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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/08/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2796 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Benevento, riservata in decisione all'udienza del 27/03/2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Luigi Casillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Patrizia Pastore, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 impugnava la sentenza n. 1458/2019 resa dal Giudice di Pace di Benevento in data
11/11/2019, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla stessa appellante nei confronti della la quale avrebbe – Controparte_1 nel periodo compreso tra il 14/10/2015 ed il 30/10/2015 – preso a noleggio un'autovettura Mercedes tg. BW 538 BR e regolarmente versato il corrispettivo pattuito (giusta fattura n. 123/2015 in atti). Tuttavia, mentre il veicolo era nella disponibilità dell'odierna appellata, lo stesso subiva un sinistro, che veniva prontamente comunicato alla società locatrice, a causa del quale si verificavano
1 danni di entità tale da rendere antieconomiche eventuali riparazioni, ragion per cui veniva richiesto – a titolo di risarcimento per equivalente – il valore di mercato dell'auto all'epoca del contratto di noleggio, debitamente rivalutato all'attualità.
Parte appellante, oltre al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, chiedeva anche la condanna della controparte alla restituzione di quelle versate per il primo grado.
Si costituiva in giudizio la contestando in toto l'avverso Controparte_1 appello, ritenuto inammissibile in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c.
(versione precedente alla c.d. “Riforma Cartabia”), oltre che infondato nel merito.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa – assegnata a questo Giudice in data 19/02/2025 – veniva riservata in decisione dalla sottoscritta all'udienza del 27/03/2025, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione pre-Cartabia). In primis, si rileva che – essendosi l'appellata costituita tardivamente (ovvero il giorno stesso dell'udienza indicata in citazione) – maturavano a suo carico le preclusioni e decadenze previste dalla legge, ragion per cui è – a ben vedere – detta eccezione ad essere stata irritualmente sollevata. Ad ogni buon conto, nemmeno nel merito l'eccezione appare meritevole di accoglimento. Emerge chiaramente, infatti, dalla lettura dell'atto di appello la sussistenza dei requisiti posti dal legislatore a pena di inammissibilità, ed in particolare è agevolmente ricavabile la puntuale individuazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
L'atto di appello, invero, contiene un'approfondita analisi dei vizi logico-giuridici da cui – secondo la ricostruzione attorea – sarebbe affetta la sentenza impugnata, tra cui, in particolare, l'erronea valutazione del compendio probatorio, anche alla luce del contegno processuale della parte convenuta, la quale si limitava a disconoscere la sottoscrizione apposta al contratto di noleggio in atti, senza tuttavia sollevare specifiche contestazioni in ordine alle avverse allegazioni e deduzioni. Secondo
2 l'appellante, il Giudice di primo grado sopperiva al mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituite, in violazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c..
Superata, così, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, nel merito la domanda risarcitoria oggetto del presente procedimento si fondava sui seguenti elementi, ritenuti non sufficientemente provati dal giudice di prime cure: l'esistenza di un contratto di noleggio, in virtù del quale un dipendente della società convenuta in primo grado (il Sig. avrebbe ritirato l'autovettura di proprietà Persona_1 della società attrice;
il successivo verificarsi di un sinistro involgente il veicolo de quo, che di conseguenza riportava danni tali da rendere antieconomica un'eventuale riparazione;
l'imputabilità di tale sinistro alla società convenuta, la quale – a detta dell'attrice – provvedeva a comunicarlo telefonicamente alla medesima, sobbarcandosi le spese di recupero dell'auto. In ordine alla quantificazione del danno
– corrispondente, nella specie, al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro – l'odierna appellante produceva un estratto di una rivista specializzata nel settore automobilistico, contenente la quotazione del modello di automobile corrispondente a quello oggetto di causa.
Orbene, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risultano forniti di adeguato supporto probatorio.
La sentenza di primo grado rigettava la domanda attorea sul duplice presupposto – da un lato – dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva
(per essere stata la sottoscrizione, apposta in calce al contratto di noleggio, disconosciuta dal legale rappresentante della società convenuta, senza che l'altra parte ne chiedesse la verificazione) e – dall'altro lato – dell'insufficienza degli ulteriori elementi probatori forniti dall'attore a dimostrare la sussistenza di un rapporto negoziale tra le parti, atteso che quest'ultimo non si caratterizzava per una forma scritta ad substantiam.
In ordine al disconoscimento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della soccorre il condivisibile orientamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, pure richiamato dall'odierno appellante nei propri atti, alla luce del quale “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare
l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione,
3 necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”. (Cass. civ.,
Sez. V, Sentenza n. 7240 del 14/03/2019).
Ne deriva che – così come formulato – il disconoscimento operato dalla convenuta non basta a privare di qualsivoglia valore probatorio un documento la cui genuinità non veniva (sotto il profilo contenutistico) mai revocata in dubbio in altro modo nel corso dei due gradi di giudizio, e che peraltro contiene in allegato la patente di guida di un soggetto (Sig. identificato come dipendente della società Persona_1 beneficiaria del noleggio, che sarebbe stato incaricato dalla stessa del ritiro dell'autovettura, senza che nemmeno tali fatti siano mai stati oggetto di contestazione.
L'odierna parte appellata, infatti, mai negava che la persona sopra indicata fosse sua dipendente, né che avesse ricevuto delega per il ritiro dell'autovettura, né tantomeno che la stesse conducendo al momento del sinistro che ne provocava i danni oggetto di causa. Anzi - a ben vedere - parte convenuta si limitava, nel corso dell'intero procedimento, a ribadire che la sottoscrizione apposta in calce al contratto non appartenesse al legale rappresentante della società beneficiaria del noleggio, circostanza – quella che fosse stato proprio quest'ultimo a sottoscrivere l'atto – peraltro mai nemmeno dedotta dalla controparte. Si legge, infatti, nelle dichiarazioni rese dalla teste , moglie del legale rappresentante della società attorea, Tes_1 che ad apporre la firma fosse stato un dipendente della Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 07/02/2018 nel fascicolo di primo grado), a conferma della non contraddittorietà della scelta processuale di non richiedere la verificazione giudiziale della firma de qua.
Al di là, poi, dell'effettiva stipulazione per iscritto del contratto (non richiesta a pena di invalidità nel caso in esame) va adeguatamente rimarcato che nemmeno la sussistenza
– nei fatti – del rapporto negoziale veniva in effetti specificamente contestata. Parte convenuta non affermava – cioè – di non aver mai stipulato il contratto di noleggio per cui è causa, né di non aver mai avuto la materiale disponibilità dell'auto per il tramite del proprio dipendente sopra generalizzato, né di non averne versato il corrispettivo
4 risultante dalla fattura n. 123/2015 in atti (allegata all'atto di appello), la cui ricezione e accettazione da parte della convenuta neanche veniva mai negata in alcun modo.
Soccorre, sul punto, il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (vedasi, ex multis,
Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 3581 del 08/02/2024), laddove l'accettazione – come nel caso di specie – può risultare provata anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Né tantomeno la negava mai di CP_1 essersi sobbarcata il costo del recupero dell'auto, pur a fronte delle deduzioni di fatto operate e della documentazione prodotta dalla controparte (cfr. ordine di bonifico e fattura pro-forma del soccorso stradale, allegate all'atto di appello). Anzi, nella comparsa di costituzione di parte appellata relativa al presente grado di giudizio, si Co legge esplicitamente: “Solo il recupero veniva pagato dalla , probabilmente perché investita di tanto dalla cui il prospetto fattura veniva intestato (cfr Controparte_2 doc 6 di controparte)” (v. pag. 5 della comparsa). Sul punto, appaiono quindi superati i rilievi condotti dal giudice di primo grado in ordine al carente valore probatorio del documento in parola, sull'assunto che lo stesso fosse privo di data e firma.
Non si condividono, quindi, le conclusioni cui giungeva il giudice di prime cure, con particolare riferimento alla parte della sentenza nella quale lo stesso riteneva che l'attore non avesse adeguatamente provato le circostanze poste a fondamento della domanda. Occorrono, a tal riguardo, alcune precisazioni.
Nel processo civile, la regola sostanziale di riparto dell'onere probatorio è quella posta dall'art. 2697 c.c., a mente del quale spetta a chi agisce in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi, e solo in caso di assolvimento a tale onere, grava sul convenuto la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi atti a paralizzare la pretesa attorea. Tale criterio, tuttavia, può subire un temperamento alla luce della condotta processuale della controparte. A norma del primo comma dell'art. 115 c.p.c., infatti, “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
5 La valutazione di merito operata dal Giudice di Pace di Benevento, in base alla quale gli elementi probatori forniti dall'attore non sarebbero stati sufficienti a fondare l'accoglimento della domanda, non tiene conto del contegno processuale della controparte, la cui linea difensiva – come già ricordato – si fondava esclusivamente sull'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della All'onere di provare i fatti posti a CP_1 fondamento della domanda – gravante sull'attore – fa da contraltare il corrispondente onere della parte che decida di costituirsi in giudizio di contestarne la veridicità, e di farlo non genericamente, ma in maniera specifica (cfr. art. 115 c.p.c. sopra citato).
Del positivo assolvimento a tale onere non vi è traccia negli atti processuali, sia di primo che di secondo grado. Ne consegue che il giudice di primo grado faceva mal governo del meccanismo di non contestazione sopra descritto, alla luce del quale anche allorquando manchi la piena prova dei fatti costitutivi, ad essa può sopperire la condotta implicitamente ammissiva della parte convenuta. Per tale ragione, non merita soffermarsi sulle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, relative alla ritenuta contraddittorietà delle testimonianze rese ed inidoneità della documentazione prodotta a provare i fatti allegati dall'attrice, atteso che antecedente logico necessario di tali argomentazioni è rappresentato dalla specifica contestazione di detti fatti da parte della parte costituita, presupposto insussistente nel caso di specie.
Ciò posto in ordine alla fondatezza della domanda nell'an, occorre procedere a questo punto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, che quest'ultima quantificava in € 4.300,00, somma da rivalutare all'attualità e ricavata da una quotazione di mercato estrapolata da una rivista specializzata in materia, con riferimento ad un veicolo dello stesso modello di quello oggetto di causa ed immatricolato nell'anno 2001. Nemmeno sul punto, si riscontra alcuna contestazione di parte appellata, cosicché non vi è motivo per discostarsi dalla liquidazione – adeguatamente motivata e documentata (cfr. carta di circolazione, certificato di proprietà e copia della valutazione del valore di mercato dell'auto al momento del sinistro contenuta nella rivista suddetta) – operata dalla stessa parte appellante.
Quest'ultima chiedeva, inoltre, la determinazione in via equitativa delle spese necessarie per la ricerca di un autoveicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato e demolito. Tale voce di danno, tuttavia, non può essere riconosciuta,
6 atteso che – come noto – la liquidazione in via equitativa del danno da parte del giudice (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) è possibile esclusivamente nell'ipotesi in cui il danno si riveli impossibile o eccessivamente difficile da determinare nel suo esatto ammontare, mentre nel caso in esame la danneggiata ben sarebbe stata nelle condizioni di provare le spese effettivamente sostenute per la sostituzione del veicolo incidentato.
Alla luce di tutti i motivi suesposti, l'appello è fondato e, per l'effetto, andrà accolto in toto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (tenendo conto dell'attività effettivamente espletata) ai sensi del Decreto Ministeriale vigente ratione temporis (55/2014 per il primo grado e 147/2022 per il presente grado di giudizio).
Appare meritevole di accoglimento – inoltre - la richiesta formulata dall'appellante in merito alla condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti in virtù della sentenza impugnata (e qui riformata), precisando che le spese legali dovranno essere recuperate nei confronti del procuratore antistatario e non nei confronti della parte (cfr. Cass. n. 8215 del 4.4.20131 e Cass. n. 13752 del 20.9.2002 ex multis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1458/2019 resa dal Giudice di Pace di Benevento in data 11/11/2019, CONDANNA la a versare in favore della la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.300,00, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria sul capitale dal mese di ottobre dell'anno 2015 alla data del presente provvedimento ed interessi al tasso legale sul capitale rivalutato annualmente, disponendo che sulla somma così determinata decorrano gli interessi al tasso legale dal giorno successivo al presente provvedimento sino all'effettivo soddisfo.
7 2) CONDANNA la parte appellata a rimborsare direttamente in favore dell'Avv.
LUIGI CASILLO (dichiaratosi antistatario) le spese relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano come segue:
a. giudizio di primo grado: € 98,00 per C.U., € 27,00 per diritti ed €
1.205,00 per onorari (di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria ed € 405,00 per la fase decisionale), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
b. giudizio di appello: € 147,00 per C.U., € 27,00 per diritti ed € 2.127,00 per onorari (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
3) CONDANNA il procuratore antistatario di parte appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle spese di lite versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Benevento, 27/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Moretti
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina De Pietro, Addetta all'Ufficio per il Processo.
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento