Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
Presupposto indefettibile per la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno è che tale risarcimento avvenga "prima del giudizio", cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado.
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- 1. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2008, n. 30802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30802 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 672
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 19106/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato dal difensore di:
BO PA n. a Monza il 15.07.1965;
avverso SENTENZA emessa in data 26.01.2005 dalla Corte di Appello di Milano;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. KOVERECH Oscar;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Udito l'avv. GENINI Agostino, quale sostituto processuale del difensore dell'imputato, avv. BRAMATI Stefania, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza emessa in data 09.11.2001, il Tribunale di Monza riteneva di BO PA responsabile del delitto di cui all'art.589 c.p., comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 141, commi 2 e
3, art. 142 e art. 145, comma 1, perché alla guida della propria autovettura, nel territorio del Comune di Monza, percorrendo la via Adda, giunto alla intersezione semaforica con viale Sicilia, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale - in particolare, per non aver arrestato l'autovettura entro i limiti del proprio campo di visibilità, dinanzi ad uno ostacolo prevedibile e non aver moderato la velocità in prossimità di una intersezione stradale - collideva con un ciclomotore condotto da RP LF il quale riportava lesioni personali dalle quali derivava la morte. Concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, il Tribunale condannava il BO alla pena di mesi otto di reclusione, con pena sospesa.
1.1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, nel confermare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, provvedeva, in parziale riforma della citata sentenza del Tribunale di Monza, a ridurre la pena inflitta al BO a mesi quattro di reclusione per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata.
2. - Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato (avv. Bramati S.), per due ordini di motivi, prospettando censure al limite della inammissibilità perché tendenti ad una rinnovata ponderazione del materiale probatorio alternativa a quella correttamente operata dai giudici di merito 2.1. - Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce manifesta illogicità della sentenza e/o errata applicazione degli artt. 141, 142, 145 C.d.S., e mancata applicazione dell'art. 530 c.p.p.. Lamenta, in particolare, che i giudici di secondo grado, nel confermare la penale responsabilità del BO, sia pure riducendo la pena, si siano riportati esclusivamente alla relazione del consulente del P.M., "senza prendere in considerazione le conclusioni del consulente della difesa, secondo cui l'auto condotta dal prevenuto viaggiava a meno di 50 km/h (quindi entro i limiti di velocità)".
2.1.1. Detto motivo presenta le connotazioni di mera censura in punto di fatto, inammissibile in sede di giudizio di legittimità, con la quale il ricorrente mira ad evidenziare un'asserita illogicità manifesta della motivazione suggerendo una ricostruzione della dinamica dell'incidente diversa da quella operata dai giudici di merito con motivazione immune da errori logico - giuridici, ed è comunque infondato.
Al riguardo, va preliminarmente rilevato che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 1^, 04.02.1994 n. 1309 rv. 197250 e Sez. 3^, 23.04.1994 n. 4700 rv. 197497, cui adde ex plurimis, Sez. 3^, 12.03.2002 n. 10163 rv. 221116; Sez. 4^, 15.02.2007, n. 10136, Gastel), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dai primi e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie in cui ripetutamente la Corte territoriale effettua riferimenti alle determinazioni assunte dal giudice di primo grado, condividendone il percorso logico argomentativo e dichiarando espressamente di riportarsi "integralmente alle motivazioni della sentenza appellata" anche in ordine alla ritenuta attendibilità della consulenza tecnica del P.M. Il giudice di appello, poi, non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nella impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata, anche se, nella fattispecie, non è importante richiamare questa giurisprudenza, poiché la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo del ricorrente, risulta aver preso in esame tutte le censure mosse in sede di gravame e di aver valutato le relazioni di entrambi i consulenti (della difesa e del P.M), pervenendo alla decisione impugnata con un proprio percorso motivazionale immune da censure in questa sede.
Detta Corte non si è limitata a riportarsi acriticamente alle argomentazioni del primo giudice, ma, dimostrando di aver compiutamente anche vagliato le considerazioni difensive dedotte con l'atto di appello, ha esplicitamente ed espressamente richiamato i principali passaggi del percorso motivazionale seguito dal primo Giudice, non mancando di indicare anche le più significative risultanze probatorie (rilievi fotografici, consulenze, dichiarazioni dell'imputato) poste a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso.
Nel caso in esame, come già detto, tra le sentenze di primo e secondo grado - che tra l'altro reciprocamente si integrano - vi è assoluta sintonia per quel che riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro e la ritenuta sussistenza dei profili di colpa addebitati all'imputato, ed i giudici di secondo grado non hanno, al riguardo, operato un semplice richiamo meramente ricettizio alla sentenza del Tribunale, ma ne hanno condiviso le argomentazioni fornendo autonome valutazioni ed indicando specifiche risultanze processuali a fronte delle deduzioni dell'appellante. A rendere evidente l'infondatezza del motivo di ricorso nella parte in cui si censura l'illogicità della sentenza in epigrafe, per avere la Corte di Appello "ignorato" la consulenza difensiva in merito alla velocità della autovettura condotta dal BO, è sufficiente una attenta lettura della parte motiva della sentenza stessa in cui si da compiutamente atto del fatto che "la consulenza tecnica del P.M. pare attendibile nella valutazione della velocità dell'autovettura, in quanto -a differenza di quanto effettuato dal consulente della difesa- applica un coefficiente adeguato alla situazione esistente al momento del sinistro".
2.1.2. La ricostruzione della dinamica del sinistro - così come operata dal giudice di primo grado- e la conseguente affermazione di responsabilità a titolo di colpa del BO nella causazione dell'incidente (pur in presenza di un concorso di colpa della vittima) appare correttamente recepita dalla Corte di Appello che ha fornito congrua e logica motivazione indicando gli elementi probatori valutati ai fini del giudizio, quali: i rilievi fotografici e planimetrici effettuati nel tratto stradale in cui si è verificato l'incidente; le relazioni dei consulenti (del P.M. e della difesa);
le condizioni ambientali e di visibilità in cui l'incidente stesso si è verificato (prime ore di un mattino invernale con illuminazione artificiale, zona fiancheggiata da edifici che ostruivano la visuale completa dell'incrocio, tratto stradale ad alta percorrenza veicolare).
Nè è dato cogliere nel percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale contraddizione alcuna, posto che nell'impugnata sentenza, con argomentazioni logicamente concatenate e del tutto aderenti al compendio probatorio acquisito, è stato precisato che all'imputato, anche a voler ipotizzare la presenza di un semaforo verde nella sua direzione di marcia (non essendo stato possibile accertare quale dei due mezzi abbia impegnato l'incrocio con semaforo verde) era comunque addebitabile il fatto di non aver ridotto la velocità approssimandosi all'incrocio tra via Adda e via Sicilia - in un tratto di strada a visibilità limitata - e di non aver prestato la dovuta attenzione ai veicoli provenienti da via Sicilia, ponendo in essere una violazione dell'art. 145 C.d.S., il quale prescrive che "i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti".
Nell'affermare ciò, la Corte di Appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non si è posta in contraddizione con la relazione fornita dal consulente dell'accusa - ritenuta dai giudici di entrambi i gradi di giudizio più convincente di quella fornita dal consulente della difesa per quanto concerne la valutazione della velocità della autovettura dell'imputato al momento dell'impegno dell'intersezione stradale - per non avere tenuto conto che lo spazio di frenata necessario ad evitare l'impatto tra i veicoli sarebbe stato comunque insufficiente anche in presenza del rispetto del limite dei 50 km/h.
Trascura il ricorrente di considerare quanto condivisibilmente precisato sul punto dal Tribunale (e recepito dalla Corte territoriale) secondo cui la questione fondante la responsabilità del conducente della autovettura non è tanto quella di stabilire con precisione l'entità della velocità tenuta al momento dell'attraversamento dell'incrocio stradale, bensì quello di "verificare se la velocità tenuta fosse adeguata alle condizioni ambientali e se fosse, pertanto, commisurata alle condizioni del traffico e della strada".
Alla luce delle emergenze dibattimentali, è stato accertato che il BO -a prescindere dal rispetto dei limiti di velocità, contenuta secondo il consulente della difesa nei 48 - 49 km/h e per quello dell'accusa, prossima ai 60 km/h - ha comunque tenuto una velocità inadeguata alle caratteristiche, alle condizioni della strada e comunque, alle circostanze del caso concreto (visibilità, ora notturna, arteria definita ad alta percorrenza, ecc), e che lo stesso (come riconosciuto e dichiarato dall'imputato in sede di esame) ha mantenuto costante la propria velocità, senza rallentare nell'avvicinarsi all'incrocio dove è avvenuto l'incidente. Ciò in violazione di specifiche prescrizioni del codice della strada (artt. 141 e 145 C.d.S.)
Anche a voler ritenere che la velocità dell'auto condotta dal BO fosse inferiore a quella indicata dal consulente del P.M., i giudici del merito, con argomentazioni non censurabili in questa sede per la loro conguità e concatenazione logica, hanno ritenuto che il ricorrente, nell'occasione, ha tenuto una velocità sicuramente non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo e di comune prudenza e, certamente, non idonea a consentirgli di evitare l'impatto con il motociclo, indipendentemente dal calcolo aritmetico operato dal ricorrente in ordine alle tracce di frenata .
L'ipotesi di una velocità inferiore ai 50 km/h è stata presa in esame dai giudici del merito per evidenziare che, indipendentemente dalla frenata effettuata e dalle relative tracce lasciate sull'asfalto, anche una velocità inferiore non avrebbe tenuto indenne l'imputato da colpa per non avere lo stesso adeguato la propria condotta alle sopra richiamate circostanze.
