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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 411/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ), Parte_1 C.F._1 [...]
Contr
(C.F./P.IVA ,
4-TEAM Pt_2 C.F._2 CP_2
(C.F./P.IVA ) rappresentati e difesi dall'avv.to COZZA ESTHER, P.IVA_1
come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA, P.IVA_2
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: annullamento contrattuale ex art. 428 e 1425 c.c. – nullità parziale o totale delle fideiussioni
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 24.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Pagina nr. 1 Per parte attrice opponente:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Savona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'ammissione e assunzione di tutte le prove dedotte in atti e, segnatamente, nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. datata 20/6/2024: licenziamento di CTU medico-legale sulle persone degli opponenti e prova per testi;
in via principale e nel merito,
- pronunciare l'annullamento per incapacità naturale ex artt. 1425 II c. e 428 II c.c. dei contratti intercorsi tra e i signori e Controparte_3 Parte_1
ciascuno in proprio e nella qualità, e per l'effetto revocare il decreto Parte_2
ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare che gli esponenti nulla devono a controparte;
in subordine,
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dei contratti intercorsi tra
[...]
e i signori e ciascuno in Controparte_3 Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità, per violazione da parte di delle regole Controparte_3
di correttezza e buona fede e delle regole di comportamento di cui al T.U.B. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare che gli esponenti nulla devono a controparte;
in ulteriore subordine,
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per mancanza di elementi essenziali dei relativi contratti e/o per esistenza di clausole vietate dalla disciplina antitrust, anche previa declaratoria di decadenza di controparte dal diritto di far valere la garanzia, e/o di clausole abusive e/o per eccesso di garanzia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, dichiarare che gli esponenti e nulla Parte_1 Pt_2
devono a controparte;
in ogni caso,
- respingere la domanda di ripetizione dell'indebito, con particolare riferimento ai signori e Parte_1 Pt_2
- respingere la domanda di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese, dei compensi di giudizio e degli accessori di legge”.
Pagina nr. 2 Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista
Previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
E previa, ove d'uopo, concessione del termine per l'avvio della mediazione civile obbligatoria;
1) Respingere le domande proposte da , in proprio e in qualità Parte_1
di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di Controparte_4
( ) e ( in proprio e in qualità di socio P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
Cont di 4-TeAm in quanto inammissibili, improponibili, infondate e comunque CP_2
non provate, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Savona n.
1/2024.
2) In ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, condannare i signori , in proprio e in qualità di amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante pro tempore di ( ) e Controparte_4 P.IVA_1 Pt_2
Cont ( in proprio e in qualità di socio di 4-TeAm al
[...] C.F._2 CP_2
pagamento in favore della , di tutte le somme portate nel Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 1/2024 del Tribunale Civile Savona e/o di quelle meglio viste dal
Tribunale, se del caso anche a titolo di ripetizione di indebito e/o arricchimento senza causa.
3) Con vittoria di spese e compensi legali.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2024, con il quale il Tribunale di Savona in data 3.1.2024 aveva loro ingiunto di pagare solidalmente a Controparte_5
“a) in relazione al rapporto di finanziamento di iniziali € 300.000,00
[...]
l'importo € 270.614,91 per capitale residuo e rate insolute al momento della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,37% dal 12/09/2023 sino al saldo.
b) in relazione al rapporto di conto corrente n. 2208/47, € 12.432,19, oltre interessi convenzionali al tasso del 13% successivi al 1°/10/2023 sino al saldo;
c) in relazione al rapporto di conto corrente per anticipazione pos n. 50065/83 €
6.516,19, oltre gli interessi come indicati in dettaglio nel ricorso” oltre spese.
A sostegno dell'opposizione, i signori (in proprio e quale Parte_1
amministratore unico di ) e hanno esposto che: CP_4 Parte_2
• Essi sono invalidi, portatori di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con diagnosi di sordomutismo.
• Tale invalidità comporta in loro una forma di rilevante debolezza psichica che compromette la comprensione degli atti della vita quotidiana e non consente di rendersi compiutamente conto del significato di operazioni giuridiche complesse;
• Essi comunicano con terzi solo attraverso il linguaggio dei segni o mediante l'ausilio di dispositivo di traduzione scritta automatica;
• Nel 2019 essi erano entrati in contatto con la realtà commerciale del marchio
CremGlassè gestito da Lebon s.r.l., di cui era rappresentante il quale Parte_3
proponeva loro di acquistare un bar gelateria sito in Loano;
• Essendo interessati all'operazione, il sig. li metteva in contatto con persona di Pt_3
sua fiducia, tale consulente finanziario, che li avrebbe seguiti in Persona_1
ogni fase della trattativa, anche in relazione al mutuo per il finanziamento dell'affare;
• Essi costituivano pertanto la società e il 27.7.2021 acquistavano Parte_4 all'esorbitante prezzo di 370.000,00 euro il ramo d'azienda di interesse;
• Per la conclusione dell'operazione, avevano necessità di ricorrere al finanziamento di somme. All'esito di un primo rifiuto da parte di , Controparte_6
Pagina nr. 4 prendevano pertanto contatti, sempre attraverso il consulente , con la filiale di Per_1
Alassio di;
Controparte_3
• L'istituto, in persona del suo direttore di sede , anziché farli Parte_5
desistere, coltivava le trattative e attivava le procedure per la concessione del finanziamento, che veniva deliberato;
• In data 15.6.2021 essi si costituivano fideiussori del mutuo chirografario ottenuto, fino all'importo di 300.000,00 euro.
• Poco dopo, il 25.6.2021, il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia presso ammetteva all'intervento del fondo stesso l'operazione di Controparte_7 finanziamento di 300.000,00 euro, con copertura dell'insolvenza dell'80% e importo massimo garantito 240.000,00 euro.
• In data 1.7.2021, la società rilasciava altresì vaglia cambiario a favore della CP_3
di importo pari alla somma ricevuta, con scadenza a vista e, in data 30.11.2021 lo stesso istituto sottoponeva ai signori e un ulteriore documento con Parte_1 Pt_2
cui si costituivano fideiussori sino alla concorrenza della somma di 20.000,00 euro,
a garanzia dell'adempimento di qualsivoglia obbligazione.
• A far data dal 27.7.2021, la società intraprendeva effettivamente Parte_4
l'attività commerciale relativa al bar di Loano. Tuttavia, i due soci non erano in grado, alla luce del loro handicap, di gestire il bar e di fornire il loro concreto apporto, per cui nel novembre 2022 erano costretti a chiudere l'attività;
• La società non era più in grado di assolvere alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti della banca, che pertanto provvedeva ad escutere le garanzie rilasciate con il decreto impugnato.
Tanto premesso, gli opponenti hanno in primo luogo affermato l'annullabilità dei contratti intercorsi con la ai sensi del combinato disposto degli artt. 1425 co. 2 CP_3
c.c. e 428 co. 2 c.c. Inoltre, hanno sostenuto l'invalidità dei contratti per aver la CP_3
violato le norme relative alla gestione e alla erogazione del finanziamento al debitore principale e quelle inerenti alle relative garanzie. Infatti, sotto un primo profilo avevano coltivato le trattative e poi erogato il finanziamento a soggetti che erano visibilmente in uno stato di fragilità cognitiva, senza neppure ricorrere all'ausilio di un apposito interprete per sordomuti.
Pagina nr. 5 Sotto altro profilo: - la fideiussione del 15.6.2021 era nulla in quanto non contenente il requisito essenziale dell'importo massimo garantito nel contratto;
- la fideiussione del
30.11.2021 era invalida per difetto di causa;
- entrambe le fideiussioni erano redatte su schema negoziale predisposto da ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust;
- le clausole abusive non erano state oggetto di specifica individuale contrattazione con i contraenti, nonostante gli stessi fossero qualificabili come consumatori;
- le fideiussioni inoltre erano nulle in ragione della violazione del divieto della doppia garanzia, sancito dalla normativa istitutiva delle garanzie statali e dei successivi regolamenti attuativi.
