CASS
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Guido Galletti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/09/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 25/09/2019, che aveva condannato VI EO per il reato di tentata estorsione aggravata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di concorso e degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, oltre che alla omessa valutazione di prove a discarico. Osserva che la Corte territoriale non ha valutato il verbale di interrogatorio reso dall'imputato ed acquisito agli atti del dibattimento di primo grado, oltre che la memoria difensiva;
che, invero, il EO ha evidenziato come sia stato un "inconsapevole burattino" nelle mani di OR NT, il quale, senza spiegare le finalità del suo intervento, gli aveva fatto impersonare il ruolo di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3848 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 14/01/2025 rappresentante di un gruppo di imprenditori di Castelfranco Veneto, al fine di comprendere se ER e UC RO fossero coinvolti o meno nella sparizione del denaro di MO CC;
che, dunque, l'odierno ricorrente non era stato edotto che ad un certo punto il NT si fosse determinato ad estorcere insieme ad altri una somma di denaro agli RO;
che l'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 16/03/2013, ha sempre negato che nell'incontro del 29/11/2012 si fosse mai parlato dei trecentomila euro, oltre che dei duecentomila euro, che dovevano essere restituiti al CC, circostanza questa ritenuta dai giudici di appello, nonostante nelle molte trascrizioni della registrazione dell'incontro non fosse emerso alcun cenno a somme e importi;
che, dalle stesse trascrizioni, non fossero rinvenibili minacce portate dall'odierno ricorrente alle persone offese, né riferimenti a contesti di criminalità organizzata;
che, anche le dichiarazioni rese in dibattimento da MO CC, andavano nella stessa direzione, avendo questi attribuito al EO unicamente il ruolo di raccogliere informazioni dagli RO, al fine di accertare un loro eventuale coinvolgimento nella truffa perpetrata ai suoi danni. Rileva, inoltre, la difesa che la Corte territoriale ha omesso l'analisi di plurime conversazioni telefoniche da cui emergerebbe l'estraneità dell'imputato al tentativo di estorsione;
che, oltre a quelle intercorse tra il EO ed il NT, significative risultano anche quelle captate sulla utenza di UC RO, il cui contenuto imporrebbe di escludere che il ricorrente abbia mai formalizzato richieste economiche o comunque estorsive. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 629 e 393 cod. pen. Osserva in proposito che erra la Corte territoriale laddove afferma che il mero intervento del terzo per il recupero di un credito costituisce in maniera necessitata un'estorsione; che, del resto, il EN non aveva ricevuto alcun incarico in tal senso, avendo solo il compito di verificare se gli RO avessero partecipato alla truffa;
che, invero, la decisione di passare alle vie di fatto, fu presa da NT, IS e ME;
che, dunque, mai il EO ha richiesto agli RO la restituzione delle somme, né la sua azione è stata finalizzata ad ottenere un ulteriore profitto;
che il ricorrente non è stato mosso da un interesse proprio ed ultroneo rispetto a quello vantato dal creditore mandante;
che la conversazione citata nella sentenza impugnata a pagina 35 non è dirimente, posto che l'imputato ha comunque agito nei limiti del mandato ricevuto, in assenza di un interesse proprio e che, solo in una visione prospettica, altri correi hanno discusso di come una parte del denaro recuperato avrebbe potuto essere investito, circostanza quest'ultima che al più attiene al movente dell'azione. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 311 cod. pen. in 2 relazione all'art. 629 cod. pen., evidenziando che - tenuto conto della estemporaneità della condotta, della modestia dell'offesa personale alla vittima, della esiguità delle somme estorte e dell'assenza di profili organizzativi - il fatto è senz'altro inquadrabile nell'ipotesi di lieve entità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 legge n. 203/1991, rilevando come, nel caso di specie, non sia dato rilevare un comportamento minaccioso concretamente evocativo del metodo mafioso, sia in ragione del contesto territoriale in cui sono maturati i fatti (la tranquilla e pacifica cittadina di Pordenone), sia della estrazione territoriale dei protagonisti della presente vicenda, quali il NT e gli RO, tutti legati da rapporti economici e di origini calabresi. Osserva, sul punto, che ai fini della configurabilità del metodo mafioso, il riferimento indiretto ed evocativo della consorteria mafiosa potrà avere rilevanza solo in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che esprime un potere noto alla collettività, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie;
