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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 79 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Perrucci Gianfredi;
OPPONENTE
E
( . IVA , e per essa la procuratrice Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
(C.F. ), a tanto legittimata dalla prima Controparte_2 P.IVA_2 mandataria titolare di procura (a rogito notaio Controparte_3
rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore Persona_1 CP_1 generale Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco;
Parte_2
OPPOSTA
Oggetto: finanziamento;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 552/2020, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € CP_1
26.367,70 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, in relazione ad esposizioni debitorie derivanti da un contratto di finanziamento. In punto di ammissibilità dell'opposizione, ha invocato l'applicazione dei principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 in materia di contratti del consumatore e applicabilità della disciplina di cui all'art. 650 c.p.c., deducendo che il
1 giudice del procedimento monitorio non aveva provveduto d'ufficio ad eseguire i controlli circa la natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all'oggetto della richiesta di ingiunzione;
nel merito ha dedotto il difetto di legittimazione attiva di ha disconosciuto la scrittura e la sottoscrizione del documento Controparte_1 contrattuale prodotto nel procedimento monitorio in copia fotostatica, rilevando che lo stesso è caratterizzato da aggiunte postume e consiste in una copia fotostatica illeggibile, sovrascritta grossolanamente a penna, e difforme rispetto all'originale; ha dedotto l'omessa indicazione, nel formulario versato in atti, di elementi essenziali quali l'individuazione del tasso corrispettivo e di mora, nonché del TAEG complessivo dell'operazione di credito, richiedendo altresì disporsi una consulenza contabile al fine di indagare approfonditamente tutti gli elementi e le condizioni applicate dalla banca ai fini della determinazione del credito.
L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni.
L'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile.
Come precisato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 9479/2023), in materia di tutela del consumatore, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole. Di conseguenza, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale. L'interpretazione conforme al diritto unionale dell'art. 650 c.p.c., praticata dalla Suprema Corte, è nel senso di ritenere che l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore", la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo. Tale interpretazione muove dall'assunto che le carenze formali del decreto monitorio configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena
2 consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva. Ne deriva che l'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio" (cfr. Cass., S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; analogamente, Cass., S.U.,
n. 26242 e n. 26243 del 2014).
Tanto chiarito, come si vede le eccezioni sollevate dall'opponente relative al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, alla nullità del contratto nonché il disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 650 c.p.c. in materia di tutela del consumatore. Difatti, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479 del 06.04.2023 tale rimedio è esperibile al solo fine di far valere le speciali tutele riconosciute al consumatore in punto di vessatorietà delle clausole contrattuali;
al contrario, le doglianze in oggetto attengono a profili diversi, che l'opponente avrebbe dovuto far valere proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.
La doglianza relativa all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia usurario risulta infondata.
Dall'esame del decreto ministeriale contenente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il periodo di riferimento (III trimestre 2008) si evince che per la categoria di operazioni che viene in rilievo
(“Anticipi, sconti commerciali, crediti personali ed altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”) il tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi è pari a 18,25%, senz'altro superiore rispetto al TAEG applicato (13,54%), e con
3 riferimento agli interessi moratori è pari a 21,40%, anche in tal caso superiore al tasso di mora applicato.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Considerata la novità delle questioni affrontate, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, li 08.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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