Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
La posizione di garanzia dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d'opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l'evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40 comma secondo cod. pen. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. dei componenti l'equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l'intervento, anziché sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l'incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile un'insufficienza respiratoria).
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Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …
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La responsabilità dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato La vicenda Tre ginecologi, un chirurgo e due anestesisti-rianimatori in servizio presso il medesimo ospedale, nel 2011 furono tratti a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo ai danni di una donna sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia eseguita in equipe. Secondo l'accusa la responsabilità dei sanitari sarebbe stata quella di aver omesso, “pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, cioè …
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In forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si susseguono nel procedimento terapeutico, l'equipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ad ogni membro dell'equipe è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il proprio apporto professionale e l'apporto altrui, sia esso precedente o contestuale, si armonizzino in vista dell'obiettivo comune. La responsabilità per l'errore altrui, cui non si è posto rimedio o non si è cercato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2005, n. 12275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12275 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 217
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 011240/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR EN N. IL 05/02/1947;
avverso SENTENZA del 13/12/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHILIBERTI ALFONSO;
sentito il P.G. in persona del Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con separati atti CE NO, GI NI e EN CA hanno proposto a mezzo dei rispettivi difensori ricorso avverso la sentenza in data 13.12.2002 della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza 10.7.2001 del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, con la quale ciascuno è stato condannato con le attenuanti generiche alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 40 cpv. e 589 c.p., commesso il 4.10.1995.
Gli imputati, costituenti l'equipe chirurgica che effettuò l'intervento operatorio su MI NI il 2.10.1995, sono stati ritenuti responsabili del detto reato per aver omesso di effettuare su di un soggetto con fratture costali multiple e doppie l'intervento di stabilizzazione di dette fratture o di applicargli un tubo oro- tracheale allo scopo di ovviare all'insufficienza respiratoria, per averlo fatto rientrare al reparto dopo l'intervento anziché sottoporlo a terapia intensiva, e per aver sottovalutato elementi significativi che rendevano prevedibile un'insufficienza respiratoria, quali l'incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, provocando così la morte del paziente per insufficienza respiratoria acuta. La corte di merito non dava rilievo ad una discrasia tra cartella clinica e cartellino anestesiologico, che non parlavano d'intervento di osteosintesi, e registro di sala operatoria, che ne attestava l'esecuzione, sul rilievo che era senz'altro da escludersi che vi fosse stata un'osteosintesi completa, relativa a tutte le 24 fratture costali, ma che non poteva escludersi che l'intervento avesse interessato le costole prossime alla ferita chirurgica, sì che ben poteva esservi stata un'osteosintesi parziale. Rilevava invece come la ventilazione forzata cui si era fatto ricorso durante l'intervento operatorio era stata interrotta dopo l'esecuzione di questo e nulla era stato fatto per consentire la respirazione del paziente, e ravvisava la responsabilità di tutti detti medici, che avevano partecipato o assistito all'intervento e che erano o dovevano essere a conoscenza delle condizioni del ricoverato, e quindi avevano l'obbligo giuridico, sulla scorta dei D.P.R. 761/79 e 128/69 (che comporta che primari, aiuti ed assistenti assumono tutti e per intero, salve le eccezioni che non sono qui ravvisabili, la responsabilità del caso concreto) di impedire l'evento indicando, promovendo, imponendo od operando direttamente i necessari presidi, accertamenti ed interventi.
All'udienza del 17.3.2004 si celebrava il giudizio di Cassazione a carico dell'NO e del NI, e veniva straciata per difetto di notifica la posizione dello CA, il giudizio nei cui confronti si è celebrato in data odierna.
Osserva questa Corte che il reato è prescritto: il termine di prescrizione, infatti, per effetto delle attenuanti generiche e compresa l'interruzione, è di anni sette e mesi sei, per cui - pur tenendosi conto della sospensione per mesi 11 e gg. 25 - esso si è interamente consumato.
Lamenta il ricorrente vizi che non sono idonei a far apparire evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, si che non è consentito un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, co. 2^, c.p.p. La stessa esclusione del reato di falso ideologico, dimostrata dalla sentenza 7.2.2003 esibita, non dimostra che vi è stata un'osteosintesi completa, e prevalentemente i motivi si fondano su risultanze processuali che non emergono dal testo della sentenza impugnata, ne' si può dubitare del fatto che, se l'intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l'uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria; tale obbligo, rientrante tra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d'opera professionale, di tal che la violazione dell'obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento casualmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, co. 2 c.p. (cfr. Cass. 3492/02).
L'impugnata sentenza va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005