TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
LU IA Presidente rel.
OR Di BE UD
Maurizio Drigani UD ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa n. 992/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, posta in decisione all'udienza del
3 dicembre 2025 e promossa
DA
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. MICOCCI MANUELE
CONTRO
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente CP_1
c.f. Avv. BENEDETTO LUCA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 25.6.2025 a margine del decreto di fissazione di udienza di comparizione
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3.12.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra i seguenti importi mensili, da Pt_1 CP_1 rivalutarsi secondo indici ISTAT:
– € 250,00 in favore della moglie, di cui € 200,00 fino ad ottobre 2032 corrisposti con la modalità di pagamento delle rate di restituzione del finanziamento utilizzato per l'acquisto dell'autovettura utilizzata dalla sig.ra
cointestata ad entrambi i coniugi;
CP_1
– € 800,00 in favore della figlia
2) L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
3) La casa familiare è assegnata alla sig.ra sino all'autosufficienza della CP_1 figlia;
4) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia sono a carico esclusivo del sig. Pt_1
5) La sig.ra rinuncia agli arretrati a titolo di rivalutazione ISTAT sul CP_1 mantenimento in favore di sé e/o dei figli, fino ad oggi maturati;
6) Spese integramente compensate tra le parti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto in data 7.7.1996 alla Parte_1
Spezia matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune al n. 119 parte II serie A anno 1996), di avere avuto due figli ( , nato l'[...], Per_1
2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , nata il Persona_2
9.3.2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) di essersi i coniugi separati alle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale della Spezia in data 9.5.2015 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita , non opponendosi al divorzio ma chiedendo di CP_1 accogliere le condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.10.2025, presenti i procuratori delle parti e la parte convenuta si è dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per la rinuncia a comparire del ricorrente.
L'udienza è stata poi rinviata per consentire alle parti al fine di valutare ipotesi transattive.
Infine, all'udienza del 3 dicembre 2025 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e, autorizzati dal UD, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe sulle quali la causa
è stata rimessa al Collegio in decisone.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal
Tribunale.
La natura della causa e l'accordo raggiunto tra le parti giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M
3 Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 992/2025
R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso- concordatario tra e contratto alla Parte_1 CP_1
Spezia in data 7.7.1996 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato civile dello stesso Comune al n. 119 parte II serie A anno 1996) omologando le condizioni concordate tra le parti come di seguito:
“1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra i seguenti importi mensili, Pt_1 CP_1 da rivalutarsi secondo indici ISTAT:
– € 250,00 in favore della moglie, di cui € 200,00 fino ad ottobre 2032 corrisposti con la modalità di pagamento delle rate di restituzione del finanziamento utilizzato per l'acquisto dell'autovettura utilizzata dalla sig.ra
cointestata ad entrambi i coniugi;
CP_1
– € 800,00 in favore della figlia
2) L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
3) La casa familiare è assegnata alla sig.ra sino all'autosufficienza della CP_1 figlia;
4) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia sono a carico esclusivo del sig. Pt_1
5) La sig.ra rinuncia agli arretrati a titolo di rivalutazione ISTAT sul CP_1 mantenimento in favore di sé e/o dei figli, fino ad oggi maturati;
6) Spese integramente compensate tra le parti”
4 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente est.
LU IA
5