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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3144/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002360660000 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5507/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2025 9002360660/000, notificata il 17.03.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento sottese:
n. 094 2021 0024634444000 000, notificata il 25.03.2023, solo per la parte relativa all'IMU 2012 e 2013 del Comune di Taurianova;
n. 094 2023 0005484490 000, notificata il 14.08.2023, solo per la parte relativa all'IMU 2014 del Comune di Taurianova.
Censura l'atto per intervenuto pagamento del debito tributario, nonché per omessa notifica degli atti presupposti.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'assenza di attestazione di conformità all'originale della copia della procura alle liti prodotta;
inoltre l'Agenzia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni riguardanti l'esclusiva attività degli enti creditori e il merito della pretesa.
Quindi rappresenta che, in ogni caso, le eccezioni proposte sono da considerarsi tardive, essendo spirato il termine dei 60 giorni dalla regolare notifica delle cartelle presupposte, oltre a doversi considerare che, oltre all'intimazione opposta, erano stati notificati il preavviso di fermo n. 09480202300006008000 in data
18/01/2024 e il preavviso di fermo n. 09480202400005944000 in data 28/03/2024 (entrambi riferiti alle cartelle prima citate).
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo, rispetto all'eccezione sulla procura alle liti, che la procura e la relativa attestazione sono state regolarmente prodotte al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso;
inoltre, con riferimento alla notifica degli atti, il ricorrente deduce che, nei casi di “irreperibilità
c.d. relativa” del destinatario, come nel caso in trattazione, va applicato l'art. 140 c.p.c., per cui è necessario, ai fini del perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione;
ne deriva, quindi, che, non essendoci prova del ricevimento della raccomandata informativa, la prodotta compiuta giacenza è insufficiente a provare la validità della notifica.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Taurianova.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione della resistente sulla procura, efficacemente contrastata dal ricorrente con le memorie.
Nel merito è emerso che parte ricorrente ha allegato al ricorso prova documentale dell'intervenuto pagamento delle imposte di cui si controverte (con produzione nel merito non contestata, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Taurianova, destinatario dei pagamenti), per cui, benchè successivamente siano stati notificati atti di riscossione non opposti, non accogliere il ricorso equivarrebbe a duplicare, indebitamente, il pagamento effettuato.
L'intervenuto pagamento, quindi, deve farsi prevalere, con limitato riferimento alla contestata IMU degli anni 2012, 2013 e 2014 (oggetto del presente contenzioso), sulla successiva notifica di atti della fase di riscossione per la parte degli stessi riferita a dette annualità d'imposta.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 (duecentocinquanta), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3144/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002360660000 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5507/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2025 9002360660/000, notificata il 17.03.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento sottese:
n. 094 2021 0024634444000 000, notificata il 25.03.2023, solo per la parte relativa all'IMU 2012 e 2013 del Comune di Taurianova;
n. 094 2023 0005484490 000, notificata il 14.08.2023, solo per la parte relativa all'IMU 2014 del Comune di Taurianova.
Censura l'atto per intervenuto pagamento del debito tributario, nonché per omessa notifica degli atti presupposti.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'assenza di attestazione di conformità all'originale della copia della procura alle liti prodotta;
inoltre l'Agenzia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni riguardanti l'esclusiva attività degli enti creditori e il merito della pretesa.
Quindi rappresenta che, in ogni caso, le eccezioni proposte sono da considerarsi tardive, essendo spirato il termine dei 60 giorni dalla regolare notifica delle cartelle presupposte, oltre a doversi considerare che, oltre all'intimazione opposta, erano stati notificati il preavviso di fermo n. 09480202300006008000 in data
18/01/2024 e il preavviso di fermo n. 09480202400005944000 in data 28/03/2024 (entrambi riferiti alle cartelle prima citate).
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo, rispetto all'eccezione sulla procura alle liti, che la procura e la relativa attestazione sono state regolarmente prodotte al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso;
inoltre, con riferimento alla notifica degli atti, il ricorrente deduce che, nei casi di “irreperibilità
c.d. relativa” del destinatario, come nel caso in trattazione, va applicato l'art. 140 c.p.c., per cui è necessario, ai fini del perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione;
ne deriva, quindi, che, non essendoci prova del ricevimento della raccomandata informativa, la prodotta compiuta giacenza è insufficiente a provare la validità della notifica.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Taurianova.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione della resistente sulla procura, efficacemente contrastata dal ricorrente con le memorie.
Nel merito è emerso che parte ricorrente ha allegato al ricorso prova documentale dell'intervenuto pagamento delle imposte di cui si controverte (con produzione nel merito non contestata, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Taurianova, destinatario dei pagamenti), per cui, benchè successivamente siano stati notificati atti di riscossione non opposti, non accogliere il ricorso equivarrebbe a duplicare, indebitamente, il pagamento effettuato.
L'intervenuto pagamento, quindi, deve farsi prevalere, con limitato riferimento alla contestata IMU degli anni 2012, 2013 e 2014 (oggetto del presente contenzioso), sulla successiva notifica di atti della fase di riscossione per la parte degli stessi riferita a dette annualità d'imposta.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 (duecentocinquanta), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione.