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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
IL Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.25 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4182/2024 R.G. LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Tozzi e Parte_1
PP Chiariello, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Vittorio Perrone, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: contratti a termine
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver lavorato di fatto e senza soluzione di continuità alle dipendenze della società resistente dal 3.9.2021 al 29.8.2023. Il ricorrente precisava di aver scoperto, in seguito ad una verifica presso il Centro per l'impiego, di essere stato formalmente inquadrato al 2 livello del CCNL Pelli e
Cuoio – Aziende Industriali con contratto a tempo determinato full–time dal
4.10.2021 al 3.1.2022, poi prorogato al 2.7.2022, con qualifica di operaio e mansioni di confezionatore di pelletteria e, successivamente, dal 3.11.2022 al
3.2.2023 poi prorogato al 30.04.2023, con mansioni di tintore industriale di tessuti;
successivamente trasformatasi, in data 16.5.2022, in regime di part – time di 30 ore settimanali.
Ha allegato di aver sottoscritto unicamente il primo contratto a tempo determinato della durata trimestrale, precisamente dal 4.10.2021 al 3.1.2022, senza riceverne alcuna copia;
di aver seguito, per tutto il periodo dedotto in ricorso, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore
17:00 con un'ora di pausa;
di aver sempre lavorato secondo le direttive che gli venivano impartite dal legale rappresentante della società, o, Persona_1 per suo conto, dal marito di quest'ultima, o, infine, da un Controparte_2 responsabile;
di non aver ricevuto al termine dell'attività lavorativa, avvenuta in data 29.8.2023 per volontà della resistente, la 13esima mensilità, il pagamento della mensilità di agosto 2023 nonché le indennità di T.F.R.
Il ricorrente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al secondo contratto a termine dal 3.11.2022 al 3.2.2023 e alla relativa proroga sino al 30.4.2023.
In corso di giudizio, chiedeva accertarsi in via preliminare la tardiva costituzione della convenuta e di conseguenza la decadenza della stessa dai mezzi di priva anche documentali, in via principale, di accertarsi la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia del termine del contratto dal 3.11.2022 al 30.4.23 per mancanza della forma scritta, con conseguente conversione in un contratto di lavoro determinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lsg.
81/2015, il ripristino del rapporto lavorativo e la condanna della società resistente al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, giusto comma secondo dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2015, in via subordinata, di accertarsi la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia del termine del contratto dal 3.11.2022 al 30.4.23 per continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine ex art. 22 d.lgs. 81/2015.
Si costituiva la che, impugnando e contestando tutte le Controparte_1 circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, eccepiva in via preliminare la decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare i contratti di lavoro a termine dedotti;
assumeva, altresì, che il ricorrente avesse inviato lettera d'impugnativa soltanto in data 3.10.2023 e che quindi l'unico contratto ritualmente impugnabile senza incorrere nel termine decadenziale di 180 giorni fosse quello prorogato fino alla data del 30.4.2023, in quanto, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2015; deduceva la debita sottoscrizione del , oltre che del contratto di Pt_1 assunzione del 01.10.2021, di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato da egli assunti come non firmati e disconosciuti;
contestava quanto dichiarato dal ricorrente circa la continuazione di fatto del rapporto di lavoro e la relativa richiesta di spettanza dell'indennità risarcitoria ex art. 28 del D.lgs. numero 81 del 2015; la resistente concludeva precisando che, una volta risoltosi per scadenza del termine il rapporto di lavoro tra le parti, si era mostrata disponibile a corrispondere al il trattamento di fine rapporto, invitando ripetutamente Pt_1 lo stesso presso la sede onde effettuare congiuntamente i conteggi di chiusura rapporto.
Tanto premesso la resistente concludeva per dichiarare l'improcedibilità di qualsiasi domanda avente ad oggetto l'impugnazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, stante la maturata decadenza e per il rigetto di ogni avversa domanda.
L'odierno giudicante, a seguito di ammissione ed escussione di un solo teste di parte ricorrente, ritenuta matura la causa, rinviava per la decisione.
