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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 11.04.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 2649/ 2023 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti SANTOCHIRICO SARA e FAGGIANO Parte_1
ALESSANDRO
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10.02.2023, il ricorrente esponeva che in data 23.02.2021 aveva inoltrato all' CP_2 convenuto una domanda finalizzata all'ottenimento dei benefici economici invalidi civili e che, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, non gli era stato comunicato l'esito della domanda amministrativa;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio, dott.ssa aveva riconosciuto la ricorrenza di un quadro patologico Per_1 utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile soltanto a decorrere dal febbraio 2022; di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa Persona_2 per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data di inoltro della domanda amministrativa del 23.02.2021, ed inoltre l'accertamento del requisito sanitario proprio della CP_ pensione di inabilità civile a far data dal marzo 2022, con la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Si dà atto del fatto che all'esito della trattazione alla udienza del 11.04.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dallo scambio di note, il giudice ritenuto necessario, attesi i motivi di opposizione, di avvalersi di consulente munito di più idonea specializzazione in ortopedia, ha nominato quale C.T.U il dott.
[...]
, in sostituzione della dott. ssa già incaricata per la precedente fase.. Per_3 Per_1 All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale la parte ricorrente ha depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile soltanto a partir dal febbraio 2022.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, giova richiamare che la parte ricorrente in opposizione ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc). Pare opportuno indicare che i motivi di opposizione devono essere specifici ed idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l.
12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012; la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di
«realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi. Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione con richiesta di condanna al pagamento dei ratei, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.
Tutto ciò premesso, con specifico riferimento all'odierno giudizio va rilevato che l'istante ha contestato le conclusioni cui è giunto il ctu nella fase di atp sotto duplice profilo, in particolare in relazione tanto alla decorrenza del requisito sanitario, asserendo che le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile fossero sussistenti fin dalla data della domanda amministrativa, come comprovato dalla certificazione sanitaria depositata nella fase di atp, quanto alla percentuale invalidante, ritenendo che a far data dal marzo 2022 ci fosse stato un aggravamento delle condizioni sanitarie tale da determinare l'invalidità al 100%, a causa di un sinistro stradale che aveva determinato l'insorgere di nuove patologie.
Attesa le contestazioni e la natura delle patologie da cui il ricorrente è afflitto, il giudice si è determinato per il rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incarico ad un nuovo ctu munito di specializzazione in ortopedia, dr. , il quale, accertate le seguenti affezioni: “Diabete Mellito di tipo 2 Persona_3 complicato da neuropatia sensitiva arti inferiori. (codice 9309) 40% B) Spondiloartrosi cervico-dorso- lombosacrale , scoliosi dorso-lombare destro convessa con eterometria arti inferiori .Ipercifosi dorsale, lombosciatalgia bilaterale da discopatia L5-S1; esiti di frattura tibia a dx;
esiti di fratture costali multiple.
(40%) C) Grave deficit del Visus per Cecità assoluta OS secondaria ad afachia chirurgica e corio retinite atrofica di natura post traumatica. (Cod.5005) 30% D) Vasculopatia con aterosclerosi bilaterale dei TSA ed
IVC arti inferiori ( 15%)”, ha concluso affermando che il ricorrente presenta il quadro sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile essendo invalido nella misura del 80% sin dalla domanda amministrativa del 23.02.2021.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il dott. , Per_3 attesa la competenza dello stesso nella materia specializzata e considerato che le conclusioni rese,sorrette da esaurienti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano su accurato esame obiettivo.
Pertanto, il giudice rileva che ricorrono i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile a decorrere dal 23.02.2021, dal momento che a tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche previste per il riconoscimento del beneficio richiesto, sulla base dell'evoluzione del quadro clinico generale.
Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto, limitatamente alle censure in esso proposte avverso la data di decorrenza della ricorrenza del quadro sanitario proprio dell'assegno stabilita dal ctu incaricato nella fase di atp .
Attesi gli esiti della lite, le spese della presente fase e della fase di atp, liquidate nella misura di euro
2.800,00, vanno compensate per un terzo;
i due terzi residui vanno posti a carico del soccombente, con attribuzione .
P.Q.M.
