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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/09/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2041/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2041/2023 con OGGETTO: Appalto di opere pubbliche promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
O PA APPELLANTE contro
(C.F. ON
CHINI P.IVA_2
FRANCESCO e TOMMASO BARICCHI APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2414/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 16/08/2023
1 CONCLUSIONI
In data 11 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzio- ne ed eccezione,
- riformare integralmente la sentenza n.2414/2023, pronunciata dal Tribunale di
Firenze nel giudizio distinto a R.G. con il n. 12446/2019, pubblicata il 16.08.2023 e no- tificata in data 11.09.2023, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla società (già nei confronti della Parte_1 CP_2 [...]
; Controparte_3
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Per CONFEDERAZIONE NAZIONALE : ON
“Conclude affinché Codesta Illustrissima Corte d'Appello voglia:
- voler respingere la domanda sì come infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 2414/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice dott. Maione Mannamo, in data 16.8.2023.
Con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio, da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. (ora conveniva davanti al Controparte_4 Parte_1
Tribunale di Firenze la ON
, esponendo:
[...]
- che la era risultata aggiudi- ON cataria della gara per l'affidamento della gestione dei centri governativi di 1) accoglienza
2 per immigrati, “CDA”); 2) identificazione ed espulsione “CIE”; 3) accoglienza richiedenti asilo “CARA”, ubicati tutti in località S. Anna del Comune di Crotone;
- che per l'esecuzione dell'appalto affidatole, la convenuta si era av- CP_1 valsa della propria associata locale, la ER di Misericordia di Isola di Capo Riz- zuto;
- che la Misericordia di Isola in data 20 novembre 2012 aveva sti- Controparte_5 pulato un contratto con la affidandole il servizio di pulizia ed igiene am- Controparte_4 bientale delle strutture governative di CDA-CIE-CARA di S. Anna per tre anni;
- che, a seguito di indagini penali, i beni della erano Controparte_6 stati sottoposti a sequestro e confisca ex D. Lgs. 159/2011 - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” con blocco dei pagamenti;
- che era stato corrisposto l'importo contrattuale di € 1.620.000,00, ma risultava ancora dovuto l'importo ulteriore di € 193.540,00 in correlazione alle “eccedenze”, ovve- ro per la presenza nei centri di un numero di ospiti superiore alle 1.100 unità;
- che sussisteva una responsabilità solidale della ON
.
[...]
Parte attrice chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento di €
193.540,00, oltre interessi.
Si costituiva la convenuta, contestando la domanda.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2414/2023 pubblicata il 16/08/2023 così statuiva:
“rigetta la domanda proposta da , già Parte_1 CP_4 nei confronti della e ON condanna parte attrice alla rifusione, in favore della
[...]
, delle spese processuali del presente giudizio che si li- ON quidano, complessivamente, in € 10.701 per compenso, oltre spese generali nella misu- ra del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“parte attrice qualifica la non come subap- Parte_2 paltatrice o consorziata della ma come mera «esecutrice ON
3 materiale» dell'Ente Gestore aggiudicatario della gara, cosicché chiamata a rispondere dell'inadempimento contrattuale per il mancato pagamento del corrispettivo maturato
è la quale «controparte contrattuale» di (pag. ON CP_4
9 atto di citazione). L'assunto non può essere condiviso in quanto, in primo luogo, non è ipotizzabile la dedotta immedesimazione organica stante il tenore letterale dello Statu- to della ER Nazionale, il cui art. 3, rubricato quale Finalità, prevede: «[…]
3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, la quale “casa co- CP_1 mune del , riconosce l'autonomia degli Associati come Controparte_7 soggetti liberamente partecipanti alla ER stessa, ne tutela la libera orga- nizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria, è garante dell'identità condivisa, del rispetto dei principi ispiratori e della coerenza delle azioni promosse da tutti gli As- sociati. [...]»
Da una parte vi è pertanto la dotata di propria auto- ON nomia gestionale, amministrativa, contabile e finanziaria la quale persegue, per il tramite delle singole Misericordie, le finalità indicate nella Statuto tra cui quello di ga- rantire il «rispetto dei valori di appartenenza alla religione cattolica anche nella sem- plice operatività quotidiana, consapevole della forza vitale delle Misericordie»(art. 1
Statuto); dall'altra le singole Misericordie, distribuite su tutto il territorio.
In secondo luogo, oltre che ad essere esplicitamente esclusa dalla disposizione sta- tutaria sopra richiamata, il rapporto di immedesimazione organica non è predicabile anche tenendo conto della struttura delle singole Misericordie, organizzate quali con- fraternite e associazioni e, quindi, come fenomeni di aggregazione che, pur privi di personalità giuridica, sono capaci di porsi, in conformità di quanto previsto dalla leg- ge(art. 36 cc), quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. […]
Pertanto è improprio il richiamo operato da parte attrice al principio di immede- simazione organica […]
Non è dirimente, ai fini di una diversa valutazione, il richiamo operato da parte attrice alla giurisprudenza amministrativa la quale ha avuto modo di affermare che
«la confederazione secondo quanto stabilito dallo statuto(all'art. 1) è una Associazione dotata di personalità giuridica, essendo stata eletta in ente morale con decreto del Mi-
4 nistro dell'Interno del 12 ottobre 1992; e che è costituita da tutte le Misericordie locali alla stessa aderenti: le quali pertanto concorrono con la disponibilità del proprio per- sonale e dei propri mezzi ad integrare i requisiti di capacità tecnica della stessa Confe- derazione»(Cons. di Stato n. 4692/2011). […]
Differentemente da quanto argomentato da altri giudici, non si ritiene che la scrittura privata intercorsa tra la e la ER in Controparte_6 data 22 Novembre 2012 (coc. 1 fasc. parte convenuta) possa avere efficacia, di per sé, per escludere il rapporto di immedesimazione organica.
È vero che nella predetta scrittura privata si dà atto che, per l'esecuzione dei ser- vizi di cui alla Convenzione stipulata con la il 20 novembre 2012 la Miseri- CP_8 cordia avrebbe erogato i servizi «in regime di piena autonomia organizzativa e funzio- nale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in ma- teria di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta attività dei centri»; ma è pur vero che la sussistenza o meno di un rapporto di immedesimazione organica non può essere desunta da una scrittura privata che ha valore solamente tra le parti contraenti […]
Ulteriore argomento per escludere qualsiasi imputazione degli effetti del contrat- to di subappalto stipulato tra la e è la circo- Controparte_6 CP_4 stanza che l'unico soggetto obbligatosi al pagamento delle prestazioni della subappal- tatrice era la di capo venivano indirizzate le fatture- unica e CP_6 CP_9 sola controparte contrattuale di posto che la ER non ha assolu- CP_2 tamente partecipato all'atto […]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sen- Parte_1 tenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia - la qualificazione giu- ridica del rapporto tra e la ON CP_10
con specifico riguardo all'appalto pubbli-
[...] Parte_3 co per la gestione dei centri per immigrati (CARA-CDA.CIE) di S. Anna;
5 2) la valutazione della scrittura privata del 22.11.2012 sottoscritta dalla DE zione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalla ER di Misericordia di Isola di Capo Rizzuto;
3) il valore della dichiarazione e l'affidamento incolpevole dell'impresa subappalta- trice;
4) violazione di legge - motivazione apparente ed incomprensibile;
5) erronea applicazione dei principi di diritto espressi dal giudice amministrativo - sentenza Consiglio di Stato n.4692/2011;
6) violazione di legge - violazione dell'art.116 c.p.c. - erronea valutazione dei conte- nuti delle risultanze istruttorie;
7) il quantum della pretesa azionata. La descrizione dei crediti vantati da Parte_4 ce (al tempo ) nei confronti della CP_2 ON
per il servizio di pulizia ed igiene ambientale nei centri governativi di
[...] Parte_2
(CARA-CDA-CIE) nel periodo da febbraio ad ottobre 2016 -corrispettivo matu-
[...] rato ex art. 5 del contratto di subappalto;
8) violazione di legge - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la che ON contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudi- zio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascrit- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, salvo che con riferimento alla ripartizione delle spese di giu- dizio di primo grado.