Di seguito si riportano gli esiti della prova testimoniale.
Il teste , sul periodo di lavoro, ha riferito: “Ho lavorato per la Testimone_1 società resistente dall'inizio 2022 fino all'inizio del 2024. (…) Quando ho iniziato a lavorare il ricorrente già era in servizio;
ed è andato via prima di me, se non ricordo male egli è andato via nel corso dell'estate del 2023, perché io rientrato a settembre 2023 non l'ho incontrato più sul luogo di lavoro”.
Dunque, il teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente sino al 29/8/2023 e, quindi, per altri 120 giorni dopo la scadenza naturale del contratto fissata 30/4/2023.
Sul luogo di lavoro, ha dichiarato: “il ricorrente l'ho conosciuto sul lavoro;
(…) presso la sede della società in Casavatore, Via Marconi”.
Sulle mansioni, ha riferito: “Il ricorrente svolgeva le mansioni di tintore. (…) Il
Tintore usava la pallina un oggetto per tingere la pelle”
Sull'orario di lavoro, ha dichiarato: “lavoravamo dalle 8,00 fino alle 17,00 con un'ora di spacco (13,00 – 14,00) dal lunedì al venerdì”
Sulla subordinazione, ha riferito: “Le direttive le dava il sig. direttore Per_2 dell'azienda di cui non ricordo il cognome ed il nostro responsabile . Per_3
ADR: il legale rapp. Della società era PP anche lei ci dava le direttive.
ADR è il marito della titolare qualche volta ci dava i comandi su Controparte_2 cosa fare”.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In ordine alla tardiva costituzione della convenuta si osserva che la resistente si è costituita in giudizio soltanto in data 6/6/2024 ovvero il giorno prima dell'udienza di comparizione ex art. 420 c.p.c. fissata per il 7/6/2024 incorrendo, così, nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.
Sulla decadenza ex art. 28 del D. Lgs. 81/15 va rilevato che il ricorrente ha allegato di essere venuto a conoscenza della sottoscrizione di altri contratti di lavoro a tempo determinato oltre al primo e delle relative proroghe soltanto a seguito di verifica presso il centro per l'impiego di Giugliano in Campania (NA) del
26/9/2023.
Dunque da tale data è scattato il termine di 180 giorni ex art. 28 del D. Lgs
81/2015 entro cui il ricorrente doveva impugnare il contratto a termine. Lo stesso ha impugnato i predetti contratti con nota pec del 3/10/2023, ovvero dopo soltanto 8 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della loro esistenza. In ogni caso, il ricorrente, con il presente giudizio, ha impugnato anche il termine apposto al contratto a termine con decorrenza dal 3/11/2022 al 3/2/2023 e poi prorogato al 30/4/2023.
In ordine al tema del disconoscimento da parte del ricorrente dell'autenticità delle firme apposte al contratto a termine del 3/11/2022 e alla relativa proroga, il ricorrente, dopo l'impugnativa a mezzo pec del 3/10/2023, ha disconosciuto, ad ogni effetto di legge, le firme apposte alla proroga del contratto a tempo determinato del 5/1/2022, alla variazione / riduzione del regime orario del
13/5/2022, al contratto di lavoro part – time a tempo determinato del
02/11/2022 nonché alla proroga del contratto a tempo determinato dell'8/2/2023 in quanto allo stesso non riconducibili.
Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”. Si evidenzia, quindi, che ai sensi dell'art. 216 c.p.c. la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione:“
Qualora parte attrice abbia disconosciuto formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. nell'atto di citazione, le scritture e le sottoscrizioni apposte sui contratti, la parte convenuta opposta, qualora intende avvalersi degli stessi contratti, ha l'onere di chiederne la “verificazione” ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c..
In assenza, quindi, di istanza di verificazione da parte della società convenuta, evidentemente, i contratti a termine presenti agli atti non possono essere utilizzati nel giudizio, in quanto oggetto di specifica e formale disconoscimento da parte del ricorrente sia in fase pre – processuale, sia nell'atto introduttivo del giudizio.
Di conseguenza, in mancanza della prova scritta dell'apposizione del termine al contratto, quest'ultimo deve essere convertito, con ogni conseguenza di legge, anche in termini risarcitori.
Il ricorrente ha dedotto e comprovato di non aver mai sottoscritto il contratto a tempo determinato dal 3/11/2022 al 3/2/2023, successivamente prorogato sino al 30/4/2023, dei quali è venuto a conoscenza soltanto dopo accesso al Centro per l'impiego del 26/9/2023
Ne deriva che il rapporto instaurato tra le parti, è da intendersi a tempo indeterminato a far data dal 3/11/2022.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2774 del 5 febbraio 2018 ha chiarito che il principio generale per la legittimità del contratto a tempo determinato è che il rispetto della forma scritta, prevista ad substantiam, della clausola appositiva del termine presuppone l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in un momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto.
La Suprema Corte stabilisce dunque che:
“non è sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.”
A differenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che può essere anche verbale, a patto però che il datore faccia le opportune comunicazioni al Centro per l'impiego, all'Inps e all'Inail, il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere sempre scritto.
La forma scritta è richiesta a pena di nullità del termine: in pratica, se verbale, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato e quindi privo di scadenza.
La forma scritta è necessaria anche perché, se la durata supera 12 mesi, è necessario indicare le “causali” del contratto (ossia le motivazioni dello stesso).
Fanno eccezione i rapporti di durata fino a 12 giorni, per i quali la scrittura non è richiesta.
Il contratto di lavoro a termine deve essere firmato dal dipendente, la sottoscrizione è opportuna ai fini della prova della consegna. È infatti necessaria la comunicazione al lavoratore del contratto a termine. In particolare, una copia del contratto va consegnata al lavoratore entro
5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Pertanto, il rapporto tra le parti è da intendersi, senza alcun dubbio, a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione ossia dal 3/11/2022.
La prosecuzione del rapporto lavorativo sino al 29/8/2023 nelle forme di cui all'art. 2094 c.c. è stata acclarata dalla testimonianza del teste , Testimone_1 ex dipendente della resistente, il quale nella sua qualità di soggetto terzo rispetto ai fatti di causa e scevro da qualsivoglia condizionamento, è da considerarsi soggetto del tutto attendibili avendo reso dichiarazioni chiare, precise e concordanti in virtù della conoscenza diretta dei fatti di causa.
Pertanto, è acclarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente sino al 29/8/2023 e, quindi, per altri 120 giorni dopo la scadenza naturale del contratto fissata 30/4/2023 e riportata anche nel modello C2/Storico allegato al ricorso.
Ne deriva che lo stesso ha diritto ad ottenere, per tutta la durata del rapporto lavorativo alle dipendenze della società resistente, il trattamento economico di cui al 2° livello del C.C.N.L. “Pelli e Cuoio - Aziende Industriali”.
Per la determinazione dell'indennità risarcitoria in ogni caso dovuta per la nullità del termine apposto al contratto a termine del 3/11/2022 occorre far riferimento all'art. 28 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 (“il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) nonché ai criteri stabiliti dall'art. 8 della Legge n. 604 del 1966 ovvero che l'indennità risarcitoria debba essere stabilita avendo riguardo in particolare “al comportamento e alle condizioni delle parti”.