Accoglie in parte qua la domanda e dichiara che il ricorrente è soggetto invalido nella misura dell'80% e dunque presenta il requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile dal 23.02.2021;
CP_ compensa per un terzo le spese di lite;
condanna l' a pagare in favore del ricorrente i residui due terzi, che liquida in complessivi € 1.866,00 oltre iva e cpa rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori Sara Santochirico e Alessandro Faggiano dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, 11/04/2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 11.04.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 2649/ 2023 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti SANTOCHIRICO SARA e FAGGIANO Parte_1
ALESSANDRO
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10.02.2023, il ricorrente esponeva che in data 23.02.2021 aveva inoltrato all' CP_2 convenuto una domanda finalizzata all'ottenimento dei benefici economici invalidi civili e che, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, non gli era stato comunicato l'esito della domanda amministrativa;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio, dott.ssa aveva riconosciuto la ricorrenza di un quadro patologico Per_1 utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile soltanto a decorrere dal febbraio 2022; di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa Persona_2 per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data di inoltro della domanda amministrativa del 23.02.2021, ed inoltre l'accertamento del requisito sanitario proprio della CP_ pensione di inabilità civile a far data dal marzo 2022, con la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Si dà atto del fatto che all'esito della trattazione alla udienza del 11.04.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dallo scambio di note, il giudice ritenuto necessario, attesi i motivi di opposizione, di avvalersi di consulente munito di più idonea specializzazione in ortopedia, ha nominato quale C.T.U il dott.
[...]
, in sostituzione della dott. ssa già incaricata per la precedente fase.. Per_3 Per_1 All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale la parte ricorrente ha depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile soltanto a partir dal febbraio 2022.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, giova richiamare che la parte ricorrente in opposizione ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc). Pare opportuno indicare che i motivi di opposizione devono essere specifici ed idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l.
12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012; la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di
«realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi. Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione con richiesta di condanna al pagamento dei ratei, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.
Tutto ciò premesso, con specifico riferimento all'odierno giudizio va rilevato che l'istante ha contestato le conclusioni cui è giunto il ctu nella fase di atp sotto duplice profilo, in particolare in relazione tanto alla decorrenza del requisito sanitario, asserendo che le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile fossero sussistenti fin dalla data della domanda amministrativa, come comprovato dalla certificazione sanitaria depositata nella fase di atp, quanto alla percentuale invalidante, ritenendo che a far data dal marzo 2022 ci fosse stato un aggravamento delle condizioni sanitarie tale da determinare l'invalidità al 100%, a causa di un sinistro stradale che aveva determinato l'insorgere di nuove patologie.
Attesa le contestazioni e la natura delle patologie da cui il ricorrente è afflitto, il giudice si è determinato per il rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incarico ad un nuovo ctu munito di specializzazione in ortopedia, dr. , il quale, accertate le seguenti affezioni: “Diabete Mellito di tipo 2 Persona_3 complicato da neuropatia sensitiva arti inferiori. (codice 9309) 40% B) Spondiloartrosi cervico-dorso- lombosacrale , scoliosi dorso-lombare destro convessa con eterometria arti inferiori .Ipercifosi dorsale, lombosciatalgia bilaterale da discopatia L5-S1; esiti di frattura tibia a dx;
esiti di fratture costali multiple.
(40%) C) Grave deficit del Visus per Cecità assoluta OS secondaria ad afachia chirurgica e corio retinite atrofica di natura post traumatica. (Cod.5005) 30% D) Vasculopatia con aterosclerosi bilaterale dei TSA ed
IVC arti inferiori ( 15%)”, ha concluso affermando che il ricorrente presenta il quadro sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile essendo invalido nella misura del 80% sin dalla domanda amministrativa del 23.02.2021.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il dott. , Per_3 attesa la competenza dello stesso nella materia specializzata e considerato che le conclusioni rese,sorrette da esaurienti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano su accurato esame obiettivo.
Pertanto, il giudice rileva che ricorrono i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile a decorrere dal 23.02.2021, dal momento che a tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche previste per il riconoscimento del beneficio richiesto, sulla base dell'evoluzione del quadro clinico generale.
Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto, limitatamente alle censure in esso proposte avverso la data di decorrenza della ricorrenza del quadro sanitario proprio dell'assegno stabilita dal ctu incaricato nella fase di atp .
Attesi gli esiti della lite, le spese della presente fase e della fase di atp, liquidate nella misura di euro
2.800,00, vanno compensate per un terzo;
i due terzi residui vanno posti a carico del soccombente, con attribuzione .
P.Q.M.
Accoglie in parte qua la domanda e dichiara che il ricorrente è soggetto invalido nella misura dell'80% e dunque presenta il requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile dal 23.02.2021;
CP_ compensa per un terzo le spese di lite;
condanna l' a pagare in favore del ricorrente i residui due terzi, che liquida in complessivi € 1.866,00 oltre iva e cpa rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori Sara Santochirico e Alessandro Faggiano dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, 11/04/2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara