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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2024, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1378 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Cefalù, via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Di Paola, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(CF: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Cefalù, via Roma n. 33, presso lo studio dell'avv. Massimo
Guarcello, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024 (cui si rinvia); RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2022 , premettendo di aver contratto a Parte_1
Cefalù il 28.5.2009 matrimonio concordatario con – trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, serie A, dell'anno 2009 –, dal quale sono nati due figli ( l'8.11.2011 e Giovanni il 12.11.2013), ha domandato Per_1 al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito nei confronti del resistente, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versandole la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa del comportamento aggressivo e violento del marito, nei confronti del quale aveva sporto denuncia in data 5.5.2022, lasciando altresì la casa coniugale.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 18.4.2023 , pur Controparte_1 associandosi alla domanda di separazione e a quella di affidamento condiviso dei figli minori, ha contestato, per il resto, le deduzioni avversarie, dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché a contribuire al pagamento di metà della retta scolastica del figlio non avendo la disponibilità economica per pagare anche quella della figlia;
chiedeva, infine, di porre a carico della ricorrente l'obbligo di versargli la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 6.5.2023, il Presidente del Tribunale – acquisito il decreto del Tribunale per Minorenni di RM del 25 ottobre 2022, emesso nell'ambito del procedimento n.
794/2022 R.G.V.G. in relazione alla responsabilità genitoriale del resistente, incoato dal
PM a seguito della denuncia sporta dall'odierna ricorrente nei confronti del marito per le condotte maltrattanti dalla stessa subite – ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale e regolamentando il diritto di visita del padre presso lo
Spazio Neutro;
poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali e del Consultorio Familiare territorialmente competenti e dei minori da parte del Servizio di N.P.I. competente per territorio.
Con ordinanza dell'1.8.2023 emessa nell'ambito del subprocedimento 1378-1/2022, su istanza congiunta di entrambi i coniugi, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, tenuto conto della relazione dei Servizi Sociali che dava conto della progressione relazionale tra il padre ed i figli, il Giudice relatore ha disposto che gli incontri tra questi ultimi si svolgessero al di fuori dello spazio neutro, indicandone le modalità.
Con decreto del 9.5.2023, il Tribunale per i Minorenni di RM (procedimento n.
794/2022 R.G.V.G.), ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in considerazione della instaurazione del presente procedimento, disponendo la trasmissione degli atti al
Tribunale di Termini Imerese.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in data 17.6.2024, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, ossia l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
hanno altresì stabilito di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di €
300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 150,00 ciascuno); hanno previsto inoltre che l'assegno unico universale venga percepito dalla ricorrente, disciplinando, infine, il riparto delle spese straordinarie nell'interesse dei minori.
Con ordinanza del 18.10.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con cui le stesse hanno congiuntamente dichiarato di riportarsi alle condizioni contenute nell'accordo depositato il 17.6.2024, la causa è stata assunta in decisione.
Orbene, siffatte condizioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole, potendosi dunque disporre che i rapporti delle parti siano regolati secondo le pattuizioni dalle medesime concordate, con la precisazione che la previsione relativa alla percezione dell'assegno unico relativo ai figli non può essere oggetto di delibazione, limitandosi il
Tribunale a prendere atto.
Tenuto conto della natura del presente giudizio e della conclusione dello stesso mediante accordo delle parti, le spese di lite, anche relative al sub procedimento n. 1378-1/2022 R.G., vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
31.5.1980, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario a Cefalù il 28.5.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 17, Parte II, Serie A, dell'anno 2009; dispone che l'affidamento dei figli minori , nata a [...] l'[...], e Persona_2
, nato a [...] il [...], il diritto di visita del genitore non Persona_3 collocatario e il mantenimento siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in aderenza all'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato il 17.6.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000; dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44