Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2005, n. 12275
CASS
Sentenza 8 febbraio 2005

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La posizione di garanzia dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d'opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l'evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40 comma secondo cod. pen. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. dei componenti l'equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l'intervento, anziché sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l'incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile un'insufficienza respiratoria).

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  • 1Responsabilità medica nel post-operatorio: il capo équipe risponde per omesso monitoraggio anche senza segnali di allarme (Cass. pen. n. 13375/2024)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026

    La sentenza in commento affronta, con taglio netto, un punto che nella responsabilità sanitaria continua a generare equivoci interpretativi. Il perimetro della posizione di garanzia del primo operatore(e, più in generale, del capo dell'équipe) non si esaurisce nell'atto tecnico-chirurgico, ma si proietta nella fase post-operatoria immediata, quando l'evento avverso è tipicamente prevenibile solo mediante un controllo clinico ravvicinato, metodico e documentato. Il caso, per come ricostruito dai giudici di merito e ripreso in sede di legittimità, è paradigmatico: decesso di una puerpera per emorragia post partum da atonia uterina dopo taglio cesareo, nessun addebito tecnico …

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  • 2Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.
    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …

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  • 3La responsabilità dell'equipe medica in caso di cooperazione diacronica
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 novembre 2019

    La responsabilità dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato La vicenda Tre ginecologi, un chirurgo e due anestesisti-rianimatori in servizio presso il medesimo ospedale, nel 2011 furono tratti a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo ai danni di una donna sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia eseguita in equipe. Secondo l'accusa la responsabilità dei sanitari sarebbe stata quella di aver omesso, “pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, cioè …

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  • 4Mitgegangen, mitgefangen: medico in equipe responsabile per errore altrui (Cass. 22007/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2018

    In forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si susseguono nel procedimento terapeutico, l'equipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ad ogni membro dell'equipe è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il proprio apporto professionale e l'apporto altrui, sia esso precedente o contestuale, si armonizzino in vista dell'obiettivo comune. La responsabilità per l'errore altrui, cui non si è posto rimedio o non si è cercato di …

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  • 5La responsabilità del medico per il decorso post-operatorioAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2005, n. 12275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12275
Data del deposito : 8 febbraio 2005

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