Conclusivamente, essi hanno domandato: - in via principale, pronunciare l'annullamento dei contratti intercorsi con per incapacità Controparte_3
naturale dei contraenti;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dei contratti medesimi per violazione da parte della delle regole CP_3
di correttezza e buona fede;
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per mancanza degli elementi essenziali e/o per l'esistenza di clausole vietate dalla disciplina antitrust e/o abusive e/o per eccesso di garanzia. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti nei confronti della controparte
Si è costituita , replicando alle avverse argomentazioni che: Controparte_3
• difettavano i presupposti per l'azione di annullamento, considerato che, in primis, gli attori non avevano fornito neppure un principio di prova in relazione alla dedotta incapacità di stipulare i contratti e, inoltre, mancava del tutto la dimostrazione della malafede della banca;
• La banca aveva condotto le trattative in modo del tutto corretto: infatti, la pratica di finanziamento era stata presentata alla filiale da uno specializzato mediatore creditizio (Gruppo NSA) e i signori e erano direttamente seguiti Parte_1 Pt_2 nell'operazione da un loro consulente di fiducia, dott. , con il quale Persona_1
venivano condivise tutte le comunicazioni;
• Gli opponenti, al momento della richiesta di finanziamento, avevano già sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto del ramo d'azienda, pertanto, si erano già determinati a compiere l'operazione finanziaria;
- all'atto di cessione d'azienda era presente l'interprete, per cui i soci avevano perfettamente inteso il contenuto dell'accordo negoziale, per il quale necessitavano del mutuo richiesto alla banca.
Pagina nr. 6 • Tutti i professionisti che avevano operato nell'interesse dei signori e Parte_1
consulenti, interprete, notaio, non avevano rilevato alcuna criticità sotto il Pt_2
profilo cognitivo e psicologico in capo ai contraenti.
• Le fideiussioni non erano invalide. Innanzitutto, la prima era specifica, a garanzia del mutuo, sicché l'importo massimo garantito era necessariamente corrispondente a quello erogato. La seconda rinveniva la propria causa nella garanzia “omnibus” rispetto a tutte le operazioni bancarie effettuate dai beneficiari.
• Relativamente alla nullità parziale per esistenza di clausole poste in violazione della normativa antitrust, occorreva rilevare, preliminarmente, che gli opponenti avevano omesso l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che l'invocata invalidità non produceva alcun concreto effetto. Inoltre, il tema poteva al più riguardare la fideiussione omnibus di 20.000 euro e non quella specifica.
Ancora, la controparte non aveva offerto alcuna prova che i contratti fossero predisposti su modulo ABI, risalente a ben 16 anni prima.
• La contestazione in relazione all'esistenza di clausole abusive non specificamente sottoscritte era del tutto generica, tenuto peraltro conto che i signori e Parte_1
non potevano essere qualificati alla stregua di consumatori. Pt_2
• Quanto al dedotto abuso di garanzia, il divieto era normativamente previsto solo con riferimento a garanzie reali, assicurative e bancarie, ma non era riferito alle garanzie personali.
Sulla base di tali argomentazioni, la ha concluso per il rigetto dell'opposizione e, CP_3
nel solo caso di accoglimento delle domande avversarie, ha agito per la ripetizione delle somme erogate in favore della società.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per promuovere il procedimento di mediazione.
Espletato correttamente l'adempimento previsto a condizione di procedibilità della domanda, le parti hanno insistito per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
Senza necessità di istruttoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale all'udienza del 24.1.2025.
In tale sede, la controversia è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Pagina nr. 7 ************************
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla domanda di annullamento dei contratti di mutuo e di fideiussione per incapacità naturale dei contraenti
In primo luogo, gli opponenti chiedono disporre l'annullamento dei contratti sottoscritti con (finanziamento e fideiussioni) deducendo il loro stato di Controparte_3 incapacità naturale e la malafede dell'altro contraente.
Ai sensi dell'art. 428 c.c., “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”.
I presupposti dell'azione di annullamento del contratto per incapacità naturale di uno dei contraenti, dei quali la legge richiede la necessaria coesistenza, sono costituiti: 1) dall'incapacità d'intendere e di volere al momento della stipulazione;
2) dalla malafede dell'altro contraente.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, mentre negli atti unilaterali è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, nei contratti è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e della tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità.
Nel caso di specie, si ritiene che gli attori, sui quali grava il relativo onere probatorio, non abbiano fornito adeguata dimostrazione dell'uno e dell'altro dei presupposti di legge.
1) per la configurabilità dello stato di incapacità naturale, come noto, non occorre la prova della totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di
Pagina nr. 8 compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
Dunque, nel caso di specie, gli attori hanno dedotto che la condizione di sordomutismo, nella quale essi pacificamente versano, non avrebbe consentito loro di comprendere appieno il contenuto e gli effetti dei contratti sottoscritti con la banca, tanto più che gli stessi non erano in quei frangenti assistiti da un interprete.
Tuttavia, deve rilevarsi che la condizione di sordomutismo, di per sé, non comporta e non prova un deficit cognitivo tale da menomare significativamente la capacità di autodeterminarsi dei soggetti che ne sono affetti. Se tale invalidità è rilevante ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla l. 104/1992, essa non è però automaticamente correlata ad una menomazione atta ad impedire di valutare il contenuto e gli effetti di un negozio giuridico.
Resta pertanto necessario accertare in concreto se gli attori fossero effettivamente incapaci di intendere e di volere al momento della stipulazione dei contratti contestati.
Occorre allora considerare che:
a) gli attori, pur essendo sordomuti, non sono mai stati inabilitati e pertanto sono presuntivamente capaci di gestire i rispettivi interessi;
b) essi hanno entrambi un lavoro dipendente, il sig. come operaio in una Parte_1
azienda privata operante nel settore chimico, dal 1995; il sig. assunto come Pt_2
giardiniere nel Comune di Imperia dal 1993;
c) il sig. ha ricoperto per lungo tempo il ruolo di presidente della Sezione di Pt_2
Imperia dell'Ente Nazionale Sordi (doc. 15, circostanza inoltre non contestata) ed ha compiuto, seppur in epoca risalente, un atto di compravendita immobiliare nell'ottobre del 2000;
d) il sig. ha compiuto nel corso degli anni, ed anche in epoca prossima alla Parte_1
stipulazione dei contratti contestati, operazioni di straordinaria amministrazione ed in particolare: - acquisti immobiliari nel febbraio 2006, con relativo finanziamento bancario e nel marzo 2014 (docc. n.ri 7, 8 e 9 parte convenuta); - atti di compravendita immobiliare tra il febbraio e il luglio 2021, stipulati innanzi al notaio Dott.
[...]
(cfr. docc. n.ri 10, 11 e 12 parte convenuta), nei quali egli è intervenuto Per_2
personalmente, senza l'ausilio di interprete, dichiarando espressamente di essere in grado di leggere.
Pagina nr. 9 d) muovendo da tali dati iniziali di riferimento, utili a comprendere il contesto socio- culturale nel quale vivevano gli attori, con specifico riguardo ai contratti in contestazione è necessario rilevare che: - innanzitutto, essi già nell'atto di citazione hanno affermato e riconosciuto di essere stati assistiti da un loro consulente di fiducia, dott. , che li aveva seguiti nella gestione dell'operazione ed anche nei Persona_1
contatti con la Banca convenuta (ed infatti appare in copia alle mail scambiate tra le parti). In assenza di allegazioni ed elementi di segno contrario, non può non ritenersi che il professionista, incaricato dagli stessi attori, abbia valutato i loro interessi ed abbia loro spiegato il contenuto e gli effetti dell'intera operazione finanziaria, verificando la capacità di comprenderne il significato;
- nell'atto di cessione di ramo d'azienda, stipulato in epoca quasi contestuale al finanziamento e alle fideiussioni, il sig.
in qualità di rappresentante legale di , era assistito da un Parte_1 Parte_4
interprete e si dichiarava comunque capace di leggere e scrivere. In quel frangente, né il notaio, né l'interprete stesso, hanno mosso rilievo alcuno circa la capacità del soggetto di comprendere il contenuto dell'atto che stava andando a sottoscrivere. Tant'è vero che, anche in questa sede, non è stata messa in dubbio la validità della cessione, ma unicamente dei contratti sottoscritti con la banca.
Ora, considerato che il mutuo e la fideiussione specifica a garanzia dello stesso sono stati sottoscritti nel medesimo arco temporale, non sussistono elementi anche indiziari atti a ritenere che il contraente fosse capace e in grado di comprendere il significato della cessione di ramo d'azienda, ma non del mutuo e delle correlate fideiussioni.
Se è vero che nell'ambito dei contratti bancari i soci non erano assistiti da un interprete,
è anche vero che essi erano pacificamente in grado di leggere e scrivere (come da loro stessi dichiarato) e dunque di esaminare il contenuto degli atti. Tanto più che anche in questa fase erano assistiti da un consulente che curava la corrispondenza con la banca e lo sviluppo dell'istruttoria.
Invero, il finanziamento era necessario e imprescindibile per la conclusione dell'acquisto del ramo d'azienda, che il sig. si era obbligato a perfezionare Parte_1
con contratto preliminare già il 29.1.2020, quando ancora non aveva preso alcun contatto con la banca.
Ed anche in relazione a tale contratto, con cui egli (insieme al socio) si era autodeterminato ad acquistare l'azienda , parte attrice non ha mai messo in Parte_6
Pagina nr. 10 dubbio la validità, limitandosi ad una tanto generica quanto indimostrata contestazione sull'esorbitanza del corrispettivo.
Con più specifico riferimento ai contratti bancari, inoltre, al fine di concludere l'operazione ai quali si erano obbligati, sempre con l'ausilio di un consulente professionista, i soci di , si rivolgevano a società specializzata nel settore Parte_4
(NSA Soluzioni per la finanza), per poter fruire della garanzia concessa da CP_7
per le piccole medie imprese. Controparte_7
Anche l'operatore di tale impresa non rilevò alcuna criticità in relazione alla capacità di autodeterminarsi degli attori, ma anzi ritenne di sottoporre la pratica al direttore di filiale di . Controparte_3
Alla luce di tali elementi, tutti congiuntamente considerati, deve escludersi che al momento della sottoscrizione dei contratti di finanziamento e di fideiussione, gli attori fossero incapaci di intendere e di volere.
Del resto, la documentazione medica prodotta non aiuta in senso contrario. Da una parte, le attestazioni di invalidità INPS (risalenti al 2013-2014) certificano unicamente la condizione di sordomutismo, ma non rilevano nessuna menomazione cognitiva.
Tant'è vero che gli attori hanno sempre provveduto autonomamente ai propri interessi, non sono mai stati inabilitati, ed ancora attualmente sono capaci di agire (come dimostra la stessa proposizione della causa a mezzo di difensore dai medesimi incaricato).
D'altra parte, in atti non si rinviene alcun documento medico attestante l'effettiva condizione cognitiva degli attori per tutto il successivo arco temporale, non risulta che gli stessi si avvalessero di cure farmacologiche, non è in alcun modo documentata una degenerazione della patologia con decadimento di natura cognitiva.
Le uniche ulteriori certificazioni mediche sono risalenti al 2024 (in epoca immediatamente anteriore all'instaurazione del giudizio) e consistono in relazioni peritali di parte, che diagnosticano un attuale disturbo neurocognitivo di grado medio ed un disturbo depressivo. Tuttavia, le stesse consulenze di parte non si spingono, in nessuna parte, a fornire un giudizio tecnico sulla capacità dei soggetti a stipulare i contratti, men che meno in epoca ormai risalente a quattro anni or sono.
Per tale ragione, la consulenza tecnica richiesta da parte attrice è stata ritenuta superflua, reputandosi che il perito sarebbe stato chiamato ad effettuare una valutazione in assenza di elementi documentali medici da interpretare, in relazione ad un frangente temporale specifico passato, e dunque fondato su mere supposizioni, di natura esplorativa.
Pagina nr. 11 2) già escluso lo stato di incapacità degli attori, non si ritiene superfluo aggiungere che, in ogni caso, è rimasta del tutto indimostrata la malafede della Banca convenuta nella stipulazione dei contratti di finanziamento e di fideiussione.
Innanzitutto, dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, risulta che l'operazione di finanziamento è stata istruita in modo ordinario: - la valutazione sulla concedibilità del mutuo è stata effettuata sulla base della documentazione presentata da impresa specializzata nel settore (NSA); - è stata attesa l'approvazione della garanzia da parte di;
- la banca ha erogato le somme mutuate consentendo la Controparte_7 conclusione dell'operazione commerciale, di cui non è stata contestata neppure in questa sede la validità, ma solo la non convenienza valutata ex post;
- all'epoca della stipulazione, alla quale necessariamente occorre riferirsi per verificare la sussistenza della condizione soggettiva, il contratto di finanziamento non poteva in alcun modo ritenersi pregiudizievole o svantaggioso per gli attori, perché esso anzi ha consentito loro di finalizzare l'operazione economica commerciale di acquisto di ramo d'azienda, alla quale si erano già obbligati, e ad iniziare ad esercitare l'attività commerciale.
Del resto, non è neppure allegato che la abbia profittato della condizione di CP_3
incapacità degli attori per conseguire un proprio indebito vantaggio o che abbia applicato al mutuo condizioni contrattuali svantaggiose o ingiuste.
L'istituto si è limitato a rilasciare un mutuo per una operazione commerciale di cui non
è contestata la legittimità e la fattibilità sul piano economico, ed a richiedere legittimamente garanzie a tutela del proprio credito.
Al riguardo, non si ritiene che la volontà della banca di acquisire una garanzia ulteriore Contr fideiussoria rispetto a quella rilasciata da sia indice di una condotta abusiva, poiché in primo luogo è consentita dalla legge (come si avrà modo oltre di approfondire); inoltre, in quanto la garanzia statale lascia scoperta una parte delle somme finanziate;
infine, poiché si tratta di condotta posta in essere ordinariamente, che non denota una volontà di approfittamento, ma semmai l'esigenza di rientrare integralmente delle somme finanziate.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda di annullamento dei contratti ai sensi degli artt.
1425 e 428 c.c. deve essere rigettata.
Sulla invalidità dei contratti per la violazione delle regole di correttezza e buona fede
Pagina nr. 12 Per gli stessi motivi, non può essere accolta la domanda della non meglio specificata
“invalidità” dei contratti per violazione delle regole di correttezza e buona fede e delle regole di comportamento di cui al TUB. Al riguardo, occorre considerare, da un lato, che la violazione di norme di comportamento non determina l'invalidità del contratto ma dà luogo a pretesa risarcitoria (domanda non svolta nel presente giudizio); d'altro lato, che neppure sono state citate le norme di settore delle quali si pretende l'avvenuta violazione, sicché la estrema genericità della domanda non ne consente una valutazione che si discosti dalle considerazioni già sopra svolte in relazione alla legittimità della condotta della banca.
Sulla nullità delle fideiussioni per difetto degli elementi essenziali dei relativi contratti.
