Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 2
In tema di circostanze del reato, l'aggravante dell'abuso di prestazione di opera concerne tutti i rapporti giuridici che comportano un obbligo di fare, e instaurino tra le parti un rapporto di fiducia non meramente occasionale o estemporaneo, ovvero di semplice amicizia o favore, il quale comunque agevoli la commissione del fatto. (Fattispecie relativa a truffa commessa da soggetto abusivamente esercente la professione legale ai danni del cliente).
Nell'ipotesi di procedimento penale per il delitto di esercizio abusivo della professione, gli ordini professionali non sono legittimati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno. (Nella fattispecie, relativa ad eccezione di incompatibilità del difensore di ufficio al contempo anche persona offesa in quanto iscritto all'ordine professionale asseritamente leso dal reato sotto il profilo morale, la Corte, affermando il principio, ha di conseguenza ritenuto la insussistenza della predetta incompatibilità, atteso che il singolo professionista non ha alcuna legittimazione a partecipare al giudizio nella qualità di persona offesa).
Commentario • 1
- 1. Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2000, n. 11078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11078 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Presidente del 12/10/2000
Dott. DIANA LAUDATI Consigliere SENTENZA
Dott. MASSIMO ODDO Rel. Consigliere N. 973
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIACOMO FUMU Consigliere N. 25415/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto l'11 maggio 1998 da ZA NC - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 893/98, che, su impugnazione dell'imputato, ha parzialmente riformato la sentenza resa il 24 giugno 1996 dal Pretore di Trani - sezione distaccata di Molfetta - nei confronti dello ZA.
Visti gli atti, la sentenza denunziata, il ricorso ed i motivi nuovi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso:
OSSERVA
NC ZA veniva rinviato a giudizio il 23 giugno 1995 davanti il Pretore di Trani - sezione distaccata di Molfetta - per rispondere dei delitti di abusivo esercizio della professione forense, di appropriazione indebita aggravata e di truffa aggravata in danno del querelante IC AF, perché, dopo avere assunto l'incarico di curarne gli interessi in un procedimento penale da definire con patteggiamento ed incassato il relativo onorario, si era appropriato di L. 750.000 versategli per il pagamento della pena concordata e di L. 350.000 richieste al AF per non dovute spese processuali. Con sentenza del 24 giugno 1996 il Pretore dichiarava l'imputato colpevole di tutti i delitti a lui ascritti e, esclusa la sussistenza della sola aggravante di cui all'art. 640, cpv., n.2, c.p., ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione e L. 800.000 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Avverso la sentenza proponeva gravame lo ZA e la Corte di Appello di Bari il 27 marzo 1998, in parziale riforma della decisione impugnata, lo assolveva dal delitto di abusivo esercizio della professione perché il fatto non sussiste e riduceva a sette mesi di reclusione e L. 150.000 di multa la pena complessivamente a lui inflitta per gli altri reati.
L'imputato è ricorso per cassazione della pronuncia con quattro motivi ed ha aggiunto tre motivi nuovi di natura processuale in due memorie d'integrazione, dei quali è pregiudiziale la disamina per la loro natura processuale.
È inammissibile l'ultimo di essi in ordine cronologico, con il quale il ricorrente ha denunciato l'insussistenza di una sua nomina dell'avv. Salvatore Altamura del foro di Trani, indicato quale difensore di fiducia nel decreto di citazione davanti al pretore, e la nullità degli avvisi a quest'ultimo notificati nel corso del procedimento e degli atti dipendenti.
La nullità lamentata, infatti, attenendo all'assistenza dell'imputato e non alla presenza in udienza del suo difensore, non rientra tra quelle assolute, caratterizzate dall'insanabilità e rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed il suo esame, non investendo la questione capi o punti della decisione enunciati nell'originario atto d'impugnazione, è precluso ai sensi sia degli artt. 180 e 182, c.p.p. e sia degli artt. 581, lett. a), e 609, c.p.p..
