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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/10/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11629/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VITALI ELISA
ATTORE/I contro
e (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRAZIOSI DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI Controparte_3 P.IVA_2
MICHELE CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, in merito, come da atto di citazione;
in via istruttoria, come da memorie integrative.
- e come da note conclusive Controparte_1 Controparte_2 autorizzate (“In via principale: Voglia l'Ill. mo Giudice adito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti delle comparenti Controparte_1 ed Voglia l'Ill. mo Giudice adito limitare la condanna nei limiti del
[...] Controparte_2 provato fermi in ogni caso scoperti e massimali previsti dalla polizza 1/34055/80/186094894.
In via di ulteriore subordine: Quanto alla domanda proposta in via subordinata nei confronti di nella non creduta ipotesi di accoglimento della stessa e nella non Controparte_3 creduta ipotesi di condanna solidale delle comparenti, Voglia l'Ill. mo Giudice adito concedere a e/o da regresso nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 per le somme che dovessero da loro essere corrisposte al Sig. per la
[...] Pt_1 responsabilità di In ogni caso con vittoria di spese competenze ed Controparte_3 onorari”)
- come da note conclusive del 6.6.25 (“CONCLUSIONI Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale: - accertare e dichiarare, per pagina 1 di 11 tutti i motivi esposti, l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande proposte nei confronti di e, per l'effetto, respingerle integralmente, anche ai sensi dell'art. Controparte_3
1227, 2 comma, c.c.; - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di regresso proposta nei confronti di e, Controparte_3 per l'effetto, respingerla integralmente;
in via subordinata - in ragione di tutte le considerazioni esposte, anche ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. ridurre il quantum delle pretese attoree limitatamente a quanto verrà accertato in corso di causa e, comunque, entro i limiti di polizza, addebitando a la sola quota di responsabilità ad essa Controparte_3 eventualmente imputabile;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, si reitera - la richiesta di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, al momento della stipula da parte del sig. delle prime polizze “Sanicard” per sé e per il figlio con Pt_1 decorrenza dal 29.5.2018 al 29.5.2019, nonché ai successivi rinnovi, il sig. veniva Pt_1 informato del contenuto del contratto, tra cui che la prestazione, nonché la fatturazione della relativa spesa dovevano avvenire in vigenza di polizza? 2) Vero che, durante la stipula delle prime polizze “Sanicard” per sé e per il figlio con decorrenza dal 29.5.2018 al 29.5.2019, nonché ai successivi rinnovi, il sig. veniva informato che al momento in cui si sarebbe Pt_1 verificata una circostanza dalla quale sarebbe potuto conseguire un esborso per spese mediche avrebbe dovuto contattare l'Agenzia , anche al fine di suggerirgli un centro CP_4 convenzionato e godere integralmente della copertura? Si indica quale testimone il sig.
[...]
presso - a prova contraria, la richiesta di prova per testi sui Tes_1 Controparte_3 capitoli di prova formulati da parte attrice nella memoria ex art. 171ter c.p.c. n. 2 e sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. veniva informato sulla possibilità di Pt_1 stipulare prodotti per il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito di malattia o infortunio con copertura pluriennale? 2) Vero che il sig. ha sempre manifestato, anche Pt_1 in occasione della stipula della polizza “Sanicard” con decorrenza dal 29.5.2021al 29.5.2022, la volontà di stipulare polizze della durata di un anno, rifiutando di vincolarsi automaticamente ogni anno? Si indica, anche a prova contraria, quale testimone il sig. presso Testimone_1
). Controparte_3
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio , - Parte_1 Controparte_1 CP_2
e con al fine di vedersi riconosciuta l'operatività
[...] Controparte_3 della polizza n. 186094894 con riferimento al sinistro n. 13168067/4895361/2023 CP_2 nonché il relativo risarcimento per una somma complessiva di € 36.324,95, segnatamente rassegnando le seguenti conclusioni: <IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 186094894 con riferimento al sinistro Unisalute n. 13168067/4895361/2023 di cui al presente atto nonché quindi, Accertare e dichiarare
e/o Unisalute, ciascuna per quanto di propria competenza, in via solidale, parziaria CP_1 od alternativa tra loro, tenute a manlevare il Signor per quanto da lui sborsato in Pt_1 ragione dei fatti oggetto del presente atto e del sinistro Unisalute n. 13168067/4895361/2023 in forza della polizza n. 186094894 e quindi Dichiarare tenute e quindi condannare le stesse al pagamento in favore del Signor di € 36.324,95 ovvero pari a: - € 36,15 prestazione Pt_1 ecocolordoppler del 30 marzo 2023 (rif. doc. 5); - € 205,00 ecocardiografia transesofagea del
5 giugno 2023 (rif. doc. 11-e); - € 34.800,00 intervento di plastica valvolare presso RI IA AL (rif. doc. 11- d); - € 1.000,00 procedura diagnostica coronografica post- operatoria del 1° agosto 2023 (rif. doc. 11- c); - € 7,80 esame ematico del 4 agosto 2023 (rif. doc. 11-f); - € 18,00 esame ematico del 6 settembre 2023 (rif. doc. 11-g); - € 53,00 radiografia torace del 6 settembre 2023 (rif. doc. 11 - h); - € 205,00 visita cardiologica del 6 settembre
2023 (rif. doc. 11 - i); oltre interessi legali dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la C.F.: , con sede in San Controparte_3 P.IVA_2 Giovanni in Persiceto (Bologna) responsabile per la violazione dell'art. 1337 c.c., e per l'effetto Dichiarare tenuta e quindi condannare la in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del corrispondente danno, da liquidarsi ai sensi dell'art. 1223 c.c. nell'importo di € 36.324,95 ut supra calcolato o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo>>.
2. In particolare, l'odierno attore rappresenta: a. di avere stipulato, in data 29 maggio 2022, una polizza assicurativa con
[...]
tramite l' che prevedeva la Controparte_1 Controparte_5 copertura delle spese mediche per malattia e infortunio, anche in caso di colpa grave, includendo ricovero, alta specializzazione e cure oncologiche. L'attore era un imprenditore sulla cinquantina che, fin dal 2016, stipulava regolarmente polizze sanitarie per sé e i propri familiari con la medesima compagnia, e tramite la stessa agenzia stipulava anche le polizze aziendali per la società Bimac S.r.l., di cui era Presidente. La polizza in questione aveva durata annuale a partire dal 29 maggio 2022 ed il premio previsto era pari a € 1.229,56 con formula completa (garanzia base + garanzia “plus”); polizza che, non veniva rinnovata alla scadenza del 29 maggio 2023. Dal 2016, l'attore stipulava sempre polizze annuali, senza che gli venisse mai proposta l'opzione di una polizza pluriennale, nonostante esistesse. b. L'attore, fino a marzo 2023, non usufruiva mai della copertura, godendo sempre di buona salute, ma in quel mese, gli veniva diagnosticato un prolasso della valvola mitralica.
Gli eventi clinici si susseguivano così:
a) a marzo 2023, il medico di base prescriveva un ecocolordoppler;
b) l'attore prenotava l'esame per il 16 maggio, da cui emergeva la patologia;
c) il 20 maggio si sottoponeva a visita specialistica presso Villa Torri AL, dove il cardiochirurgo prescriveva un intervento, inizialmente fissato per il 5 giugno. A causa pagina 3 di 11 degli eventi alluvionali che colpivano la zona di Ravenna, l'intervento veniva posticipato al 26 luglio 2023. Il 24 maggio 2023, l'attore chiedeva l'apertura del sinistro presso l'agenzia assicurativa, rappresentato dal Sig. il quale negava Tes_1 immediatamente l'operatività della polizza per l'intervento, anticipando anche il mancato rinnovo della stessa a causa della patologia emersa. Il 7 giugno 2023, l'attore riceveva il preventivo dell'intervento presso il RI IA AL. Il Sig. si Tes_1 impegnava a predisporre una bozza di reclamo da inviare alla compagnia, ma non inoltrava lui stesso la richiesta, nonostante all'interno della bozza si affermasse che l'assicuratore aveva proposto una nuova polizza per coprire l'intervento. L'attore modificava il testo, eliminando tale riferimento, ritenendolo scorretto, e inviava la versione definitiva il 13 luglio. Il 27 luglio 2023, l'attore si sottoponeva all'intervento a proprie spese, venendo dimesso il 2 agosto.
