Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Plutino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della causa di servizio e il consequenziale pagamento dell'equo indennizzo;
per l’accertamento
che la patologia di cui è affetto il ricorrente (-OMISSIS-) è da considerarsi dipendente da causa o quantomeno concausa efficiente e determinante di servizio ed ascrivibile alla tabella B ai sensi della legge 834 del 1981 e successive modifiche;
per la condanna
delle amministrazioni convenute al pagamento del relativo equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, il ricorrente presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente corresponsione dell’equo indennizzo, per le seguenti patologie:
- “ 1. -OMISSIS-;
2. -OMISSIS- (-OMISSIS-) ”.
Con delibera del -OMISSIS-, Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, preso atto del verbale del -OMISSIS- della Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, esprimeva parere negativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dichiarate dal ricorrente sulla base della seguente motivazione: “ - che il dipendente, classe -OMISSIS- in servizio dal -OMISSIS-, come risulta dall'esame della documentazione Amministrativo/Matricolare, nel suo complesso ha sempre svolto normale servizio d'Istituto;
- che per l'infermita' ALLEGATA E NON RISCONTRATA - -OMISSIS-, NON E' LUOGO A PRONUNCIA, ai fini di che trattasi, poiche' non risulta riscontrata in sede di visita collegiale di cui al P.V. precitato;
- che l'infermita' -OMISSIS- NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, perche' trattasi di -OMISSIS- questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nella etiopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermita' l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non gia' del processo degenerativo in esame. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; … ”.
Con decreto del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri denegava la richiesta del ricorrente, in conformità al prefato parere.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha prospettato il seguente motivo:
- “ CAPO I- MANIFESTA ILLOGICITÀ O MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO TALI DA INCIDERE SULLA VALUTAZIONE NEGATIVA ”.
In sostanza, con il mezzo in esame, il ricorrente ritiene erronea la valutazione del Comitato di verifica, contestandone l’attendibilità tecnica.
Ad avviso del ricorrente, la patologia che gli è stata diagnosticata sarebbe riconducibile all’attività di servizio svolta nel corso degli anni.
A riprova delle proprie affermazioni, il ricorrente allega anche perizia di parte, che dimostrerebbe la sussistenza del nesso eziologico tra compiti svolti e insorgenza della patologia diagnosticata.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3.1 In via preliminare, la difesa erariale ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In detta prospettiva, l’Avvocatura dello Stato deduce che la lesività denunciata con il ricorso è riferibile esclusivamente al provvedimento che ha esitato in via definitiva l’istanza di riconoscimento della causa di servizio, mentre il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio ha natura di mero atto endoprocedimentale, che, in quanto tale, ha efficacia esterna nella sola misura in cui viene richiamato a supporto della statuizione finale.
Sempre in rito, l’Avvocatura dello Stato ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la prospettazione da esso recata solleciterebbe l’esercizio di un inammissibile sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche compiute dall’amministrazione.
3.2 Nel merito, la difesa erariale ha concluso per il rigetto del ricorso, attesa la sua infondatezza.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
5. In via preliminare, come da costante e univoco indirizzo giurisprudenziale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, “ perché il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, incardinato presso il primo, è a sua volta privo di legittimazione passiva nella controversia avente a oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell'equo indennizzo, atteso che il parere da esso reso è un mero atto endoprocedimentale, privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio ” (T.A.R. Palermo, Sez. V, 12/05/2025, n. 1033; T.A.R. Roma, Lazio, Sez. I, 29/03/2022, n. 3571; in senso conforme, T.A.R. Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19/05/2022, n. 235).
6. Si può poi prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito alla luce delle considerazioni che seguono.
7. Preliminarmente deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, " il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018)" (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
7.1 Nel caso in esame, il Comitato di verifica ha espresso una valutazione ampiamente motivata e fondata sulle risultanze diagnostiche, ritenendo che, in assenza di episodi traumatici specifici, “ i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nella etiopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermita' l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non gia' del processo degenerativo in esame … “.
A fronte di tale ampia e approfondita motivazione, il ricorrente ha opposto un generico riferimento al servizio prestato, senza indicare episodi specifici che, valutati nei limiti di sindacato divisati, avrebbero potuto consentire al Collegio di delibare sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dal Comitato di Verifica.
Infatti, il ricorrente si è limitato a fare generico riferimento allo svolgimento degli ordinari compiti d’Istituto, senza allegare eventi traumatici che, almeno in tesi, avrebbero potuto determinare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia riscontrata.
Deve inoltre osservarsi che la stessa perizia di parte è contraddittoria, laddove essa ha assunto che il “ sovraccarico funzionale ” è dovuto anche ad “ un’attività motoria senza adeguata preparazione muscolare ”.
In sintesi, le deduzioni del ricorrente non riescono a scalfire l’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dal Comitato di Verifica, che ha ricondotto la patologia del ricorrente ad un processo di artrosi precoce; a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a confutarne gli esiti con un generico riferimento alla possibilità che la patologia di cui egli soffre sia da ricondurre allo svolgimento continuativo dell’ordinaria attività di servizio.
Pertanto, in difetto di ulteriori allegazioni ed elementi di prova, nel caso di specie trova applicazione l’affermazione secondo cui:“ ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. La dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, Sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169). ” (T.A.R. Torino, sez. III, 22.01.2024, n.52).
8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE MA, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
UI LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LE | BE MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.