2.1.3. Deduce il ricorrente la contraddittorietà della impugnata sentenza nella parte in cui ritiene sarebbe stato doveroso, da parte del BO, moderare ulteriormente la velocità in prossimità dell'intersezione stradale;
sostiene, al riguardo, che il semaforo proiettava luce verde nel suo senso di marcia per cui non aveva alcuna ragione di ritenere che sarebbero intervenuti veicoli alla sua destra e, al fine di escludere la responsabilità del conducente, sarebbe "sufficiente il dubbio che egli stesse procedendo con luce verde". In realtà, le norme di comportamento prescritte dal D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, in tema di circolazione stradale, non esauriscono la materia della colpa per la responsabilità derivante da incidenti poiché l'art. 43 c.p., relativo all'elemento psicologico del reato, pone accanto alla violazione di prescrizioni specifiche e sullo stesso piano le norme della prudenza e della diligenza;
pertanto l'obbligo di prevedere le altrui imprudenze, quando siano ragionevolmente prevedibili e probabili, rientra nelle norme di comune prudenza (Cass. Sez. 4^, 02.12.1932, n. 1214 fattispecie relativa a ritenuta responsabilità di conducente di veicolo, con diritto di precedenza da semaforo verde, che aveva attraversato l'area di crocevia senza accertarsi della mancata sopravvenienza di altri veicoli non favoriti).
Incombe a tutti gli utenti della strada, in qualsiasi situazione vengano a trovarsi, e quindi anche nel caso godano di precedenza, il dovere di comportarsi con prudenza e diligenza, e di adottare cautele tali da essere in grado di dominare il mezzo condotto, anche a fronte di altrui imprudenza, non potendo tale eventualità rimanere fuori della ordinaria prevedibilità e quindi della diligenza e prudenza dei buon utente della strada.
Tale regola è stata ritenuta valida anche nel caso in cui l'automobilista impegni un incrocio semaforicamente regolato usufruendo del segnale di consenso a luce verde (Cass. Sez. 4^, 21.06.1988, n. 9420: fattispecie in cui è stata ritenuta la concorrente colpa di un conducente di autobus il quale, nell'impegnare una vasta piazza il cui flusso circolatorio era regolato da appositi semafori ed usufruendo del consenso a luce verde appena scattata, non aveva avvertito il sopraggiungere, dalla sua sinistra, di ciclomotorista distratto o imprudente che collideva con il pesante automezzo incontrandovi la morte). I giudici di appello, all'esito di un apprezzamento delle emergenze acquisite e sopra descritte - tra cui le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente (che ha ammesso di non aver moderato al velocità approssimandosi all'incrocio)- hanno condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado in ordine alla ravvisabilità nella condotta di guida del BO di profili di colpa che avevano avuto efficienza causale nel verificarsi dell'evento. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutatone delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (Cass. Sez. 4^, 24.05.2007, n. 24898, in tal senso, tra le tante, Sez. 4^, n. 87/90, rv. 182960, Bianchesi). Deve pertanto conclusivamente affermarsi che le doglianze sollevate con il primo motivo di ricorso hanno già trovato corretta risposta nella sentenza impugnata e ribadirsi che le critiche mosse dal ricorrente circa la presunta contraddittorietà del ragionamento del giudice del merito si risolvono in censure in punto di fatto tendenti ad una diversa valutatone delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione.
2.2. - Con il secondo motivo si lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, per non avere riconosciuto i giudici di appello l'attenuante suindicata, pur risultando dagli atti l'intervenuto risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili intervenuto nelle more del giudizio di appello.
2.2.1. Detta doglianza risulta manifesta infondata avendo la Corte territoriale mostrato di considerare, nella dosimetria della pena e nel giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante, come fattore determinante la circostanza che, nelle more del giudizio d'appello, le parti civili sarebbero state risarcite. Senza tralasciare il fatto che presupposto indefettibile per la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6) è che tale risarcimento avvenga "prima del giudizio", cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. La ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio. È, invece, oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame (Cass. Sez. 6^, 26.01.1994, n. 897).
2.2.2. Il ricorrente lamenta, altresì, la omessa conversione della sanzione detentiva con quella pecuniaria, chiedendo, sul punto, in via subordinata, l'intervento di questa Corte e l'applicazione in sede di legittimità della conversione della pena detentiva di mesi 4 di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria ex art. 53, legge n. 689/81, in virtù della disciplina transitoria introdotta dalla L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 3, trattandosi di procedimento in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge. Anche detta doglianza è priva di pregio.
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato.
Nella specie, il BO non ha provveduto ad investire la Corte territoriale della richiesta e si è limitato, nei motivi di appello, a richiedere -in via subordinata alla assoluzione ex art. 530 c.p.p., la riduzione della pena previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante;
prevalenza accordata dalla suddetta Corte nella sentenza impugnata. La questione non può essere introdotta per la prima volta davanti a questa Suprema Corte per il principio del divieto del novum in cassazione.
Sussiste, infatti, violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando, come nel caso di specie, siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistiti dalla presunzione di conformità al diritto (cfr. Cass. Sez. 4^, 18.05.1994, n. 7985, Bentam e altro, rv. 199216). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008