.p.c., il termine di efficacia di 90 giorni (indicato nel comma 1) resta sospeso in caso di opposizione avverso l'atto d'intimazione e che lo stesso riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c., secondo il quale "Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione". L'art. 627 c.p.c. - che, nel riferimento al giudice dell'esecuzione, concerne evidentemente la sospensione di un processo esecutivo già iniziato - richiede un'interpretazione adeguatrice al rinvio operato dall'art. 481 c.p.c., comma 2. La proposizione di un'opposizione all'atto di precetto comporta la sospensione del termine di efficacia dell'atto di intimazione, la cui decorrenza riprende 1) sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure, in via alternativa, 2) dalla comunicazione della sentenza d'appello che abbia respinto l'opposizione. Pertanto, incardinata l'opposizione preventiva all'atto di precetto, il termine di efficacia del precetto opposto resta sospeso, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., comma 2, sino alla definizione del giudizio stesso. Ciò detto ed in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 19876/2013), deve affermarsi che la rinnovazione del precetto configura in generale un'attività legittima purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti e tanto non costituisce abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione e che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti (cfr. Cass. n. 19876/2013 e giurisprudenza ivi richiamata): pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164). In altri termini, la rinnovazione del precetto non è di per sé illegittima. Cionondimeno, la parte opposta non ha dedotto che la nuova notifica sia stata effettuata per sanare il vizio del precedente precetto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato, sul punto, che è consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (Cass. 7 agosto 2012 n. 14189):
“la notificazione di un secondo precetto per il medesimo titolo esecutivo deve rispondere ad un interesse apprezzabile del creditore, il quale voglia rimediare ad un vizio formale senza attendere l'esito del giudizio di opposizione;
mentre se con l'opposizione il debitore abbia negato l'esistenza o la validità del titolo esecutivo, la rinnovazione del precetto si rivela sostanzialmente inutile. In ogni caso non potrà parlarsi di litispendenza con riferimento ai precetti notificati in forza di un medesimo titolo, giacché il fenomeno previsto dall'art. 39 del codice di rito riguarda soltanto il processo di cognizione”. Al lume di tali intendimenti, si ritiene di dover accogliere l'opposizione de qua avendo l'opposto proceduto ad intimare un secondo atto di precetto l'11.05.2021 per la pretesa già azionata con l'atto di intimazione ex art. 480 c.p.c. del 19.09.2020, nonostante il termine ex art 481 c.p.c. risultasse sospeso, essendo pendente tra le medesime parti in lite l'opposizione ex art. 617 comma I c.p.c. iscritta presso questo Tribunale con R.G. n. 8701/2020, come pacificamente riconosciuto dalle parti. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto delle peculiarità in fatto evidenziate nonché degli ondivaghi orientamenti interpretativi registrati in senso alla giurisprudenza di merito, si reputa equo disporne l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'opposizione spiegata da Controparte_2
e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto dell'11.05.2021;
[...]
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno lì, 16.12.25
Il Giudice Alessia Pecoraro