Art. 1. 1. All'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, costituente l'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713 , sono aggiunte le voci seguenti, relative a sostanze il cui impiego nei cosmetici era gia' stato vietato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge:
368. 2,4-diaminoanisolo;
369. 4 nitro-o-fenilendiamina (4-NOPD);
370. 2 nitro-p-fenilendiamina (4-NPPD);
371. 2,5-diaminoanisolo;
372. 2-amino-5-nitrofenolo;
373. 2-amino-4-nitrofenolo;
374. Formaldeide e sostanze che liberano formaldeide, fatto salvo quanto previsto dall'allegato V, sezione prima;
375. Perossido di benzoile;
376. Minoxidil, suoi sali e derivati.
2. Allo stesso elenco costituente l'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713 sono aggiunte le seguenti ulteriori voci:
377. 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzo-p-diossina;.
378. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano);
379. N-ossido-2 tiol piridina sale sodico (piritione sodico).
3. Al medesimo elenco dell'allegato II sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La menzione "allegato IV (parte prima)", che figura alla voce 167, e' sostituita con la menzione "allegato V sezione prima (parte seconda)".
b) La voce 178 e' sostituita da:
"178. 4-Benzilossifenolo, 4-metossifenolo e 4-etossifenolo".
c) La voce 194 e' sostituita da:
"194. Sostanze ad attivita' gestagena, anche se contenute in placenta o in estratti placentari.
d) La voce 221 e' cosi' modificata:
"221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V. sezione prima, parte prima".
e) La voce 260 e' sostituita da:
"260. Sostanze ad attivita' estrogena, anche se contenute in placenta o in estratti placentari".
f) La voce 297 e' cosi' modificata:
"297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, parte prima, numero 51".
g) La voce 366 e' cosi' modificata:
"366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 52 nell'allegato III, parte prima, le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato III, parte seconda e nell'allegato IV, parte seconda".
368. 2,4-diaminoanisolo;
369. 4 nitro-o-fenilendiamina (4-NOPD);
370. 2 nitro-p-fenilendiamina (4-NPPD);
371. 2,5-diaminoanisolo;
372. 2-amino-5-nitrofenolo;
373. 2-amino-4-nitrofenolo;
374. Formaldeide e sostanze che liberano formaldeide, fatto salvo quanto previsto dall'allegato V, sezione prima;
375. Perossido di benzoile;
376. Minoxidil, suoi sali e derivati.
2. Allo stesso elenco costituente l'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713 sono aggiunte le seguenti ulteriori voci:
377. 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzo-p-diossina;.
378. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano);
379. N-ossido-2 tiol piridina sale sodico (piritione sodico).
3. Al medesimo elenco dell'allegato II sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La menzione "allegato IV (parte prima)", che figura alla voce 167, e' sostituita con la menzione "allegato V sezione prima (parte seconda)".
b) La voce 178 e' sostituita da:
"178. 4-Benzilossifenolo, 4-metossifenolo e 4-etossifenolo".
c) La voce 194 e' sostituita da:
"194. Sostanze ad attivita' gestagena, anche se contenute in placenta o in estratti placentari.
d) La voce 221 e' cosi' modificata:
"221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V. sezione prima, parte prima".
e) La voce 260 e' sostituita da:
"260. Sostanze ad attivita' estrogena, anche se contenute in placenta o in estratti placentari".
f) La voce 297 e' cosi' modificata:
"297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, parte prima, numero 51".
g) La voce 366 e' cosi' modificata:
"366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 52 nell'allegato III, parte prima, le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato III, parte seconda e nell'allegato IV, parte seconda".