È opportuno, tuttavia, il rilievo che le formalità prescritte dall'art. 96, 2^ co., c.p.p., sono imposte ad substantiam e sono vincolanti soltanto per quanto attiene all'insorgere degli obblighi relativi alle notifiche e agli avvisi dell'autorità giudiziaria e degli uffici giudiziari nei confronti del difensore nominato e che, essendo richieste esclusivamente ad probationem per quanto attiene la verifica dell'espressione della volontà dell'imputato ed il rapporto fiduciario tra difensore e difeso (cfr.: Cass. pen., sez. V, sent. 27 gennaio 1997, n. 4884, Cass. pen., sez. V, sent. 17 maggio 1996, n. 9429), la loro inosservanza non può comportare la nullità di notifiche od avvisi ricevuti da un difensore la cui nomina sia desumibile da comportamenti concludenti, anche se eventualmente ad essi successivi.
Tra tali comportamenti si possono certamente ed univocamente includere la segnalazione da parte dello ZA nella richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza che non era stato notificato l'avviso della camera di consiglio all'avv. Altamura "nonostante non fosse mai intervenuta rinuncia al mandato difensivo conferito dall'odierno imputato", e la qualifica di difensore di fiducia dell'imputato che l'avv. Altamura si era attribuita nell'istanza di rinvio dell'udienza del 31 marzo 1999, a sostegno della quale aveva addotto l'impedimento costituito dall'assistenza che avrebbe dovuto prestare sempre allo ZA lo stesso giorno davanti alla Corte Militare di Appello - sezione distaccata di Napoli.
Insanabile, poi, è il contrasto della denuncia con la seconda censura contenuta nella prima memoria d'integrazione dei motivi, con la quale il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della sentenza di primo grado e del decreto di citazione davanti alla corte d'appello all'avv. Altamura, dal quale era difeso di fiducia e che non aveva mai rinunciato al mandato.
Eccezione anche essa inammissibile per le medesime considerazioni esposte in relazione al primo motivo esaminato e sulla cui infondatezza è, sufficiente annotare che del deposito della sentenza di primo grado, avvenuto nel termine di sessanta giorni fissato dal giudice, non era dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia, sostituito da altro d'ufficio nel dibattimento, e che è certificata la notifica il 10 gennaio 1998 dell'avviso della citazione dell'imputato nel giudizio di appello a mani proprie all'avv. Altamura.
Egualmente inammissibile, ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p., è, infine, il terzo dei motivi nuovi, che investe la questione d'incompatibilità del difensore d'ufficio designato nel giudizio pretoriale, in quanto iscritto presso l'ordine forense di Trani, che rivestiva la qualità di persona offesa dal reato contestato all'imputato di esercizio abusivo della professione legale. Va soggiunto, in ogni caso, che gli ordini professionali sono legittimati a costituirsi parte civile in un procedimento penale solo quando all'ordine stesso sia derivato un danno e non quando si tratti solo di difendere gli interessi morali della categoria (cfr.: Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 1986) e che nessun interesse di ciascun singolo professionista, che ne legittimi la partecipazione al giudizio e dalla quale derivi un'incompatibilità alla difesa dell'imputato, può sussistere, dunque, nell'ipotesi di un procedimento penale per esercizio abusivo della professione. Resta poi salva la considerazione che, diversamente opinando, l'incompatibilità avrebbe riguardato non soltanto il difensore nominato d'ufficio, come sostenuto dal ricorrente, ma si sarebbe estesa al difensore di fiducia avv. Altamura, anche egli iscritto all'ordine forense di Trani.
Con il primo ed il terzo degli originari motivi il ricorrente si e doluto dell'erronea applicazione degli artt. 640 e 646, c.p., atteso che i giudici di merito non avrebbero individuato gli artifici e raggiri necessari ad integrare il delitto di truffa ed avrebbero ravvisato in un medesimo fatto il concorso di tale reato e di quello d'appropriazione indebita, nonché della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti contestati e del permanere dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., nonostante l'avvenuta esclusione di un abusivo esercizio da parte sua della professione legale.
In particolare non avrebbero indicato di cosa o di quale bene l'imputato si fosse appropriato e quali riscontri avessero acquisito delle dichiarazioni della parte offesa ed avevano affermato, in assenza di qualsiasi perizia, che la dattiloscrittura dell'istanza di patteggiamento presentata dalla persona offesa era identica a quella di altra istanza anteriormente depositata da una collaboratrice dell'imputato.
I motivi sono privi di fondamento.
I reati per i quali il ricorrente è stato condannato, separatamente elencati nel decreto di citazione, consistono nell'appropriazione indebita di L. 750.000, corrisposte dalla persona offesa per il pagamento della pena che sarebbe stata concordata in un futuro patteggiamento e nella fraudolenta successiva induzione della medesima persona al versamento di L. 350.000 per inesistenti spese processuali.
Tra i reati contestati non sussisteva, quindi, alcun concorso apparente che imponesse di ricondurre il fatto addebitato ad un'unica fattispecie incriminatrice, ma un concorso materiale derivante da una pluralità di azioni commesse in tempi diversi, nelle quali sia il pretore e sia la corte d'appello hanno enucleato in concreto gli elementi costitutivi dei delitti imputati, rappresentati dall'ingiusto profitto realizzato e, quanto al delitto di truffa, dall'artificio di simulare una inesistente qualità ed attività professionale e richiedere il pagamento di spese legali non sostenute.
La deposizione della persona offesa, inoltre, ben poteva essere assunta, anche da sola, come mezzo di prova, non ponendo l'art. 194, c.p.p., alcun limite alla sua utilizzabilità, ed i giudici, oltre a non essersi sottratti ad una indagine positiva sulla sua attendibilità, si sono anche richiamati correttamente e coerentemente ai riscontri del suo racconto costituiti dall'attestazione fatta dal cancelliere del deposito dell'istanza di patteggiamento da parte di persona già nota all'ufficio come collaboratrice dello ZA e da una valutazione di conformità grafica, direttamente ed insidacabilmente compiuta dai magistrati, sull'attribuibilità allo ZA anche della seconda istanza di patteggiamento.
L'abuso di prestazione d'opera, che configura la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., abbraccia, poi, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere ed instaurino, comunque, tra le parti un rapporto di fiducia, dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (cfr.: Cass. pen., sez. VI, sent. 11 dicembre 1995, n. 2717), e sussiste ogni volta in cui un tale rapporto, come in specie, non si risolva in una relazione meramente occasionale ed estemporanea, connessa a ragioni di semplice amicizia o di favore.
Con gli ultimi due motivi d'impugnazione il ricorrente si è doluto della mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla deposizione della teste Scardigno, che, diversamente dalla persona offesa, nessun interesse avrebbe avuto nel procedimento, della violazione dell'art. 133, c.p., e dell'omessa motivazione della sentenza in ordine all'entità della pena irrogata ed alla disapplicazione di una sanzione sostitutiva, nonostante i modestissimi precedenti penali e la grossolanità delle condotte ascrittegli.
Le doglianze non possono essere condivise.
Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione in appello, formulata ai sensi dell'art. 603, 1^ co., c.p.p., può essere censurato in sede di legittimità, atteso il carattere eccezionale e discrezionale dello strumento probatorio, che si contrappone alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, soltanto in quanto sia stata disattesa con argomenti assenti o manifestamente illogici la dimostrata oggettiva necessità dell'assunzione di nuovi mezzi di prova (cfr.: Cass. pen., sez. I, sent. 28 giugno 1999, n. 9151). Una siffatta dimostrazione non è stata fornita dal ricorrente, il quale nel contrastare l'affermazione della corte d'appello della più che sufficienza del quadro probatorio per ritenere raggiunta la prova dei fatti sottoposti al suo esame - condividendo in ciò il rigetto delle medesime ulteriori richieste istruttorie formulate ex art. 507, c.p.p., al pretore -, si è limitato a reiterare a sostegno della asserita nullità la generica affermazione della natura decisiva e fondamentale di una deposizione, che già il giudice di primo grado aveva ritenuto non rilevante.
La corte d'appello, infine, ha dato adeguatamente conto della pena applicata, riportandosi ai criteri dettati dall'art. 133, c.p., e sottolineando due precedenti penali che documentavano la consuetudine dell'imputato alla commissione di episodi criminosi della stessa natura di quelli contestati, e nessun suo obbligo di motivazione sussisteva in ordine al diniego di una misura alternativa, della quale non era stata richiesta l'applicazione nei motivi di gravame. All'inammissibilità od infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2000