Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/08/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2025, proposto da
CH RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Luca Salini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Agnello, Flavia Speranza, Carla Di Candeloro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
- del diniego di visione e rilascio degli atti, in ordine all'istanza di accesso avanzata dalla ricorrente con raccomandata a.r., ricevuta dall’ente in data 21 gennaio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora CH RI, odierna ricorrente, a seguito di giudizio presso questo Tribunale ha visto dichiarare inammissibile il proprio ricorso per non aver ottemperato al contenuto della raccomandata a.r. 15505079973-9, inviata alla stessa dal Comune di Penna Sant’Andrea; nello specifico tale raccomandata non veniva consegnata alla ricorrente in data 10 aprile 2024 in quanto la ricorrente risultava assente e, poi, la stessa veniva resa disponibile per il ritiro a partire dal 12 aprile 2024 e rinviata al mittente, per compiuta giacenza, in data 13 maggio 2024.
Preso atto di ciò l’odierna ricorrente notificava dapprima, in data 21 novembre 2024, un reclamo all’Ufficio Postale di Bisenti, reclamo in cui sosteneva di non aver mai ricevuto la raccomandata in parola presso la sua abitazione nonostante la sua presenza in casa in quella data e di non aver mai ricevuto, nella sua cassetta postale, l’avviso di giacenza relativa alla predetta raccomandata a.r.
In assenza di riscontro, la signora CH RI ha proposto istanza di accesso presso l’Ufficio di Poste Italiane di Bisenti con raccomandata del 16 gennaio 2025, ricevuta in data 21 gennaio 2025.
A tale istanza di accesso Poste Italiane Spa, odierna resistente, non ha risposto nel termine di 30 giorni e, dunque, su tale istanza si è formato il silenzio diniego.
Preso atto di ciò la signora CH RI ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 marzo 2025 e depositato in data 14 marzo 2025, con cui ha chiesto che sia ordinato a Poste Italiane Spa di consentire la visione e l’estrazione della documentazione richiesta con la sopra menzionata istanza di accesso.
Si è costituita in giudizio, in data 26 marzo 2025, Poste Italiane Spa, depositando poi relativa documentazione in data 7 aprile 2025 e propria memoria in data 26 maggio 2025 in cui ha affermato che “ Poste Italiane ha riscontrato la richiesta della Sig.ra CH per cui, come sarà più compiutamente argomentato nel proseguo, il ricorso non potrà essere accolto. ”.
Nello specifico parte resistente ha evidenziato che “ in data 11.3.2025, e cioè prima che il ricorso che qui ci occupa fosse depositato presso la cancelleria di codesto TAR Abruzzo, Poste Italiane aveva dato riscontro, con PEC inviata al legale della Sig.ra CH…, alla richiesta oggetto di accesso agli atti ricevuta dall’Ufficio Postale di Bisenti in data 22.1.2025 unitamente al reclamo già presentato dalla ricorrente presso lo stesso Ufficio PT in data 21.11.2024. In data 28.1.2025 l’Ufficio Postale di Bisenti ha proseguito tale documentazione ad Assistenza Clienti di Poste Italiane, come da documentazione versata in atti da questa difesa…Con la citata nota dell’11.3.2025, Poste Italiane ha così risposto: “Gentile Cliente, con riferimento alla Sua segnalazione, relativa all’invio n° 155050799739 del 05/04/2024, desideriamo informarLa che, come risulta dai nostri sistemi informatici, si è tentato il recapito della spedizione in data 10/04/2024 e, all’esito negativo, è stato rilasciato l’avviso di giacenza per assenza del destinatario. Pertanto, il plico è stato inoltrato all’Ufficio di giacenza Bisenti, dal quale, al decorrere del termine previsto, è stato rinviato al mittente. Corre l’obbligo di sottolineare che il c.d. “avviso di giacenza” viene prodotto, da sempre, dall’operatore postale in unica copia. Come richiesto, si procede ad inviarLe copia del rapporto palmare - generato a seguito di emissione dell’avviso di giacenza - dal quale rilevare operatore, data, ora e causale del mancato recapito.”. Poste Italiane, quindi, dopo ulteriori ricerche sui sistemi informatici, è riuscita a reperire il “rapporto palmare” che ha inviato in uno con la predetta comunicazione e dal quale si evincono la data e l’ora della consegna, poi non andata a buon fine per “Assenza del destinatario o di altra persona abilitata”, ed il nominativo dell’operatore postale…Non è stato invece possibile consegnare il c.d. “avviso di giacenza” poiché, come già spiegato da Poste Italiane alla ricorrente con la predetta comunicazione, tale documento viene da sempre prodotto in una unica copia e viene inserito nella cassetta postale del destinatario affinché questi si rechi all’Ufficio Postale nei giorni e negli orari ivi indicati per ritirare il plico postale. ”.