Gli attori hanno, poi, invocato la nullità delle fideiussioni: - in relazione alla prima del
15.6.2021, in quanto non contenente un elemento essenziale del contratto, ovvero l'indicazione dell'importo massimo garantito;
- quella del 30.11.2021 perché priva di causa, mancando l'indicazione del rapporto sottostante per il quale la garanzia sarebbe stata prestata.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
- Nel contratto del 15.6.2021 è espressamente previsto che “premesso che in data
15.06.21 codesta azienda ha deliberato un mutuo chirografario di Euro 300.000,00 a fv Cont CP_ della società 4-TeAm con sede legale in Loano -P.za Massena, 13 17025
(SV)…con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del predetto mutuo chirografario nei confronti di codesta azienda per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione”. All'art. 1 è inoltre specificato che “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.
È pertanto evidente che, pur in quanto non sia espresso in termini numerici l'importo garantito, esso è immediatamente ricavabile alla luce del riferimento al rapporto principale, all'ammontare dello stesso (300.000,00 euro) e alla specificazione delle obbligazioni garantite.
Con la fideiussione del 30.11.2021 gli attori si sono costituiti fideiussori della società
per le obbligazioni da questa assunte nei confronti della banca, di qualsiasi Parte_4
natura, quali aperture di credito, finanziamenti, negoziazioni di titoli, fino alla
Pagina nr. 13 concorrenza della somma di 20.000,00 euro. La causa del contratto è quella tipica e propria della fideiussione omnibus, in virtù della quale il garante copre, fino alla concorrenza di un determinato importo, i debiti dell'obbligato principale presenti e futuri.
Sulla nullità delle fideiussioni per esistenza di clausole poste in violazione della normativa antitrust
Gli attori contestano ancora la nullità totale delle fideiussioni in quanto, a loro dire, sarebbero redatte su schema negoziale predisposto da ABI che la Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 ha dichiarato contrario alla normativa antitrust.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la eccepita nullità
(che, come si avrà modo di argomentare, non è idonea a travolgere l'intero contratto ma semmai alcune specifiche clausole) può essere riferita alle sole fideiussioni omnibus, in quanto rispondenti al modello ABI, e non già a quelle specifiche.
Come di recente statuito dalla Suprema Corte, infatti, “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Pertanto, l'eccezione potrebbe al più riguardare la fideiussione omnibus del novembre
2021, ma non quella specifica a garanzia del finanziamento.
Anche a voler ritenere che l'intesa anticoncorrenziale travolga tutte le tipologie di contratti a valle, indipendentemente dalla natura “omnibus” o specifica del contratto
(come pure affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità - Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 21841 del 02/08/2024), restano in ogni caso applicabili i noti principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per cui l'eccepita nullità non determina la caducazione dell'intero contratto, ma solo l'invalidità delle clausole
Pagina nr. 14 predisposte secondo l'illegittimo schema negoziale. In particolare, nel dirimere il precedente contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte (Sentenza n. 41994 del
30/12/2021) ha affermato che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Orbene, nel caso di specie, la declaratoria di nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI (2, 5, 8 nella fideiussione 15.6.2021 e 2, 6, 8 nella fideiussione 30.11.2021) non produce nessuna conseguenza in concreto.
Infatti, i contratti restano validi ed efficaci in relazione a tutte le altre pattuizioni, mentre le clausole nulle sono sostituite di diritto dalle norme codicistiche in tema di fideiussione.
Pertanto, da un lato, non si sono verificate le ipotesi di cui alle clausole 2 e 8.
D'altro lato, in relazione all'operatività dell'art. 1957 c.c., va considerato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, recentemente confermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8023 del 25/03/2024),
l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa;
ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.
Tuttavia, nel caso di specie, gli attori non hanno formulato tempestivamente alcuna eccezione di decadenza, che avrebbe dovuto essere promossa nell'atto di citazione in opposizione.
Sulla nullità delle fideiussioni per esistenza di clausole abusive
Gli attori hanno altresì eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina consumeristica, in quanto predisposte su moduli e formulari e contenenti clausole abusive, non oggetto di precisa e individuale trattativa.
Anche tale eccezione è infondata. Sotto un primo profilo, essa è formulata in termini talmente generici da non poter essere valutata in modo appropriato, considerato che non
Pagina nr. 15 è precisato quali clausole sarebbero state apposte senza specifica trattativa e di quali clausole sarebbe lamentata l'illegittimità.
D'altra parte, si ritiene che ai contratti in esame non sia applicabile il Codice del
Consumo. Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre
2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020, cfr. anche in termini
Sez. UU. - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27618 del
03/12/2020).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, deve essere esclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica, considerato che i signori e sono soci al 50% Parte_1 Pt_2
ciascuno della 4 il primo è il suo amministratore unico, ed hanno entrambi Parte_4
concluso le fideiussioni proprio al fine di concludere l'operazione atta ad acquistare l'attività che essi avevano intenzione di gestire e di amministrare.
Sulla nullità delle fideiussioni per eccesso di garanzia
Da ultimo, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per eccesso di garanzia, in quanto ottenute dalla Banca in violazione del divieto sancito dalla normativa istitutiva delle garanzie statali (L. 662/1996) e dai successivi regolamenti attuativi della stessa, tra cui in particolare l'art. 4 par. 4 del D.M. 23/9/2005.
Tale norma, nella formulazione ratione temporis vigente, prevedeva che: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Muovendo da tale dettato, gli attori richiamano una pronuncia del Tribunale di Torino, risalente al 4 luglio 2022, con cui il giudicante ha ritenuto invalida la fideiussione rilasciata da terzi in favore di un istituto di credito, assimilandola a quella bancaria.
Pagina nr. 16 Il ragionamento non può essere condiviso.
Innanzitutto, la disposizione citata, costituendo una deroga al principio generale di libertà negoziale, deve essere interpretata restrittivamente e con rigore.
Dunque, con essa, il legislatore ha chiaramente voluto non già limitare qualsivoglia forma di garanzia concorrente rispetto a quella del Fondo, ma unicamente specifiche categorie, espressamente delineate in garanzie reali, assicurative e bancarie.
La norma non esclude, pertanto, a pena di invalidità, che l'Istituto di credito acquisisca garanzie di tipo diverso da quelle contemplate, e segnatamente le garanzie personali, rilasciate da persone fisiche che si impegnano con il loro patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo.
Tali forme di garanzia devono infatti essere necessariamente tenute distinte da quelle
“assicurative e bancarie” che, differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale di
Torino, sono solo e tipicamente quelle fornite, rispettivamente, da istituti assicurativi e bancari e non già in favore di essi.
D'altra parte, come già affermato dalla giurisprudenza di merito che si intende condividere (Tribunale di Pavia, sentenza 11 luglio 2024) se il legislatore avesse voluto estendere il divieto ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica e onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere a qualificazioni dettagliate quali reali, assicurative, bancarie.
A sostegno dell'interpretazione proposta va, ulteriormente, considerato che nell'adozione del nuovo testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia approvate con DM del 3 ottobre 2022, è stato previsto espressamente che:
“C.4 ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE:
1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie:
a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia…”.
Con l'evidente intento di fugare i dubbi insorti con la previgente disciplina, pertanto, il legislatore ha recepito quanto già ricavabile in via interpretativa dal testo normativo superato, sancendo in via definitiva l'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a copertura delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Pagina nr. 17 Pertanto, si ritiene che, anche sotto tale profilo, l'eccezione attorea formulata ex art. 1418 c.c. non può trovare accoglimento, non avendo la banca opposta contravvenuto ad un obbligo normativamente previsto.
*********
Alla luce di tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico degli opponenti, liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria (limitata alla sola redazione delle memorie) e decisionale
(limitata alla discussione orale, con richiamo ai pregressi atti difensivi).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2024 emesso dal Tribunale di Savona in data
[...]
3.1.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il predetto decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna gli opponenti al pagamento in favore di delle Controparte_3 spese processuali che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 04/02/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 411/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ), Parte_1 C.F._1 [...]
