TRIB
Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12644/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. DI GREGORIO Parte_1 C.F._1
MARIA LIBERA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. OTTOLINA Controparte_1 C.F._2
ILARIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice opponente, nell'atto introduttivo, precisa le conclusioni come segue:
“Previo accertamento di tutto quanto dedotto ed eccepito con conseguente declaratoria revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2899/2023 emesso dal Tribunale di Bologna, opposto in accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento dei vizi così come lamentati in premessa, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, ritenere e dichiarare inadempiente la parte opposta e conseguentemente non dovute le somme portate nel decreto ingiuntivo opposto e condannare la stessa al risarcimento in favore dell'opponente della somma che si indica
pagina 1 di 9 prudenzialmente in Euro16.580,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa e/o ritenuta di giustizia anche a mezzo di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo come per legge e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, da porre in compensazione con gli importi eventualmente dovuti in favore dell'opposta e con condanna dell'opposta stessa a pagare l'importo eccedente eventualmente residuo. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
Il Procuratore di parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da note conclusionali autorizzate:
“1) in via preliminare, in rito: fissare udienza anticipatoria ai soli fini della decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2899/2023 del Tribunale di
Bologna; 2) sempre in via preliminare: dichiarare, per le ragioni declinate in diritto, l'inammissibilità della produzione documentale avversaria;
3) nel merito: accertare a) che l'esecuzione delle due opere mancanti è avvenuta nei termini e a regola d'arte; b) che l'art. 4 dell'atto di compravendita ha carattere confessorio;
c) che la domanda riconvenzionale deve essere rigettata siccome del tutto infondata e pretestuosa, stante anche la natura “apparente” dei vizi tardivamente contestati;
d) che, in ogni caso, la garanzia per vizi apparenti della cosa venduta sarebbe definitivamente prescritta;
per l'effetto, rigettare l'opposizione spiegata da e confermare il decreto ingiuntivo n. 2899/2023 del Parte_1
Tribunale di Bologna opposto, indicando le modalità di consegna dell'assegno circolare n.
3206534176-01 del 05/09/2022, dell'importo di € 10.000,00, emesso da banca IN AN AO, filiale di Manfredonia, in favore di , attualmente custodito presso lo studio notarile del dott. Controparte_1
notaio in Bologna. - con condanna anche ai sensi dell'art. 614-bis cpc in caso di Persona_1 ritardo nell'adempimento, trattandosi di ordine di consegna di cosa mobile determinata;
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, compresa la ripetizione delle spese della fase monitoria, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2899/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 20.06.2023, con il quale gli era stato ingiunto di consegnare, in forza delle vicende negoziali di cui al ricorso, l'assegno circolare n. pagina 2 di 9 3206534176-01 del 05/09/2022, dell'importo di € 10.000,00, emesso da Banca IN AN AO (filiale di Manfredonia) in favore di (odierno opposto), custodito presso lo studio Controparte_1 notarile del dott. notaio in Bologna;
di pagare, altresì, al gli interessi legali Persona_1 CP_1 sulla somma di € 10.000,00, dall'11.12.2022 sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre ad oneri di legge.
Parte opponente, nell'atto di citazione, deduceva di aver acquistato, da un Controparte_1 immobile ubicato nel Comune di Bologna, in via Cà Selvatica n. 16, e precisamente un appartamento ad uso di civile abitazione, posto al piano primo, con annessa e pertinenziale cantina al piano interrato, composto da: disimpegno, soggiorno/pranzo, due camere e bagno.
L'atto di compravendita veniva concluso in data 28.09.2022, innanzi al Notaio dott. in Persona_1
Bologna, ed il prezzo di acquisto veniva pattuito nella somma complessiva di € 282,000.00.
L'opponente deduceva, altresì, che trattandosi di un immobile da ristrutturare erano stati concordati alcuni lavori da eseguire a carico del venditore, indicati all'art. 4 del contratto di acquisto.
