Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.