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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/11/2025, n. 8291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8291 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. 45614/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 29/10/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PONTONIO FIASCHI CHIARA ANNA MARIA con studio in VIA
FRIULI, 61 20135 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 12/12/2024 (n. 2024/7851)
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], cittadinanza Controparte_1 C.F._2 marocchina.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25/01/2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la Parte_1
Che il Tribunale, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da con il Sig. con ordine alla Parte_1 Controparte_1
Cancelleria di trasmettere copia della emananda sentenza al competente Ufficio di stato civile del
Comune di Milano e di quello di Barletta per le trascrizioni di rito
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
LE (BT) il 09/01/1982, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di LE
(BT) nell'anno 1982, p. I, n. 2; dal matrimonio sono nati nato il [...], e nato il Persona_1 Per_2
22/1/1987, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
con sentenza n. 14762/2002 resa dal Tribunale di Milano in data 20/11/2002, pubblicata il
11/12/2002 e passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, con affidamento del figlio allora minore alla madre e contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di Per_2 euro 516; con ricorso depositato in data 19/12/2024 la ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni allegando che vive da sola e che l non risulta essere più Controparte_1 residente a [...], essendo probabilmente rientrato nel suo Paese di origine;
pagina 2 di 4 all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, dopo un primo rinvio di udienza per rinnovare la notifica, tenutasi in data 23/10/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in data 15/07/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava:
“voglio solo divorziare, non so dove viva mio marito. Lui non conosce neppure i nipoti e da tanti anni non si è fatto più sentire”; il Presidente relatore non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 14762/2002 resa dal Tribunale di Milano in data
20/11/2002, pubblicata il 11/12/2002 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 19/12/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, vistala lunga assenza del marito che da lunghi anni non dà notizia di sé. pagina 3 di 4 Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in LE (BT) in data 09/01/1982 iscritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Milano nell'anno 1982, p. I, n. 2.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di LE (BT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Spese irripetibili.
Milano, 29/10/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 29/10/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PONTONIO FIASCHI CHIARA ANNA MARIA con studio in VIA
FRIULI, 61 20135 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 12/12/2024 (n. 2024/7851)
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], cittadinanza Controparte_1 C.F._2 marocchina.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25/01/2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la Parte_1
Che il Tribunale, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da con il Sig. con ordine alla Parte_1 Controparte_1
Cancelleria di trasmettere copia della emananda sentenza al competente Ufficio di stato civile del
Comune di Milano e di quello di Barletta per le trascrizioni di rito
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
LE (BT) il 09/01/1982, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di LE
(BT) nell'anno 1982, p. I, n. 2; dal matrimonio sono nati nato il [...], e nato il Persona_1 Per_2
22/1/1987, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
con sentenza n. 14762/2002 resa dal Tribunale di Milano in data 20/11/2002, pubblicata il
11/12/2002 e passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, con affidamento del figlio allora minore alla madre e contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di Per_2 euro 516; con ricorso depositato in data 19/12/2024 la ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni allegando che vive da sola e che l non risulta essere più Controparte_1 residente a [...], essendo probabilmente rientrato nel suo Paese di origine;
pagina 2 di 4 all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, dopo un primo rinvio di udienza per rinnovare la notifica, tenutasi in data 23/10/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in data 15/07/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava:
“voglio solo divorziare, non so dove viva mio marito. Lui non conosce neppure i nipoti e da tanti anni non si è fatto più sentire”; il Presidente relatore non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 14762/2002 resa dal Tribunale di Milano in data
20/11/2002, pubblicata il 11/12/2002 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 19/12/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, vistala lunga assenza del marito che da lunghi anni non dà notizia di sé. pagina 3 di 4 Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in LE (BT) in data 09/01/1982 iscritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Milano nell'anno 1982, p. I, n. 2.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di LE (BT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Spese irripetibili.
Milano, 29/10/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4