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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 7046 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 31/05/2025
, (C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Pasini, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 09/03/1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA al Num.
10 - PARTE II - SERIE A - ANNO1991 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I signori e vivranno separati con l'obbligo del comune e Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto. 3) La GN continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Parte_2
Via Giovanni da Verrazzano n. 6 int. 7, di cui conformemente al raggiunto accordo, a seguito di atto notarile, diverrà proprietaria superficiaria esclusiva;
a tal riguardo, il signor cede Parte_1
gratuitamente alla GN , che accetta, la propria quota della metà di arredi, Parte_2 elettrodomestici ed oggetti, acquistati dalle parti prima della separazione coniugale ed ancora presenti nel suddetto immobile;
4) Il signor si impegna a cedere alla GN , la propria quota di Parte_1 Parte_2
500/1000 della proprietà superficiaria degli immobili siti in Bussolengo (VR), Via Giovanni da Verrazzano
n. 6, di cui all'allegato atto notarile di compravendita del 19 luglio 1996, a firma Notaio Persona_1
. 237691 Rep.– registrato in Verona il 01/08/1996 al n. 2528 Atti Privati, trascritto a Verona
[...]
il 06/08/1996 al n. 23005 R.G. e n. 16829 R.P. (doc. 7), facenti parte del fabbricato condominiale denominato “B-Sinistra” e precisamente:
-appartamento al terzo piano composto di quattro vani più cucina e doppi servizi, con annesso vano ad uso cantina al piano terra e vano, ad uso garage, al piano terra;
immobili identificati al N.C.E.U. del
Comune di Bussolengo (VR) al Foglio 13 – particella 1560 (ex m.n. 634) sub 6 – Via Giovanni da
Verrazzano P. T-3, cat. A/2, cl. 1, vani 6, RC € 309,87; Foglio 13 particella 1560 (ex m.n. 634) sub 14 - Via
Giovanni da Verrazzano: P. T, cat. C/6, cl. 4, mq. 17, RC € 47,41, mediante atto notarile da stipularsi, i cui costi saranno integralmente posti a carico della GN;
la cessione pro quota del Parte_2 predetto immobile verrà trasferita ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte cessionaria, con ogni accessorio, pertinenza, accessione, servitù attive e passive ed i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato di cui costituisce parte l'immobile ceduto, così come risulta dalla legge (ex art. 1117 c.c.) e dai titoli di provenienza.
5) A titolo di definizione dei reciproci rapporti patrimoniali di dare ed avere, la GN Parte_2
si impegna a corrispondere al signor la somma complessiva di Euro
[...] Parte_1
100.000,00.=, (Euro centomila/00), che verrà versata al momento della stipula dell'atto notarile di cui al punto 4.
6) Il signor corrisponderà alla GN , a titolo di assegno divorzile Parte_1 Parte_2
una tantum, con funzione perequativa, la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00), da versarsi al momento della stipula dell'atto notarile di cui al punto 4; somma che potrà essere compensata con il maggior importo, di cui al punto 5, dovutogli dalla GN , la quale, in ipotesi di Parte_2
compensazione, sarà, pertanto, tenuta a versare al signor Euro 50.000,00. Parte_1
(cinquantamila/00). 7) I coniugi chiedono, in relazione alle succitate attribuzioni patrimoniali, di cui ai punti 4, 5 e 6,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
Il trasferimento di proprietà delle unità immobiliari succitate sarà effettuato dalle parti ed accettato vicendevolmente senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente cessazione degli effetti civili del matrimonio e beneficiando quindi della relativa esenzione da tasse e imposte ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74, così come confermato da sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10.05.1999.
8) I coniugi danno atto, di aver definito tutti i rapporti di natura patrimoniale e, pertanto, dichiarano che, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
9) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 17/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 7046 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 31/05/2025
, (C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Pasini, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 09/03/1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA al Num.
10 - PARTE II - SERIE A - ANNO1991 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I signori e vivranno separati con l'obbligo del comune e Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto. 3) La GN continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Parte_2
Via Giovanni da Verrazzano n. 6 int. 7, di cui conformemente al raggiunto accordo, a seguito di atto notarile, diverrà proprietaria superficiaria esclusiva;
a tal riguardo, il signor cede Parte_1
gratuitamente alla GN , che accetta, la propria quota della metà di arredi, Parte_2 elettrodomestici ed oggetti, acquistati dalle parti prima della separazione coniugale ed ancora presenti nel suddetto immobile;
4) Il signor si impegna a cedere alla GN , la propria quota di Parte_1 Parte_2
500/1000 della proprietà superficiaria degli immobili siti in Bussolengo (VR), Via Giovanni da Verrazzano
n. 6, di cui all'allegato atto notarile di compravendita del 19 luglio 1996, a firma Notaio Persona_1
. 237691 Rep.– registrato in Verona il 01/08/1996 al n. 2528 Atti Privati, trascritto a Verona
[...]
il 06/08/1996 al n. 23005 R.G. e n. 16829 R.P. (doc. 7), facenti parte del fabbricato condominiale denominato “B-Sinistra” e precisamente:
-appartamento al terzo piano composto di quattro vani più cucina e doppi servizi, con annesso vano ad uso cantina al piano terra e vano, ad uso garage, al piano terra;
immobili identificati al N.C.E.U. del
Comune di Bussolengo (VR) al Foglio 13 – particella 1560 (ex m.n. 634) sub 6 – Via Giovanni da
Verrazzano P. T-3, cat. A/2, cl. 1, vani 6, RC € 309,87; Foglio 13 particella 1560 (ex m.n. 634) sub 14 - Via
Giovanni da Verrazzano: P. T, cat. C/6, cl. 4, mq. 17, RC € 47,41, mediante atto notarile da stipularsi, i cui costi saranno integralmente posti a carico della GN;
la cessione pro quota del Parte_2 predetto immobile verrà trasferita ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte cessionaria, con ogni accessorio, pertinenza, accessione, servitù attive e passive ed i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato di cui costituisce parte l'immobile ceduto, così come risulta dalla legge (ex art. 1117 c.c.) e dai titoli di provenienza.
5) A titolo di definizione dei reciproci rapporti patrimoniali di dare ed avere, la GN Parte_2
si impegna a corrispondere al signor la somma complessiva di Euro
[...] Parte_1
100.000,00.=, (Euro centomila/00), che verrà versata al momento della stipula dell'atto notarile di cui al punto 4.
6) Il signor corrisponderà alla GN , a titolo di assegno divorzile Parte_1 Parte_2
una tantum, con funzione perequativa, la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00), da versarsi al momento della stipula dell'atto notarile di cui al punto 4; somma che potrà essere compensata con il maggior importo, di cui al punto 5, dovutogli dalla GN , la quale, in ipotesi di Parte_2
compensazione, sarà, pertanto, tenuta a versare al signor Euro 50.000,00. Parte_1
(cinquantamila/00). 7) I coniugi chiedono, in relazione alle succitate attribuzioni patrimoniali, di cui ai punti 4, 5 e 6,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
Il trasferimento di proprietà delle unità immobiliari succitate sarà effettuato dalle parti ed accettato vicendevolmente senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente cessazione degli effetti civili del matrimonio e beneficiando quindi della relativa esenzione da tasse e imposte ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74, così come confermato da sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10.05.1999.
8) I coniugi danno atto, di aver definito tutti i rapporti di natura patrimoniale e, pertanto, dichiarano che, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
9) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 17/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico