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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3355/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3355/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Barbara Balsamo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in Panchià (TN) in data 14 settembre 2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Panchià, Parte I, N. 3, Anno
2014, e che dalla loro unione sono nate le figlie minori (a CA (TN) il 24 Per_1 luglio 2010) e (a NO (BZ) il 27 gennaio 2014). Per_2
I coniugi hanno allegato che il sig. è dipendente presso le Funivie Alpe Pt_2
Cermis s.p.a. ed ha un reddito imponibile annuo di circa € 38.720,00, mentre la sig.ra attualmente non è occupata e lavora saltuariamente. Pt_1
I ricorrenti hanno dedotto che la dimora coniugale è sita in via Roe n. 42 in C.C.
Panchià P.T. 1240 II p.ed. 526 ed è di proprietà del sig. Pt_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra si è già trasferita in un immobile Pt_1 condotto in locazione ed intende traferirsi in altro immobile in fase di costruzione acquistato insieme alla sorella.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_3 Per_4
che vivranno presso la residenza del padre fino alla realizzazione
[...] dell'immobile in costruzione di proprietà della madre per poi trasferirsi presso quest'ultima in modo prevalente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2
3. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Panchià in Via Roe, n. 42 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del signor Parte_2 in qualità di proprietario;
[...]
4. La signora assieme alle figlie, una volta terminata la costruzione Parte_1 dell'immobile e abitabile, risiederà nel comune di Tesero;
5. Il padre, dopo il trasferimento delle figlie a Tesero e la madre da subito potranno esercitare il diritto di visita in piena libertà concordando i tempi e i modi anche con le figlie cercando in ogni caso di garantire almeno il 50% del tempo ripartito tra i genitori;
6. Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, Pt_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 250,00 e così € 125,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 0,75% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intendono le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Le spese per la eventuale scuola privata e/o università
o pari corso privato, le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore se superiori ad euro 100,00.
8. Tutte le altre questioni economiche sono state già definite dai coniugi e pertanto
l'uno non ha diritto nei confronti dell'altro a chiedere alcunchè in merito a questioni economiche derivanti dal loro coniugio e dal loro matrimonio e/o da eventuali altri acquisti effettuati in costanza di matrimonio.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
3 Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3355/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Barbara Balsamo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in Panchià (TN) in data 14 settembre 2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Panchià, Parte I, N. 3, Anno
2014, e che dalla loro unione sono nate le figlie minori (a CA (TN) il 24 Per_1 luglio 2010) e (a NO (BZ) il 27 gennaio 2014). Per_2
I coniugi hanno allegato che il sig. è dipendente presso le Funivie Alpe Pt_2
Cermis s.p.a. ed ha un reddito imponibile annuo di circa € 38.720,00, mentre la sig.ra attualmente non è occupata e lavora saltuariamente. Pt_1
I ricorrenti hanno dedotto che la dimora coniugale è sita in via Roe n. 42 in C.C.
Panchià P.T. 1240 II p.ed. 526 ed è di proprietà del sig. Pt_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra si è già trasferita in un immobile Pt_1 condotto in locazione ed intende traferirsi in altro immobile in fase di costruzione acquistato insieme alla sorella.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_3 Per_4
che vivranno presso la residenza del padre fino alla realizzazione
[...] dell'immobile in costruzione di proprietà della madre per poi trasferirsi presso quest'ultima in modo prevalente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
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3. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Panchià in Via Roe, n. 42 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del signor Parte_2 in qualità di proprietario;
[...]
4. La signora assieme alle figlie, una volta terminata la costruzione Parte_1 dell'immobile e abitabile, risiederà nel comune di Tesero;
5. Il padre, dopo il trasferimento delle figlie a Tesero e la madre da subito potranno esercitare il diritto di visita in piena libertà concordando i tempi e i modi anche con le figlie cercando in ogni caso di garantire almeno il 50% del tempo ripartito tra i genitori;
6. Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, Pt_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 250,00 e così € 125,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 0,75% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intendono le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Le spese per la eventuale scuola privata e/o università
o pari corso privato, le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore se superiori ad euro 100,00.
8. Tutte le altre questioni economiche sono state già definite dai coniugi e pertanto
l'uno non ha diritto nei confronti dell'altro a chiedere alcunchè in merito a questioni economiche derivanti dal loro coniugio e dal loro matrimonio e/o da eventuali altri acquisti effettuati in costanza di matrimonio.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
3 Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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