c. Da quel momento, si sviluppava un fitto carteggio con che continuava a CP_1 negare la copertura, dichiarando che l'evento non era coperto poiché la diagnosi risaliva a prima della scadenza e il ricovero era programmato per dopo;
l'attore (tramite legale) ribadiva che la malattia era insorta durante la vigenza della polizza e doveva ritenersi coperta;
replicava che oggetto della copertura era il ricovero, non la malattia, CP_1
e che esso doveva avvenire durante la validità contrattuale;
i legali dell'attore contestavano tale interpretazione, sostenendo che la malattia fosse il fatto presupposto del sinistro e che tutte le conseguenze successive rientrassero nella copertura;
CP_1 replicava nuovamente, affermando che la diagnosi effettuata in costanza della vecchia polizza impediva la stipula di una nuova copertura e che, essendo l'intervento avvenuto dopo la scadenza, non poteva essere indennizzato. A fronte del perdurante diniego, l'attore presentava istanza di mediazione il 6 febbraio 2024, ma le parti convenute non vi partecipavano. In diritto l'attore sostiene:
- l'applicabilità dell'art. 1370 e di aver stipulato il contratto in qualità di consumatore, godendo perciò della tutela dell'interpretatio contra stipulatorem; tale principio si applica in presenza di clausole ambigue, per tutelare il contraente debole. Infatti, nei contratti assicurativi le clausole predisposte dall'assicuratore si interpretano, in caso di dubbio, a favore dell'assicurato. L'articolo 2.1 della polizza indicherebbe, inoltre, in tesi attorea, che la CO si obbligava a indennizzare in caso di malattia o infortunio avvenuti durante la vigenza del contratto, ritenendo di riferirsi all'evento (malattia/infortunio), non alle spese. Qualora la CO avesse voluto limitare la copertura solo alle spese sostenute durante la vigenza del contratto, avrebbe dovuto esprimersi diversamente, specificando esplicitamente anche un vincolo temporale sulle spese stesso, escludendo quindi che l'indennizzo fosse legato a un doppio requisito temporale (evento e spesa);
- che un'interpretazione coerente con buona fede e con lo scopo tipico del contratto dovrebbe includere tutte le spese necessarie per curare la malattia, evidenziando che, in caso contrario non avrebbe mai stipulato annualmente la polizza se avesse saputo che le spese successive alla diagnosi (pur effettuata in corso di contratto) non sarebbero state coperte. La logica imporrebbe che una copertura così strutturata avrebbe escluso molte patologie a decorso lungo, rendendo la polizza inefficace rispetto alle esigenze del consumatore;
- che in ogni caso l'interpretazione della clausola da parte della CO (cioè che anche le spese debbano ricadere entro la vigenza del contratto), risulterebbe abusiva, ai sensi del Codice del Consumo (art. 33 e 35 d.lgs. 206/2005). Non essendoci stata alcuna trattativa individuale su tale clausola, essa avrebbe creato un significativo squilibrio in danno del consumatore;
– che, con un criterio di ragionevolezza, poche malattie avrebbero potuto esaurirsi nel corso di un solo anno;
la maggior parte, specie quelle gravi o oncologiche, richiede cure e spese protratte pagina 4 di 11 nel tempo. Di conseguenza, la clausola avrebbe escluso di fatto gran parte delle malattie, senza dichiararlo espressamente, risultando così vessatoria e contraria a buona fede.
Chiede, pertanto, dichiararsi la nullità parziale della clausola ex art. 36, 3° comma, Codice del Consumo, con effetti solo a sfavore della CO e senza pregiudizio per l'attore, affinché la polizza sia considerata efficace anche per le spese successive alla scadenza, purché originate da una malattia diagnosticata durante la vigenza del contratto.
Sostiene, inoltre, parte attrice che:
- l'interpretazione proposta dalla CO sarebbe erronea e illogica, anche in considerazione della durata contrattuale prevista dalla polizza. Quest'ultima, infatti, prevedeva sia una formula annuale, sia una poliennale (almeno biennale), a parità di condizioni generali, salvo il premio. Tuttavia, al Signor veniva sempre offerta solo l'opzione annuale (qualora egli avesse Pt_1 stipulato una polizza quinquennale, infatti, e la malattia fosse insorta nel primo anno, la copertura avrebbe, comunque, garantito il rimborso delle spese successive, poiché la
CO non avrebbe potuto recedere a causa della malattia e avrebbe dovuto indennizzare ogni spesa connessa);
- da questo scenario sarebbe emerso un significativo squilibrio contrattuale, sia all'interno della stessa tipologia di contratto (durata annuale più onerosa in proporzione rispetto a quella pluriennale), sia tra diversi contraenti (disparità di trattamento ingiustificata). Inoltre, osservava che il premio richiesto dalla CO era calcolato su base annuale, mentre – secondo l'interpretazione avversaria – la copertura effettiva risulterebbe inferiore all'anno, così confermando il carattere abusivo della clausole.
Allega sul punto decisioni della S.C. che ribadirebbero che anche le clausole ambigue o non comprensibili possono essere considerate vessatorie, se generano uno squilibrio significativo a danno del consumatore, anche se riguardano oggetto o corrispettivo del contratto.
- l'accertamento dell'abusività, quindi, avrebbe avuto carattere protettivo e avrebbe imposto una lettura favorevole al Signor Pt_1
- anche altre clausole erano ambigue come: a) L'art. 3 della nota informativa illustrava le coperture disponibili, distinguendo tra formule
“Completa” e “Grandi Interventi”, ma senza mai chiarire esplicitamente quando le spese dovevano essere sostenute per essere coperte;
b) nella sezione dedicata alla “Garanzia base”, si ammetteva la copertura anche delle spese sostenute 120 giorni prima e dopo il ricovero, confermando implicitamente l'assenza di un vincolo temporale rigido sulle spese rispetto alla durata della polizza;
c) solo nel glossario si definiva il “sinistro” come le prestazioni sanitarie effettuate e fatturate durante la validità contrattuale. Tuttavia, il contratto non specificava chiaramente che le spese dovevano verificarsi entro la scadenza della polizza per essere indennizzabili.
- da ciò si dedurrebbe che, se originate da una malattia insorta in corso di polizza, le spese dovrebbero, comunque, essere coperte, indipendentemente dal momento del loro sostenimento. L'attore sostiene, quindi, che:
- la norma dell'art. 166 d. lgs 209/05 imporrebbe all'assicuratore di redigere il contratto in modo chiaro ed esauriente e che le clausole limitative di diritti o garanzie dovrebbero essere evidenziate con particolare cura;
in caso contrario, si presumerebbe che l'assicurato non ne abbia avuto conoscenza effettiva;
- la violazione di tali obblighi comporterebbe responsabilità risarcitorie per l'assicuratore, configurandosi come violazione di una regola di condotta. L'attore, infatti, non era stato messo in condizione di comprendere i limiti della copertura, che non erano stati evidenziati in modo adeguato, e per questo non avrebbe stipulato il contratto se ne fosse stato consapevole. La giurisprudenza (Cass. 15598/2019) confermerebbe, in tesi attorea, che la violazione dell'art. 166
pagina 5 di 11 non produce nullità automatica della clausola, ma può comportare responsabilità risarcitoria per lesione del principio di buona fede;
- alla luce dei criteri interpretativi dettati dal Codice Civile (artt. 1362-1365 c.c.), il contratto dovrebbe essere interpretato nel senso più favorevole al contraente. Le parti, infatti, intendevano garantire una copertura assicurativa continua, che non presentasse lacune tra una polizza e l'altra. L'intento comune doveva essere valorizzato, e la CO avrebbe dovuto esplicitare eventuali limiti alla copertura post-scadenza, cosa che non era avvenuta;
- l'interpretazione sistematica ed estensiva del contratto porterebbe alla conclusione che la copertura dovrebbe valere anche per le spese successive alla scadenza, purché relative a un evento avvenuto durante il periodo di validità della polizza. In subordine, afferma che, nell'ipotesi in cui si fosse accolta la tesi della CO, la responsabilità sarebbe ricaduta sulla e sul suo collaboratore, il sig. Controparte_3 Tes_1 che dal 2016 aveva proposto al cliente contratti annuali senza tacito rinnovo, mai prospettando opzioni più vantaggiose o poliennali. L'intermediazione si basava su un rapporto fiduciario, ma riteneva che la avesse agito per proprio vantaggio, ignorando l'obbligo di consulenza CP_3 previsto dall'art. 106 del d.lgs. 209/2005. Addirittura, nella fase esecutiva del contratto, si proponeva un'assicurazione riferita al solo esito di un intervento già programmato, in violazione delle regole del contratto e della buona fede. Infine, afferma che la Controparte_3 risponderebbe in solido per i danni arrecati dal proprio collaboratore, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. 209/05. 3. Si è costituita chiedendo in via principale il rigetto delle domande Controparte_3 attoree ed esponendo che la polizza n. 186094894 Unipolsai Salute spese mediche Sanicard, con scadenza in data 29.5.2023:
- aveva ad oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato per visite mediche specialistiche e ricoveri conseguenti a Infortuni e Malattie;
- in data 25.5.2023, il sig. si era recato presso la sede dell' Pt_1 Parte_2 [...]
mediante la quale aveva stipulato la predetta polizza, chiedendo di denunciare i CP_3 fatti alla CO che comunicava il proprio diniego all'attivazione della copertura richiesta, poiché, alla data dell'intervento (26.7.2023) ed alla fatturazione del medesimo la polizza non sarebbe stata operativa, in quanto scaduta prima di detta data (29.5.2023); né si sarebbe potuta rinnovare, poiché il rischio si era già verificato. Sull'an debeatur sostiene di essere estranea al rapporto contrattuale tra il Controparte_3 sig. e e, pertanto, non può essere ritenuta responsabile per eventuali Pt_1 CP_1 inadempimenti.
