Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 20 reg. esec. cod. proc. pen., in particolare di quelle che prevedono l'affissione, a cura della cancelleria, del ruolo per i dibattimenti all'ingresso dell'aula di udienza e che impongono il rispetto dell'ordine del ruolo, conformemente agli orari indicati, non determina alcuna nullità processuale, in quanto si tratta di una normativa di natura ordinamentale, che non ha carattere vincolante e che non può determinare alcuna lesione dell'esercizio dei diritti della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2004, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
☐ 1 86/0 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/12/2004
SENTENZA
N. 1467/04
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO 11 N. 028238/2004 2.Dott.SANTACROCE GIORGIO
11 3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI "4. Dott. PIRACCINI PAOLA
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig Sole 24 ORE SENTENZA / ORDINANZA per diritti € 1,55 il 17/1/05 sul ricorso proposto da :
IL CANCELLIERE
N. IL 30/03/1961 1) UI STEFANO
avverso SENTENZA del 24/03/2004
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO
Udito il Procuratore Generale in persona del che ha concluso per il ugittsdil ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit difensore Avv. to идо Puoletti
del corsa.
dottor Autoris GIACANECCA
'das has insistito per l'incogements SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 24 marzo 2004, la corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa l'11 novembre 2002 dal tribunale monocratico della stessa città, con la quale UI AN veniva condannato alla pena di mesi due di arresto per aver violato l'art. 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1423, essendo stato sorpreso all'interno della Stazione Termini di Roma nonostante il questore gli avesse vietato di far rientro nella capitale per tre anni. Rispondendo alle censure della difesa, la corte territoriale osservava che la mancata affissione del ruolo di udienza non ledeva l'esercizio del diritto di difesa, essendo la disposizione dell'art. 20 DM 30 settembre 1989, n. 334, che prevede tale affissione, una norma di natura regolamentare, volta a migliorare il funzionamento dell'attività giurisdizionale e che ogni notizia attinente all'udienza può essere fornita all'avvocato difensore di fiducia dalla cancelleria del giudice, dall'ausiliario e dall'ufficiale giudiziario di udienza. Secondo la corte di merito, nessuna lesione del diritto di difesa poteva poi ravvisarsi nella scelta da parte del giudice di un difensore di ufficio presente in aula, omettendo di contattare le camere penali per conoscere il nome del difensore di ufficio di turno, sia perché un obbligo del genere non è previsto dalla legge processuale, sia perché l'individuazione del difensore di ufficio esige solo il rispetto dei criteri indicati nel secondo comma dell'art. 97
c.p.p. Da ultimo, la corte respingeva la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, gravato da "numerosi precedenti specifici”, osservando che la pena inflitta era "molto vicina al minimo edittale".
II. Ha proposto ricorso per cassazione il Guidotti a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge processuale penale e del vizio di motivazione, che: a) la previa affissione del ruolo di udienza, prevista obbligatoriamente dall'art. 20 DM 30 settembre 1989, n. 334, ha la funzione di garantire in concreto l'esercizio del diritto di difesa, perché il difensore che non conosca l'ordine di trattazione delle cause, non può espletare altro incarico difensivo nello stesso palazzo di Giustizia, né, in mancanza del giudice e dei suoi ausiliari, può eccepire l'esistenza di un concomitante impegno professionale;
b) che la mancata affissione del ruolo di udienza e l'impossibilità di comunicare al giudice il contemporaneo impegno nello stesso edificio poneva il difensore nell'inevitabile alternativa di violare o l'uno o l'altro impegno, in violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p.; c) che nel procedere alla nomina del difensore di ufficio il giudice è tenuto ad osservare i criteri enunciati nell'art. 97 c.p.p., contattando le camere penali;
d) che la motivazione fornita dalla corte per rigettare la richiesta delle attenuanti generiche appariva generica. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una maggiore comprensione della vicenda sottoposta all'esame del Collegio, va premesso che, secondo quanto riferisce il difensore del Guidotti, lo stesso, presentatosi alle nove del mattino davanti alla Sezione X penale del tribunale di Roma per assistere il suo cliente nel procedimento a suo carico, non trovava né il giudice né l'ausiliario di udienza né l'ordine di ruolo affisso all'ingresso dell'aula. Dopo aver atteso fino alle 9,15, il legale si allontanava per espletare un altro impegno professionale fiduciario all'interno dello stesso edificio, ma quando ritornava nell'aula della X sezione, scopriva che il giudice aveva provveduto a nominare un difensore di ufficio presente ed era in camera di consiglio per decidere la causa del Guidotti. Il quale veniva condannato. I difensore proponeva appello avverso la sentenza, formulando le doglianze dianzi riferite che venivano però rigettate. Ciò premesso, si osserva che il ricorso non è fondato.
Che l'affissione del ruolo di udienza all'ingresso dell'aula di udienza abbia natura squisitamente regolamentare (o meglio ancora: ordinamentale) non sembra dubitabile, avuto riguardo al modo in cui è formulato l'art. 20 del DM n. 234 del 1989, che enuncia dei criteri di massima (il ruolo è affisso
"almeno un giorno prima di quello dell'udienza": comma 3; “ai dibattimenti si procede secondo l'ordine di ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti": comma 4), cui è possibile derogare sia per iniziativa del giudice o delle parti, sia previo accordo tra le parti stesse e il giudice. Ne deriva che l'inosservanza della norma ministeriale, che non ha carattere vincolante, non determina alcuna nullità, non potendo ravvisarsi nella mancata affissione o nel mancato rispetto dell'ordine predisposto una lesione dell'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, in presenza di concorrenti impegni professionali nella stessa sede giudiziaria, è fin troppo ovvio che il difensore debba attivarsi (magari anche qualche giorno prima delle udienze) esponendo ai rispettivi giudici l'esistenza della pluralità dei suoi impegni, così da concordare diverse cadenze temporali per assicurare la sua presenza in aule diverse ed espletare in questo modo il suo mandato professionale nei diversi procedimenti. L'affissione di tale avviso - ha spiegato questa Corte (Cass., Sez. IV, 22 dicembre 1998, n. 3782, Tombi, in CED Cass., n. 212701) - comporta la possibilità per le parti di intervenire alle attività ad esse relative, con l'onere di tenersi a disposizione fino che l'esame di ciascuna posizione non è esaurito. Alla stregua di questi rilievi, appare del tutto fuori di luogo il riferimento contenuto nell'atto di ricorso alla decisione di questa Corte (Sez. VI, 18 settembre 2000, n. 11925, Cardullo, in Arch. nuova proc. pen., 2002, 575), che riguardava un caso completamente diverso, e cioè la predeterminazione di un orario preciso per la celebrazione del processo, al quale il giudice aveva derogato svolgendo il dibattimento in un orario diverso, facendo così venir meno l'assistenza all'imputato, in aperta violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 c.p.p. per avere il tribunale nominato un difensore di ufficio senza previamente contattare le camere penali, è appena il caso di osservare che l'art. 97 comma 4 c.p.p. prevede espressamente che "quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia... non è stato reperito o ha abbandonato la difesa, il giudice... designa come sostituto un difensore immediatamente reperibile, per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 102". 3
Adeguatamente motivata è poi la reiezione della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la corte di merito attenuta scrupolosamente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2004.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giorgio Santacroce Edoardo Fazzioli
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DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
11 GEN 2005
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IL CANCELLIERE 1905 hapani.Rosanna