Tenuto conto delle circostanze del caso, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del massimo della predetta indennità, pari a 5 mensilità. Ai fini della quantificazione del danno occorre prendere a riferimento la paga base di cui al 2° livello retributivo del CCNL Pelli e Cuoio Aziende Industriali, ovvero il livello corrispondente alla mansione di tintore industriale di tessuti indicata sul Mod. C/2 storico in atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato dal
3/11/2022 al 3/2/2023 e poi prorogato al 30/4/2023 per carenza della forma scritta e, per l'effetto, dichiarare tra le parti la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di decorrenza del 3/11/2022;
b) per l'effetto, ordina il ripristino del rapporto lavorativo e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura massima di 5 mensilità, tenendo conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese, che liquida in € 4.400,00 con attribuzione Così deciso in Aversa, il 17.6.25 Il G.L. Dott. Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
IL Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.25 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4182/2024 R.G. LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Tozzi e Parte_1
PP Chiariello, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Vittorio Perrone, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: contratti a termine
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver lavorato di fatto e senza soluzione di continuità alle dipendenze della società resistente dal 3.9.2021 al 29.8.2023. Il ricorrente precisava di aver scoperto, in seguito ad una verifica presso il Centro per l'impiego, di essere stato formalmente inquadrato al 2 livello del CCNL Pelli e
Cuoio – Aziende Industriali con contratto a tempo determinato full–time dal
4.10.2021 al 3.1.2022, poi prorogato al 2.7.2022, con qualifica di operaio e mansioni di confezionatore di pelletteria e, successivamente, dal 3.11.2022 al
3.2.2023 poi prorogato al 30.04.2023, con mansioni di tintore industriale di tessuti;
successivamente trasformatasi, in data 16.5.2022, in regime di part – time di 30 ore settimanali.
Ha allegato di aver sottoscritto unicamente il primo contratto a tempo determinato della durata trimestrale, precisamente dal 4.10.2021 al 3.1.2022, senza riceverne alcuna copia;
di aver seguito, per tutto il periodo dedotto in ricorso, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore
17:00 con un'ora di pausa;
di aver sempre lavorato secondo le direttive che gli venivano impartite dal legale rappresentante della società, o, Persona_1 per suo conto, dal marito di quest'ultima, o, infine, da un Controparte_2 responsabile;
di non aver ricevuto al termine dell'attività lavorativa, avvenuta in data 29.8.2023 per volontà della resistente, la 13esima mensilità, il pagamento della mensilità di agosto 2023 nonché le indennità di T.F.R.
Il ricorrente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al secondo contratto a termine dal 3.11.2022 al 3.2.2023 e alla relativa proroga sino al 30.4.2023.
In corso di giudizio, chiedeva accertarsi in via preliminare la tardiva costituzione della convenuta e di conseguenza la decadenza della stessa dai mezzi di priva anche documentali, in via principale, di accertarsi la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia del termine del contratto dal 3.11.2022 al 30.4.23 per mancanza della forma scritta, con conseguente conversione in un contratto di lavoro determinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lsg.
81/2015, il ripristino del rapporto lavorativo e la condanna della società resistente al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, giusto comma secondo dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2015, in via subordinata, di accertarsi la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia del termine del contratto dal 3.11.2022 al 30.4.23 per continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine ex art. 22 d.lgs. 81/2015.
Si costituiva la che, impugnando e contestando tutte le Controparte_1 circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, eccepiva in via preliminare la decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare i contratti di lavoro a termine dedotti;
assumeva, altresì, che il ricorrente avesse inviato lettera d'impugnativa soltanto in data 3.10.2023 e che quindi l'unico contratto ritualmente impugnabile senza incorrere nel termine decadenziale di 180 giorni fosse quello prorogato fino alla data del 30.4.2023, in quanto, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2015; deduceva la debita sottoscrizione del , oltre che del contratto di Pt_1 assunzione del 01.10.2021, di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato da egli assunti come non firmati e disconosciuti;
contestava quanto dichiarato dal ricorrente circa la continuazione di fatto del rapporto di lavoro e la relativa richiesta di spettanza dell'indennità risarcitoria ex art. 28 del D.lgs. numero 81 del 2015; la resistente concludeva precisando che, una volta risoltosi per scadenza del termine il rapporto di lavoro tra le parti, si era mostrata disponibile a corrispondere al il trattamento di fine rapporto, invitando ripetutamente Pt_1 lo stesso presso la sede onde effettuare congiuntamente i conteggi di chiusura rapporto.
Tanto premesso la resistente concludeva per dichiarare l'improcedibilità di qualsiasi domanda avente ad oggetto l'impugnazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, stante la maturata decadenza e per il rigetto di ogni avversa domanda.
L'odierno giudicante, a seguito di ammissione ed escussione di un solo teste di parte ricorrente, ritenuta matura la causa, rinviava per la decisione.
Di seguito si riportano gli esiti della prova testimoniale.
