Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che lamenti, per la prima volta, la mancata revoca della sospensione condizionale della pena pur in presenza della condizione di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione. (La Corte in motivazione ha precisato come il caso esaminato sia diverso da quelli in cui il pubblico ministero impugni la sentenza che erroneamente rigetti un'esplicita richiesta di revoca del beneficio ex art. 168 cod. pen. o la sentenza di appello che ometta di escludere d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, nei quali, invece, va riconosciuto l'interesse ad impugnare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
01382-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 12.12.2019 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 3184 Dott. Domenico GALLO Presidente Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 38240/2019 Dott. Maria Daniela BORSELLINO Consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI Consigliere Dott. Vincenzo TUTINELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI nel procedimento a carico di AD AB nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 11/09/2018 del G.U.P. TRIBUNALE DI RIMINI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11/9/2018 il G.u.p. del Tribunale di Rimini dichiarava BI DI colpevole dei reati di rapina e lesioni e lo condannava alla pena di due anni e due mesi di reclusione e 400 euro di multa. 1 Ѣ 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e assenza di motivazione nella parte in cui non ha applicato all'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (art. 235 cod. pen.) ed ha omesso di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una precedente sentenza. Il ricorrente ha chiesto anche la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per la infondatezza dei motivi.
2. Non è fondato il motivo inerente all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, che costituisce una misura di sicurezza personale e trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. cod. pen., sicché può essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti alla luce dei criteri posti dall'art. 133 - cod. pen. (come richiamati dall'art. 203 cod. pen.) la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, che si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507). Nella ipotesi in cui la misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303), proprio perché l'espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen., in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ai due anni, non presenta alcun profilo di automatica obbligatorietà, essendo rimessa, al pari delle altre misure di sicurezza, alla discrezionalità del giudice di merito, il quale la applica ogni volta che abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale. Pertanto, come statuito dalla Suprema Corte in varie pronunce, condivise dal Collegio, la natura facoltativa della misura regolata dall'art. 235 cod. pen. non comporta, in linea di principio, uno specifico onere di esplicitazione della valutazione negativa in ordine alla pericolosità, in quanto siffatta valutazione può considerarsi implicita ogni qual volta la misura non venga applicata», salvo il caso in cui la motivazione resa in concreto, mentre non affronta affatto il tema dell'applicazione o meno della misura di sicurezza dell'espulsione, comunque esplicita l'evenienza di elementi di pronunciata pericolosità sociale annessi alla sfera del condannato, in guisa tale da contrastare l'inferenza suddetta>> (così 2 Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Rcazka, Rv. 274652; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 1, n: 18901 del 21/03/2019, Hu Yinyan, Rv. 276186 nonché Sez. 2, n. 24483 del 22/05/2019, Ogbebor, n.m.). - ilNel caso specifico diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente giudice non ha evidenziato la chiara sussistenza di «di elementi di pronunciata pericolosità sociale»: nella ricostruzione del fatto, il G.u.p. ha osservato che l'imputato, gravato di un precedente per furto, sottrasse alla persona offesa la bicicletta di sua proprietà, dopo averla percossa, spalleggiato da un complice che brandiva un coltello;
nel contempo, però, il giudice ha ricordato che BI DI, fermato due giorni dopo dalla polizia giudiziaria, ammise le proprie responsabilità, restituì al proprietario la bicicletta, riposta in un casolare, e risarci integralmente il danno. Dette circostanze sono state valorizzate dal giudice ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti ex artt. 99, terzo comma, e 628, primo comma n. 1, cod. pen.
3. Quanto al secondo motivo, inerente alla mancata revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen., pare opportuno fare chiarezza, richiamando i diversi casi esaminati dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1. In primo luogo, la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, se illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 10742 del 05/02/2009, Erra, Rv. 242885; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069).
3.2. In sede di cognizione, invece, sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza d'appello che erroneamente rigetti una esplicita richiesta di revoca del beneficio ex art. 168, primo comma cod. pen., avanzata dalla parte pubblica, giustificata sulla scorta di argomentazioni giuridiche, censurate come non corrette, rispetto alle quali l'accusa intende ottenere dal giudice di legittimità l'accertamento dell'errore commesso in punto di diritto dalla Corte di appello (Sez. 1, n. 12817 del 31/01/2017, Oliveri, Rv. 269516).
3.3. E' ravvisabile l'interesse del pubblico ministero ad impugnare anche la sentenza d'appello che ometta di escludere d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, qualora una richiesta di revoca del beneficio non potrebbe poi essere utilmente coltivata dinanzi al giudice dell'esecuzione, come nel caso in cui dagli atti emerga la 3 sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. (così, da ultimo;
Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv 276128, che però fa riferimento ad una "revoca" della sospensione condizionale, concessa dal primo giudice, che nulla ha a che vedere con l'istituto della revoca previsto dall'art. 168 cod. pen.: più propriamente occorre parlare di esclusione del beneficio da parte del giudice di appello).
3.4. Nel caso di cui si tratta, invece, il Tribunale ha omesso di revocare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima sentenza di condanna, pur in presenza della condizione di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen.; detta revoca, tuttavia, può essere chiesta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., secondo il quale essa «è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato». Pertanto, qualora per la prima volta il pubblico ministero proponga la questione con il ricorso per cassazione, si deve ravvisare una carenza di interesse, come statuito dalla Suprema Corte con un principio affermato in pronunce risalenti nel tempo (Sez. 4, n. 45316 del 12/11/2009, Lancianese, Rv. 245665 e Sez. 4, n. 3496 del 01/02/1996, Mastro, Rv. 204186), ribadito anche di recente (Sez. 1, n. 29852 del 08/05/2019, Della Maestra;
Sez. 2, n. 57775 del 14/11/2018, Basso;
Sez. 7, n. 46736 del 11/07/2017, Ruiu;
Sez. 7, n. 19287 del 10/03/2016, Franco, non massimate).
4. Ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. va corretto l'errore materiale indicato dal Pubblico Ministero, in quanto il dispositivo letto in udienza dal giudice, che indicava la pena detentiva in "anni due, mesi due di reclusione", stato riportato nel dispositivo della sentenza con l'omissione della parola "anni".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, disponendo sostituirsi alle parole "due mesi due di reclusione" le parole "anni due, mesi due di reclusione". Si provveda all'annotazione sull'originale dell'atto. Così deciso il 12 dicembre 2019. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini View Mann J. Il Presidente Domenico GalloDomenico elloTomgee DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 15 GEN. 2020 IL Y Il Cancelliere E CANCELLIERE R P U E T Claudia Plane R I O O C N