In relazione a tali lavori, parte opponente lamentava che gli stessi non fossero stati realizzati a regola d'arte e che le opere presentassero dei vizi (elencati alle pagg. 1, 2 dell'atto di citazione); pertanto, eccepiva l'inadempimento contrattuale del venditore. Inoltre, spiegava domanda riconvenzionale per la somma di € 16.580,00, a titolo di risarcimento dei danni, in ragione dei vizi lamentati.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto opposto contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie;
in particolare, esponeva che i lavori residui, pattuiti nel contratto di compravendita
(consistenti nel montaggio degli oscuranti nel bagno e nella camera sul retro dell'immobile e nell'intonacatura e tinteggiatura della cantina) erano stati eseguiti a regola d'arte ed erano terminati in data 03.11.2022, e dunque con largo anticipo rispetto al termine convenuto del 30.11.2022, senza contestazione alcuna da parte dell'odierno opponente;
deduceva che le lamentele relative all'intonacatura e tinteggiatura della cantina erano infondate, come risultava dalla documentazione fotografica prodotta;
riferiva che già nel corso del sopralluogo del 13.09.2022, eseguito in presenza dell'agente immobiliare e del precedente legale del il aveva spiegato CP_2 CP_1 all'acquirente che, trattandosi di immobile dei primi anni del '900, l'umidità sarebbe riaffiorata dall'intonaco della cantina, tuttavia, date le sue insistenze aveva acconsentito all'esecuzione del lavoro e all'applicazione di uno sconto di € 3.000,00 sul prezzo di vendita, rispetto a quello indicato nella proposta di acquisto;
precisava che tutti gli altri lavori erano stati effettuati prima del rogito del
28.09.2022, ove all'art. 4 si dava formalmente atto che il con dichiarazione confessoria, CP_2 accettava l'immobile nello stato in cui si trovava. pagina 3 di 9 A sostegno delle proprie deduzioni, parte opposta depositava:
- n. 2 fatture relative alla consegna e al montaggio degli oscuranti nel bagno e nella camera sul retro dell'appartamento, relativi bonifici attestanti il pagamento del corrispettivo e fotografie relative all'esecuzione del lavoro (docc.
8-13 di parte opposta);
- rilevi fotografici del vano cantina prima e dopo i lavori di intonacatura e tinteggiatura (docc. 14-24).
Inoltre, a parere del convenuto, quelli dedotti dall'opponente erano vizi apparenti, che avrebbero dovuto essere denunciati nell'immediatezza; produceva il certificato di conformità dell'impianto elettrico e riferiva che in data 24.10.2022 l'elettricista titolare della AMI Impianti, si Controparte_3 era accorto che l'impianto, da lui installato, era stato manimesso;
rilevava che i lavori concordati non comprendevano nell'impianto termico opere di riqualificazione energetica soggette ad agevolazione fiscale;
contestava, pertanto, anche la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente. Eccepiva, comunque, la decadenza e la prescrizione delle domande avversarie, per decorso dei termini previsti per la garanzia di cui agli artt. 1490 ss. c.c..
Parte opposta esponeva poi che i tentativi di mettersi in contatto con il er la CP_2 CP_4
di consegna dell'assegno, non avevano avuto esito alcuno e che, in data 28.11.2022 e CP_5
30.11.2022, aveva comunicato per iscritto al notaio che le opere concordate erano state eseguite, chiedendo pertanto la consegna dell'assegno (docc. 26, 27 di parte opposta). Tuttavia, il notaio non vi aveva provveduto, a causa del mancato assenso dell'acquirente, in ragione del ruolo assunto di mero custode del titolo.
Soltanto il 07.12.2022 il venuto evidentemente a conoscenza della richiesta del venditore, CP_2 trasmetteva a quest'ultimo, tramite il proprio legale, una generica e tardiva contestazione di tutte le opere fino a quel momento eseguite, alla quale il replicava con lettera dell'11.12.2022. CP_1
Non avendo ricevuto risposta, venditore promuoveva il procedimento monitorio.
3. A seguito della prima udienza di comparizione delle parti, sulle istanze formulate nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e in sede di verbale d'udienza, il Giudice con ordinanza del 14.04.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva i mezzi istruttori dedotti da parte opposta, ritenendo inammissibili quelli proposti da parte opponente.
La causa veniva pertanto istruita mediante prova documentale e testimoniale.
Alle udienze del 30.05.2024 e del 18.09.2024, venivano escussi i testi indicati da parte convenuta opposta.
pagina 4 di 9 Infine, all'esito dell'attività istruttoria svolta, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, concedendo alle parti un termine per il deposito di note conclusionali.