Il teste , sul periodo di lavoro, ha riferito: “Ho lavorato per la Testimone_1 società resistente dall'inizio 2022 fino all'inizio del 2024. (…) Quando ho iniziato a lavorare il ricorrente già era in servizio;
ed è andato via prima di me, se non ricordo male egli è andato via nel corso dell'estate del 2023, perché io rientrato a settembre 2023 non l'ho incontrato più sul luogo di lavoro”.
Dunque, il teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente sino al 29/8/2023 e, quindi, per altri 120 giorni dopo la scadenza naturale del contratto fissata 30/4/2023.
Sul luogo di lavoro, ha dichiarato: “il ricorrente l'ho conosciuto sul lavoro;
(…) presso la sede della società in Casavatore, Via Marconi”.
Sulle mansioni, ha riferito: “Il ricorrente svolgeva le mansioni di tintore. (…) Il
Tintore usava la pallina un oggetto per tingere la pelle”
Sull'orario di lavoro, ha dichiarato: “lavoravamo dalle 8,00 fino alle 17,00 con un'ora di spacco (13,00 – 14,00) dal lunedì al venerdì”
Sulla subordinazione, ha riferito: “Le direttive le dava il sig. direttore Per_2 dell'azienda di cui non ricordo il cognome ed il nostro responsabile . Per_3
ADR: il legale rapp. Della società era PP anche lei ci dava le direttive.
ADR è il marito della titolare qualche volta ci dava i comandi su Controparte_2 cosa fare”.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In ordine alla tardiva costituzione della convenuta si osserva che la resistente si è costituita in giudizio soltanto in data 6/6/2024 ovvero il giorno prima dell'udienza di comparizione ex art. 420 c.p.c. fissata per il 7/6/2024 incorrendo, così, nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.
Sulla decadenza ex art. 28 del D. Lgs. 81/15 va rilevato che il ricorrente ha allegato di essere venuto a conoscenza della sottoscrizione di altri contratti di lavoro a tempo determinato oltre al primo e delle relative proroghe soltanto a seguito di verifica presso il centro per l'impiego di Giugliano in Campania (NA) del
26/9/2023.
Dunque da tale data è scattato il termine di 180 giorni ex art. 28 del D. Lgs
81/2015 entro cui il ricorrente doveva impugnare il contratto a termine. Lo stesso ha impugnato i predetti contratti con nota pec del 3/10/2023, ovvero dopo soltanto 8 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della loro esistenza. In ogni caso, il ricorrente, con il presente giudizio, ha impugnato anche il termine apposto al contratto a termine con decorrenza dal 3/11/2022 al 3/2/2023 e poi prorogato al 30/4/2023.
In ordine al tema del disconoscimento da parte del ricorrente dell'autenticità delle firme apposte al contratto a termine del 3/11/2022 e alla relativa proroga, il ricorrente, dopo l'impugnativa a mezzo pec del 3/10/2023, ha disconosciuto, ad ogni effetto di legge, le firme apposte alla proroga del contratto a tempo determinato del 5/1/2022, alla variazione / riduzione del regime orario del
13/5/2022, al contratto di lavoro part – time a tempo determinato del
02/11/2022 nonché alla proroga del contratto a tempo determinato dell'8/2/2023 in quanto allo stesso non riconducibili.
Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”. Si evidenzia, quindi, che ai sensi dell'art. 216 c.p.c. la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione:“
Qualora parte attrice abbia disconosciuto formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. nell'atto di citazione, le scritture e le sottoscrizioni apposte sui contratti, la parte convenuta opposta, qualora intende avvalersi degli stessi contratti, ha l'onere di chiederne la “verificazione” ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c..
In assenza, quindi, di istanza di verificazione da parte della società convenuta, evidentemente, i contratti a termine presenti agli atti non possono essere utilizzati nel giudizio, in quanto oggetto di specifica e formale disconoscimento da parte del ricorrente sia in fase pre – processuale, sia nell'atto introduttivo del giudizio.
Di conseguenza, in mancanza della prova scritta dell'apposizione del termine al contratto, quest'ultimo deve essere convertito, con ogni conseguenza di legge, anche in termini risarcitori.
Il ricorrente ha dedotto e comprovato di non aver mai sottoscritto il contratto a tempo determinato dal 3/11/2022 al 3/2/2023, successivamente prorogato sino al 30/4/2023, dei quali è venuto a conoscenza soltanto dopo accesso al Centro per l'impiego del 26/9/2023
Ne deriva che il rapporto instaurato tra le parti, è da intendersi a tempo indeterminato a far data dal 3/11/2022.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2774 del 5 febbraio 2018 ha chiarito che il principio generale per la legittimità del contratto a tempo determinato è che il rispetto della forma scritta, prevista ad substantiam, della clausola appositiva del termine presuppone l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in un momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto.
La Suprema Corte stabilisce dunque che:
“non è sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.”
A differenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che può essere anche verbale, a patto però che il datore faccia le opportune comunicazioni al Centro per l'impiego, all'Inps e all'Inail, il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere sempre scritto.
La forma scritta è richiesta a pena di nullità del termine: in pratica, se verbale, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato e quindi privo di scadenza.
La forma scritta è necessaria anche perché, se la durata supera 12 mesi, è necessario indicare le “causali” del contratto (ossia le motivazioni dello stesso).
Fanno eccezione i rapporti di durata fino a 12 giorni, per i quali la scrittura non è richiesta.
Il contratto di lavoro a termine deve essere firmato dal dipendente, la sottoscrizione è opportuna ai fini della prova della consegna. È infatti necessaria la comunicazione al lavoratore del contratto a termine. In particolare, una copia del contratto va consegnata al lavoratore entro
5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Pertanto, il rapporto tra le parti è da intendersi, senza alcun dubbio, a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione ossia dal 3/11/2022.
La prosecuzione del rapporto lavorativo sino al 29/8/2023 nelle forme di cui all'art. 2094 c.c. è stata acclarata dalla testimonianza del teste , Testimone_1 ex dipendente della resistente, il quale nella sua qualità di soggetto terzo rispetto ai fatti di causa e scevro da qualsivoglia condizionamento, è da considerarsi soggetto del tutto attendibili avendo reso dichiarazioni chiare, precise e concordanti in virtù della conoscenza diretta dei fatti di causa.
Pertanto, è acclarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente sino al 29/8/2023 e, quindi, per altri 120 giorni dopo la scadenza naturale del contratto fissata 30/4/2023 e riportata anche nel modello C2/Storico allegato al ricorso.
Ne deriva che lo stesso ha diritto ad ottenere, per tutta la durata del rapporto lavorativo alle dipendenze della società resistente, il trattamento economico di cui al 2° livello del C.C.N.L. “Pelli e Cuoio - Aziende Industriali”.
Per la determinazione dell'indennità risarcitoria in ogni caso dovuta per la nullità del termine apposto al contratto a termine del 3/11/2022 occorre far riferimento all'art. 28 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 (“il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) nonché ai criteri stabiliti dall'art. 8 della Legge n. 604 del 1966 ovvero che l'indennità risarcitoria debba essere stabilita avendo riguardo in particolare “al comportamento e alle condizioni delle parti”.
Tenuto conto delle circostanze del caso, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del massimo della predetta indennità, pari a 5 mensilità. Ai fini della quantificazione del danno occorre prendere a riferimento la paga base di cui al 2° livello retributivo del CCNL Pelli e Cuoio Aziende Industriali, ovvero il livello corrispondente alla mansione di tintore industriale di tessuti indicata sul Mod. C/2 storico in atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato dal
3/11/2022 al 3/2/2023 e poi prorogato al 30/4/2023 per carenza della forma scritta e, per l'effetto, dichiarare tra le parti la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di decorrenza del 3/11/2022;
b) per l'effetto, ordina il ripristino del rapporto lavorativo e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura massima di 5 mensilità, tenendo conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese, che liquida in € 4.400,00 con attribuzione Così deciso in Aversa, il 17.6.25 Il G.L. Dott. Marco Bottino