Contr
(C.F./P.IVA ,
4-TEAM Pt_2 C.F._2 CP_2
(C.F./P.IVA ) rappresentati e difesi dall'avv.to COZZA ESTHER, P.IVA_1
come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA, P.IVA_2
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: annullamento contrattuale ex art. 428 e 1425 c.c. – nullità parziale o totale delle fideiussioni
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 24.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Pagina nr. 1 Per parte attrice opponente:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Savona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'ammissione e assunzione di tutte le prove dedotte in atti e, segnatamente, nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. datata 20/6/2024: licenziamento di CTU medico-legale sulle persone degli opponenti e prova per testi;
in via principale e nel merito,
- pronunciare l'annullamento per incapacità naturale ex artt. 1425 II c. e 428 II c.c. dei contratti intercorsi tra e i signori e Controparte_3 Parte_1
ciascuno in proprio e nella qualità, e per l'effetto revocare il decreto Parte_2
ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare che gli esponenti nulla devono a controparte;
in subordine,
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dei contratti intercorsi tra
[...]
e i signori e ciascuno in Controparte_3 Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità, per violazione da parte di delle regole Controparte_3
di correttezza e buona fede e delle regole di comportamento di cui al T.U.B. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare che gli esponenti nulla devono a controparte;
in ulteriore subordine,
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per mancanza di elementi essenziali dei relativi contratti e/o per esistenza di clausole vietate dalla disciplina antitrust, anche previa declaratoria di decadenza di controparte dal diritto di far valere la garanzia, e/o di clausole abusive e/o per eccesso di garanzia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, dichiarare che gli esponenti e nulla Parte_1 Pt_2
devono a controparte;
in ogni caso,
- respingere la domanda di ripetizione dell'indebito, con particolare riferimento ai signori e Parte_1 Pt_2
- respingere la domanda di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese, dei compensi di giudizio e degli accessori di legge”.
Pagina nr. 2 Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista
Previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
E previa, ove d'uopo, concessione del termine per l'avvio della mediazione civile obbligatoria;
1) Respingere le domande proposte da , in proprio e in qualità Parte_1
di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di Controparte_4
( ) e ( in proprio e in qualità di socio P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
Cont di 4-TeAm in quanto inammissibili, improponibili, infondate e comunque CP_2
non provate, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Savona n.
1/2024.
2) In ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, condannare i signori , in proprio e in qualità di amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante pro tempore di ( ) e Controparte_4 P.IVA_1 Pt_2
Cont ( in proprio e in qualità di socio di 4-TeAm al
[...] C.F._2 CP_2
pagamento in favore della , di tutte le somme portate nel Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 1/2024 del Tribunale Civile Savona e/o di quelle meglio viste dal
Tribunale, se del caso anche a titolo di ripetizione di indebito e/o arricchimento senza causa.
3) Con vittoria di spese e compensi legali.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2024, con il quale il Tribunale di Savona in data 3.1.2024 aveva loro ingiunto di pagare solidalmente a Controparte_5
“a) in relazione al rapporto di finanziamento di iniziali € 300.000,00
[...]
l'importo € 270.614,91 per capitale residuo e rate insolute al momento della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,37% dal 12/09/2023 sino al saldo.
b) in relazione al rapporto di conto corrente n. 2208/47, € 12.432,19, oltre interessi convenzionali al tasso del 13% successivi al 1°/10/2023 sino al saldo;
c) in relazione al rapporto di conto corrente per anticipazione pos n. 50065/83 €
6.516,19, oltre gli interessi come indicati in dettaglio nel ricorso” oltre spese.
A sostegno dell'opposizione, i signori (in proprio e quale Parte_1
amministratore unico di ) e hanno esposto che: CP_4 Parte_2
• Essi sono invalidi, portatori di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con diagnosi di sordomutismo.
• Tale invalidità comporta in loro una forma di rilevante debolezza psichica che compromette la comprensione degli atti della vita quotidiana e non consente di rendersi compiutamente conto del significato di operazioni giuridiche complesse;
• Essi comunicano con terzi solo attraverso il linguaggio dei segni o mediante l'ausilio di dispositivo di traduzione scritta automatica;
• Nel 2019 essi erano entrati in contatto con la realtà commerciale del marchio
CremGlassè gestito da Lebon s.r.l., di cui era rappresentante il quale Parte_3
proponeva loro di acquistare un bar gelateria sito in Loano;
• Essendo interessati all'operazione, il sig. li metteva in contatto con persona di Pt_3
sua fiducia, tale consulente finanziario, che li avrebbe seguiti in Persona_1
ogni fase della trattativa, anche in relazione al mutuo per il finanziamento dell'affare;
• Essi costituivano pertanto la società e il 27.7.2021 acquistavano Parte_4 all'esorbitante prezzo di 370.000,00 euro il ramo d'azienda di interesse;
• Per la conclusione dell'operazione, avevano necessità di ricorrere al finanziamento di somme. All'esito di un primo rifiuto da parte di , Controparte_6
Pagina nr. 4 prendevano pertanto contatti, sempre attraverso il consulente , con la filiale di Per_1
Alassio di;
Controparte_3
• L'istituto, in persona del suo direttore di sede , anziché farli Parte_5
desistere, coltivava le trattative e attivava le procedure per la concessione del finanziamento, che veniva deliberato;
• In data 15.6.2021 essi si costituivano fideiussori del mutuo chirografario ottenuto, fino all'importo di 300.000,00 euro.
• Poco dopo, il 25.6.2021, il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia presso ammetteva all'intervento del fondo stesso l'operazione di Controparte_7 finanziamento di 300.000,00 euro, con copertura dell'insolvenza dell'80% e importo massimo garantito 240.000,00 euro.
• In data 1.7.2021, la società rilasciava altresì vaglia cambiario a favore della CP_3
di importo pari alla somma ricevuta, con scadenza a vista e, in data 30.11.2021 lo stesso istituto sottoponeva ai signori e un ulteriore documento con Parte_1 Pt_2
cui si costituivano fideiussori sino alla concorrenza della somma di 20.000,00 euro,
a garanzia dell'adempimento di qualsivoglia obbligazione.
• A far data dal 27.7.2021, la società intraprendeva effettivamente Parte_4
l'attività commerciale relativa al bar di Loano. Tuttavia, i due soci non erano in grado, alla luce del loro handicap, di gestire il bar e di fornire il loro concreto apporto, per cui nel novembre 2022 erano costretti a chiudere l'attività;
• La società non era più in grado di assolvere alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti della banca, che pertanto provvedeva ad escutere le garanzie rilasciate con il decreto impugnato.
Tanto premesso, gli opponenti hanno in primo luogo affermato l'annullabilità dei contratti intercorsi con la ai sensi del combinato disposto degli artt. 1425 co. 2 CP_3
c.c. e 428 co. 2 c.c. Inoltre, hanno sostenuto l'invalidità dei contratti per aver la CP_3
violato le norme relative alla gestione e alla erogazione del finanziamento al debitore principale e quelle inerenti alle relative garanzie. Infatti, sotto un primo profilo avevano coltivato le trattative e poi erogato il finanziamento a soggetti che erano visibilmente in uno stato di fragilità cognitiva, senza neppure ricorrere all'ausilio di un apposito interprete per sordomuti.
Pagina nr. 5 Sotto altro profilo: - la fideiussione del 15.6.2021 era nulla in quanto non contenente il requisito essenziale dell'importo massimo garantito nel contratto;
- la fideiussione del
30.11.2021 era invalida per difetto di causa;
- entrambe le fideiussioni erano redatte su schema negoziale predisposto da ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust;
- le clausole abusive non erano state oggetto di specifica individuale contrattazione con i contraenti, nonostante gli stessi fossero qualificabili come consumatori;
- le fideiussioni inoltre erano nulle in ragione della violazione del divieto della doppia garanzia, sancito dalla normativa istitutiva delle garanzie statali e dei successivi regolamenti attuativi.
Conclusivamente, essi hanno domandato: - in via principale, pronunciare l'annullamento dei contratti intercorsi con per incapacità Controparte_3
naturale dei contraenti;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dei contratti medesimi per violazione da parte della delle regole CP_3
di correttezza e buona fede;
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per mancanza degli elementi essenziali e/o per l'esistenza di clausole vietate dalla disciplina antitrust e/o abusive e/o per eccesso di garanzia. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti nei confronti della controparte
Si è costituita , replicando alle avverse argomentazioni che: Controparte_3
• difettavano i presupposti per l'azione di annullamento, considerato che, in primis, gli attori non avevano fornito neppure un principio di prova in relazione alla dedotta incapacità di stipulare i contratti e, inoltre, mancava del tutto la dimostrazione della malafede della banca;
• La banca aveva condotto le trattative in modo del tutto corretto: infatti, la pratica di finanziamento era stata presentata alla filiale da uno specializzato mediatore creditizio (Gruppo NSA) e i signori e erano direttamente seguiti Parte_1 Pt_2 nell'operazione da un loro consulente di fiducia, dott. , con il quale Persona_1
venivano condivise tutte le comunicazioni;
• Gli opponenti, al momento della richiesta di finanziamento, avevano già sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto del ramo d'azienda, pertanto, si erano già determinati a compiere l'operazione finanziaria;
- all'atto di cessione d'azienda era presente l'interprete, per cui i soci avevano perfettamente inteso il contenuto dell'accordo negoziale, per il quale necessitavano del mutuo richiesto alla banca.
Pagina nr. 6 • Tutti i professionisti che avevano operato nell'interesse dei signori e Parte_1
consulenti, interprete, notaio, non avevano rilevato alcuna criticità sotto il Pt_2
profilo cognitivo e psicologico in capo ai contraenti.
• Le fideiussioni non erano invalide. Innanzitutto, la prima era specifica, a garanzia del mutuo, sicché l'importo massimo garantito era necessariamente corrispondente a quello erogato. La seconda rinveniva la propria causa nella garanzia “omnibus” rispetto a tutte le operazioni bancarie effettuate dai beneficiari.
• Relativamente alla nullità parziale per esistenza di clausole poste in violazione della normativa antitrust, occorreva rilevare, preliminarmente, che gli opponenti avevano omesso l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che l'invocata invalidità non produceva alcun concreto effetto. Inoltre, il tema poteva al più riguardare la fideiussione omnibus di 20.000 euro e non quella specifica.
Ancora, la controparte non aveva offerto alcuna prova che i contratti fossero predisposti su modulo ABI, risalente a ben 16 anni prima.
• La contestazione in relazione all'esistenza di clausole abusive non specificamente sottoscritte era del tutto generica, tenuto peraltro conto che i signori e Parte_1
non potevano essere qualificati alla stregua di consumatori. Pt_2
• Quanto al dedotto abuso di garanzia, il divieto era normativamente previsto solo con riferimento a garanzie reali, assicurative e bancarie, ma non era riferito alle garanzie personali.
Sulla base di tali argomentazioni, la ha concluso per il rigetto dell'opposizione e, CP_3
nel solo caso di accoglimento delle domande avversarie, ha agito per la ripetizione delle somme erogate in favore della società.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per promuovere il procedimento di mediazione.
Espletato correttamente l'adempimento previsto a condizione di procedibilità della domanda, le parti hanno insistito per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
Senza necessità di istruttoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale all'udienza del 24.1.2025.
In tale sede, la controversia è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Pagina nr. 7 ************************
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla domanda di annullamento dei contratti di mutuo e di fideiussione per incapacità naturale dei contraenti
In primo luogo, gli opponenti chiedono disporre l'annullamento dei contratti sottoscritti con (finanziamento e fideiussioni) deducendo il loro stato di Controparte_3 incapacità naturale e la malafede dell'altro contraente.
Ai sensi dell'art. 428 c.c., “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”.
I presupposti dell'azione di annullamento del contratto per incapacità naturale di uno dei contraenti, dei quali la legge richiede la necessaria coesistenza, sono costituiti: 1) dall'incapacità d'intendere e di volere al momento della stipulazione;
2) dalla malafede dell'altro contraente.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, mentre negli atti unilaterali è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, nei contratti è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e della tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità.
Nel caso di specie, si ritiene che gli attori, sui quali grava il relativo onere probatorio, non abbiano fornito adeguata dimostrazione dell'uno e dell'altro dei presupposti di legge.
1) per la configurabilità dello stato di incapacità naturale, come noto, non occorre la prova della totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di
Pagina nr. 8 compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
Dunque, nel caso di specie, gli attori hanno dedotto che la condizione di sordomutismo, nella quale essi pacificamente versano, non avrebbe consentito loro di comprendere appieno il contenuto e gli effetti dei contratti sottoscritti con la banca, tanto più che gli stessi non erano in quei frangenti assistiti da un interprete.
Tuttavia, deve rilevarsi che la condizione di sordomutismo, di per sé, non comporta e non prova un deficit cognitivo tale da menomare significativamente la capacità di autodeterminarsi dei soggetti che ne sono affetti. Se tale invalidità è rilevante ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla l. 104/1992, essa non è però automaticamente correlata ad una menomazione atta ad impedire di valutare il contenuto e gli effetti di un negozio giuridico.
Resta pertanto necessario accertare in concreto se gli attori fossero effettivamente incapaci di intendere e di volere al momento della stipulazione dei contratti contestati.
Occorre allora considerare che:
a) gli attori, pur essendo sordomuti, non sono mai stati inabilitati e pertanto sono presuntivamente capaci di gestire i rispettivi interessi;
b) essi hanno entrambi un lavoro dipendente, il sig. come operaio in una Parte_1
azienda privata operante nel settore chimico, dal 1995; il sig. assunto come Pt_2
giardiniere nel Comune di Imperia dal 1993;
c) il sig. ha ricoperto per lungo tempo il ruolo di presidente della Sezione di Pt_2
Imperia dell'Ente Nazionale Sordi (doc. 15, circostanza inoltre non contestata) ed ha compiuto, seppur in epoca risalente, un atto di compravendita immobiliare nell'ottobre del 2000;
d) il sig. ha compiuto nel corso degli anni, ed anche in epoca prossima alla Parte_1
stipulazione dei contratti contestati, operazioni di straordinaria amministrazione ed in particolare: - acquisti immobiliari nel febbraio 2006, con relativo finanziamento bancario e nel marzo 2014 (docc. n.ri 7, 8 e 9 parte convenuta); - atti di compravendita immobiliare tra il febbraio e il luglio 2021, stipulati innanzi al notaio Dott.
[...]
(cfr. docc. n.ri 10, 11 e 12 parte convenuta), nei quali egli è intervenuto Per_2
personalmente, senza l'ausilio di interprete, dichiarando espressamente di essere in grado di leggere.
Pagina nr. 9 d) muovendo da tali dati iniziali di riferimento, utili a comprendere il contesto socio- culturale nel quale vivevano gli attori, con specifico riguardo ai contratti in contestazione è necessario rilevare che: - innanzitutto, essi già nell'atto di citazione hanno affermato e riconosciuto di essere stati assistiti da un loro consulente di fiducia, dott. , che li aveva seguiti nella gestione dell'operazione ed anche nei Persona_1
contatti con la Banca convenuta (ed infatti appare in copia alle mail scambiate tra le parti). In assenza di allegazioni ed elementi di segno contrario, non può non ritenersi che il professionista, incaricato dagli stessi attori, abbia valutato i loro interessi ed abbia loro spiegato il contenuto e gli effetti dell'intera operazione finanziaria, verificando la capacità di comprenderne il significato;
- nell'atto di cessione di ramo d'azienda, stipulato in epoca quasi contestuale al finanziamento e alle fideiussioni, il sig.
in qualità di rappresentante legale di , era assistito da un Parte_1 Parte_4
interprete e si dichiarava comunque capace di leggere e scrivere. In quel frangente, né il notaio, né l'interprete stesso, hanno mosso rilievo alcuno circa la capacità del soggetto di comprendere il contenuto dell'atto che stava andando a sottoscrivere. Tant'è vero che, anche in questa sede, non è stata messa in dubbio la validità della cessione, ma unicamente dei contratti sottoscritti con la banca.
Ora, considerato che il mutuo e la fideiussione specifica a garanzia dello stesso sono stati sottoscritti nel medesimo arco temporale, non sussistono elementi anche indiziari atti a ritenere che il contraente fosse capace e in grado di comprendere il significato della cessione di ramo d'azienda, ma non del mutuo e delle correlate fideiussioni.
Se è vero che nell'ambito dei contratti bancari i soci non erano assistiti da un interprete,
è anche vero che essi erano pacificamente in grado di leggere e scrivere (come da loro stessi dichiarato) e dunque di esaminare il contenuto degli atti. Tanto più che anche in questa fase erano assistiti da un consulente che curava la corrispondenza con la banca e lo sviluppo dell'istruttoria.
Invero, il finanziamento era necessario e imprescindibile per la conclusione dell'acquisto del ramo d'azienda, che il sig. si era obbligato a perfezionare Parte_1
con contratto preliminare già il 29.1.2020, quando ancora non aveva preso alcun contatto con la banca.
Ed anche in relazione a tale contratto, con cui egli (insieme al socio) si era autodeterminato ad acquistare l'azienda , parte attrice non ha mai messo in Parte_6
Pagina nr. 10 dubbio la validità, limitandosi ad una tanto generica quanto indimostrata contestazione sull'esorbitanza del corrispettivo.
Con più specifico riferimento ai contratti bancari, inoltre, al fine di concludere l'operazione ai quali si erano obbligati, sempre con l'ausilio di un consulente professionista, i soci di , si rivolgevano a società specializzata nel settore Parte_4
(NSA Soluzioni per la finanza), per poter fruire della garanzia concessa da CP_7
per le piccole medie imprese. Controparte_7
Anche l'operatore di tale impresa non rilevò alcuna criticità in relazione alla capacità di autodeterminarsi degli attori, ma anzi ritenne di sottoporre la pratica al direttore di filiale di . Controparte_3
Alla luce di tali elementi, tutti congiuntamente considerati, deve escludersi che al momento della sottoscrizione dei contratti di finanziamento e di fideiussione, gli attori fossero incapaci di intendere e di volere.
Del resto, la documentazione medica prodotta non aiuta in senso contrario. Da una parte, le attestazioni di invalidità INPS (risalenti al 2013-2014) certificano unicamente la condizione di sordomutismo, ma non rilevano nessuna menomazione cognitiva.
Tant'è vero che gli attori hanno sempre provveduto autonomamente ai propri interessi, non sono mai stati inabilitati, ed ancora attualmente sono capaci di agire (come dimostra la stessa proposizione della causa a mezzo di difensore dai medesimi incaricato).
D'altra parte, in atti non si rinviene alcun documento medico attestante l'effettiva condizione cognitiva degli attori per tutto il successivo arco temporale, non risulta che gli stessi si avvalessero di cure farmacologiche, non è in alcun modo documentata una degenerazione della patologia con decadimento di natura cognitiva.
Le uniche ulteriori certificazioni mediche sono risalenti al 2024 (in epoca immediatamente anteriore all'instaurazione del giudizio) e consistono in relazioni peritali di parte, che diagnosticano un attuale disturbo neurocognitivo di grado medio ed un disturbo depressivo. Tuttavia, le stesse consulenze di parte non si spingono, in nessuna parte, a fornire un giudizio tecnico sulla capacità dei soggetti a stipulare i contratti, men che meno in epoca ormai risalente a quattro anni or sono.
Per tale ragione, la consulenza tecnica richiesta da parte attrice è stata ritenuta superflua, reputandosi che il perito sarebbe stato chiamato ad effettuare una valutazione in assenza di elementi documentali medici da interpretare, in relazione ad un frangente temporale specifico passato, e dunque fondato su mere supposizioni, di natura esplorativa.
Pagina nr. 11 2) già escluso lo stato di incapacità degli attori, non si ritiene superfluo aggiungere che, in ogni caso, è rimasta del tutto indimostrata la malafede della Banca convenuta nella stipulazione dei contratti di finanziamento e di fideiussione.
Innanzitutto, dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, risulta che l'operazione di finanziamento è stata istruita in modo ordinario: - la valutazione sulla concedibilità del mutuo è stata effettuata sulla base della documentazione presentata da impresa specializzata nel settore (NSA); - è stata attesa l'approvazione della garanzia da parte di;
- la banca ha erogato le somme mutuate consentendo la Controparte_7 conclusione dell'operazione commerciale, di cui non è stata contestata neppure in questa sede la validità, ma solo la non convenienza valutata ex post;
- all'epoca della stipulazione, alla quale necessariamente occorre riferirsi per verificare la sussistenza della condizione soggettiva, il contratto di finanziamento non poteva in alcun modo ritenersi pregiudizievole o svantaggioso per gli attori, perché esso anzi ha consentito loro di finalizzare l'operazione economica commerciale di acquisto di ramo d'azienda, alla quale si erano già obbligati, e ad iniziare ad esercitare l'attività commerciale.
Del resto, non è neppure allegato che la abbia profittato della condizione di CP_3
incapacità degli attori per conseguire un proprio indebito vantaggio o che abbia applicato al mutuo condizioni contrattuali svantaggiose o ingiuste.
L'istituto si è limitato a rilasciare un mutuo per una operazione commerciale di cui non
è contestata la legittimità e la fattibilità sul piano economico, ed a richiedere legittimamente garanzie a tutela del proprio credito.
Al riguardo, non si ritiene che la volontà della banca di acquisire una garanzia ulteriore Contr fideiussoria rispetto a quella rilasciata da sia indice di una condotta abusiva, poiché in primo luogo è consentita dalla legge (come si avrà modo oltre di approfondire); inoltre, in quanto la garanzia statale lascia scoperta una parte delle somme finanziate;
infine, poiché si tratta di condotta posta in essere ordinariamente, che non denota una volontà di approfittamento, ma semmai l'esigenza di rientrare integralmente delle somme finanziate.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda di annullamento dei contratti ai sensi degli artt.
1425 e 428 c.c. deve essere rigettata.
Sulla invalidità dei contratti per la violazione delle regole di correttezza e buona fede
Pagina nr. 12 Per gli stessi motivi, non può essere accolta la domanda della non meglio specificata
“invalidità” dei contratti per violazione delle regole di correttezza e buona fede e delle regole di comportamento di cui al TUB. Al riguardo, occorre considerare, da un lato, che la violazione di norme di comportamento non determina l'invalidità del contratto ma dà luogo a pretesa risarcitoria (domanda non svolta nel presente giudizio); d'altro lato, che neppure sono state citate le norme di settore delle quali si pretende l'avvenuta violazione, sicché la estrema genericità della domanda non ne consente una valutazione che si discosti dalle considerazioni già sopra svolte in relazione alla legittimità della condotta della banca.
Sulla nullità delle fideiussioni per difetto degli elementi essenziali dei relativi contratti.