Diversamente da parte convenuta opposta, parte attrice opponente non provvedeva al deposito, né compariva all'udienza di discussione, ove la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
4. Dagli atti e documenti di causa, risulta che con proposta di acquisto del Controparte_6
12.04.2022, si impegnava ad acquistare l'immobile sito in Bologna, via Cà Selvatica n. 16, int. 2, di proprietà di al prezzo di € 285.000,00; trattandosi di immobile da ristrutturare, Controparte_1
l'acquirente concordava con il proprietario venditore l'esecuzione di alcuni lavori (relativi in particolare agli impianti e alle finiture).
Poiché alla data del rogito del 28.09.2022 non erano stati terminati alcuni lavori, le parti procedevano alla vendita dell'immobile, al prezzo ridotto di € 282.000,00, prevedendo l'esecuzione di alcune opere residue (montaggio degli oscuranti nel bagno e nella camera sul retro, esecuzione di intonacatura e tinteggiature della cantina). A tal fine, concordavano l'inserimento nel rogito della clausola n. 4, di seguito riportata:
“Art. 4 PRECISAZIONI IMMOBILIARI: L'unità immobiliare in oggetto è trasferita nello stato di fatto in cui si trova, libera da persone e cose, con gli oneri e le eventuali servitù attive e passive, le accessioni e le pertinenze, i diritti di comproprietà sulle parti comuni, quali meglio risultano dall'atto a rogito Notaio in data 28 gennaio 1954 rep. n. 28.158, debitamente registrato. Il tutto Persona_2 come pervenuto e posseduto dalla parte venditrice e suoi danti causa. La parte venditrice si obbliga ad effettuare sull'unità immobiliare in oggetto, a propria cura e spese, entro e non oltre il 30 (trenta) novembre 2022 (duemilaventidue), le seguenti opere: - consegna e montaggio di nuovi oscuranti nel locale bagno e camera verso retro. La tipologia di infisso è “su telaio” quindi il montaggio non comporterà lavori di muratura o altro tali da comportare disagi anche se l'immobile sarà già abitato.
In merito a ciò, la parte venditrice risulterà unica e sola responsabile di fronte agli Enti che hanno autorizzato tale pratica edilizia. - realizzazione di nuovo intonaco nelle pareti della cantina e tinteggiatura delle stesse. A tal proposito le parti convengono che in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di cui sopra posta a carico della parte venditrice, la stessa sarà tenuta a pagare all'acquirente - a titolo di penale ed ai sensi degli artt.1382 e ss. del c.c. - la somma di denaro pari ad
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Tale penale sarà dovuta a seguito del verificarsi del ritardo anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore. Tale penale verrà pagina 5 di 9 automaticamente decurtata dalla residua somma da versarsi a titolo di saldo prezzo, di cui al precedente art.
2. Infine, la parte acquirente dichiara di aver visionato l'immobile a seguito della ristrutturazione (mancante unicamente delle sopra dettagliate opere di finitura), alla presenza del proprio legale e della parte venditrice e di accettare le condizioni e le finiture dello stesso nello stato in cui si trovano senza eccezioni e riserva alcuna”.
Risulta, pertanto, che alla data del rogito il prezzo dell'immobile fosse stato interamente pagato, ad eccezione della somma di € 10.000,00, per la quale all'art. 2 del contratto le parti prevedevano: “… - quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) saranno versati dalla parte acquirente alla parte venditrice, senza interessi, ad avvenuto adempimento dell'obbligazione di cui al successivo art. 4, decurtato delle eventuali penalità in conformità a quanto previsto nel medesimo art. 4” (doc. 5 di parte opposta).
A garanzia del pagamento di tale somma di denaro in favore del venditore, su richiesta dell'acquirente, la Banca IN ANpaolo emetteva assegno circolare n. 3206534176-01 del 05/09/2022, dell'importo di
€ 10.000,00. Contestualmente alla stipula del rogito, le parti sottoscrivevano una scrittura privata nella quale l'acquirente autorizzava il notaio a consegnare l'assegno circolare di € 10.000,00 al venditore, ad avvenuto adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 4 del rogito (doc. 7 di parte opposta).
