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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2324/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE BONA MARIKA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SPINAZZE' LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24 gennaio 2025 e cioè
1 Per parte ricorrente “Questa difesa, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni o domande nuove ex adverso formulate, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. addebitarsi la separazione dei coniugi e a carico di Parte_1 CP_1
.
2. Nulla disporsi in ordine all'assegnazione dell'abitazione un CP_1
tempo destinata a domicilio coniugale, in assenza di prole minorenne o maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico di , in ogni caso nulla disporsi quale contributo per il CP_1
mantenimento a carico o a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
4. Confermarsi
il provvedimento emesso dal Tribunale di Verona ex art. 342 bis cc in data 3
marzo 2023 nei confronti di e, conseguentemente, confermarsi CP_1
l'ordine di allontanamento di dall'abitazione coniugale, sita in CP_1
Pordenone, via F. Cavallotti 12, con divieto di avvicinamento al detto domicilio e ai luoghi abitualmente frequentati da .
5. In ogni Parte_1
caso, condannarsi il resistente alle spese di lite, maggiorate del 30% ex art. 4
comma1- bis D.M. 55/2014, anche con riferimento al sub-procedimento promosso dalla ricorrente ex art. 342 bis cc. Si chiede, quindi, la rimessione della causa al Collegio con concessione di termini ridotti della metà per memorie conclusionali e repliche ex art. 190, II co. cpc, per una definizione più
celere del procedimento tenendo anche conto delle precarie condizioni di salute della ricorrente”;
per parte resistente “Questa difesa, nel non accettare contraddittorio su eventuali domande nuove e/o eccezioni nuove formulate da parte avversaria,
chiede accogliersi le seguenti CONCLUSIONI A) Respingersi l'istanza di addebito della separazione. B) Spese legali quanto meno compensate. ****
Rimettersi la causa avanti al Collegio con concessione dei termini di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 677/2023 pubblicata il 13.11.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie la materia del contendere verte esclusivamente sulla domanda, avanzata dalla moglie ricorrente, di addebito della separazione al marito e sulla conferma dell'ordine di protezione emanato in corso di causa.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole
3 imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, la domanda di addebito è fondata e, pertanto, sarà
accolta.
In corso di causa è stata accertata, dalla testimonianza assunta dal figlio adulto della coppia, (nel corso del sub-procedimento instaurato per invocare la tutela degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) e dalla documentazione relativa ai procedimenti penali pendenti a carico del marito, la permanenza di condotte violente e vessatorie da parte del marito nei confronti della moglie,
come insulti, percosse, minacce e vessazioni psicologiche (v. verbale del 3
marzo 2023, v. atti acquisiti del procedimento penale n. 262.22 R.GN.R. a carico di per il delitto di cui all'art. 581 c.p., vedi verbali di CP_1
intervento esibiti in corso di causa dalla Questura di Pordenone).
Le contestazioni di parte convenuta rispetto all'accertamento di tali fatti sono generiche, tardive e non supportate da istanze istruttorie conferenti e rilevanti ai fini del decidere.
Deve, pertanto, pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito,
in ossequio al seguente condivisibile principio di diritto “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la
4 intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Sez. 1,
07/08/2024, n. 22294).
2.2. Ordine di protezione pronunciato in corso di causa.
Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente circa la conferma dell'ordine di allontanamento di dall'abitazione CP_1
coniugale, sita in Pordenone, via F. Cavallotti 12, con divieto di avvicinamento al detto domicilio e ai luoghi abitualmente frequentati da , Parte_1
occorre osservare quanto segue.
La disciplina in materia di ordini di protezione, sia nella versione vigente all'epoca dell'instaurazione del presente procedimento (342-ter c.c.), sia nella versione attuale recepita dall'art. 473-bis.70 c.p.c. (che riproduce la precedente disposizione), stabilisce che l'ordine di protezione possa essere prorogato su istanza di parte solo se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.
Orbene, la parte istante ha motivato negli scritti conclusivi tale richiesta deducendo che il resistente avrebbe mantenuto una condotta vessatoria nei confronti della moglie anche successivamente l'allontanamento forzato dal domicilio familiare attraverso l'inoltro di numerose telefonate e messaggi whatsapp inviati quotidianamente a qualsiasi orario, anche inopportuno, dal contenuto spesso ingiurioso e minaccioso;
tuttavia, tale comportamento non è
adeguatamente dimostrato, in quanto la parte istante richiama, a sostegno delle proprie affermazioni, solamente una diffida inoltrata dal suo difensore al marito;
inoltre, le condotte allegate non violano il divieto di avvicinamento ai
5 luoghi frequentati dalla moglie (tale il contenuto dell'ordine di protezione,
oltre all'allontanamento dalla casa familiare, pacificamente eseguito) e,
laddove trattasi di comportamenti accertabili, violano beni giuridici, come la dignità, la libertà morale e la libera autodeterminazione della persona,
suscettibili di essere tutelati in sede penale.
La domanda, pertanto, non potrà trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite saranno compensate per 1/3 stante la reciproca soccombenza sull'ordine di protezione (accolto in corso di causa ma non confermato in questa sede), mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza in merito alla pronuncia di addebito e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, ivi inclusa quella cautelare in corso di giudizio, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
rigetta l'istanza di conferma dell'ordine di protezione;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna al pagamento, nei confronti di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2324/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE BONA MARIKA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SPINAZZE' LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24 gennaio 2025 e cioè
1 Per parte ricorrente “Questa difesa, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni o domande nuove ex adverso formulate, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. addebitarsi la separazione dei coniugi e a carico di Parte_1 CP_1
.
2. Nulla disporsi in ordine all'assegnazione dell'abitazione un CP_1
tempo destinata a domicilio coniugale, in assenza di prole minorenne o maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico di , in ogni caso nulla disporsi quale contributo per il CP_1
mantenimento a carico o a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
4. Confermarsi
il provvedimento emesso dal Tribunale di Verona ex art. 342 bis cc in data 3
marzo 2023 nei confronti di e, conseguentemente, confermarsi CP_1
l'ordine di allontanamento di dall'abitazione coniugale, sita in CP_1
Pordenone, via F. Cavallotti 12, con divieto di avvicinamento al detto domicilio e ai luoghi abitualmente frequentati da .
5. In ogni Parte_1
caso, condannarsi il resistente alle spese di lite, maggiorate del 30% ex art. 4
comma1- bis D.M. 55/2014, anche con riferimento al sub-procedimento promosso dalla ricorrente ex art. 342 bis cc. Si chiede, quindi, la rimessione della causa al Collegio con concessione di termini ridotti della metà per memorie conclusionali e repliche ex art. 190, II co. cpc, per una definizione più
celere del procedimento tenendo anche conto delle precarie condizioni di salute della ricorrente”;
per parte resistente “Questa difesa, nel non accettare contraddittorio su eventuali domande nuove e/o eccezioni nuove formulate da parte avversaria,
chiede accogliersi le seguenti CONCLUSIONI A) Respingersi l'istanza di addebito della separazione. B) Spese legali quanto meno compensate. ****
Rimettersi la causa avanti al Collegio con concessione dei termini di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 677/2023 pubblicata il 13.11.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie la materia del contendere verte esclusivamente sulla domanda, avanzata dalla moglie ricorrente, di addebito della separazione al marito e sulla conferma dell'ordine di protezione emanato in corso di causa.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole
3 imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, la domanda di addebito è fondata e, pertanto, sarà
accolta.
In corso di causa è stata accertata, dalla testimonianza assunta dal figlio adulto della coppia, (nel corso del sub-procedimento instaurato per invocare la tutela degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) e dalla documentazione relativa ai procedimenti penali pendenti a carico del marito, la permanenza di condotte violente e vessatorie da parte del marito nei confronti della moglie,
come insulti, percosse, minacce e vessazioni psicologiche (v. verbale del 3
marzo 2023, v. atti acquisiti del procedimento penale n. 262.22 R.GN.R. a carico di per il delitto di cui all'art. 581 c.p., vedi verbali di CP_1
intervento esibiti in corso di causa dalla Questura di Pordenone).
Le contestazioni di parte convenuta rispetto all'accertamento di tali fatti sono generiche, tardive e non supportate da istanze istruttorie conferenti e rilevanti ai fini del decidere.
Deve, pertanto, pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito,
in ossequio al seguente condivisibile principio di diritto “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la
4 intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Sez. 1,
07/08/2024, n. 22294).
2.2. Ordine di protezione pronunciato in corso di causa.
Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente circa la conferma dell'ordine di allontanamento di dall'abitazione CP_1
coniugale, sita in Pordenone, via F. Cavallotti 12, con divieto di avvicinamento al detto domicilio e ai luoghi abitualmente frequentati da , Parte_1
occorre osservare quanto segue.
La disciplina in materia di ordini di protezione, sia nella versione vigente all'epoca dell'instaurazione del presente procedimento (342-ter c.c.), sia nella versione attuale recepita dall'art. 473-bis.70 c.p.c. (che riproduce la precedente disposizione), stabilisce che l'ordine di protezione possa essere prorogato su istanza di parte solo se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.
Orbene, la parte istante ha motivato negli scritti conclusivi tale richiesta deducendo che il resistente avrebbe mantenuto una condotta vessatoria nei confronti della moglie anche successivamente l'allontanamento forzato dal domicilio familiare attraverso l'inoltro di numerose telefonate e messaggi whatsapp inviati quotidianamente a qualsiasi orario, anche inopportuno, dal contenuto spesso ingiurioso e minaccioso;
tuttavia, tale comportamento non è
adeguatamente dimostrato, in quanto la parte istante richiama, a sostegno delle proprie affermazioni, solamente una diffida inoltrata dal suo difensore al marito;
inoltre, le condotte allegate non violano il divieto di avvicinamento ai
5 luoghi frequentati dalla moglie (tale il contenuto dell'ordine di protezione,
oltre all'allontanamento dalla casa familiare, pacificamente eseguito) e,
laddove trattasi di comportamenti accertabili, violano beni giuridici, come la dignità, la libertà morale e la libera autodeterminazione della persona,
suscettibili di essere tutelati in sede penale.
La domanda, pertanto, non potrà trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite saranno compensate per 1/3 stante la reciproca soccombenza sull'ordine di protezione (accolto in corso di causa ma non confermato in questa sede), mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza in merito alla pronuncia di addebito e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, ivi inclusa quella cautelare in corso di giudizio, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
rigetta l'istanza di conferma dell'ordine di protezione;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per i restanti 2/3 condanna al pagamento, nei confronti di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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