Contesta con fermezza le accuse mosse dall'attore, ritenendole infondate e prive di riscontro poiché a suo dire, aveva sempre agito con diligenza e correttezza, limitandosi a svolgere il proprio ruolo nella fase di stipula del contratto. Le imputazioni mosse, ovvero quella di aver indotto a stipulare una polizza sconveniente ed ad alto rischio e quella di aver Pt_1 successivamente proposto una copertura sul solo esito dell'intervento, venivano considerate non solo infondate, ma anche del tutto prive di prova. L'Agenzia afferma che l'esigenza di fosse unicamente quella di coprire spese mediche Pt_1 in caso di infortunio o malattia e proprio a tale esigenza riteneva che il prodotto assicurativo proposto rispondesse perfettamente e per questo veniva proposta la “Formula Completa” con garanzie aggiuntive, adeguate a garantire copertura piena. Il contratto, a detta dell' era proporzionato e vantaggioso: a fronte di un premio CP_5 annuale di circa € 1.230, l'assicurato avrebbe potuto coprire spese anche cinquanta volte superiori. Inoltre, afferma che il sig. era perfettamente consapevole della durata annuale Pt_1 senza rinnovo automatico e che aveva rinnovato volontariamente la polizza per cinque anni, senza mai sollevare contestazioni, senza aver mai chiesto modifiche contrattuali o rappresentato pagina 6 di 11 altre esigenze;
di conseguenza, ogni accusa circa la mancata proposta di una polizza pluriennale sarebbe da considerarsi priva di fondamento. Anche il dovere informativo dell'intermediario doveva incontrare il limite della diligenza dell'assicurato stesso, il quale avrebbe l'onere di informarsi sul contratto firmato;
negligenza che interromperebbe ogni possibile nesso causale con la condotta dell'intermediario (ai sensi dell'art. 1227 c.c.). In ogni caso, l' sostiene che nessuna somma possa essere da essa dovuta, sia per CP_5 assenza di responsabilità, sia perché non era stato chiesto, né dimostrato alcun danno precontrattuale legato a spese o occasioni perse. Quanto all'addebito relativo alla presunta proposta di una polizza riferita solo all'esito dell'intervento, nega decisamente ogni responsabilità in quanto non vi sarebbe prova della proposta, né del danno che da essa sarebbe derivato.
Contesta la rilevanza del documento 9 prodotto dalla controparte, ritenendolo irrilevante e volto solo a dimostrare la disponibilità dell' ad assistere il cliente. CP_5 Sul quantum debeatur, anche prescindendo dal merito, l' contesta, comunque, la CP_5 debenza della somma richiesta (€ 36.324,95), ritenendo che qualsiasi rimborso sarebbe spettato alla sola contraente effettiva del contratto. CP_1
Ribadisce che la polizza proposta era pienamente adeguata, sottoscritta consapevolmente e rinnovata per anni dal sig. e che nessuna prova era stata offerta rispetto a ipotetici danni Pt_1 derivanti da responsabilità precontrattuale. Infine, contesta l'idea che la semplice proposta – mai concretizzatasi – di una polizza sull'esito dell'intervento possa generare danno;
il contratto non era stato perfezionato e, quindi, non aveva prodotto effetti né, tantomeno, pregiudizi risarcibili.
4. Si sono costituite parimenti ritualmente in giudizio Controparte_1
e (d'ora innanzi per brevità anche solo , o
[...] Controparte_2 CP_6 CP_1
“convenute”), sostenendo che, secondo le clausole contrattuali applicabili, le spese mediche potevano essere rimborsate o indennizzate solo se avvenute e fatturate durante il periodo di validità della polizza. Nel caso di quasi tutte le spese risultavano fatturate dopo la Pt_1 scadenza della polizza (29.05.2023), e per questo non potevano ritenersi coperte, salvo una singola fattura di €36,15. Evidenziano che l'attore ha prodotto un fascicolo di condizioni generali diverso da quello effettivamente richiamato nel contratto. produce, quindi, la versione aggiornata (ed. CP_1
01.08.2019), da cui emergerebbe chiaramente che la copertura riguarda solo spese sanitarie dovute a malattia o infortunio, avvenute e fatturate entro il periodo di efficacia della polizza.
Ribadisce che, secondo le condizioni contrattuali, per poter accedere all'indennizzo era necessario che: 1) la malattia o l'infortunio dovevano essersi verificati nel periodo di validità della polizza;
2) le prestazioni sanitarie dovevano essersi svolte entro tale periodo;
3) le relative fatture dovevano essere emesse entro lo stesso arco temporale.
Il glossario contrattuale, parte integrante del contratto, definisce, secondo le convenute suddette, con precisione il concetto di “sinistro” come evento sanitario avvenuto e fatturato durante l'efficacia della polizza. Pertanto, sostiene che la polizza non prevede alcuna ultrattività e che non è possibile CP_1 estendere la garanzia a spese sostenute dopo la scadenza, anche se relative a eventi insorti prima.
La compagnia respinge l'interpretazione proposta dall'attore, che ritine illogico escludere le spese successive a fronte di un evento coperto. Secondo tale interpretazione si pone CP_1
pagina 7 di 11 in contrasto con la lettera chiara del contratto. Inoltre, rigetta l'applicazione dell'art. 1370 c.c. e ogni pretesa di ambiguità o abusività della clausola.
Richiama, infine, un principio giurisprudenziale, secondo cui spetterebbe all'assicurato l'onere di provare che il sinistro rientri nei limiti temporali e oggettivi della copertura. Poiché, nel caso di tale prova non risulterebbe possibile, la compagnia chiede il rigetto della domanda e Pt_1 dichiara formalmente l'inoperatività della polizza “Salute Spese Mediche Sanicard” n.
186094894.
Secondo CP_6
- l'art. 1362 c.c. imporrebbe al giudice di non sovrapporre una propria opinione soggettiva alla volontà dei contraenti, privilegiando invece il significato letterale, senza tralasciare l'esame complessivo delle clausole secondo l'art. 1363 c.c.;
- secondo la giurisprudenza, tale criterio si pone come prioritario nella ricostruzione della comune intenzione delle parti ed i canoni interpretativi (artt. 1362-1365 c.c.) dovrebbero prevalere su quelli integrativi (artt. 1366-1371 c.c.), cui si potrebbe ricorrere solo in via sussidiaria, quando il significato letterale non risulti chiaro. In assenza di ambiguità, criteri come la buona fede o l'interpretazione contro l'autore della clausola non troverebbero applicazione. Nel caso in esame, il contratto stipulato dal Sig. presenterebbe un tenore Pt_1 letterale chiaro e inequivocabile poiché oggetto della garanzia è il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito di malattia o infortunio verificatisi durante la vigenza della polizza, a condizione che le prestazioni e le relative fatturazioni fossero avvenute entro lo stesso periodo. Il glossario delle Condizioni di Assicurazione definirebbe “sinistro” come evento che determina l'obbligazione dell'assicuratore, a condizione che si sia verificato e sia stato fatturato nel corso della validità contrattuale. Le stesse Condizioni, all'art. 1.3, chiarirebbero che l'assicurazione cessava alla scadenza indicata, senza tacito rinnovo, avvertendo esplicitamente l'assicurato che, alla scadenza, si sarebbe trovato privo di copertura. Ne consegue che, se il sinistro si fosse verificato oltre tale data, come nel caso del Sig. non potrebbe ritenersi indennizzabile, Pt_1 in quanto la polizza non prevedeva alcuna ultrattività;
- la clausola 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, che delimita l'oggetto della garanzia, non potrebbe considerarsi abusiva o vessatoria, in quanto identifica chiaramente il rischio coperto.
Secondo giurisprudenza costante, non sarebbero vessatorie le clausole che determinano l'oggetto del contratto, ma solo quelle che limitano la responsabilità dell'assicuratore in caso di inadempimento;
- le contestazioni del Sig. circa la durata annuale del contratto risulterebbero infondate: Pt_1 l'art.
1.3 evidenzierebbe chiaramente la possibilità di stipulare una polizza pluriennale, e se l'attore non vi avrebbe voluto aderire, ciò sarebbe dipeso da una sua scelta consapevole senza poter dunque ritenere che non sia stato adeguatamente informato;
- quanto alla presunta responsabilità dell' le doglianze Controparte_5 dell'attore si limiterebbero alla generica allegazione di essere stato indotto a sottoscrivere una polizza svantaggiosa. Tuttavia, le condizioni contrattuali erano chiare e sottoscritte e l'onere della prova della responsabilità dell'agente ricadrebbe sull'attore. e in via subordinata, dichiarano l'intento di agire in regresso contro la CP_1 CP_2 per eventuali somme dovute in forza della solidarietà passiva. Controparte_3
Infine, pur non ritenendo fondata la domanda attorea, e osservano che CP_1 CP_2 anche la quantificazione dell'indennizzo dovrebbe tener conto delle limitazioni di garanzia previste dalle clausole 2.6 e 2.7, tra cui massimali e scoperti, ad esempio in caso di utilizzo di strutture convenzionate con equipe non convenzionata.
5. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 19.6.25, sono state precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 8 di 11 6. Le domande attoree non possono essere accolte, se non per quanto attiene alla debenza dell'indennizzo di €36,15, rispetto al quale si ritiene cessata la materia del contendere, visto il superiore riconoscimento di spettanza effettuato in parte qua dalla difesa delle convenute.
Premesso, nel merito, in generale, che un sinistro assicurativo è un evento dannoso che si verifica in corrispondenza del rischio coperto da una polizza assicurativa, attivando così le garanzie contrattuali, nel caso in esame, si concorda con la difesa delle parti convenute secondo cui l'oggetto della garanzia è <chiaro e preciso, così come chiara e precisa (oltre che legittima) è la delimitazione temporale della garanzia assunta da Controparte_1
(oggi . Come indicato nell'art.
2.1 delle Condizioni di Assicurazione
[...] CP_7
(articolo che, semplicemente, definisce l'oggetto del contratto): “La Società si obbliga a indennizzare, sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato nel Questionario Sanitario ed entro i Massimali e nei limiti indicati in Polizza, in caso di Malattia e di Infortunio avvenuto durante l'operatività del contratto anche causato da colpa grave, le spese sostenute dall'Assicurato e previste dalle garanzie di seguito elencate: 1) Ricovero - 2) Alta specializzazione -3) Cure oncologiche […]”. Così definito l'oggetto dell'assicurazione si completa con le definizioni di cosa debba intendersi, a termini di polizza, per indennizzo/rimborso e per sinistro. Queste definizioni sono giustappunto inserite nel Glossario
- che per sua propria natura, è la raccolta e la spiegazione, condivisa, conosciuta ed accettata dai contraenti, dei termini utilizzati nell'ambito di un determinato contesto;
nel nostro caso la polizza assicurativa - che si trova nelle prime pagine delle Condizioni di assicurazione, e che così li definisce: - “Indennizzo / Rimborso: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro”, -
“Sinistro: il verificarsi delle prestazioni di carattere sanitario avvenute e fatturate durante l'operatività del contratto per le quali è prestata l'assicurazione e che comportano un'attività gestionale per . In caso di ricovero o Day-AL, il momento di insorgenza del CP_2 sinistro coincide con la data di inizio del ricovero o del Day-AL o diversamente il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di effettuazione e fatturazione della prestazione sanitaria assicurata”. E, contrariamente a quanto sostiene parte attrice, tra la definizione dell'oggetto del contratto e le definizioni contenute nel Glossario non vi è alcuna conflittualità. La lettura delle clausole di polizza – in uno con il significato che deve essere associato alle parole utilizzate, indicato nel Glossario – non lasciano spazio a dubbi o diverse interpretazioni: sono in copertura le spese mediche conseguenti ad una Malattia o Infortunio (che si sia manifestata/o all'interno del periodo di operatività della polizza), sostenute, e fatturate, all'interno del periodo di validità dell'assicurazione. E cioè – nel caso di specie - entro il 29.05.2023>>.
Nel presente caso, come in quello analizzato dalla corte romana (T. Roma, 20.7.24, Pag. 7 di 8, G.U. Roberto Parziale) citata da parte <Ai sensi di polizza, quindi, oggetto della CP_6 garanzia non è la malattia in se' considerata che rileva per il fatto che ordinariamente deve essere insorta e conosciuta durante la vigenza del contratto essendo comunque escluse dalla garanzia le malattie pregresse e conosciute ove non dichiarate all'atto della compilazione del questionario informativo o insorte prima della stipula sulla base della valutazione medica, prevedendo che in questo caso la garanzia divenga operativa decorsi sei mesi dalla sottoscrizione della polizza -, ma il ricovero per detta malattia, l'intervento chirurgico per la stessa o la effettuazione di cure oncologiche, malattia che, stante la dichiarazione operata all'atto della sottoscrizione della polizza al fine della valutazione della assunzione del rischio e della misura del premio, non doveva essere insorta o comunque conosciuta prima della stipula del contrato di assicurazione, per lo svolgimento di attività prevista dalla polizza. Di conseguenza ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso è necessario che la prestazione – in questo caso consistente in ricovero e intervento chirurgico, si sia verificato nel corso di vigenza della polizza, non prevendo la stessa una forma di ultrattività della garanzia diretta a
pagina 9 di 11 rimborsare le spese future relative a ricoveri ed interventi chirurgici collegati a malattie insorte nel corso della vigenza del contratto, senza alcun limite temporale, essendo evidente che comunque limite alla prestazioni garantite dalla polizza sia la durata della polizza stessa>>.
Nel caso che ci occupa, peraltro, contraente assicurato è un soggetto presumibilmente abituato ad attività di negoziazione e gestione di affari in quanto, seppur consumatore nei rapporti con gli odierni convenuti, svolge il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bimac
S.r.l., società produttrice di macchine industriali, pertanto è inferibile che egli sia in grado di comprendere la portata e rilevanza negoziale delle definizioni contenute nel glossario delle condizioni generali di contratto di una polizza assicurativa.
La redazione delle condizioni generali di contratto attraverso la tecnica delle definizioni generali contenute nel glossario da completarsi con le previsioni più dettagliate delle clausole specificamente previste per le varie fattispecie contenute nelle diverse sezioni delle condizioni predette non è, ad opinione dello scrivente magistrato, contraria a buona fede, appartenendo alla prassi negoziale commerciale ed assicurativa.
Lo stesso codice civile (art. 1363 c.c.) prevede che debba privilegiarsi il testo letterale delle clausole quale emerge da una loro lettura le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Anche una interpretazione secondo buona fede porta a escludere l'ultrattività della copertura assicurativa a spese verificatesi dopo la scadenza della polizza, che altrimenti consentirebbe una copertura temporalmente potenzialmente illimitata e dovuta alla sola ricollegabilità dell'esborso a malattia insorta durante il periodo di vigenza della polizza.
7. Parte attrice, producendo le condizioni generali in atti ha dimostrato di averne ricevuto copia e di averne compreso la portata (in parte qua esse non contengono disposizioni sostanzialmente diverse da quelle più aggiornate depositate dalle convenute). Si concorda, inoltre, per tali motivi, anche con la difesa di parte secondo cui <<...quand'anche il sig. Controparte_3 non fosse stato in possesso del fascicolo informativo del 2019 e del relativo D.I.P. Pt_1
(circostanze comunque non provate), ai fini di causa, la circostanza è irrilevante. Infatti, la questione ruota attorno alla definizione di sinistro prevista in polizza. Ebbene, tale definizione
è la stessa sia nel glossario relativo al fascicolo informativo edizione 2017 (certamente in possesso dell'attore) sia in quello relativo al fascicolo informativo edizione 2019. Pertanto, quand'anche si volesse contestare all' un'inadeguata consegna della documentazione, CP_5 tale condotta, in concreto, non ha causato alcun danno. Invero, anche se il sig. fosse Pt_1 stato in possesso della documentazione informativa del 2019 richiamata nella polizza in questione, non avrebbe comunque potuto beneficiare della garanzia assicurativa, perché, anche in forza delle definizioni contenute nel fascicolo informativo edizione 2019, il sinistro non si sarebbe verificato...>>.
In atti, inoltre, si rinviene la polizza firmata dall'attore, anche in relazione all'avvenuta consegna della documentazione informativa.
8. Il rapporto durava da vari anni e di anno in anno si rinnovava, non automaticamente ma per scelta dell'attore che non ha allegato che sul mercato non avesse potuto trovare formule negoziali assicurative pluriennali, ma semplicemente che tale formula non gli era stata proposta dalla propria agenzia. Non ritiene l'odierno giudicante che tale comportamento possa essere contrario a buona fede non emergendo un quadro probatorio nel senso dell'interesse dell'attore anteriore ai fatti di causa ad una copertura pluriennale/formula contrattuale con automatico rinnovo/rinnovo garantito.
9. Parimenti non può ritenersi contrario a buona fede il mancato rinnovo della polizza essendo venuto, in parte qua, meno il rischio coessenziale alla causa assicurativa in esame.
10. Neppure ritiene l'odierno giudicante che la clausola in esame possa essere considerata vessatoria, non solo in quanto relativa all'oggetto del contratto, ma anche in quanto collegata pagina 10 di 11 all'entità (più contenuta) del premio, annuale ed al, conseguente, temporalmente più contenuto rischio per la Parte_3
11. L'odierno giudicante ritiene che le superiori considerazioni siano assorbenti rispetto alle doglianze ulteriori in punto di asserite violazioni di obblighi informativi o comportamenti contrari a buona fede, nonché rispetto ad ogni altra questione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., nella misura media per le prime tre fasi e minima per la quarta, vista la sua estrema compressione (valore causa 36.324,95), in ragione dell'effettiva attività svolta.
13. Assorbita o, comunque rigettata, ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree, se non per quanto attiene alla debenza dell'indennizzo di €36,15, rispetto al quale ritiene cessata la materia del contendere.
Condanna a rimborsare: a) ad e in CP_8 Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 6.163,50, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali;
b) a in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 in euro 6.163,50, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali.
Bologna, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11629/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VITALI ELISA
ATTORE/I contro
e (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRAZIOSI DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI Controparte_3 P.IVA_2
MICHELE CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, in merito, come da atto di citazione;
in via istruttoria, come da memorie integrative.
- e come da note conclusive Controparte_1 Controparte_2 autorizzate (“In via principale: Voglia l'Ill. mo Giudice adito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti delle comparenti Controparte_1 ed Voglia l'Ill. mo Giudice adito limitare la condanna nei limiti del
[...] Controparte_2 provato fermi in ogni caso scoperti e massimali previsti dalla polizza 1/34055/80/186094894.
In via di ulteriore subordine: Quanto alla domanda proposta in via subordinata nei confronti di nella non creduta ipotesi di accoglimento della stessa e nella non Controparte_3 creduta ipotesi di condanna solidale delle comparenti, Voglia l'Ill. mo Giudice adito concedere a e/o da regresso nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 per le somme che dovessero da loro essere corrisposte al Sig. per la
[...] Pt_1 responsabilità di In ogni caso con vittoria di spese competenze ed Controparte_3 onorari”)
- come da note conclusive del 6.6.25 (“CONCLUSIONI Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale: - accertare e dichiarare, per pagina 1 di 11 tutti i motivi esposti, l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande proposte nei confronti di e, per l'effetto, respingerle integralmente, anche ai sensi dell'art. Controparte_3
1227, 2 comma, c.c.; - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di regresso proposta nei confronti di e, Controparte_3 per l'effetto, respingerla integralmente;
in via subordinata - in ragione di tutte le considerazioni esposte, anche ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. ridurre il quantum delle pretese attoree limitatamente a quanto verrà accertato in corso di causa e, comunque, entro i limiti di polizza, addebitando a la sola quota di responsabilità ad essa Controparte_3 eventualmente imputabile;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, si reitera - la richiesta di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, al momento della stipula da parte del sig. delle prime polizze “Sanicard” per sé e per il figlio con Pt_1 decorrenza dal 29.5.2018 al 29.5.2019, nonché ai successivi rinnovi, il sig. veniva Pt_1 informato del contenuto del contratto, tra cui che la prestazione, nonché la fatturazione della relativa spesa dovevano avvenire in vigenza di polizza? 2) Vero che, durante la stipula delle prime polizze “Sanicard” per sé e per il figlio con decorrenza dal 29.5.2018 al 29.5.2019, nonché ai successivi rinnovi, il sig. veniva informato che al momento in cui si sarebbe Pt_1 verificata una circostanza dalla quale sarebbe potuto conseguire un esborso per spese mediche avrebbe dovuto contattare l'Agenzia , anche al fine di suggerirgli un centro CP_4 convenzionato e godere integralmente della copertura? Si indica quale testimone il sig.
[...]
presso - a prova contraria, la richiesta di prova per testi sui Tes_1 Controparte_3 capitoli di prova formulati da parte attrice nella memoria ex art. 171ter c.p.c. n. 2 e sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. veniva informato sulla possibilità di Pt_1 stipulare prodotti per il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito di malattia o infortunio con copertura pluriennale? 2) Vero che il sig. ha sempre manifestato, anche Pt_1 in occasione della stipula della polizza “Sanicard” con decorrenza dal 29.5.2021al 29.5.2022, la volontà di stipulare polizze della durata di un anno, rifiutando di vincolarsi automaticamente ogni anno? Si indica, anche a prova contraria, quale testimone il sig. presso Testimone_1
). Controparte_3
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio , - Parte_1 Controparte_1 CP_2
e con al fine di vedersi riconosciuta l'operatività
[...] Controparte_3 della polizza n. 186094894 con riferimento al sinistro n. 13168067/4895361/2023 CP_2 nonché il relativo risarcimento per una somma complessiva di € 36.324,95, segnatamente rassegnando le seguenti conclusioni: <IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 186094894 con riferimento al sinistro Unisalute n. 13168067/4895361/2023 di cui al presente atto nonché quindi, Accertare e dichiarare
e/o Unisalute, ciascuna per quanto di propria competenza, in via solidale, parziaria CP_1 od alternativa tra loro, tenute a manlevare il Signor per quanto da lui sborsato in Pt_1 ragione dei fatti oggetto del presente atto e del sinistro Unisalute n. 13168067/4895361/2023 in forza della polizza n. 186094894 e quindi Dichiarare tenute e quindi condannare le stesse al pagamento in favore del Signor di € 36.324,95 ovvero pari a: - € 36,15 prestazione Pt_1 ecocolordoppler del 30 marzo 2023 (rif. doc. 5); - € 205,00 ecocardiografia transesofagea del
5 giugno 2023 (rif. doc. 11-e); - € 34.800,00 intervento di plastica valvolare presso RI IA AL (rif. doc. 11- d); - € 1.000,00 procedura diagnostica coronografica post- operatoria del 1° agosto 2023 (rif. doc. 11- c); - € 7,80 esame ematico del 4 agosto 2023 (rif. doc. 11-f); - € 18,00 esame ematico del 6 settembre 2023 (rif. doc. 11-g); - € 53,00 radiografia torace del 6 settembre 2023 (rif. doc. 11 - h); - € 205,00 visita cardiologica del 6 settembre
2023 (rif. doc. 11 - i); oltre interessi legali dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la C.F.: , con sede in San Controparte_3 P.IVA_2 Giovanni in Persiceto (Bologna) responsabile per la violazione dell'art. 1337 c.c., e per l'effetto Dichiarare tenuta e quindi condannare la in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del corrispondente danno, da liquidarsi ai sensi dell'art. 1223 c.c. nell'importo di € 36.324,95 ut supra calcolato o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo>>.
2. In particolare, l'odierno attore rappresenta: a. di avere stipulato, in data 29 maggio 2022, una polizza assicurativa con
[...]
tramite l' che prevedeva la Controparte_1 Controparte_5 copertura delle spese mediche per malattia e infortunio, anche in caso di colpa grave, includendo ricovero, alta specializzazione e cure oncologiche. L'attore era un imprenditore sulla cinquantina che, fin dal 2016, stipulava regolarmente polizze sanitarie per sé e i propri familiari con la medesima compagnia, e tramite la stessa agenzia stipulava anche le polizze aziendali per la società Bimac S.r.l., di cui era Presidente. La polizza in questione aveva durata annuale a partire dal 29 maggio 2022 ed il premio previsto era pari a € 1.229,56 con formula completa (garanzia base + garanzia “plus”); polizza che, non veniva rinnovata alla scadenza del 29 maggio 2023. Dal 2016, l'attore stipulava sempre polizze annuali, senza che gli venisse mai proposta l'opzione di una polizza pluriennale, nonostante esistesse. b. L'attore, fino a marzo 2023, non usufruiva mai della copertura, godendo sempre di buona salute, ma in quel mese, gli veniva diagnosticato un prolasso della valvola mitralica.
Gli eventi clinici si susseguivano così:
a) a marzo 2023, il medico di base prescriveva un ecocolordoppler;
b) l'attore prenotava l'esame per il 16 maggio, da cui emergeva la patologia;
c) il 20 maggio si sottoponeva a visita specialistica presso Villa Torri AL, dove il cardiochirurgo prescriveva un intervento, inizialmente fissato per il 5 giugno. A causa pagina 3 di 11 degli eventi alluvionali che colpivano la zona di Ravenna, l'intervento veniva posticipato al 26 luglio 2023. Il 24 maggio 2023, l'attore chiedeva l'apertura del sinistro presso l'agenzia assicurativa, rappresentato dal Sig. il quale negava Tes_1 immediatamente l'operatività della polizza per l'intervento, anticipando anche il mancato rinnovo della stessa a causa della patologia emersa. Il 7 giugno 2023, l'attore riceveva il preventivo dell'intervento presso il RI IA AL. Il Sig. si Tes_1 impegnava a predisporre una bozza di reclamo da inviare alla compagnia, ma non inoltrava lui stesso la richiesta, nonostante all'interno della bozza si affermasse che l'assicuratore aveva proposto una nuova polizza per coprire l'intervento. L'attore modificava il testo, eliminando tale riferimento, ritenendolo scorretto, e inviava la versione definitiva il 13 luglio. Il 27 luglio 2023, l'attore si sottoponeva all'intervento a proprie spese, venendo dimesso il 2 agosto.
c. Da quel momento, si sviluppava un fitto carteggio con che continuava a CP_1 negare la copertura, dichiarando che l'evento non era coperto poiché la diagnosi risaliva a prima della scadenza e il ricovero era programmato per dopo;
l'attore (tramite legale) ribadiva che la malattia era insorta durante la vigenza della polizza e doveva ritenersi coperta;
replicava che oggetto della copertura era il ricovero, non la malattia, CP_1
e che esso doveva avvenire durante la validità contrattuale;
i legali dell'attore contestavano tale interpretazione, sostenendo che la malattia fosse il fatto presupposto del sinistro e che tutte le conseguenze successive rientrassero nella copertura;
CP_1 replicava nuovamente, affermando che la diagnosi effettuata in costanza della vecchia polizza impediva la stipula di una nuova copertura e che, essendo l'intervento avvenuto dopo la scadenza, non poteva essere indennizzato. A fronte del perdurante diniego, l'attore presentava istanza di mediazione il 6 febbraio 2024, ma le parti convenute non vi partecipavano. In diritto l'attore sostiene:
- l'applicabilità dell'art. 1370 e di aver stipulato il contratto in qualità di consumatore, godendo perciò della tutela dell'interpretatio contra stipulatorem; tale principio si applica in presenza di clausole ambigue, per tutelare il contraente debole. Infatti, nei contratti assicurativi le clausole predisposte dall'assicuratore si interpretano, in caso di dubbio, a favore dell'assicurato. L'articolo 2.1 della polizza indicherebbe, inoltre, in tesi attorea, che la CO si obbligava a indennizzare in caso di malattia o infortunio avvenuti durante la vigenza del contratto, ritenendo di riferirsi all'evento (malattia/infortunio), non alle spese. Qualora la CO avesse voluto limitare la copertura solo alle spese sostenute durante la vigenza del contratto, avrebbe dovuto esprimersi diversamente, specificando esplicitamente anche un vincolo temporale sulle spese stesso, escludendo quindi che l'indennizzo fosse legato a un doppio requisito temporale (evento e spesa);
- che un'interpretazione coerente con buona fede e con lo scopo tipico del contratto dovrebbe includere tutte le spese necessarie per curare la malattia, evidenziando che, in caso contrario non avrebbe mai stipulato annualmente la polizza se avesse saputo che le spese successive alla diagnosi (pur effettuata in corso di contratto) non sarebbero state coperte. La logica imporrebbe che una copertura così strutturata avrebbe escluso molte patologie a decorso lungo, rendendo la polizza inefficace rispetto alle esigenze del consumatore;
- che in ogni caso l'interpretazione della clausola da parte della CO (cioè che anche le spese debbano ricadere entro la vigenza del contratto), risulterebbe abusiva, ai sensi del Codice del Consumo (art. 33 e 35 d.lgs. 206/2005). Non essendoci stata alcuna trattativa individuale su tale clausola, essa avrebbe creato un significativo squilibrio in danno del consumatore;
– che, con un criterio di ragionevolezza, poche malattie avrebbero potuto esaurirsi nel corso di un solo anno;
la maggior parte, specie quelle gravi o oncologiche, richiede cure e spese protratte pagina 4 di 11 nel tempo. Di conseguenza, la clausola avrebbe escluso di fatto gran parte delle malattie, senza dichiararlo espressamente, risultando così vessatoria e contraria a buona fede.
Chiede, pertanto, dichiararsi la nullità parziale della clausola ex art. 36, 3° comma, Codice del Consumo, con effetti solo a sfavore della CO e senza pregiudizio per l'attore, affinché la polizza sia considerata efficace anche per le spese successive alla scadenza, purché originate da una malattia diagnosticata durante la vigenza del contratto.
Sostiene, inoltre, parte attrice che:
- l'interpretazione proposta dalla CO sarebbe erronea e illogica, anche in considerazione della durata contrattuale prevista dalla polizza. Quest'ultima, infatti, prevedeva sia una formula annuale, sia una poliennale (almeno biennale), a parità di condizioni generali, salvo il premio. Tuttavia, al Signor veniva sempre offerta solo l'opzione annuale (qualora egli avesse Pt_1 stipulato una polizza quinquennale, infatti, e la malattia fosse insorta nel primo anno, la copertura avrebbe, comunque, garantito il rimborso delle spese successive, poiché la
CO non avrebbe potuto recedere a causa della malattia e avrebbe dovuto indennizzare ogni spesa connessa);
- da questo scenario sarebbe emerso un significativo squilibrio contrattuale, sia all'interno della stessa tipologia di contratto (durata annuale più onerosa in proporzione rispetto a quella pluriennale), sia tra diversi contraenti (disparità di trattamento ingiustificata). Inoltre, osservava che il premio richiesto dalla CO era calcolato su base annuale, mentre – secondo l'interpretazione avversaria – la copertura effettiva risulterebbe inferiore all'anno, così confermando il carattere abusivo della clausole.
Allega sul punto decisioni della S.C. che ribadirebbero che anche le clausole ambigue o non comprensibili possono essere considerate vessatorie, se generano uno squilibrio significativo a danno del consumatore, anche se riguardano oggetto o corrispettivo del contratto.
- l'accertamento dell'abusività, quindi, avrebbe avuto carattere protettivo e avrebbe imposto una lettura favorevole al Signor Pt_1
- anche altre clausole erano ambigue come: a) L'art. 3 della nota informativa illustrava le coperture disponibili, distinguendo tra formule
“Completa” e “Grandi Interventi”, ma senza mai chiarire esplicitamente quando le spese dovevano essere sostenute per essere coperte;
b) nella sezione dedicata alla “Garanzia base”, si ammetteva la copertura anche delle spese sostenute 120 giorni prima e dopo il ricovero, confermando implicitamente l'assenza di un vincolo temporale rigido sulle spese rispetto alla durata della polizza;
c) solo nel glossario si definiva il “sinistro” come le prestazioni sanitarie effettuate e fatturate durante la validità contrattuale. Tuttavia, il contratto non specificava chiaramente che le spese dovevano verificarsi entro la scadenza della polizza per essere indennizzabili.
- da ciò si dedurrebbe che, se originate da una malattia insorta in corso di polizza, le spese dovrebbero, comunque, essere coperte, indipendentemente dal momento del loro sostenimento. L'attore sostiene, quindi, che:
- la norma dell'art. 166 d. lgs 209/05 imporrebbe all'assicuratore di redigere il contratto in modo chiaro ed esauriente e che le clausole limitative di diritti o garanzie dovrebbero essere evidenziate con particolare cura;
in caso contrario, si presumerebbe che l'assicurato non ne abbia avuto conoscenza effettiva;
- la violazione di tali obblighi comporterebbe responsabilità risarcitorie per l'assicuratore, configurandosi come violazione di una regola di condotta. L'attore, infatti, non era stato messo in condizione di comprendere i limiti della copertura, che non erano stati evidenziati in modo adeguato, e per questo non avrebbe stipulato il contratto se ne fosse stato consapevole. La giurisprudenza (Cass. 15598/2019) confermerebbe, in tesi attorea, che la violazione dell'art. 166
pagina 5 di 11 non produce nullità automatica della clausola, ma può comportare responsabilità risarcitoria per lesione del principio di buona fede;
- alla luce dei criteri interpretativi dettati dal Codice Civile (artt. 1362-1365 c.c.), il contratto dovrebbe essere interpretato nel senso più favorevole al contraente. Le parti, infatti, intendevano garantire una copertura assicurativa continua, che non presentasse lacune tra una polizza e l'altra. L'intento comune doveva essere valorizzato, e la CO avrebbe dovuto esplicitare eventuali limiti alla copertura post-scadenza, cosa che non era avvenuta;
- l'interpretazione sistematica ed estensiva del contratto porterebbe alla conclusione che la copertura dovrebbe valere anche per le spese successive alla scadenza, purché relative a un evento avvenuto durante il periodo di validità della polizza. In subordine, afferma che, nell'ipotesi in cui si fosse accolta la tesi della CO, la responsabilità sarebbe ricaduta sulla e sul suo collaboratore, il sig. Controparte_3 Tes_1 che dal 2016 aveva proposto al cliente contratti annuali senza tacito rinnovo, mai prospettando opzioni più vantaggiose o poliennali. L'intermediazione si basava su un rapporto fiduciario, ma riteneva che la avesse agito per proprio vantaggio, ignorando l'obbligo di consulenza CP_3 previsto dall'art. 106 del d.lgs. 209/2005. Addirittura, nella fase esecutiva del contratto, si proponeva un'assicurazione riferita al solo esito di un intervento già programmato, in violazione delle regole del contratto e della buona fede. Infine, afferma che la Controparte_3 risponderebbe in solido per i danni arrecati dal proprio collaboratore, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. 209/05. 3. Si è costituita chiedendo in via principale il rigetto delle domande Controparte_3 attoree ed esponendo che la polizza n. 186094894 Unipolsai Salute spese mediche Sanicard, con scadenza in data 29.5.2023:
- aveva ad oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato per visite mediche specialistiche e ricoveri conseguenti a Infortuni e Malattie;
- in data 25.5.2023, il sig. si era recato presso la sede dell' Pt_1 Parte_2 [...]
mediante la quale aveva stipulato la predetta polizza, chiedendo di denunciare i CP_3 fatti alla CO che comunicava il proprio diniego all'attivazione della copertura richiesta, poiché, alla data dell'intervento (26.7.2023) ed alla fatturazione del medesimo la polizza non sarebbe stata operativa, in quanto scaduta prima di detta data (29.5.2023); né si sarebbe potuta rinnovare, poiché il rischio si era già verificato. Sull'an debeatur sostiene di essere estranea al rapporto contrattuale tra il Controparte_3 sig. e e, pertanto, non può essere ritenuta responsabile per eventuali Pt_1 CP_1 inadempimenti.