5. Fatte queste premesse, si procede alla disamina delle domande formulate da parte attrice nell'opposizione, che risulta infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Si osserva che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova ex art 2697 c.c., con la precisazione che parte opposta e parte opponente assumono rispettivamente la posizione di attore e di convenuto in senso sostanziale. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del proprio diritto e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento del debitore, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero da ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto alla base dell'avversa pretesa, o infine gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art 2697 c.c. - che impone all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tal principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la pagina 6 di 9 persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di dimostrare gli atti o i fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa ( Cass. S.U. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo allo Controparte_1 scopo di conseguire la consegna dell'assegno circolare n. 3206534176-01 del 05/09/2022, dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale residua parte del prezzo della compravendita, come previsto all'art. 2 del contratto. A tal fine sia nel procedimento monitorio, sia nel presente giudizio di opposizione, egli ha fornito puntuali riscontri documentali (proposta d'acquisto, rogito notarile, assegno circolare, scrittura privata per l'esecuzione delle residue prestazioni poste a carico delle parti, successivamente al rogito, fatture n. 334/22 e n. 353/22 relative all'esecuzione dei lavori, certificato di conformità dell'impianto elettrico, fotografie antecedenti e successive agli interventi eseguiti, corrispondenza intercorsa tra le parti e con il notaio): tale documentazione è idonea ad attestare l'adempimento da parte del venditore delle proprie obbligazioni.
Le doglianze dell'opponente, al contrario, in relazione ai vizi delle opere eseguite dal venditore, si presentano generiche, tardive e non sorrette da riscontri tecnici o documentali.
Infatti, risulta dalla documentazione in atti, che anche tramite il proprio legale, si Controparte_1 rivolgeva al notaio comunicandogli nelle date del 28.11.2022 e del 30.11.2022 di aver provveduto all'esecuzione delle opere concordate tra le parti nell'art. 4 del rogito, ai fini dell'ottenimento dell'assegno rimasto in custodia presso lo studio notarile (docc. 26, 27 di parte opposta); si deve, pertanto, presumere che egli abbia provveduto al completamento dei lavori entro il termine pattuito del
30.11.2022.
Solo in data 07.12.2022, l'acquirente comunicava tramite il proprio legale, al difensore della controparte, una generica e tardiva contestazione di tutte le opere sino a quel momento eseguite da presso l'immobile. Parte opponente non ha offerto alcuna prova né alcuna specifica Controparte_1 allegazione in atti in ordine ai vizi denunciati. In ogni caso, avuto riguardo all'eccezione di decadenza sollevata da parte opposta, si deve ritenere tardiva la suddetta denuncia, in quanto non proposta nel termine di otto giorni dalla scoperta, come previsto dall'art. 1495 c.c..
Con riguardo ai presunti vizi relativi alle opere già eseguite alla data del rogito del 28.09.2022, la denuncia del 07.12.2022 è certamente tardiva, dovendosi far decorrere il suddetto termine di decadenza dalla data del rogito, in cui è avvenuta la consegna dell'immobile, in quanto i vizi denunciati risultano palesi, perché riscontrabili tramite un esame superficiale. Del resto, parte opponente non ha offerto la prova, pur avendone l'onere, della tempestività della denuncia, a fronte dell'eccezione sollevata da parte opposta. Inoltre, si rileva che all'art. 4 del contratto, riportato nel paragrafo precedente, pagina 7 di 9 l'acquirente dichiarava di aver visionato l'immobile e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, senza eccezioni né riserva alcuna. Ebbene, tale dichiarazione integra una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., avente, quindi, pieno valore probatorio.
Anche in relazione ai presunti vizi delle opere concordate all'art. 4 del rogito (concernenti la ristrutturazione del vano cantina e la consegna e il montaggio degli oscuranti), la denuncia del
07.12.2022 deve ritenersi tardiva, trattandosi, pure in tal caso, di vizi apparenti. Parte opposta ha reiteratamente dichiarato negli atti difensivi, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, di aver completato i lavori in data 03.11.2022, in assenza di alcuna contestazione al riguardo da parte dell'opponente. Inoltre, il convenuto ha prodotto della corrispondenza da cui risulta che egli avesse comunicato al notaio l'avvenuta esecuzione delle opere sin dal 28.11.2022.
Pertanto, neppure in tal caso è stato osservato, con la denuncia del 07.12.2022, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta, previsto dall'art. 1495 c.c..
Per le ragioni esposte, in considerazione della decadenza in cui è incorso l'opponente nella proposizione della domanda riconvenzionale, l'opposizione deve essere rigettata, così come ogni domanda in essa proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore delle domande proposte dalle parti.
Non può invece essere accolta la domanda proposta da parte opposta, di condanna di parte attrice opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del
20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014;
Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: pagina 8 di 9 -respinge l'opposizione ed ogni domanda proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2899/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 20.06.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese processuali.
