Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2000, n. 11078
CASS
Sentenza 12 ottobre 2000

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In tema di circostanze del reato, l'aggravante dell'abuso di prestazione di opera concerne tutti i rapporti giuridici che comportano un obbligo di fare, e instaurino tra le parti un rapporto di fiducia non meramente occasionale o estemporaneo, ovvero di semplice amicizia o favore, il quale comunque agevoli la commissione del fatto. (Fattispecie relativa a truffa commessa da soggetto abusivamente esercente la professione legale ai danni del cliente).

Nell'ipotesi di procedimento penale per il delitto di esercizio abusivo della professione, gli ordini professionali non sono legittimati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno. (Nella fattispecie, relativa ad eccezione di incompatibilità del difensore di ufficio al contempo anche persona offesa in quanto iscritto all'ordine professionale asseritamente leso dal reato sotto il profilo morale, la Corte, affermando il principio, ha di conseguenza ritenuto la insussistenza della predetta incompatibilità, atteso che il singolo professionista non ha alcuna legittimazione a partecipare al giudizio nella qualità di persona offesa).

Commentario1

  • 1Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2000, n. 11078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11078
Data del deposito : 12 ottobre 2000

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