Contesta con fermezza le accuse mosse dall'attore, ritenendole infondate e prive di riscontro poiché a suo dire, aveva sempre agito con diligenza e correttezza, limitandosi a svolgere il proprio ruolo nella fase di stipula del contratto. Le imputazioni mosse, ovvero quella di aver indotto a stipulare una polizza sconveniente ed ad alto rischio e quella di aver Pt_1 successivamente proposto una copertura sul solo esito dell'intervento, venivano considerate non solo infondate, ma anche del tutto prive di prova. L'Agenzia afferma che l'esigenza di fosse unicamente quella di coprire spese mediche Pt_1 in caso di infortunio o malattia e proprio a tale esigenza riteneva che il prodotto assicurativo proposto rispondesse perfettamente e per questo veniva proposta la “Formula Completa” con garanzie aggiuntive, adeguate a garantire copertura piena. Il contratto, a detta dell' era proporzionato e vantaggioso: a fronte di un premio CP_5 annuale di circa € 1.230, l'assicurato avrebbe potuto coprire spese anche cinquanta volte superiori. Inoltre, afferma che il sig. era perfettamente consapevole della durata annuale Pt_1 senza rinnovo automatico e che aveva rinnovato volontariamente la polizza per cinque anni, senza mai sollevare contestazioni, senza aver mai chiesto modifiche contrattuali o rappresentato pagina 6 di 11 altre esigenze;
di conseguenza, ogni accusa circa la mancata proposta di una polizza pluriennale sarebbe da considerarsi priva di fondamento. Anche il dovere informativo dell'intermediario doveva incontrare il limite della diligenza dell'assicurato stesso, il quale avrebbe l'onere di informarsi sul contratto firmato;
negligenza che interromperebbe ogni possibile nesso causale con la condotta dell'intermediario (ai sensi dell'art. 1227 c.c.). In ogni caso, l' sostiene che nessuna somma possa essere da essa dovuta, sia per CP_5 assenza di responsabilità, sia perché non era stato chiesto, né dimostrato alcun danno precontrattuale legato a spese o occasioni perse. Quanto all'addebito relativo alla presunta proposta di una polizza riferita solo all'esito dell'intervento, nega decisamente ogni responsabilità in quanto non vi sarebbe prova della proposta, né del danno che da essa sarebbe derivato.
Contesta la rilevanza del documento 9 prodotto dalla controparte, ritenendolo irrilevante e volto solo a dimostrare la disponibilità dell' ad assistere il cliente. CP_5 Sul quantum debeatur, anche prescindendo dal merito, l' contesta, comunque, la CP_5 debenza della somma richiesta (€ 36.324,95), ritenendo che qualsiasi rimborso sarebbe spettato alla sola contraente effettiva del contratto. CP_1
Ribadisce che la polizza proposta era pienamente adeguata, sottoscritta consapevolmente e rinnovata per anni dal sig. e che nessuna prova era stata offerta rispetto a ipotetici danni Pt_1 derivanti da responsabilità precontrattuale. Infine, contesta l'idea che la semplice proposta – mai concretizzatasi – di una polizza sull'esito dell'intervento possa generare danno;
il contratto non era stato perfezionato e, quindi, non aveva prodotto effetti né, tantomeno, pregiudizi risarcibili.
4. Si sono costituite parimenti ritualmente in giudizio Controparte_1
e (d'ora innanzi per brevità anche solo , o
[...] Controparte_2 CP_6 CP_1
“convenute”), sostenendo che, secondo le clausole contrattuali applicabili, le spese mediche potevano essere rimborsate o indennizzate solo se avvenute e fatturate durante il periodo di validità della polizza. Nel caso di quasi tutte le spese risultavano fatturate dopo la Pt_1 scadenza della polizza (29.05.2023), e per questo non potevano ritenersi coperte, salvo una singola fattura di €36,15. Evidenziano che l'attore ha prodotto un fascicolo di condizioni generali diverso da quello effettivamente richiamato nel contratto. produce, quindi, la versione aggiornata (ed. CP_1
01.08.2019), da cui emergerebbe chiaramente che la copertura riguarda solo spese sanitarie dovute a malattia o infortunio, avvenute e fatturate entro il periodo di efficacia della polizza.
Ribadisce che, secondo le condizioni contrattuali, per poter accedere all'indennizzo era necessario che: 1) la malattia o l'infortunio dovevano essersi verificati nel periodo di validità della polizza;
2) le prestazioni sanitarie dovevano essersi svolte entro tale periodo;
3) le relative fatture dovevano essere emesse entro lo stesso arco temporale.
Il glossario contrattuale, parte integrante del contratto, definisce, secondo le convenute suddette, con precisione il concetto di “sinistro” come evento sanitario avvenuto e fatturato durante l'efficacia della polizza. Pertanto, sostiene che la polizza non prevede alcuna ultrattività e che non è possibile CP_1 estendere la garanzia a spese sostenute dopo la scadenza, anche se relative a eventi insorti prima.
La compagnia respinge l'interpretazione proposta dall'attore, che ritine illogico escludere le spese successive a fronte di un evento coperto. Secondo tale interpretazione si pone CP_1
pagina 7 di 11 in contrasto con la lettera chiara del contratto. Inoltre, rigetta l'applicazione dell'art. 1370 c.c. e ogni pretesa di ambiguità o abusività della clausola.
Richiama, infine, un principio giurisprudenziale, secondo cui spetterebbe all'assicurato l'onere di provare che il sinistro rientri nei limiti temporali e oggettivi della copertura. Poiché, nel caso di tale prova non risulterebbe possibile, la compagnia chiede il rigetto della domanda e Pt_1 dichiara formalmente l'inoperatività della polizza “Salute Spese Mediche Sanicard” n.
186094894.
Secondo CP_6
- l'art. 1362 c.c. imporrebbe al giudice di non sovrapporre una propria opinione soggettiva alla volontà dei contraenti, privilegiando invece il significato letterale, senza tralasciare l'esame complessivo delle clausole secondo l'art. 1363 c.c.;
- secondo la giurisprudenza, tale criterio si pone come prioritario nella ricostruzione della comune intenzione delle parti ed i canoni interpretativi (artt. 1362-1365 c.c.) dovrebbero prevalere su quelli integrativi (artt. 1366-1371 c.c.), cui si potrebbe ricorrere solo in via sussidiaria, quando il significato letterale non risulti chiaro. In assenza di ambiguità, criteri come la buona fede o l'interpretazione contro l'autore della clausola non troverebbero applicazione. Nel caso in esame, il contratto stipulato dal Sig. presenterebbe un tenore Pt_1 letterale chiaro e inequivocabile poiché oggetto della garanzia è il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito di malattia o infortunio verificatisi durante la vigenza della polizza, a condizione che le prestazioni e le relative fatturazioni fossero avvenute entro lo stesso periodo. Il glossario delle Condizioni di Assicurazione definirebbe “sinistro” come evento che determina l'obbligazione dell'assicuratore, a condizione che si sia verificato e sia stato fatturato nel corso della validità contrattuale. Le stesse Condizioni, all'art. 1.3, chiarirebbero che l'assicurazione cessava alla scadenza indicata, senza tacito rinnovo, avvertendo esplicitamente l'assicurato che, alla scadenza, si sarebbe trovato privo di copertura. Ne consegue che, se il sinistro si fosse verificato oltre tale data, come nel caso del Sig. non potrebbe ritenersi indennizzabile, Pt_1 in quanto la polizza non prevedeva alcuna ultrattività;
- la clausola 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, che delimita l'oggetto della garanzia, non potrebbe considerarsi abusiva o vessatoria, in quanto identifica chiaramente il rischio coperto.
Secondo giurisprudenza costante, non sarebbero vessatorie le clausole che determinano l'oggetto del contratto, ma solo quelle che limitano la responsabilità dell'assicuratore in caso di inadempimento;
- le contestazioni del Sig. circa la durata annuale del contratto risulterebbero infondate: Pt_1 l'art.
1.3 evidenzierebbe chiaramente la possibilità di stipulare una polizza pluriennale, e se l'attore non vi avrebbe voluto aderire, ciò sarebbe dipeso da una sua scelta consapevole senza poter dunque ritenere che non sia stato adeguatamente informato;
- quanto alla presunta responsabilità dell' le doglianze Controparte_5 dell'attore si limiterebbero alla generica allegazione di essere stato indotto a sottoscrivere una polizza svantaggiosa. Tuttavia, le condizioni contrattuali erano chiare e sottoscritte e l'onere della prova della responsabilità dell'agente ricadrebbe sull'attore. e in via subordinata, dichiarano l'intento di agire in regresso contro la CP_1 CP_2 per eventuali somme dovute in forza della solidarietà passiva. Controparte_3
Infine, pur non ritenendo fondata la domanda attorea, e osservano che CP_1 CP_2 anche la quantificazione dell'indennizzo dovrebbe tener conto delle limitazioni di garanzia previste dalle clausole 2.6 e 2.7, tra cui massimali e scoperti, ad esempio in caso di utilizzo di strutture convenzionate con equipe non convenzionata.
5. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 19.6.25, sono state precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 8 di 11 6. Le domande attoree non possono essere accolte, se non per quanto attiene alla debenza dell'indennizzo di €36,15, rispetto al quale si ritiene cessata la materia del contendere, visto il superiore riconoscimento di spettanza effettuato in parte qua dalla difesa delle convenute.
Premesso, nel merito, in generale, che un sinistro assicurativo è un evento dannoso che si verifica in corrispondenza del rischio coperto da una polizza assicurativa, attivando così le garanzie contrattuali, nel caso in esame, si concorda con la difesa delle parti convenute secondo cui l'oggetto della garanzia è <chiaro e preciso, così come chiara e precisa (oltre che legittima) è la delimitazione temporale della garanzia assunta da Controparte_1
(oggi . Come indicato nell'art.
2.1 delle Condizioni di Assicurazione
[...] CP_7
(articolo che, semplicemente, definisce l'oggetto del contratto): “La Società si obbliga a indennizzare, sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato nel Questionario Sanitario ed entro i Massimali e nei limiti indicati in Polizza, in caso di Malattia e di Infortunio avvenuto durante l'operatività del contratto anche causato da colpa grave, le spese sostenute dall'Assicurato e previste dalle garanzie di seguito elencate: 1) Ricovero - 2) Alta specializzazione -3) Cure oncologiche […]”. Così definito l'oggetto dell'assicurazione si completa con le definizioni di cosa debba intendersi, a termini di polizza, per indennizzo/rimborso e per sinistro. Queste definizioni sono giustappunto inserite nel Glossario
- che per sua propria natura, è la raccolta e la spiegazione, condivisa, conosciuta ed accettata dai contraenti, dei termini utilizzati nell'ambito di un determinato contesto;
nel nostro caso la polizza assicurativa - che si trova nelle prime pagine delle Condizioni di assicurazione, e che così li definisce: - “Indennizzo / Rimborso: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro”, -
“Sinistro: il verificarsi delle prestazioni di carattere sanitario avvenute e fatturate durante l'operatività del contratto per le quali è prestata l'assicurazione e che comportano un'attività gestionale per . In caso di ricovero o Day-AL, il momento di insorgenza del CP_2 sinistro coincide con la data di inizio del ricovero o del Day-AL o diversamente il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di effettuazione e fatturazione della prestazione sanitaria assicurata”. E, contrariamente a quanto sostiene parte attrice, tra la definizione dell'oggetto del contratto e le definizioni contenute nel Glossario non vi è alcuna conflittualità. La lettura delle clausole di polizza – in uno con il significato che deve essere associato alle parole utilizzate, indicato nel Glossario – non lasciano spazio a dubbi o diverse interpretazioni: sono in copertura le spese mediche conseguenti ad una Malattia o Infortunio (che si sia manifestata/o all'interno del periodo di operatività della polizza), sostenute, e fatturate, all'interno del periodo di validità dell'assicurazione. E cioè – nel caso di specie - entro il 29.05.2023>>.
Nel presente caso, come in quello analizzato dalla corte romana (T. Roma, 20.7.24, Pag. 7 di 8, G.U. Roberto Parziale) citata da parte <Ai sensi di polizza, quindi, oggetto della CP_6 garanzia non è la malattia in se' considerata che rileva per il fatto che ordinariamente deve essere insorta e conosciuta durante la vigenza del contratto essendo comunque escluse dalla garanzia le malattie pregresse e conosciute ove non dichiarate all'atto della compilazione del questionario informativo o insorte prima della stipula sulla base della valutazione medica, prevedendo che in questo caso la garanzia divenga operativa decorsi sei mesi dalla sottoscrizione della polizza -, ma il ricovero per detta malattia, l'intervento chirurgico per la stessa o la effettuazione di cure oncologiche, malattia che, stante la dichiarazione operata all'atto della sottoscrizione della polizza al fine della valutazione della assunzione del rischio e della misura del premio, non doveva essere insorta o comunque conosciuta prima della stipula del contrato di assicurazione, per lo svolgimento di attività prevista dalla polizza. Di conseguenza ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso è necessario che la prestazione – in questo caso consistente in ricovero e intervento chirurgico, si sia verificato nel corso di vigenza della polizza, non prevendo la stessa una forma di ultrattività della garanzia diretta a
pagina 9 di 11 rimborsare le spese future relative a ricoveri ed interventi chirurgici collegati a malattie insorte nel corso della vigenza del contratto, senza alcun limite temporale, essendo evidente che comunque limite alla prestazioni garantite dalla polizza sia la durata della polizza stessa>>.
Nel caso che ci occupa, peraltro, contraente assicurato è un soggetto presumibilmente abituato ad attività di negoziazione e gestione di affari in quanto, seppur consumatore nei rapporti con gli odierni convenuti, svolge il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bimac
S.r.l., società produttrice di macchine industriali, pertanto è inferibile che egli sia in grado di comprendere la portata e rilevanza negoziale delle definizioni contenute nel glossario delle condizioni generali di contratto di una polizza assicurativa.
La redazione delle condizioni generali di contratto attraverso la tecnica delle definizioni generali contenute nel glossario da completarsi con le previsioni più dettagliate delle clausole specificamente previste per le varie fattispecie contenute nelle diverse sezioni delle condizioni predette non è, ad opinione dello scrivente magistrato, contraria a buona fede, appartenendo alla prassi negoziale commerciale ed assicurativa.
Lo stesso codice civile (art. 1363 c.c.) prevede che debba privilegiarsi il testo letterale delle clausole quale emerge da una loro lettura le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Anche una interpretazione secondo buona fede porta a escludere l'ultrattività della copertura assicurativa a spese verificatesi dopo la scadenza della polizza, che altrimenti consentirebbe una copertura temporalmente potenzialmente illimitata e dovuta alla sola ricollegabilità dell'esborso a malattia insorta durante il periodo di vigenza della polizza.
7. Parte attrice, producendo le condizioni generali in atti ha dimostrato di averne ricevuto copia e di averne compreso la portata (in parte qua esse non contengono disposizioni sostanzialmente diverse da quelle più aggiornate depositate dalle convenute). Si concorda, inoltre, per tali motivi, anche con la difesa di parte secondo cui <<...quand'anche il sig. Controparte_3 non fosse stato in possesso del fascicolo informativo del 2019 e del relativo D.I.P. Pt_1
(circostanze comunque non provate), ai fini di causa, la circostanza è irrilevante. Infatti, la questione ruota attorno alla definizione di sinistro prevista in polizza. Ebbene, tale definizione
è la stessa sia nel glossario relativo al fascicolo informativo edizione 2017 (certamente in possesso dell'attore) sia in quello relativo al fascicolo informativo edizione 2019. Pertanto, quand'anche si volesse contestare all' un'inadeguata consegna della documentazione, CP_5 tale condotta, in concreto, non ha causato alcun danno. Invero, anche se il sig. fosse Pt_1 stato in possesso della documentazione informativa del 2019 richiamata nella polizza in questione, non avrebbe comunque potuto beneficiare della garanzia assicurativa, perché, anche in forza delle definizioni contenute nel fascicolo informativo edizione 2019, il sinistro non si sarebbe verificato...>>.
In atti, inoltre, si rinviene la polizza firmata dall'attore, anche in relazione all'avvenuta consegna della documentazione informativa.
8. Il rapporto durava da vari anni e di anno in anno si rinnovava, non automaticamente ma per scelta dell'attore che non ha allegato che sul mercato non avesse potuto trovare formule negoziali assicurative pluriennali, ma semplicemente che tale formula non gli era stata proposta dalla propria agenzia. Non ritiene l'odierno giudicante che tale comportamento possa essere contrario a buona fede non emergendo un quadro probatorio nel senso dell'interesse dell'attore anteriore ai fatti di causa ad una copertura pluriennale/formula contrattuale con automatico rinnovo/rinnovo garantito.
9. Parimenti non può ritenersi contrario a buona fede il mancato rinnovo della polizza essendo venuto, in parte qua, meno il rischio coessenziale alla causa assicurativa in esame.
10. Neppure ritiene l'odierno giudicante che la clausola in esame possa essere considerata vessatoria, non solo in quanto relativa all'oggetto del contratto, ma anche in quanto collegata pagina 10 di 11 all'entità (più contenuta) del premio, annuale ed al, conseguente, temporalmente più contenuto rischio per la Parte_3
11. L'odierno giudicante ritiene che le superiori considerazioni siano assorbenti rispetto alle doglianze ulteriori in punto di asserite violazioni di obblighi informativi o comportamenti contrari a buona fede, nonché rispetto ad ogni altra questione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., nella misura media per le prime tre fasi e minima per la quarta, vista la sua estrema compressione (valore causa 36.324,95), in ragione dell'effettiva attività svolta.
13. Assorbita o, comunque rigettata, ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree, se non per quanto attiene alla debenza dell'indennizzo di €36,15, rispetto al quale ritiene cessata la materia del contendere.
Condanna a rimborsare: a) ad e in CP_8 Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 6.163,50, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali;
b) a in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 in euro 6.163,50, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali.
Bologna, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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