Bologna, 29 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12644/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. DI GREGORIO Parte_1 C.F._1
MARIA LIBERA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. OTTOLINA Controparte_1 C.F._2
ILARIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice opponente, nell'atto introduttivo, precisa le conclusioni come segue:
“Previo accertamento di tutto quanto dedotto ed eccepito con conseguente declaratoria revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2899/2023 emesso dal Tribunale di Bologna, opposto in accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento dei vizi così come lamentati in premessa, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, ritenere e dichiarare inadempiente la parte opposta e conseguentemente non dovute le somme portate nel decreto ingiuntivo opposto e condannare la stessa al risarcimento in favore dell'opponente della somma che si indica
pagina 1 di 9 prudenzialmente in Euro16.580,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa e/o ritenuta di giustizia anche a mezzo di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo come per legge e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, da porre in compensazione con gli importi eventualmente dovuti in favore dell'opposta e con condanna dell'opposta stessa a pagare l'importo eccedente eventualmente residuo. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
Il Procuratore di parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da note conclusionali autorizzate:
“1) in via preliminare, in rito: fissare udienza anticipatoria ai soli fini della decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2899/2023 del Tribunale di
Bologna; 2) sempre in via preliminare: dichiarare, per le ragioni declinate in diritto, l'inammissibilità della produzione documentale avversaria;
3) nel merito: accertare a) che l'esecuzione delle due opere mancanti è avvenuta nei termini e a regola d'arte; b) che l'art. 4 dell'atto di compravendita ha carattere confessorio;
c) che la domanda riconvenzionale deve essere rigettata siccome del tutto infondata e pretestuosa, stante anche la natura “apparente” dei vizi tardivamente contestati;
d) che, in ogni caso, la garanzia per vizi apparenti della cosa venduta sarebbe definitivamente prescritta;
per l'effetto, rigettare l'opposizione spiegata da e confermare il decreto ingiuntivo n. 2899/2023 del Parte_1
Tribunale di Bologna opposto, indicando le modalità di consegna dell'assegno circolare n.
3206534176-01 del 05/09/2022, dell'importo di € 10.000,00, emesso da banca IN AN AO, filiale di Manfredonia, in favore di , attualmente custodito presso lo studio notarile del dott. Controparte_1
notaio in Bologna. - con condanna anche ai sensi dell'art. 614-bis cpc in caso di Persona_1 ritardo nell'adempimento, trattandosi di ordine di consegna di cosa mobile determinata;
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, compresa la ripetizione delle spese della fase monitoria, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2899/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 20.06.2023, con il quale gli era stato ingiunto di consegnare, in forza delle vicende negoziali di cui al ricorso, l'assegno circolare n. pagina 2 di 9 3206534176-01 del 05/09/2022, dell'importo di € 10.000,00, emesso da Banca IN AN AO (filiale di Manfredonia) in favore di (odierno opposto), custodito presso lo studio Controparte_1 notarile del dott. notaio in Bologna;
di pagare, altresì, al gli interessi legali Persona_1 CP_1 sulla somma di € 10.000,00, dall'11.12.2022 sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre ad oneri di legge.
Parte opponente, nell'atto di citazione, deduceva di aver acquistato, da un Controparte_1 immobile ubicato nel Comune di Bologna, in via Cà Selvatica n. 16, e precisamente un appartamento ad uso di civile abitazione, posto al piano primo, con annessa e pertinenziale cantina al piano interrato, composto da: disimpegno, soggiorno/pranzo, due camere e bagno.
L'atto di compravendita veniva concluso in data 28.09.2022, innanzi al Notaio dott. in Persona_1
Bologna, ed il prezzo di acquisto veniva pattuito nella somma complessiva di € 282,000.00.
L'opponente deduceva, altresì, che trattandosi di un immobile da ristrutturare erano stati concordati alcuni lavori da eseguire a carico del venditore, indicati all'art. 4 del contratto di acquisto.
In relazione a tali lavori, parte opponente lamentava che gli stessi non fossero stati realizzati a regola d'arte e che le opere presentassero dei vizi (elencati alle pagg. 1, 2 dell'atto di citazione); pertanto, eccepiva l'inadempimento contrattuale del venditore. Inoltre, spiegava domanda riconvenzionale per la somma di € 16.580,00, a titolo di risarcimento dei danni, in ragione dei vizi lamentati.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto opposto contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie;
in particolare, esponeva che i lavori residui, pattuiti nel contratto di compravendita
(consistenti nel montaggio degli oscuranti nel bagno e nella camera sul retro dell'immobile e nell'intonacatura e tinteggiatura della cantina) erano stati eseguiti a regola d'arte ed erano terminati in data 03.11.2022, e dunque con largo anticipo rispetto al termine convenuto del 30.11.2022, senza contestazione alcuna da parte dell'odierno opponente;
deduceva che le lamentele relative all'intonacatura e tinteggiatura della cantina erano infondate, come risultava dalla documentazione fotografica prodotta;
riferiva che già nel corso del sopralluogo del 13.09.2022, eseguito in presenza dell'agente immobiliare e del precedente legale del il aveva spiegato CP_2 CP_1 all'acquirente che, trattandosi di immobile dei primi anni del '900, l'umidità sarebbe riaffiorata dall'intonaco della cantina, tuttavia, date le sue insistenze aveva acconsentito all'esecuzione del lavoro e all'applicazione di uno sconto di € 3.000,00 sul prezzo di vendita, rispetto a quello indicato nella proposta di acquisto;
precisava che tutti gli altri lavori erano stati effettuati prima del rogito del
28.09.2022, ove all'art. 4 si dava formalmente atto che il con dichiarazione confessoria, CP_2 accettava l'immobile nello stato in cui si trovava. pagina 3 di 9 A sostegno delle proprie deduzioni, parte opposta depositava:
- n. 2 fatture relative alla consegna e al montaggio degli oscuranti nel bagno e nella camera sul retro dell'appartamento, relativi bonifici attestanti il pagamento del corrispettivo e fotografie relative all'esecuzione del lavoro (docc.
8-13 di parte opposta);
- rilevi fotografici del vano cantina prima e dopo i lavori di intonacatura e tinteggiatura (docc. 14-24).
Inoltre, a parere del convenuto, quelli dedotti dall'opponente erano vizi apparenti, che avrebbero dovuto essere denunciati nell'immediatezza; produceva il certificato di conformità dell'impianto elettrico e riferiva che in data 24.10.2022 l'elettricista titolare della AMI Impianti, si Controparte_3 era accorto che l'impianto, da lui installato, era stato manimesso;
rilevava che i lavori concordati non comprendevano nell'impianto termico opere di riqualificazione energetica soggette ad agevolazione fiscale;
contestava, pertanto, anche la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente. Eccepiva, comunque, la decadenza e la prescrizione delle domande avversarie, per decorso dei termini previsti per la garanzia di cui agli artt. 1490 ss. c.c..
Parte opposta esponeva poi che i tentativi di mettersi in contatto con il er la CP_2 CP_4
di consegna dell'assegno, non avevano avuto esito alcuno e che, in data 28.11.2022 e CP_5
30.11.2022, aveva comunicato per iscritto al notaio che le opere concordate erano state eseguite, chiedendo pertanto la consegna dell'assegno (docc. 26, 27 di parte opposta). Tuttavia, il notaio non vi aveva provveduto, a causa del mancato assenso dell'acquirente, in ragione del ruolo assunto di mero custode del titolo.
Soltanto il 07.12.2022 il venuto evidentemente a conoscenza della richiesta del venditore, CP_2 trasmetteva a quest'ultimo, tramite il proprio legale, una generica e tardiva contestazione di tutte le opere fino a quel momento eseguite, alla quale il replicava con lettera dell'11.12.2022. CP_1
Non avendo ricevuto risposta, venditore promuoveva il procedimento monitorio.
3. A seguito della prima udienza di comparizione delle parti, sulle istanze formulate nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e in sede di verbale d'udienza, il Giudice con ordinanza del 14.04.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva i mezzi istruttori dedotti da parte opposta, ritenendo inammissibili quelli proposti da parte opponente.
La causa veniva pertanto istruita mediante prova documentale e testimoniale.
Alle udienze del 30.05.2024 e del 18.09.2024, venivano escussi i testi indicati da parte convenuta opposta.
pagina 4 di 9 Infine, all'esito dell'attività istruttoria svolta, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, concedendo alle parti un termine per il deposito di note conclusionali.
