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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 3963/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 27/06/2025 e presentato dai coniugi
( ), con l'avv. TONON ANNA, e Parte_1 C.F._1
AN PR ( ), con gli avv.ti MARAN PAOLO e MARAN C.F._2
CARLO
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI ELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 11/06/2011 a RE EL
EC (NA).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
24/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 17/10/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3963/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11/06/2011 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n. a RE EL EC (NA) il 07/02/1984, e PR AN (C.F.
), n. RE del RE (NA) il 2/4/1979, e trascritto C.F._2
al n. 122, Parte II, Serie A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RE EL EC (NA) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I figli e rimarranno affidati in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, dai quali riceveranno cura,
educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre,
quale genitore collocatario.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. In particolare, saranno congiunte le decisioni riguardanti l'istruzione (ad es: tipo di scuola, sedi, tempo integrato,
ripetizioni, viaggi e gite di studio); la salute (ad es: visite specialistiche); l'educazione (ad es: scelte religiose, sportive,
culturali, viaggi all'estero, luoghi di vacanza non usuali); le scelte esistenziali (ad es: luogo di residenza, collocazione e/o assistenza temporanea dei figli presso parenti o terzi, ecc.). I
genitori eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, impegnandosi, comunque, ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita dei figli, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
3. L'abitazione familiare, sita a Crocetta del Montello (TV) in Via
Diaz n. 38/C, attualmente in comproprietà, rimarrà assegnata alla madre PR AN, quale genitore collocatario, con ogni arredo e pertinenza.
4. Le spese inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria del suddetto immobile saranno sostenute in egual misura dai signori e PR e preventivamente concordate dagli stessi. Pt_1
5. Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola (o orario equivalente) con accompagnamento a scuola il lunedì mattina (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico); nella settimana con weekend di propria spettanza, inoltre, il padre terrà con sé i minori il mercoledì dalla fine dell'orario scolastico (o orario equivalente),
con accompagnamento a scuola la mattina successiva o a orario equivalente dalla madre.
Nella settimana con weekend di competenza della madre il padre terrà
con sé i figli il mercoledì e il giovedì con doppio pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del venerdì, o dalla madre a orario equivalente, in periodo non scolastico.
6. Durante le vacanze estive e potranno trascorrere Per_1 Per_2
un periodo di 20 giorni, anche non continuativi, con il padre e di
20 giorni, anche non consecutivi, con la madre nel periodo che verrà
previamente concordato tra i genitori al più tardi entro il mese di maggio;
inoltre i genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione riguardo alla località in cui intenderanno recarsi con i figli durante i rispettivi periodi di vacanza e garantiranno altresì il contatto telefonico quotidiano con gli stessi.
Durante il periodo delle vacanze natalizie i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori, un periodo delle vacanze scolastiche di cinque giorni consecutivi che potrà comprendere, alternandoli di anno in anno, il giorno di Natale o quello di
Capodanno; relativamente alla vacanze pasquali i genitori potranno tenere con sé i figli alternativamente nei giorni di Pasqua e di
Lunedì dell'Angelo; tutte le altre giornate di festività e nei ponti scolastici in via alternata con la madre ed il padre.
Nel caso di difficoltà di uno dei genitori a gestire i figli nei giorni di propria competenza dovrà essere contattato l'altro genitore prima di eventuali terze persone.
Il regolamento di cui sopra fa salvi improrogabili necessità
lavorative del padre e della madre e impegni dei figli che saranno comunicati dalle parti con preavviso di almeno due giorni.
7. Il signor verserà alla signora PR, a titolo di Pt_1
contributo ordinario al mantenimento dei figli, l'importo mensile di
Euro 609,00= (seicento/00) (in ragione di Euro 304,50= per ciascun figlio) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato, e sarà
soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
8. Le spese esulanti dall'ordinario contributo al mantenimento, così
come più dettagliatamente descritte e distinte tra “spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori” e
“spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione” tra i genitori, si intendono quelle elencate ai punti b) e c) dell'allegato rubricato “individuazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie” di cui al “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, da intendersi parte integrante del presente atto, e del quale i ricorrenti hanno già preso visione.
9. Tutte le spese straordinarie che necessiteranno per i figli verranno sostenute nella misura del 50% a carico del padre e del 50%
a carico della madre e ciò sino alla loro raggiunta indipendenza economica. Il rimborso avverrà entro e non oltre giorni quindici dalla esibizione della documentazione giustificativa.
Il genitore che riceva la richiesta scritta dell'altro in ordine ad una spesa straordinaria subordinata al consenso di entrambi i genitori dovrà esprimere il proprio eventuale dissenso, motivandolo e ciò entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, in difetto intendendosi il silenzio come manifestazione di consenso.
10. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno beneficiate al 50% da entrambi i genitori.
11. L'Assegno Unico e Universale verrà richiesto da ciascuno dei coniugi nella misura del 50%, dato l'affidamento condiviso.
12. I signori e PR dichiarano di essere entrambi Pt_1
autosufficienti e di godere ciascuno di un proprio reddito autonomo nonché di aver regolato tra loro tutti i rapporti economici e patrimoniali cosicché nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro.
13. I coniugi si scambiano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equivalente.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE EL EC
(NA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi