Articolo 6 della Legge 15 novembre 1965, n. 1288
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 dicembre 1965
Art. 6.
Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni della Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi indisponibilita' per riduzione di organico, dovra' essere data la precedenza alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 1 della presente legge, che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.
Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, alle vedove e agli orfani di guerra ed alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio che abbiano conseguito l'idoneita', sara' riservato il 5 per cento dei posti messi a concorso.
I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario o parificato saranno conferiti senza concorso nella proporzione del 2 per cento dei posti di organico per le vedove e gli orfani di cui all'articolo 4 e nei limiti delle vacanze.
Eguale precedenza sara' data alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio nell'assunzione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo e nei limiti delle vacanze.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.
I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, sia su istanza degli interessati iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni od Enti che li tutelano.
Puo' ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione delle vedove e degli orfani interessati.
Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio che devono assumersi in virtu' del presente articolo, il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto fino al compimento del 55° anno di eta'.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1965