Gli attori hanno, poi, invocato la nullità delle fideiussioni: - in relazione alla prima del
15.6.2021, in quanto non contenente un elemento essenziale del contratto, ovvero l'indicazione dell'importo massimo garantito;
- quella del 30.11.2021 perché priva di causa, mancando l'indicazione del rapporto sottostante per il quale la garanzia sarebbe stata prestata.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
- Nel contratto del 15.6.2021 è espressamente previsto che “premesso che in data
15.06.21 codesta azienda ha deliberato un mutuo chirografario di Euro 300.000,00 a fv Cont CP_ della società 4-TeAm con sede legale in Loano -P.za Massena, 13 17025
(SV)…con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del predetto mutuo chirografario nei confronti di codesta azienda per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione”. All'art. 1 è inoltre specificato che “la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.
È pertanto evidente che, pur in quanto non sia espresso in termini numerici l'importo garantito, esso è immediatamente ricavabile alla luce del riferimento al rapporto principale, all'ammontare dello stesso (300.000,00 euro) e alla specificazione delle obbligazioni garantite.
Con la fideiussione del 30.11.2021 gli attori si sono costituiti fideiussori della società
per le obbligazioni da questa assunte nei confronti della banca, di qualsiasi Parte_4
natura, quali aperture di credito, finanziamenti, negoziazioni di titoli, fino alla
Pagina nr. 13 concorrenza della somma di 20.000,00 euro. La causa del contratto è quella tipica e propria della fideiussione omnibus, in virtù della quale il garante copre, fino alla concorrenza di un determinato importo, i debiti dell'obbligato principale presenti e futuri.
Sulla nullità delle fideiussioni per esistenza di clausole poste in violazione della normativa antitrust
Gli attori contestano ancora la nullità totale delle fideiussioni in quanto, a loro dire, sarebbero redatte su schema negoziale predisposto da ABI che la Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 ha dichiarato contrario alla normativa antitrust.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la eccepita nullità
(che, come si avrà modo di argomentare, non è idonea a travolgere l'intero contratto ma semmai alcune specifiche clausole) può essere riferita alle sole fideiussioni omnibus, in quanto rispondenti al modello ABI, e non già a quelle specifiche.
Come di recente statuito dalla Suprema Corte, infatti, “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Pertanto, l'eccezione potrebbe al più riguardare la fideiussione omnibus del novembre
2021, ma non quella specifica a garanzia del finanziamento.
Anche a voler ritenere che l'intesa anticoncorrenziale travolga tutte le tipologie di contratti a valle, indipendentemente dalla natura “omnibus” o specifica del contratto
(come pure affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità - Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 21841 del 02/08/2024), restano in ogni caso applicabili i noti principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per cui l'eccepita nullità non determina la caducazione dell'intero contratto, ma solo l'invalidità delle clausole
Pagina nr. 14 predisposte secondo l'illegittimo schema negoziale. In particolare, nel dirimere il precedente contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte (Sentenza n. 41994 del
30/12/2021) ha affermato che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Orbene, nel caso di specie, la declaratoria di nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI (2, 5, 8 nella fideiussione 15.6.2021 e 2, 6, 8 nella fideiussione 30.11.2021) non produce nessuna conseguenza in concreto.
Infatti, i contratti restano validi ed efficaci in relazione a tutte le altre pattuizioni, mentre le clausole nulle sono sostituite di diritto dalle norme codicistiche in tema di fideiussione.
Pertanto, da un lato, non si sono verificate le ipotesi di cui alle clausole 2 e 8.
D'altro lato, in relazione all'operatività dell'art. 1957 c.c., va considerato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, recentemente confermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8023 del 25/03/2024),
l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa;
ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.
Tuttavia, nel caso di specie, gli attori non hanno formulato tempestivamente alcuna eccezione di decadenza, che avrebbe dovuto essere promossa nell'atto di citazione in opposizione.
Sulla nullità delle fideiussioni per esistenza di clausole abusive
Gli attori hanno altresì eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina consumeristica, in quanto predisposte su moduli e formulari e contenenti clausole abusive, non oggetto di precisa e individuale trattativa.
Anche tale eccezione è infondata. Sotto un primo profilo, essa è formulata in termini talmente generici da non poter essere valutata in modo appropriato, considerato che non
Pagina nr. 15 è precisato quali clausole sarebbero state apposte senza specifica trattativa e di quali clausole sarebbe lamentata l'illegittimità.
D'altra parte, si ritiene che ai contratti in esame non sia applicabile il Codice del
Consumo. Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre
2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020, cfr. anche in termini
Sez. UU. - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27618 del
03/12/2020).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, deve essere esclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica, considerato che i signori e sono soci al 50% Parte_1 Pt_2
ciascuno della 4 il primo è il suo amministratore unico, ed hanno entrambi Parte_4
concluso le fideiussioni proprio al fine di concludere l'operazione atta ad acquistare l'attività che essi avevano intenzione di gestire e di amministrare.
Sulla nullità delle fideiussioni per eccesso di garanzia
Da ultimo, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per eccesso di garanzia, in quanto ottenute dalla Banca in violazione del divieto sancito dalla normativa istitutiva delle garanzie statali (L. 662/1996) e dai successivi regolamenti attuativi della stessa, tra cui in particolare l'art. 4 par. 4 del D.M. 23/9/2005.
Tale norma, nella formulazione ratione temporis vigente, prevedeva che: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Muovendo da tale dettato, gli attori richiamano una pronuncia del Tribunale di Torino, risalente al 4 luglio 2022, con cui il giudicante ha ritenuto invalida la fideiussione rilasciata da terzi in favore di un istituto di credito, assimilandola a quella bancaria.
Pagina nr. 16 Il ragionamento non può essere condiviso.
Innanzitutto, la disposizione citata, costituendo una deroga al principio generale di libertà negoziale, deve essere interpretata restrittivamente e con rigore.
Dunque, con essa, il legislatore ha chiaramente voluto non già limitare qualsivoglia forma di garanzia concorrente rispetto a quella del Fondo, ma unicamente specifiche categorie, espressamente delineate in garanzie reali, assicurative e bancarie.
La norma non esclude, pertanto, a pena di invalidità, che l'Istituto di credito acquisisca garanzie di tipo diverso da quelle contemplate, e segnatamente le garanzie personali, rilasciate da persone fisiche che si impegnano con il loro patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo.
Tali forme di garanzia devono infatti essere necessariamente tenute distinte da quelle
“assicurative e bancarie” che, differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale di
Torino, sono solo e tipicamente quelle fornite, rispettivamente, da istituti assicurativi e bancari e non già in favore di essi.
D'altra parte, come già affermato dalla giurisprudenza di merito che si intende condividere (Tribunale di Pavia, sentenza 11 luglio 2024) se il legislatore avesse voluto estendere il divieto ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica e onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere a qualificazioni dettagliate quali reali, assicurative, bancarie.
A sostegno dell'interpretazione proposta va, ulteriormente, considerato che nell'adozione del nuovo testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia approvate con DM del 3 ottobre 2022, è stato previsto espressamente che:
“C.4 ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE:
1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie:
a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia…”.
Con l'evidente intento di fugare i dubbi insorti con la previgente disciplina, pertanto, il legislatore ha recepito quanto già ricavabile in via interpretativa dal testo normativo superato, sancendo in via definitiva l'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a copertura delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Pagina nr. 17 Pertanto, si ritiene che, anche sotto tale profilo, l'eccezione attorea formulata ex art. 1418 c.c. non può trovare accoglimento, non avendo la banca opposta contravvenuto ad un obbligo normativamente previsto.
*********
Alla luce di tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico degli opponenti, liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria (limitata alla sola redazione delle memorie) e decisionale
(limitata alla discussione orale, con richiamo ai pregressi atti difensivi).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2024 emesso dal Tribunale di Savona in data
[...]
3.1.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il predetto decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna gli opponenti al pagamento in favore di delle Controparte_3 spese processuali che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 04/02/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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