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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'8.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5452/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
PROMOSSA DA
quale titolare dell'omonima ditta individuale, con l'Avv. Concetta Parte_1
Angela Casella;
- opponente -
CONTRO
, con l'Avv. Ines Belfiore;
Controparte_1
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 28.6.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 404/2022 (proc. n. R.G. 2967/2022) emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma ivi indicata a titolo di retribuzioni di marzo, maggio e agosto 2020 e di TFR in conseguenza dell'allegata attività lavorativa prestata alle dipendenze della parte opponente, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da domanda nonché spese del procedimento monitorio.
A sostegno di quanto sopra, parte opponente ha dedotto l'avvenuta corresponsione degli importi richiesti per i mesi di marzo, maggio e agosto 2020 nei termini descritti in ricorso, nonché l'avvenuta corresponsione parziale del TFR a seguito dei pignoramenti presso terzi richiamati in ricorso.
1 Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “…- nel merito dichiarare insussistente e/o infondata la pretesa ed il credito fatto valere dal signor granata CP_1
e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con memoria difensiva depositata in data 25.9.2022, si è costituita in giudizio parte opposta contestando le deduzioni attoree e formulando, pertanto, le seguenti conclusioni:
“…Rigettare integralmente l'opposizione in quanto pretestuosa ed infondata;
Confermare integralmente il decreto ingiuntivo e dichiararlo esecutivo, sussistendo tutti i presupposti di legge;
Condannare la ditta a corrispondere al dipendente la somma di € 10.327,96, oltre interessi legali dalla domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, a titolo di retribuzioni relative ai mesi di Marzo, Maggio e Agosto 2020, nonché di TFR;
In subordine e nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenessero provati i pagamenti indicati dall'opponente, condannare la ditta a pagare al sig. la residua Pt_1 CP_1 somma dovuta. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'8.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente occorre osservare che, nonostante quanto labialmente dedotto da parte opponente nelle note del 10.11.2023 e del 24.9.2024, non assume rilievo la mera circostanza che “…la è cessata”, trattandosi nella specie di una ditta Parte_2
individuale.
Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte, “La denominazione della ditta individuale esercitata dal ricorrente imprenditore individuale costituisce un mero segno distintivo dell'impresa, non un soggetto autonomo rispetto all'imprenditore che ne è titolare, nei cui confronti va pertanto riconosciuta la legittimazione attiva e passiva in ordine ai relativi rapporti” (cfr. C. Cass. 5562/2022; cfr. altresì C. Cass.
19735/2014 e C. Cass. 9260/2010).
2.2. Ciò posto, nel merito, la presente opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
2 2.3. Giova innanzitutto evidenziare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C.
Cass. 24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013; C. Cass. 21245/2006).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
2.4. Nella specie, risultano documentati e incontestati sia il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 28.4.2017 al 31.12.2020, sia le retribuzioni astrattamente dovute e richieste dall'opposto per i mesi di marzo, maggio e agosto 2020 (id est: € 1.864,74 + €
1.864,74 + € 1.946,00) e il TFR astrattamente maturato al 31.12.2020 e richiesto con il
3 ricorso monitorio (id est: € 7.291,00), sia la dedotta “…somma pagata dal datore di lavoro alla in forza di pignoramento presso terzi, pari a euro 2.638,56” (cfr. Controparte_2
ricorso per decreto ingiuntivo), così per l'importo complessivo residuo di € 10.327,96 oggetto dell'ingiunzione opposta (cfr., in particolare, comunicazione di dimissioni, buste paga, Modello C.U. 2021 e bonifico di pagamento effettuato da parte opponente a CP_2
, già prodotti in sede monitoria).
[...]
2.5. A fronte di quanto sopra, la parte opponente ha dedotto l'avvenuto pagamento
– in contanti e con bonifico – delle retribuzioni richieste e l'avvenuta parziale corresponsione del TFR a seguito di pignoramenti presso terzi posti in essere dalla
[...]
e da “A.T.I. - Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del CP_2
Comune di Catania”, mentre parte opposta ha contestato le superiori circostanze.
2.6. Innanzitutto, va esaminata e parzialmente accolta la prospettazione attorea concernente l'avvenuto pagamento delle retribuzioni richieste con il decreto ingiuntivo opposto per i mesi di marzo, maggio e agosto 2020.
