Sentenza 9 marzo 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato a invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché, come nella specie, il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 19567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19567 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 304
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 31823/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) TE LA N. IL 06/11/1966;
2) TE LE N. IL 05/12/1934;
avverso la sentenza n. 15664/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, del 17/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'Angelo Giovanni che chiede l'annullamento limitatamente al capo c); rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Ciccotti S. che chiede il rigetto del ricorso del P.M..
FATTO E DIRITTO
1.- Il Gup presso il Tribunale di Firenze ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di NT AU e NT ON in relazione: a) al reato di contraffazione ed uso di atto falso (artt.469, 477 e 482 c.p.), per avere la NT AU su accordo con
NT ON, formato "un permesso invalidi" completamente falso, fotocopiando, con gli stessi colori, avanti - retro e con la medesima plastificazione, quello rilasciato dalla Firenze Parcheggi per conto del Comune di Firenze ad NT ON;
b) quello di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) per essersi la NT AU attribuito lo status di accompagnatore di NT ON utilizzando lo stesso 206 volte insieme al telepass rilasciato in favore di quest'ultimo sul veicolo nella disponibilità della prima, in assenza dell'invalido, accedendo indebitamente, attraverso i varchi telematici, alla zona a traffico limitato e alle corsie riservate ai mezzi pubblici;
c) al reato di truffa (art. 640 c.p.). 2.- Il Gup ha argomentato che: a) non sussisterebbe il reato di sostituzione di persona non avendo la AU NT rilasciato alcuna dichiarazione e non avendo preso l'identità di NT ON, ma avendo soltanto esposto un permesso spettante ad altri;
b) non sussisterebbe il reato di falso trattandosi di una semplice fotocopia senza uso di mezzi fraudolenti e che non vi sarebbe prova del passaggio attraverso i varchi telematici dell'auto in assenza dell'invalido.
3.- Il Procuratore della Repubblica di Firenze propone ricorso per cassazione limitatamente ai reati di contraffazione ed uso di atto falso e di sostituzione di persona, deducendo che sul veicolo degli imputati era stata rinvenuti un permesso avente le stesse dimensioni, gli stessi colori avanti-retro e plastificazione identica al permesso originale da utilizzare in luogo dell'originale e che la NT, esponendo il permesso invalidi si era attribuita "la qualità di accompagnatore al servizio di persona invalida".
4.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
È giurisprudenza maggioritaria, cui questo collegio aderisce, che hanno rilevanza penale, ex art. 492 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica (Cass., sez. 5^, 19 marzo 2008, n. 14308; sez. 5^, 7 febbraio 2006, n. 10391; sez. 5^, 2 dicembre 2004, n. 5401; sez. 5^, 27 febbraio 2001, n. 18283). Nella specie, il Gup nel ritenere che il contrassegno sequestrato dalla Polizia Municipale di Firenze fosse "palesemente una fotocopia di quello originale", non ha dato conto del fatto che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colori avanti-retro e plastificazione identica al permesso originale ed era apposto sull'auto del titolare NT ON, mentre dalla stessa sentenza e dal capo di imputazione si ricava che il permesso originale era stato esposto sull'auto di NT AU. Cosicché quello sequestrato, non solo aveva l'apparenza di quello originale, ma era utilizzato proprio come questo, essendo esposto nella macchina del titolare, mentre il permesso originale era utilizzato su altra autovettura.
L'erronea motivazione impone l'annullamento con rinvio in relazione al reato di cui al capo C).
In relazione al reato di sostituzione persona, questo è punito solo in via sussidiaria dall'art. 494 c.p.. Nella specie, l'uso dell'atto falso è punito autonomamente. Per cui il reato di cui all'art. 494 c.p. resta assorbito in quello di cui al capo C).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso documentale (artt. 477 e 482 c.p.) ivi assorbito il delitto di cui all'art. 494 c.p. con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010