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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 20/01/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11368/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093290310000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 16.6.2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250093290310000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2020, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro
226,92 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la nullità della notifica, in via subordinata, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in via gradata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 22.9.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita mancata notifica dell'atto sotteso all'odierno provvedimento opposto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
La Regione Campania, regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
L'odierno atto impugnato appare essere effettivamente il primo ed unico provvedimento notificato alla ricorrente e su tale circostanza gli Uffici non sono stati in grado di fornire una prova contraria che sicuramento non poteva essere data dall'istante, trattandosi di prova negativa.
E' pacifico, infatti, che l'iscrizione nei ruoli esattoriali della pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente a mezzo di avviso di accertamento e successivamente e nei termini, con la notifica della cartella di pagamento onde consentire allo stesso sia la difesa di merito che quella di legittimità.
Tale fase non può essere certo superata dando inizio a quella successiva della esecuzione in quanto in questo modo si pregiudicherebbe il diritto alla difesa costituzionalmente protetto.
Considerato che la resistente Regione Campania, rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata in grado di provare la notifica di alcun atto prodromico all'odierno in contestazione, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento e ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate sono da disattendere.
E' evidente, inoltre, che in assenza di atti interruttivi l'eccepita prescrizione del credito vantato appare ampiamente maturata soprattutto alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 200,00
(duecento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di giudizio con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Napoli 14.1.2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11368/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093290310000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 16.6.2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250093290310000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2020, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro
226,92 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la nullità della notifica, in via subordinata, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in via gradata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 22.9.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita mancata notifica dell'atto sotteso all'odierno provvedimento opposto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
La Regione Campania, regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
L'odierno atto impugnato appare essere effettivamente il primo ed unico provvedimento notificato alla ricorrente e su tale circostanza gli Uffici non sono stati in grado di fornire una prova contraria che sicuramento non poteva essere data dall'istante, trattandosi di prova negativa.
E' pacifico, infatti, che l'iscrizione nei ruoli esattoriali della pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente a mezzo di avviso di accertamento e successivamente e nei termini, con la notifica della cartella di pagamento onde consentire allo stesso sia la difesa di merito che quella di legittimità.
Tale fase non può essere certo superata dando inizio a quella successiva della esecuzione in quanto in questo modo si pregiudicherebbe il diritto alla difesa costituzionalmente protetto.
Considerato che la resistente Regione Campania, rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata in grado di provare la notifica di alcun atto prodromico all'odierno in contestazione, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento e ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate sono da disattendere.
E' evidente, inoltre, che in assenza di atti interruttivi l'eccepita prescrizione del credito vantato appare ampiamente maturata soprattutto alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 200,00
(duecento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di giudizio con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Napoli 14.1.2025