Sotto tale profilo, in particolare, parte ricorrente ha dedotto che “…per il mese di marzo 2020 la ditta corrispondeva in contanti le seguenti somme: un acconto di Parte_1
€ 100,00 in data 12.8.2020; un acconto di € 100,00 in data 08.08.2020; un acconto di €
150,00 in data 04.8.2020; un acconto di € 450,00 in data 01.8.2020, un acconto di € 50,00 in data 30.7.2020; un acconto di € 500,00 in data 15.7.2020; un acconto di € 400,00 in data 11.7.2020; un acconto di € 200,00 in data 04.7.2020 per un importo complessivo pari ad € 1850,00, come da cedolini sottoscritti dall'opposto che si allegano in uno alla busta paga sottoscritta da l'opposto - ovvero un importo superiore rispetto al netto di busta paga;
per il mese di maggio 2020 la ditta corrispondeva in contanti le seguenti Parte_1 somme: un acconto di € 950,00 in data 23.10.2020 e un saldo di € 1000,00 in data
03.11.2020 per un importo complessivo pari ad € 1950,00, come da cedolini sottoscritti dall'opposto che si allegano in uno alla busta paga sottoscritta dall'opposto- ovvero ancora una volta un importo superiore rispetto al netto di busta paga;
per il mese di agosto 2020 la ditta corrispondeva al signor in Parte_1 Controparte_1 contanti le seguenti somme: un acconto di € 100,00 in data 18.09.2020, un acconto di €
250,00 in data 02.10.2020, un acconto di € 50,00 in data 12.10.2020 ed un bonifico di €
1546,50 del 16.10.2020 a saldo per un importo complessivo pari ad € 1946,50,00, come da cedolini sottoscritti dall'opposto che si allegano in uno alla busta paga sottoscritta
4 dall'opposto- ovvero ancora una volta un importo superiore rispetto al netto di busta paga. […]” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso in opposizione e documentazione ivi allegata).
A fronte di ciò, parte opposta ha dedotto che “…A sostegno dell'opposizione, la ditta produce alcune ricevute di acconti versati a mani del sig. nei mesi di Pt_1 CP_1
Marzo, Maggio Giugno ed Agosto 2020 e le contabili di tre bonifici eseguiti ai terzi creditori del dipendente, IA spa e ER spa. La documentazione versata dalla ditta è del tutto inconducente ai fini del giudizio che ci occupa e non prova affatto l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta nei confronti dell'ex dipendente, nascenti dall'intercorso rapporto di lavoro e oggetto del titolo opposto, né l'avvenuta estinzione dei debiti che il aveva con i terzi. CP_1
La ditta produce, infatti, ricevute di somme versate in contanti al sig. nel Pt_1 CP_1
mese di: Marzo 2020 per complessivi euro 1.000,00; Maggio 2020 per complessivi euro
1.950,00; Giugno 2020 per complessivi euro 950,00; Agosto 2020 per complessivi
1.946,00.
Le somme pagate a mani del lavoratore ed in contanti non sono imputabili a retribuzioni e non possono essere detratte dalle mensilità vantate dal dipendente. La legge di stabilità
2018, legge n. 205/2017, ha sancito che le retribuzioni o i compensi dei lavoratori, sia subordinati, che parasubordinati debbano essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili. Ciò, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato.
La ratio della disciplina che [ha] introdotto il predetto divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni è quella di contrastare una pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione […], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare […] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare…”. A questo fine, infatti, la norma specifica anche che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in alcun modo, ricevuta di pagamento della retribuzione in essa riportata in essa…”.
Nel caso di specie, pertanto, le ricevute prodotte dall'opponente non hanno alcuna valenza probatoria in questa sede, essendo esclusa la possibilità per il datore di lavoro di procedere al pagamento delle retribuzioni al dipendente con mezzi non tracciabili. Detto limite non opera per somme versate al dipendente a titolo di anticipi di cassa al lavoratore, spese di trasferta, spese di viaggio, vitto, alloggio etc., somme che non costituiscono elementi della retribuzione e spettanti al quale autotrasportatore, CP_1
5 giusta CCNL. La documentazione versata a corredo dell'opposizione non prova affatto l'adempimento delle obbligazioni oggetto della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal sig. . Il titolo andrà quindi interamente CP_1 confermato e l'opposizione rigettata. […]” (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria difensiva).
2.6.1. Nella specie, in difetto di specifiche contestazioni di parte opposta sul punto, deve innanzitutto reputarsi provata l'avvenuta corresponsione dell'importo di € 1546,00 in data 15-16.10.2020 mediante il bonifico bancario documentato in atti (cfr. documentazione prodotta da parte opponente).
2.6.2. Parimenti, può reputarsi dimostrata l'effettiva corresponsione in contanti a parte opposta degli ulteriori importi risultanti dalle ricevute di pagamento prodotte da parte opponente (id est: “buoni di consegna” in atti).
Nella specie, in particolare, la parte opponente ha prodotto ricevute di pagamento in contanti in favore di parte opposta per complessivi:
- € 1.250,00 per il mese di marzo 2020 (id est: € 400,00 in data 11.7.2020 + € 50,00 in data 30.7.2020 + € 450,00 in data 1.8.2020 + € 150,00 in data 4.8.2020 + € 100,00 in data
8.8.2020 + € 100,00 in data 12.8.2020);
- € 1.950,00 per il mese di maggio 2020 (id est: € 950,00 in data 23.10.2020 + €
1.000,00 in data 3.11.2020);
- € 400,00 per il mese di agosto 2020 (id est: € 100,00 in data 18.9.2020 + € 250,00 in data 2.10.2020 ed € 50,00 in data 12.10.2020).
A fronte di ciò, d'altronde, nella memoria difensiva parte opposta non ha specificamente contestato e confutato né la propria sottoscrizione apposta sulle predette quietanze di pagamento né – in termini generali – l'effettiva ricezione di tali importi, avendo unicamente eccepito – come detto – che “…Le somme pagate a mani del lavoratore ed in contanti non sono imputabili a retribuzioni e non possono essere detratte dalle mensilità vantate dal dipendente […]” anche in applicazione di quanto stabilito dalla invocata “…legge di stabilità 2018, legge n. 205/2017 […]”.
L'assunto di parte opposta appare, in parte, indimostrato e, nel resto, infondato.
2.6.3. In primo luogo, a fronte della documentata – e sostanzialmente inconfutata – corresponsione in contanti degli anzidetti importi risultanti dalle ricevute di pagamento, la parte opposta non ha specificamente allegato e dimostrato l'effettiva riferibilità di tali somme ad altri e differenti rapporti o causali.
Né, a tal fine, possono assumere rilievo decisivo le generiche deduzioni svolte nella memoria difensiva in ordine alle “…somme versate al dipendente a titolo di anticipi di
6 cassa al lavoratore, spese di trasferta, spese di viaggio, vitto, alloggio etc., somme che non costituiscono elementi della retribuzione e spettanti al quale autotrasportatore, CP_1 giusta CCNL. […]” (cfr. memoria difensiva, cit.), in difetto – come detto – di alcuna compiuta prova fornita o richiesta sul punto.
In secondo luogo, non appare decisivo neppure il richiamo al divieto di pagamenti in contanti stabilito dall'invocata l. 205/2017.
Al riguardo, l'art. 1 co. 910 e ss. l. 205/2017 ha stabilito che “…910. A far data dal
1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. 913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro…”.
7 Ebbene, stante il carattere dirimente, occorre nella specie evidenziare che, per un verso, la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione non è stata fornita da parte opponente mediante la mera e generica “…firma apposta dal lavoratore sulla busta paga”, bensì mediante le distinte – e inconfutate – ricevute di pagamento prodotte in atti da parte opponente e recanti lo specifico riferimento alle mensilità de quibus.
Per altro verso, l'eventuale – e nella specie dimostrato – pagamento di retribuzioni in contanti, seppure in violazione della citata disposizione normativa, non può reputarsi ex se privo di effetto solutorio ed estintivo rispetto all'obbligazione retributiva gravante sul datore di lavoro, potendo invece determina l'applicazione della prevista “…sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Come sopra evidenziato, d'altronde, a fronte delle citate ricevute di pagamento
(diverse dalla mera sottoscrizione delle buste paga), parte opposta non ha specificamente dedotto e provato – ovvero chiesto di provare – l'omessa percezione degli importi ivi indicati o la loro riferibilità a causali e rapporti diversi da quelli ivi specificati (id est: acconto o saldo per i mesi di marzo, maggio e agosto 2020).
Deve, pertanto, ritenersi accertata l'effettiva corresponsione delle somme indicate nelle ricevute sottoscritte da parte opposta e versate in atti da parte opponente e per le causali de quibus.
2.6.4. Sulla base della documentazione in atti e delle superiori argomentazioni, può dunque reputarsi provata l'erogazione in favore di parte opposta di € 1.250,00 per il mese di marzo 2020 (a fronte del superiore importo richiesto di € 1.864,74), di € 1.950,00 per il mese di maggio 2020 (superiore all'importo richiesto di € 1.864,74) e di € 1.946,00 (id est:
€ 1546,00 con bonifico + € 400,00 in contanti) per il mese di agosto 2020 (corrispondente all'importo richiesto).
Stante quanto sopra, in definitiva, parte opponente risulta avere integralmente corrisposto gli importi ingiunti per i mesi di maggio e agosto 2020, sicché alcuna somma appare dovuta con riguardo alle predette mensilità e va pertanto accolta sul punto la presente opposizione.
Con riguardo al mese di marzo 2020, invece, l'opposizione va accolta con esclusivo riferimento all'inferiore somma corrisposta di € 1.250,00, risultando parte opponente ancora debitrice della residua somma di € 614,74 (id est: € 1.864,74 richiesti e dovuti - €
1.250,00 corrisposti).
8 2.7. Ciò posto, va infine esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'avvenuto parziale pagamento del TFR ingiunto.
2.7.1. In primo luogo, come sopra osservato, l'importo di € 2.638,06 corrisposto da parte opponente in forza di “…esecuzione presso terzi da parte della (cfr. pag. 3 CP_2
del ricorso in opposizione) risulta già considerato e decurtato in sede monitoria, sicché
l'opposizione va disattesa sul punto (cfr. decreto ingiuntivo opposto, in cui è stato espressamente tenuto conto della dedotta “…somma pagata dal datore di lavoro alla in forza di pignoramento presso terzi, pari a euro 2.638,56”). Controparte_2
2.7.2. In secondo luogo, non risulta compiutamente dimostrato da parte opponente l'effettiva corresponsione degli ulteriori importi di € 500,00 in favore della predetta e di € 2.692,98 in favore della “…Ati- Concessionario per la Riscossione coattiva CP_2 delle Entrate del Comune di Catania in data 15.3.2021” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva), non risultando a tal fine sufficiente la documentazione in atti a fronte delle specifiche contestazioni di parte opposta.
Sotto tale profilo, in particolare, parte opposta ha dedotto che “…La ditta sostiene, inoltre, di avere adempiuto all'obbligo di versare il TFR al dipendente, pagando le relative somme direttamente ai terzi creditori del sig.. ( e CP_1 CP_2
MUNICIPIA), a seguito di procedura di pignoramento presso terzi. All'uopo l'opponente produce le distinte dei bonifici che assume avere eseguito ai terzi pari ad euro 2.638,56 e ad euro 500,00, per il terzo e pari ad euro 2.692,98 per il terzo IA spa. CP_2
Orbene, del pagamento della somma di euro 2.638,56 il sig. ha avuto contezza - CP_1
come già esposto in sede monitoria - per avere ricevuto conferma dell'avvenuto incasso da parte del terzo creditore. Tale pagamento è stato correttamente tenuto in considerazione in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa somma detratta, a monte, dal credito vantato ed ingiunto. […] In ordine, all'importo di euro 2.692,98 che la ditta assume avere pagato al terzo ATI e all'ulteriore somma di euro 500,00 che sia assume versata alla difetta la prova del pagamento. Le mere contabili dei bonifici, versate in atti CP_2
dalla ditta, in assenza di quietanza del creditore per i corrispondenti imporri ricevuti, non assurgono a prova del pagamento, atteso che, come ben si conosce, la disposizione di pagamento è un atto di parte, revocabile dall'ordinante sino all'avvenuto incasso da parte del beneficiario. Le disposizioni di pagamento non costruiscono prova dell'effettivo esborso economico e non sono opponibili al sig. il quale ha ottenuto dai terzi CP_1
(seguito accesso agli atti) documentazione scritta che smentisce la tesi dell'avvenuto pagamento da parte della ditta L'odierno concludente è venuto a conoscenza solo ed Pt_1
9 esclusivamente dell'avvenuto versamento da parte della ditta della somma di euro
2.638,56, incasso che il terzo ha confermato e che il ricorrente ha CP_2
correttamente detratto dal maggior credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
[…]” (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria difensiva).
Al riguardo, peraltro, la parte opposta ha altresì prodotto il riscontro fornito alla propria istanza di accesso agli atti da IA S.p.A. (quale soggetto pignorante e beneficiario del bonifico del 15.3.2021 prodotto da parte opponente), da cui emerge che
“…per il documento n. 202003821183121766405484, inerente al tributo TARSU, non risulta alcun pagamento, in quanto dal 01/07/2021 i versamenti relativi agli atti notificati, dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato intestato al Comune di Catania […]” (cfr. doc. nn. 5 e 6 di parte opposta).
A fronte di ciò, con ordinanza del 24.9.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del
25.10.2024 “…onde consentire alle parti di interloquire specificamente in ordine ai fatti di causa e alla documentazione in atti, con precipuo riguardo ai dedotti pagamenti in ipotesi effettuati da parte opponente a seguito di pignoramento presso terzi in favore di “ CP_2
e di “IA S.p.A. Comune Catania TARSU”” (cfr. ordinanza del 24.9.2024,
[...] cit.) e, quindi, alla predetta udienza parte opponente ha chiesto “…un termine al fine di documentare l'effettivo perfezionamento degli ulteriori pagamenti dedotti in ricorso a seguito dei pignoramenti presso terzi ivi allegati, con precipuo riguardo agli importi di €
500,00 in favore del terzo e di € 2.692,98 in favore del terzo IA S.p.A.” CP_2
(cfr. verbale di udienza).
Ebbene, nonostante il termine richiesto e concesso alla predetta udienza del
25.10.2024, parte opponente non ha successivamente prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare “…l'effettivo perfezionamento degli ulteriori pagamenti dedotti in ricorso a seguito dei pignoramenti presso terzi ivi allegati, con precipuo riguardo agli importi di € 500,00 in favore del terzo e di € 2.692,98 in favore del terzo CP_2
IA S.p.A.”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, d'altronde, “La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché
l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del
"solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria
10 prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme” (cfr. C. Cass. n. 8046/2023).
Stante quanto sopra, a fronte delle specifiche contestazioni di parte opposta sul punto e in difetto di ulteriori e decisive prove fornite da parte opponente, nella specie non può reputarsi sufficientemente dimostrato l'effettivo perfezionamento (con incasso delle somme da parte dei terzi beneficiari) degli anzidetti pagamenti “…di € 500,00 in favore del terzo e di € 2.692,98 in favore del terzo IA S.p.A.”. CP_2
Va, pertanto, disatteso il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo in esame.
2.7.3. Nel resto va infine rimarcato che, a fronte delle allegazioni di parte opposta
(che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento della prestazione a carico del datore di lavoro), nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha assolto l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare l'avvenuto integrale pagamento o l'impossibilità dell'adempimento per cause a lui non imputabili.
Come detto, secondo i principi dell'inadempimento, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
2.8. In definitiva, sulla base di quanto suesposto e dei suindicati – e parziali – pagamenti effettuati e documentati da parte opponente, la somma che la predetta parte deve ancora corrispondere a parte opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto (id est: retribuzione residua di marzo 2020 e residuo TFR maturato al 31.12.2020), è pari a €
5.267,18 (id est: € 614,74 per residua retribuzione di marzo 2020 + € 7.291,00 per TFR - €
2.638,56 quale “…somma pagata dal datore di lavoro alla in forza di Controparte_2 pignoramento presso terzi” e già detratta in sede monitoria).
2.9. Da tanto consegue l'accoglimento dell'opposizione con riguardo all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo per la parte eccedente la somma di € 5.267,18.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato in ragione del minore importo spettante al ricorrente in senso sostanziale.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
11 l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass.
21432/2011).
2.10. Alla stregua di quanto esposto, la parte opponente deve essere quindi condannata a pagare alla parte opposta, a titolo di retribuzione residua di marzo 2020 e residuo TFR maturato al 31.12.2020, l'importo di € 5.267,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
3. Spese.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione e la fondatezza – nel resto – della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte opponente e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 5.267,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore;
compensa la restante parte.
Catania, 9 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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