6 3. I primi sei motivi (“1) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia
- la qualificazione giuridica del rapporto tra Parte_5
e la ER di Misericordia di Isola di Capo Rizzuto con specifico
[...] riguardo all'appalto pubblico per la gestione dei centri per immigrati ( .CIE) Per_1 di S. Anna;
2) la valutazione della scrittura privata del 22.11.2012 sottoscritta dalla e dalla ER di Miseri- ON cordia di Isola;
3) il valore della dichiarazione e l'affidamento incolpe- Controparte_5 vole dell'impresa subappal-tatrice ; 4) violazione di legge - motivazione apparente ed incomprensibile;
5) erronea applicazione dei principi di diritto espressi dal giudice amministrativo - sentenza Consiglio di Stato n.4692/2011; 6) violazione di legge - vio- lazione dell'art.116 c.p.c. - erronea valutazione dei con-tenuti delle risultanze istrutto- rie”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
In sintesi parte attrice lamenta: “è di palmare evidenza che ragioni di pregiudizia- lità logica, ancor prima che giuridica, impongono di qualificare, dapprima, il rapporto a monte tra la e la ON ON1
e solo all'esito qualificare il rapporto a valle tra subappaltatrice ( al
[...] Parte_1 tempo , e ER locale. Tanto per l'ovvio CP_2 ON motivo che le prestazioni concesse in subappalto alla società odierna appellante (
[...]
, al tempo con il contratto a valle del 19.11.2012 rientrano nella Con- Pt_1 CP_2 venzione stipulata tra la (Ente Appaltatore) e la ON CP_8
(Ente Committente), nella quale viene riconosciuta espressamente la possibilità del su- bappalto per il servizio di pulizia ed igiene ambientale (art.14 della Convenzione). […]
Tuttavia, se così fosse, mancherebbe un passaggio, ossia l'autorizzazione del subappal- to dalla ER Nazionale alla ER di Isola di Capo Rizzuto (nella fattispecie l'unico subappalto autorizzato dalla committente è quello con CP_8 [...]
, al tempo […] come riconosciuto nella sentenza impugnata, con altra Pt_1 CP_2 decisione, sempre il Tribunale di Firenze, ha ritenuto la predetta scrittura privata deci- siva al fine di escludere la dedotta solidarietà tra la e la CP_1 CP_6 per l'obbligazione contratta nei confronti della società subappaltatrice […] nel ricono- scere la correttezza in parte qua della motivazione della sentenza oggi impugnata, non
7 ci si può comunque esimere dal censurare l'insanabile salto argomentativo rispetto al complessivo impianto motivazionale che ha portato il primo Giudice a negare ogni re- sponsabilità della nei confronti delle imprese subappaltatrici. Infatti, CP_1 se si muove dall'assunto, non corretto, secondo cui la ER è del tutto estra- nea alla vicenda del subappalto, stante l'autonomia soggettiva della ER, non si comprende la ragione pratica di una scrittura privata di siffatta portata. Diversa- mente, solo –come in effetti è – riconoscendo la responsabilità della CP_1 per le obbligazioni nascenti dai contratti di subappalto si apprezza la necessita di rego- lamentare, con un accordo a valere tra le parti e non opponibile ai terzi, i rapporti in- terni tra i due soggetti […] O tale scrittura configura un patto di manleva stipulato, al sol fine di disciplinare i loro rapporti interni, con la quale la ON
e la ER locale di Isola di Capo Rizzuto hanno convenuto un esonero di re- sponsabilità della proprio in ragione del fatto che ON quest'ultima si è avvalsa dell'associata locale. Oppure tale scrittura privata costituisce un contratto di subappalto con il quale la passa l'intero ap- ON palto alla . Ed allora si ripropongono tutte le ar- Parte_2 gomentazioni sopra esposte in ordine alle violazioni delle regole pubblicistiche conte- nute nel Codice degli Appalti […] la responsabilità solidale della nei CP_1 confronti delle imprese subappaltatrici è confermata a chiare lettere in un atto ufficiale della Prefettura-UTG di Crotone: “Rilevato che il GIP del Tribunale di Catanzaro ha confermato l'assenza di motivi ostativi al pagamento, questo Ufficio provvederà a de- finire la posizione dell'impresa subappaltatrice mediante pagamento diretto delle somme residue non potendo ultimare i pagamenti in favore della in CP_1 presenza di situazioni debitorie dell'impresa […] si conferma che, agli atti di questo Uf- ficio, ad esclusione delle suddette delegazioni di pagamento volontarie - chiamate pe- raltro impropriamente transazioni - non esiste alcun ulteriore atto transattivo con nes- suna impresa” […] la corretta interpretazione del testo negoziale - anche nella parte in cui fa riferimento alla Convenzione richiamandola quale parte integrante e sostanziale
- doveva inevitabilmente condurre il Giudice di primo grado ad accogliere la domanda di pagamento proposta dalla subappaltatrice nei confronti della Controparte_3
8 zionale, stante l'inadempimento dell'obbligazione cui era tenuta in forza del vincolo di solidarietà pure espresso in modo chiaro nello stesso contratto di subappalto (cfr. pag.2) nonché nella Convenzione a monte. […] La conclusione cui perviene il Tribunale di Firenze si pone in stridente contrasto con la posizione espressa dal Giudice Ammini- strativo che, con riguardo all'aggiudicazione dell'appalto ed al rapporto tra
[...]
e ER locale ha ritenuto consentito alla Parte_6 ON utilizzare tanto le risorse proprie quanto quelle delle singole associate locali
[...]
(pur in assenza di uno specifico contratto di avvalimento) in ragione evidentemente della natura mutualistica stabile che connota il rapporto tra ON
e le singole confraternite locali […] il primo Giudice ha del tutto omesso di considerare, nelle sue valutazioni, un ulteriore elemento, ovvero il pagamento diretto effettuato dal- la Committente in favore della subappaltatrice (al tempo, Puli- CP_8 Parte_1 verde). Infatti, quando nel maggio 2017 è stato disposto il sequestro penale della
[...]
di Isola di Capo Rizzuto per le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto la CP_12
ER locale, i pagamenti sono stati bloccati;
all'epoca, per i servizi erogati in subappalto, vantava ancora un credito pari ad €477.999,96, poi saldato, ma CP_2 solo in parte, direttamente dalla nella misura dei ON3 fondi disponibili e per l'importo di €397.579,05. Per la residua pretesa economica, pari ad €80.420,91, legittima e mai contestata nell'an e nel quantum, non ha trovato soddi- sfazione né da parte della né da ON parte della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, solidamente obbligate nei confronti della ricorrente, alle quali è stato più volte sollecitato il pagamento […] Il recupero di tale credito costituisce oggetto dell'altro giudizio definito in primo grado dal Tribunale di Firenze con la sentenza n°3437/2022 avverso la quale la società (già Parte_1 [...]
) ha proposto appello”. CP_14
I motivi sono infondati.
In sintesi, come già osservato da questa Corte in causa sovrapponibile tra le stesse parti:
a) il rapporto tra la e la ON [...]
deve essere ricostruito (non in termini ON5
9 di “immedesimazione organica”, come dedotto da parte attrice in primo grado ma), in coerenza con la pronunzia del Consiglio di Stato e con le previsioni statutarie, in termini associativi, con possibilità per la ER di valersi per l'esecuzione delle presta- zioni di cui alla gara dell'associata, ferma la piena autonomia dei due soggetti;
b) nella intesa del 22 novembre 2012 tra la e la CP_1 ON6
era previsto che quest'ultima svolgesse il servizio “in regime di piena auto-
[...] nomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbliga- zioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri”;
c) il rapporto contrattuale è intercorso unicamente tra la Misericordia di Capo Riz- zuto e la (ora ; il riferimento alla “respon- Controparte_4 Parte_1 sabilità solidale” tra e deve più corretta- CP_1 Controparte_6 mente intendersi riferito alla responsabilità nei confronti dell'Amministrazione;
d) le indicazioni contenute nella nota della Prefettura di Crotone in data 6 novem- bre 2017 in ordine ai pagamenti eseguiti direttamente a favore della sulla Controparte_4 base di “delegazioni di pagamento” (in realtà espressamente qualificate come “transa- zioni”), peraltro non prodotte, non inficiano la indicata ricostruzione dei rapporti
(vedi, diffusamente, Corte di Appello di Firenze, sentenza 23 giugno 2025 n. 1180:
“Giova prendere le mosse dalla ricostruzione operata dal Consiglio di Stato nella sentenza 4692 del 2011, che, per evidenti ragioni di giurisdizione, si è limitato a decide- re l'impugnazione da parte della società risultata seconda nella graduatoria di aggiu- dicazione della gara per l'affidamento della gestione del Centri per l'immigrazione ubi- cati nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, pronunciando su profili che, pur relativi alla medesima vicenda storica, non riguardano direttamente la presente controversia.
Aggiudicataria è risultata, appunto, associazione di volontariato CP_1 non ritenuta priva dei requisiti di capacità tecnica previsti dal bando – in quanto non avrebbe disposto di un numero di operatori corrispondente a quello richiesto dal capi- tolato, né delle attrezzature e dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi – atteso che essa «è costituita da tutte le Misericordie locali [tra cui ER] alla stessa
10 aderenti: le quali pertanto concorrono con la disponibilità del proprio personale e dei propri mezzi ad integrare i requisiti di capacità tecnica della stessa ER».
Risulta quindi da quanto affermato dal giudice amministrativo che sia di tipo as- sociativo il rapporto intercorrente tra ER e ER e che, in virtù di esso, l'aggiudicataria, l'unica titolare di quello con la stazione appaltante, si sia avval- sa dell'associata per l'esecuzione del contratto, senza per ciò sancire alcun rapporto di immedesimazione tra associante e associate e senza che a diversamente opinare possa condurre l'affermazione per cui l'una «è costituita», ossia formata in vincolo associati- vo, dalle altre, che, viceversa, rimangono, come subito si dirà, soggetti autonomi.
Tale ricostruzione è perfettamente coerente con lo statuto di a CP_1 termini del quale essa «partecipa a gare pubbliche e gestisce servizi, ove richiesta da uno o più Associati ovvero nei casi di interesse generale del avvalendosi CP_7 nell'espletamento delle attività delle capacità tecniche degli stessi Associati previe appo- site intese» (art. 3, punto 5, lettera n, dello statuto), che evidentemente non avrebbero ragion d'essere se le associate si immedesimassero con CP_1
Un'intesa in tal senso è in effetti intercorsa tra quest'ultima e ER in da- ta 22 novembre 2012 […] con cui la prima, per lo svolgimento dei servizi oggetto della
«convenzione» in essere con la (punto 1), si è avvalsa della seconda, la qua- CP_8 le, a sua volta, ai sensi dell'intesa, «contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena autonomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri» (punto 3), in linea con l'autonomia giuridica, organizzativa, gestoria e finanziaria prevista dallo statuto di (artt. 9, punto 1, e 44, punto 2), secondo cui, peraltro, «[l]a CP_1 non risponde delle obbligazioni assunte dagli Associati» (art. 5, punto CP_1
4).
In tale contesto è intervenuto il «contratto per il servizio di pulizia e igiene ambien- tale nel centro di accoglienza, nel centro di accoglienza per richiedenti asilo e nel centro di identificazione ed espulsione di S. Anna del comune di isola di », in virtù CP_6
11 Part del quale succeduta a ha agito nei confronti di per Controparte_4 CP_1 ottenere il pagamento del saldo asseritamente dovuto per le prestazioni di pulizia ero- gate.
Il Tribunale – sia pur senza specificare il rapporto intercorrente tra DE zione e ER (da ricostruire nei termini illustrati) e concentrando l'attenzione su quello azionato, ciò che peraltro, in ragione di ciò, era sufficiente – ha ritenuto che esso abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni esclusivamente in capo alla secon- da.
Tale conclusione non è inficiata dalle considerazioni svolte dall'appellante in or- dine all'intesa tra ER e ER rifluita nella scrittura del 22 novem- bre 2012. Essa regola, in coerenza con le previsioni statutarie di le CP_1 modalità con cui quest'ultima si avvale dell'associata nell'espletamento delle attività di gestione del servizio oggetto di appalto;
dunque, l'atteggiarsi del rapporto associativo nel caso concreto, non il subappalto del servizio.
Part In tal senso il Tribunale ha valorizzato l'intesa non per renderla opponibile a ma, assieme ad altri elementi, a fini ricostruttivi del rapporto tra e CP_1
ER – «decisiva al fine di escludere il rapporto di immedesimazione organica tra la resistente in questa sede, e la Misericordia di Isola di ON
Capo Rizzuto si presenta la scrittura privata redatta, proprio tra questi due soggetti, in data 22-11-2012 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte resistente). In questa, difatti, si legge: “La
Misericordia contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena autonomia orga- nizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le re- sponsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servi- zio necessario per la corretta operatività dei Centri”. Da tale affermazione si evince, dunque, l'autonomia “funzionale” e “organizzativa” della Misericordia di Isola di Capo
Rizzuto rispetto all'odierna resistente. Ciò esclude che tra i due soggetti, da ultimo menzionati, possa sussistere un rapporto di immedesimazione organica»).
Tale decisività va condivisa, atteso che, come sopra accennato, l'intesa non avrebbe senso ove il rapporto con le associate fosse di immedesimazione;
in tal senso,
12 quindi, essa, oltre che nella previsione statutaria astratta, risulta dirimente nella rico- struzione dei concreti rapporti intercorsi tra e ER, che il CP_1 giudice di prime cure ha esaminato limitatamente al profilo negativo dell'assenza di immedesimazione.
Part contesta il percorso seguito dal Tribunale nell'esegesi del contratto stipulato da Più in particolare, l'appellante valorizza il fatto che quest'ultima fos- Controparte_4 se indicata come «Subappaltatrice»; il contenuto delle premesse del contratto, vale a dire che si avvalesse delle associazioni locali, che ER fosse CP_1 indicata come «parte organica e articolazione territoriale» di e che CP_1 fosse indicata come «obbligata in solido con la medesima»; l'art. 2 del contratto, per cui la convenzione sottoscritta tra l'«ente Appaltatore» e la doveva inten- CP_8 dersi come parte integrante del contratto;
il successivo art. 22, che indica come foro competente in via esclusiva quello di Firenze, sede di CP_1
Il Tribunale ha ritenuto che il contratto sia intercorso esclusivamente tra Confra- ternita e alla stregua del dato testuale. Controparte_4
Effettivamente, non può non rilevarsi in prima battuta come il contratto in que- stione sia stato stipulato esclusivamente da detti soggetti, non anche da Confederazio- ne, e come, dalle premesse, risulti espressamente che è ER che «intende ob- bligarsi, come in effetti si obbliga, nei confronti dell'impresa subappaltatrice per le ob- bligazioni conseguenti all'esecuzione del presente contratto». Tale condotta è peraltro coerente con l'intesa, secondo cui «[l]a contribuisce all'erogazione del ser- CP_6 vizio in regime di piena autonomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, fornitu- re, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri»
(punto 3).
A fronte della citata previsione del contratto azionato, non appaiono dirimenti gli Part altri elementi richiamati da a fondamento dell'assunzione degli impegni anche da parte di CP_1
13 Evidenziando la qualifica di «Subappaltatrice» testualmente rivestita da
[...]
e il fatto che le parti abbiano richiamato all'art. 2, quale componente integran- CP_17 te del contratto, la convenzione intercorsa con la Prefettura, oltre al riferimento Part all'obbligazione solidale di ER e ER, sembra rivolgersi all'istituto della rappresentanza.
In sostanza, se ben s'intende, il fatto che il contratto di appalto, pure espressa- mente richiamato, sia intercorso con e che quello in considerazione sia CP_1 qualificato come subappalto dovrebbe significare che il secondo sia necessariamente intercorso anche con essa, alla stregua della nozione comune di subappalto, oggi con- sacrata nell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), come contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle pre- stazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ciò con cui sarebbe coerente l'indicazione della solidarietà dell'obbligazione.
La ricostruzione non convince, anzitutto perché, a prescindere dalla sussistenza o meno del potere di rappresentanza in capo a ER, la contemplatio domini avrebbe dovuto essere inequivoca e concludente. […]
In secondo luogo, non può non rilevarsi come, a dispetto del nomen iuris utilizza- to, il contratto in esame sfugga alla citata nozione di subappalto, considerato che nelle premesse di dà espressamente atto che è a essersi aggiudicata la gara, CP_1 che essa si avvale delle associate locali, tra le quali si annovera anche ER, e che quest'ultima stipula il contratto avente a oggetto il servizio di pulizia e igiene am- bientale dei Centri.
Part Non appare concludente nemmeno la seguente premessa, sempre evocata da
14 Invero, l'“obbligazione solidale” a cui si fa riferimento non sembra quella di Con- federazione nei confronti di ma piuttosto quella di ER nei Controparte_4 confronti della . CP_8
Ciò si evince anzitutto dal richiamo a quanto in precedenza riportato a proposito di essere articolazione periferica di di cui questa si avvale, peraltro in CP_1 linea con gli impegni assunti da ER al punto 2 dell'intesa: «La Misericordia si impegna a contribuire all'espletamento dei servizi suddetti – di cui dichiara fin d'ora di essere perfettamente a conoscenza – garantendo gli standard qualitativi concordati con la ER e comunque mai al di sotto degli standard previsti dalla “con- venzione”».
In secondo luogo, si rileva che, come “obbligata in solido”, venga indicata Confra- ternita e non ER, ciò che induce vieppiù a ritenere che non si stia facendo riferimento agli obblighi assunti in prima persona dalla prima, quanto a quelli della seconda.
Infine, non risulta significativo il fatto che, sempre nelle premesse del contratto,
ER sia indicata come «parte organica e articolazione territoriale» di Confe- derazione.
Rammentandosi sempre il tenore dell'impegno assunto personalmente da Confra- ternita, la locuzione dimostra esclusivamente che ER fa parte – effettiva- mente, nella veste di associata – della struttura di ER, senza significare che ne sia organo. […]
Deve dunque concludersi che l'inadempimento del contratto in considerazione possa essere fonte di responsabilità esclusivamente per ER e non anche per
ER, che ne è rimasta estranea. […]
l'autorizzazione a di avvalersi di – circostanza CP_1 Controparte_4 confermata nella nota della Prefettura del 6 novembre 2017 – non implica che poi tra le due sia stato instaurato un rapporto diretto piuttosto che, viceversa, come in preceden-
15 za illustrato, mediato da ER, associata locale di cui l'associante si è avvalsa e che ha stipulato il contratto.
Il fatto che, come risulta dalla medesima nota poc'anzi citata, riprodotta nella Part comparsa conclusionale di la abbia inteso che e Confra- CP_8 CP_1 ternita si siano «obbligate in solido rispetto all'impresa subappaltatrice» è conclusione che non convince per le ragioni che sono state illustrate nella disamina del contratto in- tercorso tra ER e e che non può venire in rilievo a fini erme- Controparte_4 neutici, in quanto interpretazione promanante da soggetto estraneo alle parti contrat- tuali, ciò che ne esclude la rilevanza ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.
Nella nota in questione si menziona anche una delegazione di pagamento che avrebbe sottoscritto. Non ne sono tuttavia chiari i termini: non è stato CP_1 prodotto in giudizio il documento che la contiene;
la sua sottoscrizione parrebbe essere frutto della deduzione della , ciò che essa avrebbe evinto dall'istanza di Con- CP_8 federazione di accesso agli atti (della quale è stata prodotta solo la email di invio), di cui la nota prefettizia costituisce la risposta;
dal tenore di quest'ultima non si com- prende in che termini essa dovesse praticamente operare, atteso che con la delegazione di pagamento in parola l'amministrazione avrebbe evitato «di intervenire mediante pagamento diretto alle imprese subappaltatrici» e che essa, almeno per Persona_2
[...
avrebbe contenuto transattivo. In conclusione, tale passaggio della nota anche di per sé – a tacere di quanto in precedenza illustrato – non fornisce elementi sufficiente- mente univoci per desumere che ER fosse obbligata nei confronti di Puli- verde s.r.l.”
4. Rimangono assorbiti i rilievi contenuti nel settimo motivo (“il quantum della pretesa azionata. la descrizione dei crediti vantati da (al tempo Parte_1 CP_2 nei confronti della ER Nazionale delle Misericordie d'Italia per il servizio di pulizia ed igiene ambientale nei centri governativi di (CARA- Parte_2
CDA-CIE) nel periodo da febbraio ad ottobre 2016 -corrispettivo maturato ex art. 5 del contratto di subappalto”), relativi alla quantificazione del corrispettivo dovuto.
16 5. Fondato è invece l'ottavo motivo (“violazione di legge - violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 92 c.p.c.”), con il quale parte appellante deduce: “il Giudice di prime cure, nella fattispecie per cui è causa, avrebbe più correttamente dovuto disporre la compensazione, totale o quantomeno parziale, delle spese di lite in ragione della pecu- liarità della questione trattata nonché della particolarità e complessità delle questioni giuridiche poste a fondamento della domanda, per come previsto dall'art. 92, co. 2
c.p.c.”.
In effetti, come già osservato da questa Corte nella sentenza 1180/2025 in prece- denza richiamata, nella fattispecie ricorrono le ragioni che, secondo la sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione ex art. 92 c.p.c.: la complessa articolazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti (appalto della ON8
, che per l'esecuzione si è avvalsa dell'associata ER, la quale a sua volta
[...] ha stipulato il contratto con;
le difficoltà interpretative poste, in partico- Controparte_4 lare, dal contratto tra la e contenente spun- Controparte_6 Controparte_4 ti testuali potenzialmente in grado di ingenerare quantomeno il dubbio – fugato alla stregua delle motivazioni fin qui spese – in ordine a una responsabilità solidale di Con- federazione nei confronti di Controparte_4
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese di lite del giudizio di primo grado – così come quelle d'appello, per le medesime ragioni – vanno integralmen- te compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_5
avverso la sentenza n. 2414/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata
[...] il 16/08/2023, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- dichiara interamente compensate le spese di lite di primo grado;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
17 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di ap- pello.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2041/2023 con OGGETTO: Appalto di opere pubbliche promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
O PA APPELLANTE contro
(C.F. ON
CHINI P.IVA_2
FRANCESCO e TOMMASO BARICCHI APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2414/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 16/08/2023
1 CONCLUSIONI
In data 11 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzio- ne ed eccezione,
- riformare integralmente la sentenza n.2414/2023, pronunciata dal Tribunale di
Firenze nel giudizio distinto a R.G. con il n. 12446/2019, pubblicata il 16.08.2023 e no- tificata in data 11.09.2023, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla società (già nei confronti della Parte_1 CP_2 [...]
; Controparte_3
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Per CONFEDERAZIONE NAZIONALE : ON
“Conclude affinché Codesta Illustrissima Corte d'Appello voglia:
- voler respingere la domanda sì come infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 2414/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice dott. Maione Mannamo, in data 16.8.2023.
Con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio, da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. (ora conveniva davanti al Controparte_4 Parte_1
Tribunale di Firenze la ON
, esponendo:
[...]
- che la era risultata aggiudi- ON cataria della gara per l'affidamento della gestione dei centri governativi di 1) accoglienza
2 per immigrati, “CDA”); 2) identificazione ed espulsione “CIE”; 3) accoglienza richiedenti asilo “CARA”, ubicati tutti in località S. Anna del Comune di Crotone;
- che per l'esecuzione dell'appalto affidatole, la convenuta si era av- CP_1 valsa della propria associata locale, la ER di Misericordia di Isola di Capo Riz- zuto;
- che la Misericordia di Isola in data 20 novembre 2012 aveva sti- Controparte_5 pulato un contratto con la affidandole il servizio di pulizia ed igiene am- Controparte_4 bientale delle strutture governative di CDA-CIE-CARA di S. Anna per tre anni;
- che, a seguito di indagini penali, i beni della erano Controparte_6 stati sottoposti a sequestro e confisca ex D. Lgs. 159/2011 - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” con blocco dei pagamenti;
- che era stato corrisposto l'importo contrattuale di € 1.620.000,00, ma risultava ancora dovuto l'importo ulteriore di € 193.540,00 in correlazione alle “eccedenze”, ovve- ro per la presenza nei centri di un numero di ospiti superiore alle 1.100 unità;
- che sussisteva una responsabilità solidale della ON
.
[...]
Parte attrice chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento di €
193.540,00, oltre interessi.
Si costituiva la convenuta, contestando la domanda.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2414/2023 pubblicata il 16/08/2023 così statuiva:
“rigetta la domanda proposta da , già Parte_1 CP_4 nei confronti della e ON condanna parte attrice alla rifusione, in favore della
[...]
, delle spese processuali del presente giudizio che si li- ON quidano, complessivamente, in € 10.701 per compenso, oltre spese generali nella misu- ra del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“parte attrice qualifica la non come subap- Parte_2 paltatrice o consorziata della ma come mera «esecutrice ON
3 materiale» dell'Ente Gestore aggiudicatario della gara, cosicché chiamata a rispondere dell'inadempimento contrattuale per il mancato pagamento del corrispettivo maturato
è la quale «controparte contrattuale» di (pag. ON CP_4
9 atto di citazione). L'assunto non può essere condiviso in quanto, in primo luogo, non è ipotizzabile la dedotta immedesimazione organica stante il tenore letterale dello Statu- to della ER Nazionale, il cui art. 3, rubricato quale Finalità, prevede: «[…]
3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, la quale “casa co- CP_1 mune del , riconosce l'autonomia degli Associati come Controparte_7 soggetti liberamente partecipanti alla ER stessa, ne tutela la libera orga- nizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria, è garante dell'identità condivisa, del rispetto dei principi ispiratori e della coerenza delle azioni promosse da tutti gli As- sociati. [...]»
Da una parte vi è pertanto la dotata di propria auto- ON nomia gestionale, amministrativa, contabile e finanziaria la quale persegue, per il tramite delle singole Misericordie, le finalità indicate nella Statuto tra cui quello di ga- rantire il «rispetto dei valori di appartenenza alla religione cattolica anche nella sem- plice operatività quotidiana, consapevole della forza vitale delle Misericordie»(art. 1
Statuto); dall'altra le singole Misericordie, distribuite su tutto il territorio.
In secondo luogo, oltre che ad essere esplicitamente esclusa dalla disposizione sta- tutaria sopra richiamata, il rapporto di immedesimazione organica non è predicabile anche tenendo conto della struttura delle singole Misericordie, organizzate quali con- fraternite e associazioni e, quindi, come fenomeni di aggregazione che, pur privi di personalità giuridica, sono capaci di porsi, in conformità di quanto previsto dalla leg- ge(art. 36 cc), quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. […]
Pertanto è improprio il richiamo operato da parte attrice al principio di immede- simazione organica […]
Non è dirimente, ai fini di una diversa valutazione, il richiamo operato da parte attrice alla giurisprudenza amministrativa la quale ha avuto modo di affermare che
«la confederazione secondo quanto stabilito dallo statuto(all'art. 1) è una Associazione dotata di personalità giuridica, essendo stata eletta in ente morale con decreto del Mi-
4 nistro dell'Interno del 12 ottobre 1992; e che è costituita da tutte le Misericordie locali alla stessa aderenti: le quali pertanto concorrono con la disponibilità del proprio per- sonale e dei propri mezzi ad integrare i requisiti di capacità tecnica della stessa Confe- derazione»(Cons. di Stato n. 4692/2011). […]
Differentemente da quanto argomentato da altri giudici, non si ritiene che la scrittura privata intercorsa tra la e la ER in Controparte_6 data 22 Novembre 2012 (coc. 1 fasc. parte convenuta) possa avere efficacia, di per sé, per escludere il rapporto di immedesimazione organica.
È vero che nella predetta scrittura privata si dà atto che, per l'esecuzione dei ser- vizi di cui alla Convenzione stipulata con la il 20 novembre 2012 la Miseri- CP_8 cordia avrebbe erogato i servizi «in regime di piena autonomia organizzativa e funzio- nale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in ma- teria di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta attività dei centri»; ma è pur vero che la sussistenza o meno di un rapporto di immedesimazione organica non può essere desunta da una scrittura privata che ha valore solamente tra le parti contraenti […]
Ulteriore argomento per escludere qualsiasi imputazione degli effetti del contrat- to di subappalto stipulato tra la e è la circo- Controparte_6 CP_4 stanza che l'unico soggetto obbligatosi al pagamento delle prestazioni della subappal- tatrice era la di capo venivano indirizzate le fatture- unica e CP_6 CP_9 sola controparte contrattuale di posto che la ER non ha assolu- CP_2 tamente partecipato all'atto […]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sen- Parte_1 tenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia - la qualificazione giu- ridica del rapporto tra e la ON CP_10
con specifico riguardo all'appalto pubbli-
[...] Parte_3 co per la gestione dei centri per immigrati (CARA-CDA.CIE) di S. Anna;
5 2) la valutazione della scrittura privata del 22.11.2012 sottoscritta dalla DE zione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalla ER di Misericordia di Isola di Capo Rizzuto;
3) il valore della dichiarazione e l'affidamento incolpevole dell'impresa subappalta- trice;
4) violazione di legge - motivazione apparente ed incomprensibile;
5) erronea applicazione dei principi di diritto espressi dal giudice amministrativo - sentenza Consiglio di Stato n.4692/2011;
6) violazione di legge - violazione dell'art.116 c.p.c. - erronea valutazione dei conte- nuti delle risultanze istruttorie;
7) il quantum della pretesa azionata. La descrizione dei crediti vantati da Parte_4 ce (al tempo ) nei confronti della CP_2 ON
per il servizio di pulizia ed igiene ambientale nei centri governativi di
[...] Parte_2
(CARA-CDA-CIE) nel periodo da febbraio ad ottobre 2016 -corrispettivo matu-
[...] rato ex art. 5 del contratto di subappalto;
8) violazione di legge - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la che ON contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudi- zio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascrit- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, salvo che con riferimento alla ripartizione delle spese di giu- dizio di primo grado.
6 3. I primi sei motivi (“1) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia
- la qualificazione giuridica del rapporto tra Parte_5
e la ER di Misericordia di Isola di Capo Rizzuto con specifico
[...] riguardo all'appalto pubblico per la gestione dei centri per immigrati ( .CIE) Per_1 di S. Anna;
2) la valutazione della scrittura privata del 22.11.2012 sottoscritta dalla e dalla ER di Miseri- ON cordia di Isola;
3) il valore della dichiarazione e l'affidamento incolpe- Controparte_5 vole dell'impresa subappal-tatrice ; 4) violazione di legge - motivazione apparente ed incomprensibile;
5) erronea applicazione dei principi di diritto espressi dal giudice amministrativo - sentenza Consiglio di Stato n.4692/2011; 6) violazione di legge - vio- lazione dell'art.116 c.p.c. - erronea valutazione dei con-tenuti delle risultanze istrutto- rie”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
In sintesi parte attrice lamenta: “è di palmare evidenza che ragioni di pregiudizia- lità logica, ancor prima che giuridica, impongono di qualificare, dapprima, il rapporto a monte tra la e la ON ON1
e solo all'esito qualificare il rapporto a valle tra subappaltatrice ( al
[...] Parte_1 tempo , e ER locale. Tanto per l'ovvio CP_2 ON motivo che le prestazioni concesse in subappalto alla società odierna appellante (
[...]
, al tempo con il contratto a valle del 19.11.2012 rientrano nella Con- Pt_1 CP_2 venzione stipulata tra la (Ente Appaltatore) e la ON CP_8
(Ente Committente), nella quale viene riconosciuta espressamente la possibilità del su- bappalto per il servizio di pulizia ed igiene ambientale (art.14 della Convenzione). […]
Tuttavia, se così fosse, mancherebbe un passaggio, ossia l'autorizzazione del subappal- to dalla ER Nazionale alla ER di Isola di Capo Rizzuto (nella fattispecie l'unico subappalto autorizzato dalla committente è quello con CP_8 [...]
, al tempo […] come riconosciuto nella sentenza impugnata, con altra Pt_1 CP_2 decisione, sempre il Tribunale di Firenze, ha ritenuto la predetta scrittura privata deci- siva al fine di escludere la dedotta solidarietà tra la e la CP_1 CP_6 per l'obbligazione contratta nei confronti della società subappaltatrice […] nel ricono- scere la correttezza in parte qua della motivazione della sentenza oggi impugnata, non
7 ci si può comunque esimere dal censurare l'insanabile salto argomentativo rispetto al complessivo impianto motivazionale che ha portato il primo Giudice a negare ogni re- sponsabilità della nei confronti delle imprese subappaltatrici. Infatti, CP_1 se si muove dall'assunto, non corretto, secondo cui la ER è del tutto estra- nea alla vicenda del subappalto, stante l'autonomia soggettiva della ER, non si comprende la ragione pratica di una scrittura privata di siffatta portata. Diversa- mente, solo –come in effetti è – riconoscendo la responsabilità della CP_1 per le obbligazioni nascenti dai contratti di subappalto si apprezza la necessita di rego- lamentare, con un accordo a valere tra le parti e non opponibile ai terzi, i rapporti in- terni tra i due soggetti […] O tale scrittura configura un patto di manleva stipulato, al sol fine di disciplinare i loro rapporti interni, con la quale la ON
e la ER locale di Isola di Capo Rizzuto hanno convenuto un esonero di re- sponsabilità della proprio in ragione del fatto che ON quest'ultima si è avvalsa dell'associata locale. Oppure tale scrittura privata costituisce un contratto di subappalto con il quale la passa l'intero ap- ON palto alla . Ed allora si ripropongono tutte le ar- Parte_2 gomentazioni sopra esposte in ordine alle violazioni delle regole pubblicistiche conte- nute nel Codice degli Appalti […] la responsabilità solidale della nei CP_1 confronti delle imprese subappaltatrici è confermata a chiare lettere in un atto ufficiale della Prefettura-UTG di Crotone: “Rilevato che il GIP del Tribunale di Catanzaro ha confermato l'assenza di motivi ostativi al pagamento, questo Ufficio provvederà a de- finire la posizione dell'impresa subappaltatrice mediante pagamento diretto delle somme residue non potendo ultimare i pagamenti in favore della in CP_1 presenza di situazioni debitorie dell'impresa […] si conferma che, agli atti di questo Uf- ficio, ad esclusione delle suddette delegazioni di pagamento volontarie - chiamate pe- raltro impropriamente transazioni - non esiste alcun ulteriore atto transattivo con nes- suna impresa” […] la corretta interpretazione del testo negoziale - anche nella parte in cui fa riferimento alla Convenzione richiamandola quale parte integrante e sostanziale
- doveva inevitabilmente condurre il Giudice di primo grado ad accogliere la domanda di pagamento proposta dalla subappaltatrice nei confronti della Controparte_3
8 zionale, stante l'inadempimento dell'obbligazione cui era tenuta in forza del vincolo di solidarietà pure espresso in modo chiaro nello stesso contratto di subappalto (cfr. pag.2) nonché nella Convenzione a monte. […] La conclusione cui perviene il Tribunale di Firenze si pone in stridente contrasto con la posizione espressa dal Giudice Ammini- strativo che, con riguardo all'aggiudicazione dell'appalto ed al rapporto tra
[...]
e ER locale ha ritenuto consentito alla Parte_6 ON utilizzare tanto le risorse proprie quanto quelle delle singole associate locali
[...]
(pur in assenza di uno specifico contratto di avvalimento) in ragione evidentemente della natura mutualistica stabile che connota il rapporto tra ON
e le singole confraternite locali […] il primo Giudice ha del tutto omesso di considerare, nelle sue valutazioni, un ulteriore elemento, ovvero il pagamento diretto effettuato dal- la Committente in favore della subappaltatrice (al tempo, Puli- CP_8 Parte_1 verde). Infatti, quando nel maggio 2017 è stato disposto il sequestro penale della
[...]
di Isola di Capo Rizzuto per le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto la CP_12
ER locale, i pagamenti sono stati bloccati;
all'epoca, per i servizi erogati in subappalto, vantava ancora un credito pari ad €477.999,96, poi saldato, ma CP_2 solo in parte, direttamente dalla nella misura dei ON3 fondi disponibili e per l'importo di €397.579,05. Per la residua pretesa economica, pari ad €80.420,91, legittima e mai contestata nell'an e nel quantum, non ha trovato soddi- sfazione né da parte della né da ON parte della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, solidamente obbligate nei confronti della ricorrente, alle quali è stato più volte sollecitato il pagamento […] Il recupero di tale credito costituisce oggetto dell'altro giudizio definito in primo grado dal Tribunale di Firenze con la sentenza n°3437/2022 avverso la quale la società (già Parte_1 [...]
) ha proposto appello”. CP_14
I motivi sono infondati.
In sintesi, come già osservato da questa Corte in causa sovrapponibile tra le stesse parti:
a) il rapporto tra la e la ON [...]
deve essere ricostruito (non in termini ON5
9 di “immedesimazione organica”, come dedotto da parte attrice in primo grado ma), in coerenza con la pronunzia del Consiglio di Stato e con le previsioni statutarie, in termini associativi, con possibilità per la ER di valersi per l'esecuzione delle presta- zioni di cui alla gara dell'associata, ferma la piena autonomia dei due soggetti;
b) nella intesa del 22 novembre 2012 tra la e la CP_1 ON6
era previsto che quest'ultima svolgesse il servizio “in regime di piena auto-
[...] nomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbliga- zioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri”;
c) il rapporto contrattuale è intercorso unicamente tra la Misericordia di Capo Riz- zuto e la (ora ; il riferimento alla “respon- Controparte_4 Parte_1 sabilità solidale” tra e deve più corretta- CP_1 Controparte_6 mente intendersi riferito alla responsabilità nei confronti dell'Amministrazione;
d) le indicazioni contenute nella nota della Prefettura di Crotone in data 6 novem- bre 2017 in ordine ai pagamenti eseguiti direttamente a favore della sulla Controparte_4 base di “delegazioni di pagamento” (in realtà espressamente qualificate come “transa- zioni”), peraltro non prodotte, non inficiano la indicata ricostruzione dei rapporti
(vedi, diffusamente, Corte di Appello di Firenze, sentenza 23 giugno 2025 n. 1180:
“Giova prendere le mosse dalla ricostruzione operata dal Consiglio di Stato nella sentenza 4692 del 2011, che, per evidenti ragioni di giurisdizione, si è limitato a decide- re l'impugnazione da parte della società risultata seconda nella graduatoria di aggiu- dicazione della gara per l'affidamento della gestione del Centri per l'immigrazione ubi- cati nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, pronunciando su profili che, pur relativi alla medesima vicenda storica, non riguardano direttamente la presente controversia.
Aggiudicataria è risultata, appunto, associazione di volontariato CP_1 non ritenuta priva dei requisiti di capacità tecnica previsti dal bando – in quanto non avrebbe disposto di un numero di operatori corrispondente a quello richiesto dal capi- tolato, né delle attrezzature e dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi – atteso che essa «è costituita da tutte le Misericordie locali [tra cui ER] alla stessa
10 aderenti: le quali pertanto concorrono con la disponibilità del proprio personale e dei propri mezzi ad integrare i requisiti di capacità tecnica della stessa ER».
Risulta quindi da quanto affermato dal giudice amministrativo che sia di tipo as- sociativo il rapporto intercorrente tra ER e ER e che, in virtù di esso, l'aggiudicataria, l'unica titolare di quello con la stazione appaltante, si sia avval- sa dell'associata per l'esecuzione del contratto, senza per ciò sancire alcun rapporto di immedesimazione tra associante e associate e senza che a diversamente opinare possa condurre l'affermazione per cui l'una «è costituita», ossia formata in vincolo associati- vo, dalle altre, che, viceversa, rimangono, come subito si dirà, soggetti autonomi.
Tale ricostruzione è perfettamente coerente con lo statuto di a CP_1 termini del quale essa «partecipa a gare pubbliche e gestisce servizi, ove richiesta da uno o più Associati ovvero nei casi di interesse generale del avvalendosi CP_7 nell'espletamento delle attività delle capacità tecniche degli stessi Associati previe appo- site intese» (art. 3, punto 5, lettera n, dello statuto), che evidentemente non avrebbero ragion d'essere se le associate si immedesimassero con CP_1
Un'intesa in tal senso è in effetti intercorsa tra quest'ultima e ER in da- ta 22 novembre 2012 […] con cui la prima, per lo svolgimento dei servizi oggetto della
«convenzione» in essere con la (punto 1), si è avvalsa della seconda, la qua- CP_8 le, a sua volta, ai sensi dell'intesa, «contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena autonomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri» (punto 3), in linea con l'autonomia giuridica, organizzativa, gestoria e finanziaria prevista dallo statuto di (artt. 9, punto 1, e 44, punto 2), secondo cui, peraltro, «[l]a CP_1 non risponde delle obbligazioni assunte dagli Associati» (art. 5, punto CP_1
4).
In tale contesto è intervenuto il «contratto per il servizio di pulizia e igiene ambien- tale nel centro di accoglienza, nel centro di accoglienza per richiedenti asilo e nel centro di identificazione ed espulsione di S. Anna del comune di isola di », in virtù CP_6
11 Part del quale succeduta a ha agito nei confronti di per Controparte_4 CP_1 ottenere il pagamento del saldo asseritamente dovuto per le prestazioni di pulizia ero- gate.
Il Tribunale – sia pur senza specificare il rapporto intercorrente tra DE zione e ER (da ricostruire nei termini illustrati) e concentrando l'attenzione su quello azionato, ciò che peraltro, in ragione di ciò, era sufficiente – ha ritenuto che esso abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni esclusivamente in capo alla secon- da.
Tale conclusione non è inficiata dalle considerazioni svolte dall'appellante in or- dine all'intesa tra ER e ER rifluita nella scrittura del 22 novem- bre 2012. Essa regola, in coerenza con le previsioni statutarie di le CP_1 modalità con cui quest'ultima si avvale dell'associata nell'espletamento delle attività di gestione del servizio oggetto di appalto;
dunque, l'atteggiarsi del rapporto associativo nel caso concreto, non il subappalto del servizio.
Part In tal senso il Tribunale ha valorizzato l'intesa non per renderla opponibile a ma, assieme ad altri elementi, a fini ricostruttivi del rapporto tra e CP_1
ER – «decisiva al fine di escludere il rapporto di immedesimazione organica tra la resistente in questa sede, e la Misericordia di Isola di ON
Capo Rizzuto si presenta la scrittura privata redatta, proprio tra questi due soggetti, in data 22-11-2012 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte resistente). In questa, difatti, si legge: “La
Misericordia contribuisce all'erogazione del servizio in regime di piena autonomia orga- nizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le re- sponsabilità in materia di rapporti di lavoro, forniture, acquisti di qualsiasi bene o servi- zio necessario per la corretta operatività dei Centri”. Da tale affermazione si evince, dunque, l'autonomia “funzionale” e “organizzativa” della Misericordia di Isola di Capo
Rizzuto rispetto all'odierna resistente. Ciò esclude che tra i due soggetti, da ultimo menzionati, possa sussistere un rapporto di immedesimazione organica»).
Tale decisività va condivisa, atteso che, come sopra accennato, l'intesa non avrebbe senso ove il rapporto con le associate fosse di immedesimazione;
in tal senso,
12 quindi, essa, oltre che nella previsione statutaria astratta, risulta dirimente nella rico- struzione dei concreti rapporti intercorsi tra e ER, che il CP_1 giudice di prime cure ha esaminato limitatamente al profilo negativo dell'assenza di immedesimazione.
Part contesta il percorso seguito dal Tribunale nell'esegesi del contratto stipulato da Più in particolare, l'appellante valorizza il fatto che quest'ultima fos- Controparte_4 se indicata come «Subappaltatrice»; il contenuto delle premesse del contratto, vale a dire che si avvalesse delle associazioni locali, che ER fosse CP_1 indicata come «parte organica e articolazione territoriale» di e che CP_1 fosse indicata come «obbligata in solido con la medesima»; l'art. 2 del contratto, per cui la convenzione sottoscritta tra l'«ente Appaltatore» e la doveva inten- CP_8 dersi come parte integrante del contratto;
il successivo art. 22, che indica come foro competente in via esclusiva quello di Firenze, sede di CP_1
Il Tribunale ha ritenuto che il contratto sia intercorso esclusivamente tra Confra- ternita e alla stregua del dato testuale. Controparte_4
Effettivamente, non può non rilevarsi in prima battuta come il contratto in que- stione sia stato stipulato esclusivamente da detti soggetti, non anche da Confederazio- ne, e come, dalle premesse, risulti espressamente che è ER che «intende ob- bligarsi, come in effetti si obbliga, nei confronti dell'impresa subappaltatrice per le ob- bligazioni conseguenti all'esecuzione del presente contratto». Tale condotta è peraltro coerente con l'intesa, secondo cui «[l]a contribuisce all'erogazione del ser- CP_6 vizio in regime di piena autonomia organizzativa e funzionale, assumendo in nome e per conto proprio le obbligazioni e le responsabilità in materia di rapporti di lavoro, fornitu- re, acquisti di qualsiasi bene o servizio necessario per la corretta operatività dei Centri»
(punto 3).
A fronte della citata previsione del contratto azionato, non appaiono dirimenti gli Part altri elementi richiamati da a fondamento dell'assunzione degli impegni anche da parte di CP_1
13 Evidenziando la qualifica di «Subappaltatrice» testualmente rivestita da
[...]
e il fatto che le parti abbiano richiamato all'art. 2, quale componente integran- CP_17 te del contratto, la convenzione intercorsa con la Prefettura, oltre al riferimento Part all'obbligazione solidale di ER e ER, sembra rivolgersi all'istituto della rappresentanza.
In sostanza, se ben s'intende, il fatto che il contratto di appalto, pure espressa- mente richiamato, sia intercorso con e che quello in considerazione sia CP_1 qualificato come subappalto dovrebbe significare che il secondo sia necessariamente intercorso anche con essa, alla stregua della nozione comune di subappalto, oggi con- sacrata nell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), come contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle pre- stazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ciò con cui sarebbe coerente l'indicazione della solidarietà dell'obbligazione.
La ricostruzione non convince, anzitutto perché, a prescindere dalla sussistenza o meno del potere di rappresentanza in capo a ER, la contemplatio domini avrebbe dovuto essere inequivoca e concludente. […]
In secondo luogo, non può non rilevarsi come, a dispetto del nomen iuris utilizza- to, il contratto in esame sfugga alla citata nozione di subappalto, considerato che nelle premesse di dà espressamente atto che è a essersi aggiudicata la gara, CP_1 che essa si avvale delle associate locali, tra le quali si annovera anche ER, e che quest'ultima stipula il contratto avente a oggetto il servizio di pulizia e igiene am- bientale dei Centri.
Part Non appare concludente nemmeno la seguente premessa, sempre evocata da
14 Invero, l'“obbligazione solidale” a cui si fa riferimento non sembra quella di Con- federazione nei confronti di ma piuttosto quella di ER nei Controparte_4 confronti della . CP_8
Ciò si evince anzitutto dal richiamo a quanto in precedenza riportato a proposito di essere articolazione periferica di di cui questa si avvale, peraltro in CP_1 linea con gli impegni assunti da ER al punto 2 dell'intesa: «La Misericordia si impegna a contribuire all'espletamento dei servizi suddetti – di cui dichiara fin d'ora di essere perfettamente a conoscenza – garantendo gli standard qualitativi concordati con la ER e comunque mai al di sotto degli standard previsti dalla “con- venzione”».
In secondo luogo, si rileva che, come “obbligata in solido”, venga indicata Confra- ternita e non ER, ciò che induce vieppiù a ritenere che non si stia facendo riferimento agli obblighi assunti in prima persona dalla prima, quanto a quelli della seconda.
Infine, non risulta significativo il fatto che, sempre nelle premesse del contratto,
ER sia indicata come «parte organica e articolazione territoriale» di Confe- derazione.
Rammentandosi sempre il tenore dell'impegno assunto personalmente da Confra- ternita, la locuzione dimostra esclusivamente che ER fa parte – effettiva- mente, nella veste di associata – della struttura di ER, senza significare che ne sia organo. […]
Deve dunque concludersi che l'inadempimento del contratto in considerazione possa essere fonte di responsabilità esclusivamente per ER e non anche per
ER, che ne è rimasta estranea. […]
l'autorizzazione a di avvalersi di – circostanza CP_1 Controparte_4 confermata nella nota della Prefettura del 6 novembre 2017 – non implica che poi tra le due sia stato instaurato un rapporto diretto piuttosto che, viceversa, come in preceden-
15 za illustrato, mediato da ER, associata locale di cui l'associante si è avvalsa e che ha stipulato il contratto.
Il fatto che, come risulta dalla medesima nota poc'anzi citata, riprodotta nella Part comparsa conclusionale di la abbia inteso che e Confra- CP_8 CP_1 ternita si siano «obbligate in solido rispetto all'impresa subappaltatrice» è conclusione che non convince per le ragioni che sono state illustrate nella disamina del contratto in- tercorso tra ER e e che non può venire in rilievo a fini erme- Controparte_4 neutici, in quanto interpretazione promanante da soggetto estraneo alle parti contrat- tuali, ciò che ne esclude la rilevanza ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.
Nella nota in questione si menziona anche una delegazione di pagamento che avrebbe sottoscritto. Non ne sono tuttavia chiari i termini: non è stato CP_1 prodotto in giudizio il documento che la contiene;
la sua sottoscrizione parrebbe essere frutto della deduzione della , ciò che essa avrebbe evinto dall'istanza di Con- CP_8 federazione di accesso agli atti (della quale è stata prodotta solo la email di invio), di cui la nota prefettizia costituisce la risposta;
dal tenore di quest'ultima non si com- prende in che termini essa dovesse praticamente operare, atteso che con la delegazione di pagamento in parola l'amministrazione avrebbe evitato «di intervenire mediante pagamento diretto alle imprese subappaltatrici» e che essa, almeno per Persona_2
[...
avrebbe contenuto transattivo. In conclusione, tale passaggio della nota anche di per sé – a tacere di quanto in precedenza illustrato – non fornisce elementi sufficiente- mente univoci per desumere che ER fosse obbligata nei confronti di Puli- verde s.r.l.”
4. Rimangono assorbiti i rilievi contenuti nel settimo motivo (“il quantum della pretesa azionata. la descrizione dei crediti vantati da (al tempo Parte_1 CP_2 nei confronti della ER Nazionale delle Misericordie d'Italia per il servizio di pulizia ed igiene ambientale nei centri governativi di (CARA- Parte_2
CDA-CIE) nel periodo da febbraio ad ottobre 2016 -corrispettivo maturato ex art. 5 del contratto di subappalto”), relativi alla quantificazione del corrispettivo dovuto.
16 5. Fondato è invece l'ottavo motivo (“violazione di legge - violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 92 c.p.c.”), con il quale parte appellante deduce: “il Giudice di prime cure, nella fattispecie per cui è causa, avrebbe più correttamente dovuto disporre la compensazione, totale o quantomeno parziale, delle spese di lite in ragione della pecu- liarità della questione trattata nonché della particolarità e complessità delle questioni giuridiche poste a fondamento della domanda, per come previsto dall'art. 92, co. 2
c.p.c.”.
In effetti, come già osservato da questa Corte nella sentenza 1180/2025 in prece- denza richiamata, nella fattispecie ricorrono le ragioni che, secondo la sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione ex art. 92 c.p.c.: la complessa articolazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti (appalto della ON8
, che per l'esecuzione si è avvalsa dell'associata ER, la quale a sua volta
[...] ha stipulato il contratto con;
le difficoltà interpretative poste, in partico- Controparte_4 lare, dal contratto tra la e contenente spun- Controparte_6 Controparte_4 ti testuali potenzialmente in grado di ingenerare quantomeno il dubbio – fugato alla stregua delle motivazioni fin qui spese – in ordine a una responsabilità solidale di Con- federazione nei confronti di Controparte_4
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese di lite del giudizio di primo grado – così come quelle d'appello, per le medesime ragioni – vanno integralmen- te compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_5
avverso la sentenza n. 2414/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata
[...] il 16/08/2023, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- dichiara interamente compensate le spese di lite di primo grado;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
17 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di ap- pello.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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