Diversamente da parte convenuta opposta, parte attrice opponente non provvedeva al deposito, né compariva all'udienza di discussione, ove la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
4. Dagli atti e documenti di causa, risulta che con proposta di acquisto del Controparte_6
12.04.2022, si impegnava ad acquistare l'immobile sito in Bologna, via Cà Selvatica n. 16, int. 2, di proprietà di al prezzo di € 285.000,00; trattandosi di immobile da ristrutturare, Controparte_1
l'acquirente concordava con il proprietario venditore l'esecuzione di alcuni lavori (relativi in particolare agli impianti e alle finiture).
Poiché alla data del rogito del 28.09.2022 non erano stati terminati alcuni lavori, le parti procedevano alla vendita dell'immobile, al prezzo ridotto di € 282.000,00, prevedendo l'esecuzione di alcune opere residue (montaggio degli oscuranti nel bagno e nella camera sul retro, esecuzione di intonacatura e tinteggiature della cantina). A tal fine, concordavano l'inserimento nel rogito della clausola n. 4, di seguito riportata:
“Art. 4 PRECISAZIONI IMMOBILIARI: L'unità immobiliare in oggetto è trasferita nello stato di fatto in cui si trova, libera da persone e cose, con gli oneri e le eventuali servitù attive e passive, le accessioni e le pertinenze, i diritti di comproprietà sulle parti comuni, quali meglio risultano dall'atto a rogito Notaio in data 28 gennaio 1954 rep. n. 28.158, debitamente registrato. Il tutto Persona_2 come pervenuto e posseduto dalla parte venditrice e suoi danti causa. La parte venditrice si obbliga ad effettuare sull'unità immobiliare in oggetto, a propria cura e spese, entro e non oltre il 30 (trenta) novembre 2022 (duemilaventidue), le seguenti opere: - consegna e montaggio di nuovi oscuranti nel locale bagno e camera verso retro. La tipologia di infisso è “su telaio” quindi il montaggio non comporterà lavori di muratura o altro tali da comportare disagi anche se l'immobile sarà già abitato.
In merito a ciò, la parte venditrice risulterà unica e sola responsabile di fronte agli Enti che hanno autorizzato tale pratica edilizia. - realizzazione di nuovo intonaco nelle pareti della cantina e tinteggiatura delle stesse. A tal proposito le parti convengono che in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di cui sopra posta a carico della parte venditrice, la stessa sarà tenuta a pagare all'acquirente - a titolo di penale ed ai sensi degli artt.1382 e ss. del c.c. - la somma di denaro pari ad
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Tale penale sarà dovuta a seguito del verificarsi del ritardo anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore. Tale penale verrà pagina 5 di 9 automaticamente decurtata dalla residua somma da versarsi a titolo di saldo prezzo, di cui al precedente art.
2. Infine, la parte acquirente dichiara di aver visionato l'immobile a seguito della ristrutturazione (mancante unicamente delle sopra dettagliate opere di finitura), alla presenza del proprio legale e della parte venditrice e di accettare le condizioni e le finiture dello stesso nello stato in cui si trovano senza eccezioni e riserva alcuna”.
Risulta, pertanto, che alla data del rogito il prezzo dell'immobile fosse stato interamente pagato, ad eccezione della somma di € 10.000,00, per la quale all'art. 2 del contratto le parti prevedevano: “… - quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) saranno versati dalla parte acquirente alla parte venditrice, senza interessi, ad avvenuto adempimento dell'obbligazione di cui al successivo art. 4, decurtato delle eventuali penalità in conformità a quanto previsto nel medesimo art. 4” (doc. 5 di parte opposta).
A garanzia del pagamento di tale somma di denaro in favore del venditore, su richiesta dell'acquirente, la Banca IN ANpaolo emetteva assegno circolare n. 3206534176-01 del 05/09/2022, dell'importo di
€ 10.000,00. Contestualmente alla stipula del rogito, le parti sottoscrivevano una scrittura privata nella quale l'acquirente autorizzava il notaio a consegnare l'assegno circolare di € 10.000,00 al venditore, ad avvenuto adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 4 del rogito (doc. 7 di parte opposta).
5. Fatte queste premesse, si procede alla disamina delle domande formulate da parte attrice nell'opposizione, che risulta infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Si osserva che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova ex art 2697 c.c., con la precisazione che parte opposta e parte opponente assumono rispettivamente la posizione di attore e di convenuto in senso sostanziale. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del proprio diritto e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento del debitore, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero da ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto alla base dell'avversa pretesa, o infine gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art 2697 c.c. - che impone all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tal principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la pagina 6 di 9 persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di dimostrare gli atti o i fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa ( Cass. S.U. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo allo Controparte_1 scopo di conseguire la consegna dell'assegno circolare n. 3206534176-01 del 05/09/2022, dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale residua parte del prezzo della compravendita, come previsto all'art. 2 del contratto. A tal fine sia nel procedimento monitorio, sia nel presente giudizio di opposizione, egli ha fornito puntuali riscontri documentali (proposta d'acquisto, rogito notarile, assegno circolare, scrittura privata per l'esecuzione delle residue prestazioni poste a carico delle parti, successivamente al rogito, fatture n. 334/22 e n. 353/22 relative all'esecuzione dei lavori, certificato di conformità dell'impianto elettrico, fotografie antecedenti e successive agli interventi eseguiti, corrispondenza intercorsa tra le parti e con il notaio): tale documentazione è idonea ad attestare l'adempimento da parte del venditore delle proprie obbligazioni.
Le doglianze dell'opponente, al contrario, in relazione ai vizi delle opere eseguite dal venditore, si presentano generiche, tardive e non sorrette da riscontri tecnici o documentali.
Infatti, risulta dalla documentazione in atti, che anche tramite il proprio legale, si Controparte_1 rivolgeva al notaio comunicandogli nelle date del 28.11.2022 e del 30.11.2022 di aver provveduto all'esecuzione delle opere concordate tra le parti nell'art. 4 del rogito, ai fini dell'ottenimento dell'assegno rimasto in custodia presso lo studio notarile (docc. 26, 27 di parte opposta); si deve, pertanto, presumere che egli abbia provveduto al completamento dei lavori entro il termine pattuito del
30.11.2022.
Solo in data 07.12.2022, l'acquirente comunicava tramite il proprio legale, al difensore della controparte, una generica e tardiva contestazione di tutte le opere sino a quel momento eseguite da presso l'immobile. Parte opponente non ha offerto alcuna prova né alcuna specifica Controparte_1 allegazione in atti in ordine ai vizi denunciati. In ogni caso, avuto riguardo all'eccezione di decadenza sollevata da parte opposta, si deve ritenere tardiva la suddetta denuncia, in quanto non proposta nel termine di otto giorni dalla scoperta, come previsto dall'art. 1495 c.c..
Con riguardo ai presunti vizi relativi alle opere già eseguite alla data del rogito del 28.09.2022, la denuncia del 07.12.2022 è certamente tardiva, dovendosi far decorrere il suddetto termine di decadenza dalla data del rogito, in cui è avvenuta la consegna dell'immobile, in quanto i vizi denunciati risultano palesi, perché riscontrabili tramite un esame superficiale. Del resto, parte opponente non ha offerto la prova, pur avendone l'onere, della tempestività della denuncia, a fronte dell'eccezione sollevata da parte opposta. Inoltre, si rileva che all'art. 4 del contratto, riportato nel paragrafo precedente, pagina 7 di 9 l'acquirente dichiarava di aver visionato l'immobile e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, senza eccezioni né riserva alcuna. Ebbene, tale dichiarazione integra una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., avente, quindi, pieno valore probatorio.
Anche in relazione ai presunti vizi delle opere concordate all'art. 4 del rogito (concernenti la ristrutturazione del vano cantina e la consegna e il montaggio degli oscuranti), la denuncia del
07.12.2022 deve ritenersi tardiva, trattandosi, pure in tal caso, di vizi apparenti. Parte opposta ha reiteratamente dichiarato negli atti difensivi, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, di aver completato i lavori in data 03.11.2022, in assenza di alcuna contestazione al riguardo da parte dell'opponente. Inoltre, il convenuto ha prodotto della corrispondenza da cui risulta che egli avesse comunicato al notaio l'avvenuta esecuzione delle opere sin dal 28.11.2022.
Pertanto, neppure in tal caso è stato osservato, con la denuncia del 07.12.2022, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta, previsto dall'art. 1495 c.c..
Per le ragioni esposte, in considerazione della decadenza in cui è incorso l'opponente nella proposizione della domanda riconvenzionale, l'opposizione deve essere rigettata, così come ogni domanda in essa proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore delle domande proposte dalle parti.
Non può invece essere accolta la domanda proposta da parte opposta, di condanna di parte attrice opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del
20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014;
Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: pagina 8 di 9 -respinge l'opposizione ed ogni domanda proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2899/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 20.06.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese processuali.
Bologna, 29 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 9 di 9