Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 1382
CASS
Sentenza 12 dicembre 2019

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È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che lamenti, per la prima volta, la mancata revoca della sospensione condizionale della pena pur in presenza della condizione di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione. (La Corte in motivazione ha precisato come il caso esaminato sia diverso da quelli in cui il pubblico ministero impugni la sentenza che erroneamente rigetti un'esplicita richiesta di revoca del beneficio ex art. 168 cod. pen. o la sentenza di appello che ometta di escludere d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, nei quali, invece, va riconosciuto l'interesse ad impugnare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 1382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1382
    Data del deposito : 12 dicembre 2019

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