che, del resto, gli RO non hanno subito passivamente le richieste, ma hanno instaurato un rapporto dialettico con il creditore e con i soggetti operanti nell'interesse di quest'ultimo, senza dar seguito alla richiesta di pagamento. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando una serie di elementi fattuali non riferibili al ricorrente, che si è limitato ad intervenire in una sola occasione (l'incontro del 29/11/2012), circostanza questa che esclude quella perfetta intraneità con il NT, richiamata dai giudici di appello;
che, dunque, non corrisponde a verità processuale che il EO abbia partecipato "a lungo" nell'attività criminosa o che abbia manifestato una particolare intensità del dolo, non avendo utilizzato violenza;
che nemmeno può essere richiamata la condotta successiva, posto che al EO non è stato addebitato nessun reato consumato e che, dopo l'incontro in contestazione, è sparito dalla scena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo non è consentito, atteso che per un verso è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, per altro 3 verso, è aspecifico. 1.1.1. Ed invero, sotto il primo profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 4 In particolare, si è evidenziato come il EO agisse in accordo con il NT, come si desume dal contenuto delle conversazioni intercettate prima e dopo l'incontro del 29/11/2012, oltre che dalla condotta tenuta dal EO in data 17/01/2013, nonché dal fatto che - accompagnato presso gli uffici dell'agenzia assicurativa degli RO - vi rimaneva davanti per circa un'ora, al fine di far meglio sentire la pressione alle persone offese, condotta questa che veniva in tal modo percepita da UC RO, come si evince dalla conversazione telefonica del 17/01/2013, prog. 1069. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la sentenza impugnata in punto di responsabilità costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 1.1.2. Sotto il secondo profilo, il motivo è aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che - come accennato - valorizza le intercettazioni telefoniche, da cui risulta il pieno accordo e la comunanza di intenti tra il EO ed il NT, con ciò specificamente rispondendo alle doglianze difensive (si veda pag. 33 della sentenza impugnata). Quanto alle conversazioni che la difesa assume non analizzate dalla Corte di merito, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 3239 del 4/10/2022, T., Rv. 284061 - 01), come appunto è avvenuto nella fattispecie. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Ed invero, al netto di ogni altra considerazione (in particolare, con riferimento alla esatta corrispondenza tra quanto l'agente miri ad ottenere e la prestazione in astratto giudizialmente esigibile), il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento secondo il quale deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 393 cod. 5 pen. la condotta di chi, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di una truffa, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato (Sez. 2, n. 7964 del 09/01/2024, Cicconi, n. m.; Sez. 2, n. 22952 del 07/04/2022, Cilia, n. m.; Sez. 2, n. 3516 del 01/12/2022, dep. 2023, La Gamba, n. m.; Sez. 2, n. 9972 del 16/02/2022, Gannbacurta, n. m.; Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv. 273433 - 01). In particolare, in assenza di qualsiasi accertamento del fatto che ER e UC RO si fossero effettivamente resi responsabili del concorso nella precedente truffa al CC e in presenza di un mero sospetto di ciò da parte del NT, quest'ultimo ed il EO non avevano all'evidenza alcun "diritto" a esercitare una propria indagine personale, nei confronti dei sospettati, diretta a ottenere, con violenza e minaccia, la restituzione di quanto assumevano esser l'oggetto della truffa, con l'ulteriore conseguenza che anche l'asserita convinzione del ricorrente di agire nell'interesse del CC al fine di esercitare un diritto di quest'ultimo si deve considerare del tutto arbitraria. Da ciò il corretto inquadramento del fatto nel paradigma di cui all'art. 629 cod. pen., atteso che, per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è necessario che il soggetto agisca per esercitare un proprio diritto - e non la potestà pubblica volta alla individuazione dell'autore di un fatto illecito ed alla repressione dello stesso, che è integralmente attribuita all'autorità di polizia e all'autorità giudiziaria - con la convinzione, non meramente arbitraria, che esso gli possa competere giuridicamente;
arbitrarietà che, invece, risulta del tutto evidente in capo a chi ritenga di potere pretendere, con violenza o minaccia, la restituzione del profitto della truffa precedentemente commessa ovvero, in alternativa, una somma a titolo di risarcimento da chi soltanto sospetti, in assenza di alcun accertamento in tale senso, di averlo truffato. In altri termini, chi ha subìto un reato non può certo sostituirsi alla pubblica autorità pretendendo di farsi giustizia da sé; anzi, tale condotta denota ancora una maggiore pericolosità del soggetto, che evidentemente si pone completamente al di fuori delle regole dell'ordinamento. 1.3. Il terzo ed il quarto motivo non sono consentiti, in quanto aspecifici, perché non si confrontano con la motivazione complessiva del provvedimento impugnato. 1.3.1. Invero, la Corte territoriale ha ricostruito l'intera vicenda mettendo bene in evidenza le articolate modalità della condotta criminosa, che si fondano sull'accordo tra il NT ed il EO: una condotta realizzata in termini tutt'altro che estemporanei anche tenuto conto dell'entità ingente della somma pretesa, circostanze - queste - che escludono in radice la configurabilità dell'ipotesi lieve dell'art. 629 cod. pen., come scolpita dalla Corte costituzionale 6 nella sentenza n. 120 del 2023. 1.3.2. Quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso, la sentenza a pagina 37 dà conto delle ragioni per cui è stata ritenuta la ricorrenza: stante l'accordo di cui si è detto tra il EO, il CC ed il NT, il richiamo esplicito da parte di quest'ultimo a consorterie mafiose, cui sarebbe appartenuto parte del denaro oggetto della truffa, la riferita affiliazione del EO alla cosca di TO RI e le eclatanti minacce di morte in caso di mancata restituzione del denaro, sono tutti elementi che concretizzano all'evidenza l'aggravante in discorso, che si estende anche ai correi EO e CC, in ragione della sua natura oggettiva. 1.4. L'ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, diversamente da quanto sostiene il difensore, al EO sono state riconosciute nel giudizio di primo grado le circostanze attenuanti generiche, peraltro, nella loro massima estensione, di talchè la doglianza - oltre a risultare del tutto eccentrica - non è sorretta da alcun concreto interesse. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Guido Galletti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/09/2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 25/09/2019, che aveva condannato VI EO per il reato di tentata estorsione aggravata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di concorso e degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, oltre che alla omessa valutazione di prove a discarico. Osserva che la Corte territoriale non ha valutato il verbale di interrogatorio reso dall'imputato ed acquisito agli atti del dibattimento di primo grado, oltre che la memoria difensiva;
che, invero, il EO ha evidenziato come sia stato un "inconsapevole burattino" nelle mani di OR NT, il quale, senza spiegare le finalità del suo intervento, gli aveva fatto impersonare il ruolo di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3848 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 14/01/2025 rappresentante di un gruppo di imprenditori di Castelfranco Veneto, al fine di comprendere se ER e UC RO fossero coinvolti o meno nella sparizione del denaro di MO CC;
che, dunque, l'odierno ricorrente non era stato edotto che ad un certo punto il NT si fosse determinato ad estorcere insieme ad altri una somma di denaro agli RO;
che l'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 16/03/2013, ha sempre negato che nell'incontro del 29/11/2012 si fosse mai parlato dei trecentomila euro, oltre che dei duecentomila euro, che dovevano essere restituiti al CC, circostanza questa ritenuta dai giudici di appello, nonostante nelle molte trascrizioni della registrazione dell'incontro non fosse emerso alcun cenno a somme e importi;
che, dalle stesse trascrizioni, non fossero rinvenibili minacce portate dall'odierno ricorrente alle persone offese, né riferimenti a contesti di criminalità organizzata;
che, anche le dichiarazioni rese in dibattimento da MO CC, andavano nella stessa direzione, avendo questi attribuito al EO unicamente il ruolo di raccogliere informazioni dagli RO, al fine di accertare un loro eventuale coinvolgimento nella truffa perpetrata ai suoi danni. Rileva, inoltre, la difesa che la Corte territoriale ha omesso l'analisi di plurime conversazioni telefoniche da cui emergerebbe l'estraneità dell'imputato al tentativo di estorsione;
che, oltre a quelle intercorse tra il EO ed il NT, significative risultano anche quelle captate sulla utenza di UC RO, il cui contenuto imporrebbe di escludere che il ricorrente abbia mai formalizzato richieste economiche o comunque estorsive. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 629 e 393 cod. pen. Osserva in proposito che erra la Corte territoriale laddove afferma che il mero intervento del terzo per il recupero di un credito costituisce in maniera necessitata un'estorsione; che, del resto, il EN non aveva ricevuto alcun incarico in tal senso, avendo solo il compito di verificare se gli RO avessero partecipato alla truffa;
che, invero, la decisione di passare alle vie di fatto, fu presa da NT, IS e ME;
che, dunque, mai il EO ha richiesto agli RO la restituzione delle somme, né la sua azione è stata finalizzata ad ottenere un ulteriore profitto;
che il ricorrente non è stato mosso da un interesse proprio ed ultroneo rispetto a quello vantato dal creditore mandante;
che la conversazione citata nella sentenza impugnata a pagina 35 non è dirimente, posto che l'imputato ha comunque agito nei limiti del mandato ricevuto, in assenza di un interesse proprio e che, solo in una visione prospettica, altri correi hanno discusso di come una parte del denaro recuperato avrebbe potuto essere investito, circostanza quest'ultima che al più attiene al movente dell'azione. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 311 cod. pen. in 2 relazione all'art. 629 cod. pen., evidenziando che - tenuto conto della estemporaneità della condotta, della modestia dell'offesa personale alla vittima, della esiguità delle somme estorte e dell'assenza di profili organizzativi - il fatto è senz'altro inquadrabile nell'ipotesi di lieve entità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 legge n. 203/1991, rilevando come, nel caso di specie, non sia dato rilevare un comportamento minaccioso concretamente evocativo del metodo mafioso, sia in ragione del contesto territoriale in cui sono maturati i fatti (la tranquilla e pacifica cittadina di Pordenone), sia della estrazione territoriale dei protagonisti della presente vicenda, quali il NT e gli RO, tutti legati da rapporti economici e di origini calabresi. Osserva, sul punto, che ai fini della configurabilità del metodo mafioso, il riferimento indiretto ed evocativo della consorteria mafiosa potrà avere rilevanza solo in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che esprime un potere noto alla collettività, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie;
che, del resto, gli RO non hanno subito passivamente le richieste, ma hanno instaurato un rapporto dialettico con il creditore e con i soggetti operanti nell'interesse di quest'ultimo, senza dar seguito alla richiesta di pagamento. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando una serie di elementi fattuali non riferibili al ricorrente, che si è limitato ad intervenire in una sola occasione (l'incontro del 29/11/2012), circostanza questa che esclude quella perfetta intraneità con il NT, richiamata dai giudici di appello;
che, dunque, non corrisponde a verità processuale che il EO abbia partecipato "a lungo" nell'attività criminosa o che abbia manifestato una particolare intensità del dolo, non avendo utilizzato violenza;
che nemmeno può essere richiamata la condotta successiva, posto che al EO non è stato addebitato nessun reato consumato e che, dopo l'incontro in contestazione, è sparito dalla scena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo non è consentito, atteso che per un verso è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, per altro 3 verso, è aspecifico. 1.1.1. Ed invero, sotto il primo profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 4 In particolare, si è evidenziato come il EO agisse in accordo con il NT, come si desume dal contenuto delle conversazioni intercettate prima e dopo l'incontro del 29/11/2012, oltre che dalla condotta tenuta dal EO in data 17/01/2013, nonché dal fatto che - accompagnato presso gli uffici dell'agenzia assicurativa degli RO - vi rimaneva davanti per circa un'ora, al fine di far meglio sentire la pressione alle persone offese, condotta questa che veniva in tal modo percepita da UC RO, come si evince dalla conversazione telefonica del 17/01/2013, prog. 1069. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la sentenza impugnata in punto di responsabilità costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 1.1.2. Sotto il secondo profilo, il motivo è aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che - come accennato - valorizza le intercettazioni telefoniche, da cui risulta il pieno accordo e la comunanza di intenti tra il EO ed il NT, con ciò specificamente rispondendo alle doglianze difensive (si veda pag. 33 della sentenza impugnata). Quanto alle conversazioni che la difesa assume non analizzate dalla Corte di merito, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 3239 del 4/10/2022, T., Rv. 284061 - 01), come appunto è avvenuto nella fattispecie. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Ed invero, al netto di ogni altra considerazione (in particolare, con riferimento alla esatta corrispondenza tra quanto l'agente miri ad ottenere e la prestazione in astratto giudizialmente esigibile), il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento secondo il quale deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 393 cod. 5 pen. la condotta di chi, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di una truffa, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato (Sez. 2, n. 7964 del 09/01/2024, Cicconi, n. m.; Sez. 2, n. 22952 del 07/04/2022, Cilia, n. m.; Sez. 2, n. 3516 del 01/12/2022, dep. 2023, La Gamba, n. m.; Sez. 2, n. 9972 del 16/02/2022, Gannbacurta, n. m.; Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv. 273433 - 01). In particolare, in assenza di qualsiasi accertamento del fatto che ER e UC RO si fossero effettivamente resi responsabili del concorso nella precedente truffa al CC e in presenza di un mero sospetto di ciò da parte del NT, quest'ultimo ed il EO non avevano all'evidenza alcun "diritto" a esercitare una propria indagine personale, nei confronti dei sospettati, diretta a ottenere, con violenza e minaccia, la restituzione di quanto assumevano esser l'oggetto della truffa, con l'ulteriore conseguenza che anche l'asserita convinzione del ricorrente di agire nell'interesse del CC al fine di esercitare un diritto di quest'ultimo si deve considerare del tutto arbitraria. Da ciò il corretto inquadramento del fatto nel paradigma di cui all'art. 629 cod. pen., atteso che, per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è necessario che il soggetto agisca per esercitare un proprio diritto - e non la potestà pubblica volta alla individuazione dell'autore di un fatto illecito ed alla repressione dello stesso, che è integralmente attribuita all'autorità di polizia e all'autorità giudiziaria - con la convinzione, non meramente arbitraria, che esso gli possa competere giuridicamente;
arbitrarietà che, invece, risulta del tutto evidente in capo a chi ritenga di potere pretendere, con violenza o minaccia, la restituzione del profitto della truffa precedentemente commessa ovvero, in alternativa, una somma a titolo di risarcimento da chi soltanto sospetti, in assenza di alcun accertamento in tale senso, di averlo truffato. In altri termini, chi ha subìto un reato non può certo sostituirsi alla pubblica autorità pretendendo di farsi giustizia da sé; anzi, tale condotta denota ancora una maggiore pericolosità del soggetto, che evidentemente si pone completamente al di fuori delle regole dell'ordinamento. 1.3. Il terzo ed il quarto motivo non sono consentiti, in quanto aspecifici, perché non si confrontano con la motivazione complessiva del provvedimento impugnato. 1.3.1. Invero, la Corte territoriale ha ricostruito l'intera vicenda mettendo bene in evidenza le articolate modalità della condotta criminosa, che si fondano sull'accordo tra il NT ed il EO: una condotta realizzata in termini tutt'altro che estemporanei anche tenuto conto dell'entità ingente della somma pretesa, circostanze - queste - che escludono in radice la configurabilità dell'ipotesi lieve dell'art. 629 cod. pen., come scolpita dalla Corte costituzionale 6 nella sentenza n. 120 del 2023. 1.3.2. Quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso, la sentenza a pagina 37 dà conto delle ragioni per cui è stata ritenuta la ricorrenza: stante l'accordo di cui si è detto tra il EO, il CC ed il NT, il richiamo esplicito da parte di quest'ultimo a consorterie mafiose, cui sarebbe appartenuto parte del denaro oggetto della truffa, la riferita affiliazione del EO alla cosca di TO RI e le eclatanti minacce di morte in caso di mancata restituzione del denaro, sono tutti elementi che concretizzano all'evidenza l'aggravante in discorso, che si estende anche ai correi EO e CC, in ragione della sua natura oggettiva. 1.4. L'ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, diversamente da quanto sostiene il difensore, al EO sono state riconosciute nel giudizio di primo grado le circostanze attenuanti generiche, peraltro, nella loro massima estensione, di talchè la doglianza - oltre a risultare del tutto eccentrica - non è sorretta da alcun concreto interesse. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2025.