Con memoria del 26 maggio 2025, parte ricorrente ha dapprima evidenziato che “ La controparte, solo in data 11/03/2025 comunicava con nota pec, una sintetica descrizione automatica della tracciabilità della raccomandata in parola, con un allegata schermata dei prodotti inesitati, riportanti i dati della raccomandata mai ricevuta dalla ricorrente ” e poi che “ Tale schermata, oltre che tardiva e incompleta, “Non è l’atto richiesto dalla ricorrente”, con l’istanza di accesso di cui è causa. ”.
Tale conclusione è stata ribadita da parte ricorrente con memoria di replica depositata in data 27 maggio 2025, in cui parte ricorrente ha ribadito che la schermata depositata da Poste Italiane “…oltre che tardiva e incompleta, “Non è l’atto richiesto dalla ricorrente”. Contrariamente a quanto dichiarato nella memoria di controparte, il palmare dell’operatore: • Registra il tentativo di consegna (data, ora e risultato del tentativo di consegna presso l'indirizzo del destinatario). • Aggiorna lo stato della spedizione (in tempo reale indica se la consegna è stata effettuata, se è in giacenza o se è in corso un altro tentativo). • Stampa l’avviso di giacenza (se necessario può stampare l'avviso di giacenza da lasciare al destinatario, contenente informazioni sulla spedizione e il codice per il ritiro presso l'ufficio postale). ”.
Premesso quanto sopra, parte ricorrente ha, poi, insistito, in via principale, per l’accoglimento del ricorso “ atteso che la produzione dell’ente opposto, non è affatto idonea a realizzare il soddisfacimento, sia pure per così dire in “negativo”, dell’interesse ostensivo di cui è titolare la ricorrente e a cui esso aspirava. ” e, poi, in subordine, che sia disposta la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Poste Italiane Spa ha depositato memoria di replica in data 28 maggio 2025 in cui ha affermato che “ Nel caso di specie, siamo di fronte ad un caso limite, invalicabile, di richiesta di documento inesistente, mai formato o comunque irreperibile come già ampiamente argomentato nella memoria difensiva di Poste Italiane. Giova ripetere che l’”avviso di giacenza” viene generato in una unica copia rilasciata dal palmare del portalettere una volta che questi sia nella impossibilità di recapitare il plico postale. Il rapporto/scontrino c.d. “Prodotti rientrati” del 10.4.2024 - versato in atti da questa difesa come Doc.2 – stampato una volta che il portalettere rientra all’Ufficio PT, in cui viene riportata la causale per cui il plico postale inviato con raccomandata a/r n. 155050799739, oggetto del presente ricorso, non è stato consegnato, è la prova del fatto che l’”avviso di giacenza” è stato generato dal dispositivo in dotazione al postino. Tale rapporto/scontrino è l’unico documento che Poste Italiane possiede e che può consegnare, come in effetti ha fatto inviandolo con PEC al legale della ricorrente in data 11.3.2025…Ancora una volta si ribadisce che il meccanismo previsto dai sistemi in dotazione del portalettere sono realizzati in modo tale che il rapporto / scontrino “Prodotti rientrati” viene generato ogni qual volta il postino rilascia l’”avviso di giacenza”. Appare appena il caso di accennare che il tempo trascorso per il riscontro, comunque avvenuto prima del deposito del ricorso presso la cancelleria di codesto Ill.mo TAR Abruzzo, è stato utilizzato da Poste Italiane per rintracciare il rapporto palmare presso i propri sistemi informatici; inoltre, si rileva che la ricorrente nel reclamo del 21.11.2024 e nella istanza di accesso del 21.1.2025 ha lasciato come unico recapito il proprio numero telefonico (anche errato e poi corretto) e l’indirizzo di residenza, così che Poste Italiane ha optato per l’invio tramite PEC (mezzo più efficace e facile nonché certificato) all’indirizzo del legale rinvenuto nel ricorso al fine di poter dare riscontro alla istanza e poter consegnare la documentazione. ”.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 12 giugno 2025, dopo discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio osserva che, con riferimento al ricorso per l’accesso introduttivo del presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di accesso agli atti detenuti da Poste Italiane Spa relativamente alla consegna della raccomandata a.r. 15505079973-9 mentre il predetto ricorso va respinto con riferimento alla richiesta di ostensione dell’avviso di giacenza relativo alla predetta raccomandata a.r.
2. - Il Collegio osserva, infatti, che Poste Italiane Spa in data 11 marzo 2025 ha fornito a parte ricorrente tutta la documentazione in suo possesso relativa alla raccomandata a.r. 15505079973-9 inviata alla ricorrente dal Comune di Penna Sant’Andrea e, dunque, rispetto all’istanza di accesso di parte ricorrente del 21 gennaio 2025 relativamente alla documentazione posseduta da Poste Italiane Spa deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Al riguardo, difatti, il Collegio rileva che la documentazione consegnata da Poste Italiane Spa risulta essere completa in quanto unica documentazione esistente, come da dichiarazione della stessa società che, con la memoria di replica del 28 maggio 2025, ha affermato che “ Poste Italiane, quindi, dopo ulteriori ricerche sui sistemi informatici, è riuscita a reperire il “rapporto palmare” che ha inviato in uno con la predetta comunicazione e dal quale si evincono la data e l’ora della consegna, poi non andata a buon fine per “Assenza del destinatario o di altra persona abilitata”, ed il nominativo dell’operatore postale…Non è stato invece possibile consegnare il c.d. “avviso di giacenza” poiché, come già spiegato da Poste Italiane alla ricorrente con la predetta comunicazione, tale documento viene da sempre prodotto in una unica copia e viene inserito nella cassetta postale del destinatario affinché questi si rechi all’Ufficio Postale nei giorni e negli orari ivi indicati per ritirare il plico postale…Poste Italiane si trova quindi nella impossibilità di poter consegnare l’”avviso di giacenza” perché documento inesistente / irreperibile presso i propri archivi in quanto documento rilasciato in unica copia al destinatario. ”.
Preso atto di quanto sopra dichiarato da parte resistente, dunque, relativo alla mancanza di ulteriore documentazione nella disponibilità di Poste Italiane Spa, al Collegio non resta che dichiarare la cessata materia del contendere relativamente alla richiesta di accesso alla documentazione in possesso di Poste Italiane Spa relativa alla raccomandata a.r. n. 15505079973-9 atteso che con la consegna della documentazione avvenuta in data 11 marzo 2025 Poste Italiane Spa ha consegnato alla ricorrente tutta la documentazione in suo possesso relativamente alla raccomandata di che trattasi affermando, con piena assunzione di responsabilità sul punto, che non vi è ulteriore documentazione e tale dichiarazione, associata alla consegna dell’11 marzo 2025, è idonea a far dichiarare la cessazione della materia del contendere nella presente vicenda rispetto alla documentazione in possesso di Poste Italiane Spa ed oggetto della richiesta di accesso.
Va, invece, respinto il ricorso nella parte in cui parte ricorrente insiste per la consegna dell’avviso di giacenza, atteso che tale avviso, come dichiarato da parte resistente, viene generato in unica copia e viene inserito nella casella postale del destinatario e, quindi, tale documento non è presente negli archivi di Poste Italiane Spa.
3. - Sussistono giusti motivi, in ragione della sollecita risposta da parte di Poste Italiane Spa, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di accesso alla documentazione detenuta da Poste Italiane Spa relativamente alla raccomandata a.r. n. 15505079973-9;
- respinge il ricorso nella parte in cui chiede l’ostensione dell’avviso di giacenza relativo alla raccomandata a.r. n. 15505079973-9.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO