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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1373/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SPEDO DANIELA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a TRECENTA (RO) in [...] CP_1 C.F._2
08/08/1973, rappresentata e difesa dall'avv. UBERTONE ENRICO, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti: “ si impegna a corrispondere a con Parte_1 CP_1 decorrenza dal febbraio 2025, entro il giorno 1 5 di ogni mese l'importo mensile di € 100 ,00 a titolo di contributo al mantenimento di fino a giugno 2026 solo per € 200,00 a titolo Per_1 Per_1 di contributo al mantenimento di per un totale di € 300,00 al mese, con rivalutazione Per_2
annuale secondo indici ufficiali ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
1 prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi.
si impegna a corrispondere a entro il giorno 15 di ogni Parte_1 CP_1 mese, con decorrenza da febbraio 2025, l'importo mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
spese di lite compensate integralmente tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla legge professionale”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 2.8.2024 ha introdotto il presente Parte_1
procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in FICAROLO in data 10.4.1999.
Dalla loro unione sono nati in data 11.7.1999, e in data 3.11.2000. Per_1 Per_2
Con decreto pronunziato da questo Tribunale in data 14.4.2011 è stata omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
All'udienza del giorno 7.1.2025, ascoltate le parti e dopo discussione, il giudice designato ha formulato una proposta conciliativa alle parti, alla quale ha subito aderito il ricorrente, mentre la ha chiesto assegnarsi breve rinvio al fine di valutare detta proposta. CP_1
Successivamente, all'udienza del 14.1.2025, anche la resistente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, ragione per cui il giudice ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-
2 bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alla proposta conciliativa riportata in epigrafe.
La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
2. Nel merito
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 30.11.2010 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale, pronunziato in data 14.4.2011.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in FICAROLO in data
10/04/1999 tra e come sopra generalizzati (atto n.° 2, Parte_1 CP_1
parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 1999);
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 14.1.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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