Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/11/2022, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2022, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini e Vincenza Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento del Comune di Ostuni - S.U.E., ad “oggetto: S.C.I.A. ex art 23 e 23bis D.P.R. n. 380/2001 n. 365/2022, Intestata a Vodafone Italia S.P.A. per: l’ “ Adeguamento tecnologico per l'implementazione dei sistemi “LTE2100/2600” dell'impianto Vodafone Italia spa esistente su una SRB di proprietà INWIT. Codice e nome sito: 4OF05062 Ostuni in VIA DOTTORE HERMANN GMEINER Ordine di non effettuare l'intervento” , trasmesso a mezzo p.e.c. il 16.08.2022 ad oggetto “ MSG000101273|2022/0053574] Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0053574/2022 ”, con il quale così si dispone: “ In riferimento alla S.C.I.A. ex art 23 e 23bis D.P.R. 380/2001 ….. si fa presente che la S.C.I.A. ex art 23 e 23bis D.P.R. 380/2001 prodotta deve intendersi, allo stato, inefficace …… Tanto premesso, con la presente nota si ordina di non effettuare l'intervento di che trattasi ”.
b) di ogni altro atto presupposto, comunque collegato e conseguenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento “ COMUNE DI OSTUNI (c_g187) - Codice AOO: A00-OSTUNI – Reg. nr.0052973/2022 del 11/08/2022 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Belvini.
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in relazione al dedotto deficit istruttorio e motivazionale, in quanto:
- nel dichiarare l’inefficacia della S.C.I.A. inoltrata dalla Società ricorrente in data 08.08.2022 ai sensi art. 45 (ex art. 87 bis) del D. Lgs. n. 259/2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 207/2021), ai fini della modifica della configurazione radioelettrica della S.R.B. esistente nel Comune di Ostuni alla via dei Colli c/ Hotel Incanto sulla porzione di immobile al fg. 112 p.lla 56, da un lato l’A.C. predetta non sembra aver tenuto conto della natura dell’intervento richiesto, riguardante la mera modifica della configurazione radioelettrica della S.R.B. già esistente, sicchè sembra completamente erroneo il riferimento operato dall’A.C. alla S.C.I.A. (edilizia) di cui agli artt. 23 e 23 bis del D.P.R. n. 380/2001;
- dall’altro, l’asserito contrasto dell’intervento oggetto della S.C.I.A. citata rispetto ai vigenti “ Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e la minimizzazione dell’espletamento della popolazione ai campi elettromagnetici ”, e “ Piano di Installazione Comunale degli impianti per la telefonia mobile ” appare del tutto generico e privo della indicazione delle correlate specifiche prescrizioni regolamentari che si assumono violate; del pari l’asserito contrasto rispetto alla “ destinazione urbanistica di Zona, ai sensi del vigente P.R.G. e del fabbricato ” risulta del tutto generico, non specificando le concrete ragioni della pretesa illegittimità urbanistico/edilizia dell’impianto preesistente (S.R.B.);
Ritenuto, inoltre, sussistente l’allegato periculum in mora, avuto riguardo al disposto divieto dell’attività, incidente negativamente in termini di implementazione della rete di telecomunicazione e di fornitura ottimale del servizio pubblico di che trattasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento comunale impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 luglio 2023.
Dichiara la irripetibilità delle spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO