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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1032/2024
tra per 'avv. BRUSADIN MICHELA, Parte_1
RICORRENTE
e per gli avv.ti GRAVA ANTONIO e GUARINO VANIA, CP_1
CONVENUTA
Oggi 21 febbraio 2025 ad ore 11,50 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: l'avvocato M. Brusadin per parte ricorrente, l'avvocato Giulia
Cozzi in sost. avv.ti Grava e Guarino per parte convenuta.
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Brusadin conclude come in atti e chiede di poter depositare documentazione attestante la tipologia dell'attività svolta da Pt_1
L'avv. Cozzi conclude come in atti e si oppone alle istanze istruttorie come formulate da controparte nelle note conclusive, nonché alla produzione odierna in quanto tardiva.
pagina 1 di 9 Il Giudice non ammette l'odierna produzione di parte ricorrente in quanto relativa a fatti e circostanze che potevano essere allegate e provate nel rispetto dei termini processuali.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuna parte si è trattenuta, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,40.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1032/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BRUSADIN MICHELA ( ), C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAVA CP_1 P.IVA_2
ANTONIO e dell'avv. GUARINO VANIA,
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 9 Co
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Pt_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 25.000,00 oltre IVA
22% per un totale di € 30.500,00 a titolo di contributo costruzione uffici e della somma di € 45.000,00 a titolo di indennità di avviamento ex art. 34, comma 1, L.
392/1978.
Co
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande di in quanto (i) alcun accordo era intervenuto tra le parti in merito al Pt_1
“contributo costruzione uffici”, trattandosi, peraltro, di opere abusivamente realizzate, e (ii) non aveva (né ha) alcun diritto a percepire l'indennità di Pt_1
cui all'art. 34, comma 1 L. 392/1978, posto che l'attività che ha svolto all'interno dei locali condotti in locazione non avrebbe comportato, per espressa previsione contrattuale, alcun contatto col pubblico degli utenti e consumatori.
Alla prima udienza del 26 settembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione all'udienza del 21 febbraio 2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano entro il termine concesso le note conclusive.
Il ricorso come formulato da appare solo in parte fondato nei Pt_1
limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Sul contributo per la costruzione degli uffici si osserva che la ricostruzione effettuata da parte ricorrente, eccezione fatta per il pagamento dell'IVA come si vedrà infra, appare fondata e soprattutto documentalmente provata.
Con PEC del 06.06.2023 IRA riepilogava a l'accordo Pt_1
raggiunto in prossimità della liberazione dei locali, contemplante, tra l'altro, la riconsegna entro il 15.06.2023 senza addebiti per il mese di giugno e il riconoscimento da parte di IRA a di un contributo per la costruzione Pt_1
degli uffici ad opera della conduttrice nella misura di euro 25.000,00 da erogarsi pagina 4 di 9 tramite bonifico bancario una volta ultimate le pratiche di sanatoria e
Con accatastamento, da effettuarsi, queste ultime, a cura e spese di quale proprietaria dell'immobile (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
rispondeva, con PEC del 07.06.2023, che l'importo di € Pt_1
25.000,00 sarebbe stato riscosso a mezzo ricevuta bancaria con scadenza
15.09.2023 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
L'accordo si era formato sulla somma pari ad euro 25.000,00, IVA compresa: infatti dopo aver scritto che l'importo si doveva considerare Pt_1
al netto dell'IVA, dava, comunque, corso all'accordo stesso, liberando gli immobili condotti in locazione, ritinteggiando i locali adibiti ad uso ufficio e fornendo alla locatrice la relativa documentazione tecnica, dimostrando così per
facta concludentia l'accettazione della proposta formalizzata da IRA con la PEC
del 6 giugno 2023 (cfr. doc. 7).
La circostanza che l'accordo si fosse formato in tali termini anche per
IRA si evince, tra l'altro, dalla e-mail interna dello stesso giorno (07.06.2023),
inviata per errore anche a , con la quale di IRA Pt_1 Testimone_1
così scriveva al collega : “Attendiamo il 15 quando Tes_2 Parte_2
riconsegna il capannone con certificati tutto in ordine, poi gli rispondiamo comunque fino che i documenti non sono in ordine non paghiamo” (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
riscontrava la predetta e-mail con sua sempre del 07.06.2023 Pt_1
facendo presente di non potere accettare un termine di pagamento sine die e chiedeva che il pagamento avvenisse entro il 30.09.2023 (cfr. doc. 10 di parte
Con ricorrente). Rispondeva di , lo stesso 07.06.2023, Testimone_1
come segue: “L'accordo che abbiamo preso per l'acquisto è [e] la sistemazione
delle pratiche catastali per gli uffici saranno saldati con bonifico bancario a
completamento di tutte le pratiche urbanistiche e catastali. I tempi di queste pagina 5 di 9 Co pratiche sono legati ai tempi tecnici dei vari enti e non solo da parte di , comunque ci impegneremo per fare quanto prima…! (cfr. doc. 11 di parte ricorrente).
Con
Con e-mail del 13.06.2023 di scriveva al sig. Testimone_3
legale rappresentante di che si sarebbero sentiti Tes_4 Pt_1
telefonicamente il 15.06.2023 mattina per concordare l'appuntamento per la riconsegna delle chiavi e dei documenti il giorno stesso e che “La planimetria
per la redazione della conformità impiantistica ti verrà consegnata non appena il termotecnico completerà il progetto impiantistico” (cfr. doc. 12 di parte ricorrente). Il progetto impiantistico a cui si riferisce il sig. è quello Parte_2
dell'impianto elettrico dell'area uffici.
Con
Con e-mail del 15.06.2023 di comunicava a Testimone_3
di autorizzarla ad eseguire i lavori di pulizia e tinteggiatura blocco Pt_1
uffici (IRA si era raccomandata di curare particolarmente la tinteggiatura dell'area uffici tenuto conto del contributo che sarebbe stato corrisposto a
) (cfr. doc. 13 di parte ricorrente). Tali lavori venivano eseguiti da Pt_1
Con
il giorno successivo ( lasciava a le chiavi per un altro Pt_1 Pt_1
giorno per consentire l'esecuzione di tali lavori). I locali venivano, quindi,
liberati il 16.06.2023.
Il successivo [dopo aver ottenuto la restituzione dei locali con le migliorie realizzate dal conduttore] dietrofront di IRA appare ingiustificato e soprattutto frutto della volontà di non mantenere fede alle condizioni dalla stessa stabilite con la PEC del 6 giugno 2023, condizioni di fatto accettate da Pt_1
che nel frattempo aveva adempiuto a quanto alla stessa richiesto.
Il fatto che il contratto di locazione prevedesse un divieto del conduttore di apportare addizioni e miglioramenti e che per eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione del locatore non fosse previsto alcun indennizzo in favore del pagina 6 di 9 conduttore (v. doc. 4, articolo 8) è irrilevante perché vi è stato uno specifico accordo successivo in deroga a tale pattuizione, intervenuto tra le parti in prossimità della cessazione del contratto.
Il contratto stipulato tra le parti non ha oggetto illecito, non contemplando un “contributo economico per avere realizzato un abuso edilizio” ma il riconoscimento di un importo a per i mobili e gli impianti costituenti Pt_1
gli uffici a fronte dell'interesse di IRA al loro mantenimento e alla disponibilità di a non asportarli. Illecito è, semmai, l'avere realizzato gli uffici Pt_1
senza le prescritte autorizzazioni, non l'oggetto dell'accordo (che è successivo alla eventuale commissione dell'illecito).
La prova che l'I.V.A. sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca in giudizio per il relativo pagamento (cfr. Cass. civ. ordinanza n.
1612/2022), cioè sulla odierna parte ricorrente che, invece, nulla ha provato o chiesto di provare sul punto (cfr. in particolare i capitoli di prova [non ammessi]
n. 8 e 9).
Per tali ragioni al conduttore va riconosciuto l'importo pari ad CP_2
euro 25.000,00 (IVA inclusa) a titolo di contributo per la costruzione degli uffici.
Per quanto concerne l'indennità di avviamento ex art. 34 legge 392 del
1978 si osserva quanto segue.
Con la clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione le parti hanno voluto così definire l'uso che il conduttore avrebbe potuto fare della cosa locata,
e il fatto che questi si è impegnato a non svolgere nell'immobile attività a diretto contatto con il pubblico: l'accordo costituisce normale e legittima esplicazione dell'autonomia privata e non viene a confliggere con le norme imperative in tema di locazione, come definite dall'art. 79 della legge stessa, in quanto è consentito al locatore richiedere che il conduttore non svolga determinate attività all'interno pagina 7 di 9 dell'immobile locato (richiama Cass. n. 15080/2000). Si osserva che potrebbe essere negata efficacia alla clausola stessa solo sul presupposto che essa fosse simulata e formulata allo scopo di eludere l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità di cui all'art. 34 cit., ma tale circostanze non sono state allegate, prima ancora che provate, da parte ricorrente.
Si ritiene, pertanto, che abbia natura precettiva per il conduttore, la frase per cui “viene esclusa ogni attività che possa comportare contatto con il pubblico degli utenti”, e che tale clausola non sia limitativa o in contrasto con le attività autorizzate da parte del conduttore ovvero quelle industriali e/o artigianali.
Per tali ragioni vigente ed efficace il divieto contrattualmente convenuto tra le parti non può essere riconosciuta l'indennità di avviamento come richiesta da parte ricorrente.
In ragione della parziale e reciproca soccombenza ricorrono i presupposti per compensare tra le parti in ragione della metà le spese di lite, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento della restante metà a favore di parte ricorrente come liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss.
modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00] e per le fasi svolte [studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento delle domande come formulate da parte ricorrente, condanna a corrispondere a favore di CP_1 Parte_1
l'importo pari ad euro 25.000,00 (comprensivo di IVA) a titolo di contributo per pagina 8 di 9 la costruzione degli uffici, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) compensa tra le parti in ragione della metà le spese legali;
3) condanna a rifondere a la restante metà delle CP_1 Parte_1
spese legali del presente procedimento che si liquida in euro 393,00 per esborsi,
e in euro 4.217,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 21 febbraio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1032/2024
tra per 'avv. BRUSADIN MICHELA, Parte_1
RICORRENTE
e per gli avv.ti GRAVA ANTONIO e GUARINO VANIA, CP_1
CONVENUTA
Oggi 21 febbraio 2025 ad ore 11,50 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: l'avvocato M. Brusadin per parte ricorrente, l'avvocato Giulia
Cozzi in sost. avv.ti Grava e Guarino per parte convenuta.
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Brusadin conclude come in atti e chiede di poter depositare documentazione attestante la tipologia dell'attività svolta da Pt_1
L'avv. Cozzi conclude come in atti e si oppone alle istanze istruttorie come formulate da controparte nelle note conclusive, nonché alla produzione odierna in quanto tardiva.
pagina 1 di 9 Il Giudice non ammette l'odierna produzione di parte ricorrente in quanto relativa a fatti e circostanze che potevano essere allegate e provate nel rispetto dei termini processuali.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuna parte si è trattenuta, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,40.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1032/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BRUSADIN MICHELA ( ), C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAVA CP_1 P.IVA_2
ANTONIO e dell'avv. GUARINO VANIA,
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 9 Co
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Pt_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 25.000,00 oltre IVA
22% per un totale di € 30.500,00 a titolo di contributo costruzione uffici e della somma di € 45.000,00 a titolo di indennità di avviamento ex art. 34, comma 1, L.
392/1978.
Co
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande di in quanto (i) alcun accordo era intervenuto tra le parti in merito al Pt_1
“contributo costruzione uffici”, trattandosi, peraltro, di opere abusivamente realizzate, e (ii) non aveva (né ha) alcun diritto a percepire l'indennità di Pt_1
cui all'art. 34, comma 1 L. 392/1978, posto che l'attività che ha svolto all'interno dei locali condotti in locazione non avrebbe comportato, per espressa previsione contrattuale, alcun contatto col pubblico degli utenti e consumatori.
Alla prima udienza del 26 settembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione all'udienza del 21 febbraio 2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano entro il termine concesso le note conclusive.
Il ricorso come formulato da appare solo in parte fondato nei Pt_1
limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Sul contributo per la costruzione degli uffici si osserva che la ricostruzione effettuata da parte ricorrente, eccezione fatta per il pagamento dell'IVA come si vedrà infra, appare fondata e soprattutto documentalmente provata.
Con PEC del 06.06.2023 IRA riepilogava a l'accordo Pt_1
raggiunto in prossimità della liberazione dei locali, contemplante, tra l'altro, la riconsegna entro il 15.06.2023 senza addebiti per il mese di giugno e il riconoscimento da parte di IRA a di un contributo per la costruzione Pt_1
degli uffici ad opera della conduttrice nella misura di euro 25.000,00 da erogarsi pagina 4 di 9 tramite bonifico bancario una volta ultimate le pratiche di sanatoria e
Con accatastamento, da effettuarsi, queste ultime, a cura e spese di quale proprietaria dell'immobile (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
rispondeva, con PEC del 07.06.2023, che l'importo di € Pt_1
25.000,00 sarebbe stato riscosso a mezzo ricevuta bancaria con scadenza
15.09.2023 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
L'accordo si era formato sulla somma pari ad euro 25.000,00, IVA compresa: infatti dopo aver scritto che l'importo si doveva considerare Pt_1
al netto dell'IVA, dava, comunque, corso all'accordo stesso, liberando gli immobili condotti in locazione, ritinteggiando i locali adibiti ad uso ufficio e fornendo alla locatrice la relativa documentazione tecnica, dimostrando così per
facta concludentia l'accettazione della proposta formalizzata da IRA con la PEC
del 6 giugno 2023 (cfr. doc. 7).
La circostanza che l'accordo si fosse formato in tali termini anche per
IRA si evince, tra l'altro, dalla e-mail interna dello stesso giorno (07.06.2023),
inviata per errore anche a , con la quale di IRA Pt_1 Testimone_1
così scriveva al collega : “Attendiamo il 15 quando Tes_2 Parte_2
riconsegna il capannone con certificati tutto in ordine, poi gli rispondiamo comunque fino che i documenti non sono in ordine non paghiamo” (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
riscontrava la predetta e-mail con sua sempre del 07.06.2023 Pt_1
facendo presente di non potere accettare un termine di pagamento sine die e chiedeva che il pagamento avvenisse entro il 30.09.2023 (cfr. doc. 10 di parte
Con ricorrente). Rispondeva di , lo stesso 07.06.2023, Testimone_1
come segue: “L'accordo che abbiamo preso per l'acquisto è [e] la sistemazione
delle pratiche catastali per gli uffici saranno saldati con bonifico bancario a
completamento di tutte le pratiche urbanistiche e catastali. I tempi di queste pagina 5 di 9 Co pratiche sono legati ai tempi tecnici dei vari enti e non solo da parte di , comunque ci impegneremo per fare quanto prima…! (cfr. doc. 11 di parte ricorrente).
Con
Con e-mail del 13.06.2023 di scriveva al sig. Testimone_3
legale rappresentante di che si sarebbero sentiti Tes_4 Pt_1
telefonicamente il 15.06.2023 mattina per concordare l'appuntamento per la riconsegna delle chiavi e dei documenti il giorno stesso e che “La planimetria
per la redazione della conformità impiantistica ti verrà consegnata non appena il termotecnico completerà il progetto impiantistico” (cfr. doc. 12 di parte ricorrente). Il progetto impiantistico a cui si riferisce il sig. è quello Parte_2
dell'impianto elettrico dell'area uffici.
Con
Con e-mail del 15.06.2023 di comunicava a Testimone_3
di autorizzarla ad eseguire i lavori di pulizia e tinteggiatura blocco Pt_1
uffici (IRA si era raccomandata di curare particolarmente la tinteggiatura dell'area uffici tenuto conto del contributo che sarebbe stato corrisposto a
) (cfr. doc. 13 di parte ricorrente). Tali lavori venivano eseguiti da Pt_1
Con
il giorno successivo ( lasciava a le chiavi per un altro Pt_1 Pt_1
giorno per consentire l'esecuzione di tali lavori). I locali venivano, quindi,
liberati il 16.06.2023.
Il successivo [dopo aver ottenuto la restituzione dei locali con le migliorie realizzate dal conduttore] dietrofront di IRA appare ingiustificato e soprattutto frutto della volontà di non mantenere fede alle condizioni dalla stessa stabilite con la PEC del 6 giugno 2023, condizioni di fatto accettate da Pt_1
che nel frattempo aveva adempiuto a quanto alla stessa richiesto.
Il fatto che il contratto di locazione prevedesse un divieto del conduttore di apportare addizioni e miglioramenti e che per eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione del locatore non fosse previsto alcun indennizzo in favore del pagina 6 di 9 conduttore (v. doc. 4, articolo 8) è irrilevante perché vi è stato uno specifico accordo successivo in deroga a tale pattuizione, intervenuto tra le parti in prossimità della cessazione del contratto.
Il contratto stipulato tra le parti non ha oggetto illecito, non contemplando un “contributo economico per avere realizzato un abuso edilizio” ma il riconoscimento di un importo a per i mobili e gli impianti costituenti Pt_1
gli uffici a fronte dell'interesse di IRA al loro mantenimento e alla disponibilità di a non asportarli. Illecito è, semmai, l'avere realizzato gli uffici Pt_1
senza le prescritte autorizzazioni, non l'oggetto dell'accordo (che è successivo alla eventuale commissione dell'illecito).
La prova che l'I.V.A. sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca in giudizio per il relativo pagamento (cfr. Cass. civ. ordinanza n.
1612/2022), cioè sulla odierna parte ricorrente che, invece, nulla ha provato o chiesto di provare sul punto (cfr. in particolare i capitoli di prova [non ammessi]
n. 8 e 9).
Per tali ragioni al conduttore va riconosciuto l'importo pari ad CP_2
euro 25.000,00 (IVA inclusa) a titolo di contributo per la costruzione degli uffici.
Per quanto concerne l'indennità di avviamento ex art. 34 legge 392 del
1978 si osserva quanto segue.
Con la clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione le parti hanno voluto così definire l'uso che il conduttore avrebbe potuto fare della cosa locata,
e il fatto che questi si è impegnato a non svolgere nell'immobile attività a diretto contatto con il pubblico: l'accordo costituisce normale e legittima esplicazione dell'autonomia privata e non viene a confliggere con le norme imperative in tema di locazione, come definite dall'art. 79 della legge stessa, in quanto è consentito al locatore richiedere che il conduttore non svolga determinate attività all'interno pagina 7 di 9 dell'immobile locato (richiama Cass. n. 15080/2000). Si osserva che potrebbe essere negata efficacia alla clausola stessa solo sul presupposto che essa fosse simulata e formulata allo scopo di eludere l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità di cui all'art. 34 cit., ma tale circostanze non sono state allegate, prima ancora che provate, da parte ricorrente.
Si ritiene, pertanto, che abbia natura precettiva per il conduttore, la frase per cui “viene esclusa ogni attività che possa comportare contatto con il pubblico degli utenti”, e che tale clausola non sia limitativa o in contrasto con le attività autorizzate da parte del conduttore ovvero quelle industriali e/o artigianali.
Per tali ragioni vigente ed efficace il divieto contrattualmente convenuto tra le parti non può essere riconosciuta l'indennità di avviamento come richiesta da parte ricorrente.
In ragione della parziale e reciproca soccombenza ricorrono i presupposti per compensare tra le parti in ragione della metà le spese di lite, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento della restante metà a favore di parte ricorrente come liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss.
modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00] e per le fasi svolte [studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento delle domande come formulate da parte ricorrente, condanna a corrispondere a favore di CP_1 Parte_1
l'importo pari ad euro 25.000,00 (comprensivo di IVA) a titolo di contributo per pagina 8 di 9 la costruzione degli uffici, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) compensa tra le parti in ragione della metà le spese legali;
3) condanna a rifondere a la restante metà delle CP_1 Parte_1
spese legali del presente procedimento che si liquida in euro 393,00 per esborsi,
e in euro 4.217,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 21 febbraio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 9 di 9