TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6750
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Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
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Sentenza 14 aprile 2026

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    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento alle obbligazioni pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6750
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6750
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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