Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7012 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
REPUB 012/0 1 C.C.61594 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 'SUPREMA DI CASSAZIONE LA N 6 8 O 9 I E 1 T / . A R 4 SEZIONE QUINTA CIVILE N / R A - 6 T T 2 S B I . U . R G . L B li Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E P I L i . R n R A D van . P R A o I Olla Presidente R.G. n. 17684/98 D A D Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 161.59 T I E S 1 T N E 3 E N 1 T S E . S I A E N A M D Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 22 marzo 2001 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA SENTENZA 61594 sul ricorso proposto il 13 ottobre 1998 da: N. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore ом presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
Banco di Sardegna - in persona del suo legale rappresentante - Intimato non costituito avverso la sentenza della Conciliatore di Sassari n. 23/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4 proc. n. 17684/98 R.G. 6 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice Conciliatore di Sassari con sentenza del 24 settembre/3 ot- tobre 1997, in accoglimento dell'opposizione proposta 1'8 febbraio 1988 dal Banco di Sardegna, dichiarava illegittime per l'incom- petenza dell'autorità emittente le due ingiunzioni con le quali l'Uf- ficio del Registro di Sassari aveva intimato il 30 dicembre 1987 all'istituto di credito il pagamento della complessiva somma di L. 806.500 a titolo di penale ex art. 17, 1. n. 576/75 per tardivo versa- mento alla tesoreria delle somme riscosse a titolo di I.l.o.r. e di addi- zionale I.
1.o.r. ed I.r.p.e.f. Avverso la sentenza ha ricorso per cassazione il Ministero delle Fi- ᏭᎷ nanze con atto notificato il 13 ottobre 1998 personalmente alla con- tribuente a seguito dell'intervenuto decesso del difensore costituito nel giudizio di merito. MOTIVI DELLA DECISIONE $ Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 1. 2 dicembre 1975, n. 576, integrato dall'art. 1, 1. 2 maggio 1976, n. 160, all'art. 1382, c.c., dall'art. 3, r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e 18 e dagli artt. 18 e 22, 1. 24 novembre 1981, n. 689, e la contraddittorietà, insufficienza e l'illogicità della motivazione della decisione. Rileva l'amministrazione finanziaria che, avendo la penale prevista dall'art. 17, u.c., l. n. 576/75, natura privatistica, nonostante trovi la sua fonte nel rapporto pubblicistico costituito tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto di credito delegato alla riscossione delle impo- proc. n. 17684/98 R.G. 2 ste, correttamente il relativo pagamento sarebbe stato intimato con le forme previste dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, anziché con quelle stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che affida all'intendente di finanza l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative. Il ricorso è inammissibile. La sentenza emessa dal giudice conciliatore secondo equità, ai sensi dell'art. 113, c.p.c., nel testo previgente, è impugnabile con il ricorso per cassazione unicamente con la denuncia della violazione di norme e principi di rango costituzionale ovvero della violazione dei principi regolatori della materia dedotta in causa. L'impugnazione non può pertanto investire la regola equitativa ap- ом plicata sotto il profilo della violazione di una norma di legge, perché il giudizio di equità per il suo contenuto di puro merito è insidacabile in quanto tale per vizi in judicando (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 27 marzo 1999, n. 2937), ed il principio non conosce eccezione neppure nell'ipotesi in cui il giudice conciliatore abbia in concreto risolto la controversia richiamando ed applicando specifiche norme di legge, dovendosi ritenere che anche in tale caso egli abbia invocato ed in- terpretato la disciplina positiva in funzione della discrezionale pro- nuncia a lui rimessa. La sua decisione, inoltre, è censurabile per cassazione in relazione al- la motivazione soltanto quando, per inesistenza di questa, ovvero per sua esistenza apparente, o per perplessità, o per contrasto irriducibile tra le affermazioni che la sostengono, è preclusa l'identificazione del- proc. n. 17684/98 R.G. 3 la ratio decidendi ovvero la qualificazione giuridica del rapporto (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 9 aprile 1999, n. 3465). Nella specie, la dichiarazione dell'illegittimità delle ingiunzioni e- messe ha trovato fondamento nella qualifica di sanzione amministra- tiva attribuita dal giudice conciliatore alla penale che l'azienda di credito deve corrispondere, ai sensi dell'art. 17, u.c. 1. 2 dicembre 1975, n. 576, per il ritardato versamento alla tesoreria dello Stato del- le imposte al cui pagamento è stata delegata, e nella correlativa in- competenza ad emetterle da parte dell'ufficio del registro, essendo l'irrogazione delle sanzioni attribuita dalla legge n. 689/81 alla com- petenza dell'intendente di finanza. Siffatta qualificazione contrasta, invero, con la natura privatistica ge- neralmente riconosciuta a siffatta penale, ma in ragione della sola di- Des versità e peculiarità della stessa non può ravvisarsi, tuttavia, nell'inter-pretazione della fattispecie fornita dal giudice conciliatore una violazione di principi costituzionali od un mancato rispetto dei principi regolatori della materia suscettibili di inficiare un argomentato giudizio la cui validità debba essere verificata alla luce dell'equità. La coerenza ed adeguatezza, infine, della declaratoria d'illegittimità delle ingiunzioni opposte per l'incompetenza dell'organo emittente alla riconosciuta accessorietà dei crediti ad una pretesa tributaria e- sclude, altresì, che la motivazione della sentenza possa essere sinda- cata sul punto sotto il profilo dell'error in procedendo.
P.Q.M.
proc. n. 17684/98 R.G. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 22 marzo 2001. CORT E Il consigliere est. Il presidente N O I Z ovanni OllaGiovann dr. Massimo Oddo dr. A Fromm OS Дул Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano дри DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAG. 2001 Oggi CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano смои E 6 5 8 N 9 A . O 1 I I N / Z R 4 - / A A 6 B R 2 T . T . L U S R I L . B P A G I . . E D R B R T L A E A T A I D 1 D I R S 3 E 1 E N T E E T . S N N A N I O E I A S M Z E A R T S I G E R A - D - E T - N E S E proc. n. 17684/98 R.G. 5